Risarcimento danni attività sportiva
Risarcimento danni attività sportiva: in caso di infortunio durante l'attività sportiva cosa fare? Capita con
una certa frequenza che vi siano lesioni o un infortunio durante l’attività
sportiva magari agonistica, ponendosi la questione del risarcimento dei relativi
danni.
Ma quando tali lesioni durante l’attività sportiva
possono far derivare un diritto al risarcimento dei danni?
Ecco una recente sentenza di Cassazione sulla questione
del danno che derivi da pratiche sportive.

Risarcimento danni attività sportiva: l’attività agonistica
In merito al risarcimento dei danni nella pratica sportiva
occorre distinguere tra danno che sorge in relazione a una attività dilettantistica
e danno che deriva da una attività agonistica.
La recente sentenza Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602
sul danno nelle pratiche sportive ricorda anzitutto come l'attività agonistica
implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro
che vi partecipano: “è giurisprudenza risalente di questa Corte quella per
cui "l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa
inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi
eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde
è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni
responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il
rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di
eventuali regolamenti sportivi" (Cass. n. 1564 del 1997; Cass. n. 20597
del 2004; Cass. n. 2710 del 2005)” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602
su pratica sportiva e risarcimento danni).
Ma la stessa sentenza distingue le ipotesi: valgono infatti
delle distinzioni:
·
“a) il danno è causato pur nel rispetto
delle regole del gioco, caso nel quale più che far valere l'attività
sportiva in sé come scriminante, vale osservare che il danno si connota in
termini di imprevedibilità in ragione dello scopo della norma violata: le
regole del gioco infatti possono essere a presidio del gioco stesso, come a
presidio della incolumità dell'avversario (in alcuni sport di contatto, il
divieto di colpi bassi). In questi casi se lo sportivo procura danno, pur nel
rispetto della regola di gioco, il danno può non porsi a carico del
danneggiante per difetto di colpa” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602
su attività sportiva e risarcimento danni);
·
“b) il danno è causato colpevolmente
in violazione delle regole del gioco, e segnatamente di quelle che mirano a
tutelare l'incolumità altrui. In questo caso non si tratta di una scriminante,
nè tipica (consenso dell'avente diritto), nè atipica, che altrimenti,
l'attività sportiva sarebbe da considerare come illecita, ed invece è attività
consentita e socialmente utile. Piuttosto, si tratta di valutare la rilevanza
della colpa” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602 su pratica sportiva
e risarcimento danni).
Per cui le ipotesi sono diverse e occorre distinguere se
vi è diritto al risarcimento danni caso per caso, non essendo possibile affermare
in astratto che ogni rischio è accettato da chi partecipa al gioco: “non è
sufficiente dire che lo sportivo accetta il rischio e dunque non può pretendere
il risarcimento di alcun danno che derivi dall'attività sportiva: ad esempio,
il rischio di condotte dolose dell'avversario. L'atleta accetta il rischio
normalmente connesso a quel tipo di sport, non ogni rischio derivante dalla
condotta altrui, anche dolosa. E' dunque giustamente escluso dalla regola
dell'accettazione del rischio il fatto doloso o dovuto a colpa particolarmente
grave (Cass. n. 12012 del 2002)” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602
su pratica sportiva e risarcimento danni).
Infortuni sportivi risarcimento: pratica agonistica e dilettantistica
La sentenza sul risarcimento danni poi prosegue sottolineando
che la valutazione della colpa deve essere compiuta caso per caso, essendo
richiedibili comportamenti più o meno ‘attenti’ a seconda delle ipotesi:
infatti, si è detto che “determinante dunque ai fini della responsabilità è
la individuazione della norma violata e dello scopo di essa, ai fini della
valutazione della colpa.
Nell'accertamento della colpa, potrà rilevare la qualità
dell'atleta, nel senso che altro è lo sportivo professionista, da cui è
richiesta maggiore attenzione, altro il dilettante in quanto quest'ultimo non
ha le capacità tecniche di chi invece esercita l'attività sportiva su basi
professionali e che meglio sa conformare la propria condotta alle regole del
gioco” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602 su pratica sportiva e
risarcimento danni).
In caso di infortunio durante l'attività sportiva cosa fare? Danno in gara o allenamento
Altra questione esaminata da Cassazione 19 novembre 2021,
n. 35602 su pratica sportiva e risarcimento danni è quella della
differenza sussistente tra evento lesivo o danno che si sia verificato in gara
e che si sia verificato in allenamento.
Per la sentenza sul risarcimento danni in commento,
mentre nella pratica agonistica è pretendibile una maggiore attenzione rispetto
a quella dilettantistica, non è possibile differenziare le ipotesi tra gara e
allenamento: “la regola vale ovviamente sia che l'attività sportiva venga
svolta in forma agonistica, sia che si tratti di un allenamento o di un esame
sportivo: non v'è motivo di distinguere a seconda della "occasione" e
delle finalità per cui l'attività sportiva è svolta (se un allenamento, una
prova o una competizione), mentre una distinzione rilevante può farsi rispetto
ai dilettanti, proprio perché la risarcibilità del danno, come si è
detto, dipende dal tipo di difformità del comportamento rispetto alla regola
cautelare (danno causato pur nel rispetto della regola del gioco; danno causato
in violazione, ma con colpa; danno causato in violazione, ma con dolo)” (Cassazione
19 novembre 2021, n. 35602 su attività sportiva e risarcimento danni).
di Marco Ticozzi