12 agosto 2023
Falsus procurator e rappresentanza apparente: il tema del falsus procurator che però agisca in una situazione di rappresentanza apparente è abbastanza frequente nei contenziosi. Si pensi all’ipotesi del dipendente che, magari senza averne i poteri, per molto tempo copia atti giuridici per conto del datore di lavori, con la sua tolleranza se non anche autorizzazione implicita. La recente sentenza Cassazione 16 novembre 2021, n. 34767 si sofferma sugli aspetti giuridici della questione che coinvolge il tema falsus procurator e rappresentanza apparente
Falsus procurator: il caso esaminato da Cass. 16 novembre 2021, n. 34767 sulla rappresentanza apparente
Falsus procurator e rappresentanza apparente: nella causa in questione si indica anzitutto che “la sentenza impugnata ha puntualmente richiamato i principi reiteratamente affermati da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 18519/2018) in tema di rappresentanza possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorchè, non solo vi sia la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante, ma anche un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (conf. ex multis Cass. n. 15645/2017)” (Cass. 16 novembre 2021, n. 34767 su Falsus procurator e rappresentanza apparente).
Questo il dato centrale della questione legata al falsus procurator: non solo il terzo deve essere in buona fede, ma per aversi una rappresentanza apparente occorre una qualche compartecipazione anche solo colpevole del rappresentato: già Cass. 13 luglio 2018, n. 18519. Parlava appunto della necessità di un comportamento colpevole del rappresentato.
In taluni casi, peraltro, tale comportamento colpevole del rappresentato è stato rinvenuto anche nella semplice tolleranza: Cass. 2 marzo 2016, n. 4113 indica, ad esempio, che “la rappresentanza tollerata, riscontrabile ove il rappresentato, pur consapevole dell'attività del falso rappresentante, non intervenga per farne cessare l'ingerenza, è un'ipotesi di rappresentanza apparente”. Anche se in realtà altre decisioni negano che il comportamento colpevole possa essere meramente omissivo: Cass. 12 gennaio 2006, n. 408.
In sintesi, in un caso di falsus procurator è possibile invocare la rappresentanza apparante in questi casi: “la ricorrenza di dati obiettivi che giustificano l'erroneo convincimento di chi invoca l'accertamento della situazione apparente; l'erronea opinione del terzo non determina da un suo atteggiamento contrario alla normale diligenza; un comportamento colposo del rappresentato tale da ingenerare la convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito” (Cass. 8 maggio 2015, n. 9328 su Falsus procurator)
Rappresentanza apparente: esame dello specifico caso
Chiaramente l’esame della ricorrenza dei presupposti grazie ai quali, in un caso di falsus procurator, può parlarsi di rappresentanza apparante, coinvolgono il merito della questione e devono essere valutati caso per caso: la colpevolezza del comportamento del rappresentato, come anticipato, può derivare da plurimi comportamenti.
Peraltro, sempre Cass. 16 novembre 2021, n. 34767 sottolinea che la verifica di tali dati di fatto attengono al merito della controversia e non sono esaminabili in Cassazione: “è stato altresì precisato che (Cass. n. 408/2006) l'accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale - e, cioè, degli elementi richiesti perchè si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente - è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (conf. Cass. n. 15743/2004; Cass. n. 9381/1994)” (Cass. 16 novembre 2021, n. 34767 su Falsus procurator e rappresentanza apparente).
Revoca della procura e Falsus procurator
Nel caso esaminato da Cass. 16 novembre 2021, n. 34767 su Falsus procurator e rappresentanza apparente, vi era stata peraltro la revoca di una precedente procura.
Tale revoca, però, non impedisce di ritenere che successivi comportamenti colpevoli del rappresentante siano tali da far ritenere sussistente una ipotesi di rappresentanza apparente. La sentenza indica infatti che “il Tribunale, lungi dal ritenere irrilevante la revoca della procura, ha tuttavia preso in esame la successiva condotta della società ricorrente che, nonostante la revoca della procura, per un significativo lasso temporale aveva provveduto a saldare le fatture relative a forniture di carburante scaturenti da ordinativi provenienti dal medesimo dipendente, cui era stata in precedenza revocata la procura, senza mai nulla eccepire, eccezione fatta per le fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, che peraltro non costituivano i primi ordinativi immediatamente successivi alla revoca della procura” (Cass. 16 novembre 2021, n. 34767 su Falsus procurator).
Contratti con forma scritta e Rappresentanza apparente
Chiaramente, per potersi parlare di rappresentanza apparente del falsus procurator occorre che l’ipotizzata procura non coinvolga contratti per i quali sia prevista la forma scritta, che allora sarebbe necessaria anche per la procura stessa, che non potrebbe risultare tacitamente.
Indica Cass. 16 novembre 2021, n. 34767 su Falsus procurator e rappresentanza apparente che “atteso che si verte in materia di contratti per i quali non è prescritta la forma scritta ad substantiam, così che (cfr. Cass. n. 3988/1994) il principio dell'apparenza del diritto può trovare applicazione con riguardo alla rappresentanza, anche senza la necessità di una procura rivestita in forma scritta, risulta incensurabile la decisione del giudice di merito che…” (Cass. 16 novembre 2021, n. 34767 su Falsus procurator e rappresentanza apparente).
Come già ha indicato Cass. 22 aprile 1999, n. 3988 tale limite riguardante la rappresentanza apparente del falsus procurator coinvolge i contratti per i quali sia prevista la forma scritta a pena di nullità ma non anche quelli per i quali sia prevista la forma scritta ad probationem: “il principio dell'apparenza del diritto può trovare applicazione con riguardo alla rappresentanza allorché si rilevi l'apparente esistenza in un soggetto del potere di rappresentare altro soggetto, tale apparenza sia fondata su elementi obiettivi idonei a giustificare l'erroneo e incolpevole convincimento in chi l'invoca che la situazione apparente rispecchi la realtà giuridica, l'apparenza sia determinata da un comportamento colposo dell'apparente rappresentato; tale deroga opera anche nel caso in cui l'affidamento riguardi negozi per i quali è richiesta la forma scritta ad probationem (nella specie, un contratto di assicurazione), in quanto, a differenza che per i contratti per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam, non sussiste un onere legale di documentazione della procura dalla cui mancanza potrebbe discendere una colpa inescusabile dell'altro contraente” (Cass. 22 aprile 1999, n. 3988 su falsus procurator).
di Marco Ticozzi
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