Blog

Risarcimento danni attività sportiva

8 marzo 2023

Risarcimento danni attività sportiva: in caso di infortunio durante l'attività sportiva cosa fare? Capita con una certa frequenza che vi siano lesioni o un infortunio durante l’attività sportiva magari agonistica, ponendosi la questione del risarcimento dei relativi danni. Ma quando tali lesioni durante l’attività sportiva possono far derivare un diritto al risarcimento dei danni? Ecco una recente sentenza di Cassazione sulla questione del danno che derivi da pratiche sportive.

Risarcimento danni attività sportiva
Risarcimento danni attività sportiva

Risarcimento danni attività sportiva: l’attività agonistica

In merito al risarcimento dei danni nella pratica sportiva occorre distinguere tra danno che sorge in relazione a una attività dilettantistica e danno che deriva da una attività agonistica.

La recente sentenza Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602 sul danno nelle pratiche sportive ricorda anzitutto come l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano: “è giurisprudenza risalente di questa Corte quella per cui "l'attività agonistica implica l'accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell'alea normale ricadono sugli stessi, onde è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi" (Cass. n. 1564 del 1997; Cass. n. 20597 del 2004; Cass. n. 2710 del 2005)” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602 su pratica sportiva e risarcimento danni).

Ma la stessa sentenza distingue le ipotesi: valgono infatti delle distinzioni:

· a) il danno è causato pur nel rispetto delle regole del gioco, caso nel quale più che far valere l'attività sportiva in sé come scriminante, vale osservare che il danno si connota in termini di imprevedibilità in ragione dello scopo della norma violata: le regole del gioco infatti possono essere a presidio del gioco stesso, come a presidio della incolumità dell'avversario (in alcuni sport di contatto, il divieto di colpi bassi). In questi casi se lo sportivo procura danno, pur nel rispetto della regola di gioco, il danno può non porsi a carico del danneggiante per difetto di colpa” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602 su attività sportiva e risarcimento danni);

· b) il danno è causato colpevolmente in violazione delle regole del gioco, e segnatamente di quelle che mirano a tutelare l'incolumità altrui. In questo caso non si tratta di una scriminante, nè tipica (consenso dell'avente diritto), nè atipica, che altrimenti, l'attività sportiva sarebbe da considerare come illecita, ed invece è attività consentita e socialmente utile. Piuttosto, si tratta di valutare la rilevanza della colpa” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602 su pratica sportiva e risarcimento danni).

Per cui le ipotesi sono diverse e occorre distinguere se vi è diritto al risarcimento danni caso per caso, non essendo possibile affermare in astratto che ogni rischio è accettato da chi partecipa al gioco: “non è sufficiente dire che lo sportivo accetta il rischio e dunque non può pretendere il risarcimento di alcun danno che derivi dall'attività sportiva: ad esempio, il rischio di condotte dolose dell'avversario. L'atleta accetta il rischio normalmente connesso a quel tipo di sport, non ogni rischio derivante dalla condotta altrui, anche dolosa. E' dunque giustamente escluso dalla regola dell'accettazione del rischio il fatto doloso o dovuto a colpa particolarmente grave (Cass. n. 12012 del 2002)” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602 su pratica sportiva e risarcimento danni).

Infortuni sportivi risarcimento: pratica agonistica e dilettantistica

La sentenza sul risarcimento danni poi prosegue sottolineando che la valutazione della colpa deve essere compiuta caso per caso, essendo richiedibili comportamenti più o meno ‘attenti’ a seconda delle ipotesi: infatti, si è detto che “determinante dunque ai fini della responsabilità è la individuazione della norma violata e dello scopo di essa, ai fini della valutazione della colpa.

Nell'accertamento della colpa, potrà rilevare la qualità dell'atleta, nel senso che altro è lo sportivo professionista, da cui è richiesta maggiore attenzione, altro il dilettante in quanto quest'ultimo non ha le capacità tecniche di chi invece esercita l'attività sportiva su basi professionali e che meglio sa conformare la propria condotta alle regole del gioco” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602 su pratica sportiva e risarcimento danni).

In caso di infortunio durante l'attività sportiva cosa fare? Danno in gara o allenamento

Altra questione esaminata da Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602 su pratica sportiva e risarcimento danni è quella della differenza sussistente tra evento lesivo o danno che si sia verificato in gara e che si sia verificato in allenamento.

Per la sentenza sul risarcimento danni in commento, mentre nella pratica agonistica è pretendibile una maggiore attenzione rispetto a quella dilettantistica, non è possibile differenziare le ipotesi tra gara e allenamento: “la regola vale ovviamente sia che l'attività sportiva venga svolta in forma agonistica, sia che si tratti di un allenamento o di un esame sportivo: non v'è motivo di distinguere a seconda della "occasione" e delle finalità per cui l'attività sportiva è svolta (se un allenamento, una prova o una competizione), mentre una distinzione rilevante può farsi rispetto ai dilettanti, proprio perché la risarcibilità del danno, come si è detto, dipende dal tipo di difformità del comportamento rispetto alla regola cautelare (danno causato pur nel rispetto della regola del gioco; danno causato in violazione, ma con colpa; danno causato in violazione, ma con dolo)” (Cassazione 19 novembre 2021, n. 35602 su attività sportiva e risarcimento danni).

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci