Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994: fideiussione nullità antitrust
Cassazione Sezioni
Unite 30 dicembre 2021 n. 41994: fideiussione nullità antitrust. Con la
recente sentenza a Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994 la Cassazione ha
risolto il contrasto che coinvolgeva la questione delle fideiussioni che
riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudicato contrario alle
regole della concorrenza antitrust, giacché frutto di un’intesa restrittiva
della concorrenza.
Cassazione
Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994 afferma dunque il principio per il
quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità
parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione.
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41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle
previsioni antitrust.

Fideiussione antitrust sezioni unite: il principio di diritto affermato da Cassazione 30 dicembre 2021 n. 41994
Cassazione
Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa
derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, afferma questo principio
di diritto: «i contratti di fideiussione a
valle di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione
alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della
legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della
legge succitata e dell'art. 1419
cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema
unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal
contratto, o sia altrimenti comprovata, una
diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021
n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle
previsioni antitrust).
Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994: fideiussione, nullità e la normativa antitrust
Come
anticipato, Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione
e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust
afferma il principio per il quale “deve ritenersi che, tra le tre diverse
soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati
più in linea con le finalità e gli obiettivi
della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi
di «nullità parziale»” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su
fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni
antitrust).
La
ragione di tale soluzione deriva dalla normativa antitrust volta a punire,
appunto con la nullità, le intese restrittive della concorrenza. La sentenza Cassazione
Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa
derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, indica in particolare
che “in tal senso
si pone, del
resto, la stessa
norma antitrust succitata, la cui
ratio è diretta a realizzare
un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle
situazioni giuridiche dei soggetti diversi
dagli imprenditori. Lo
evidenzia, con estrema
chiarezza, la sentenza di queste
Sezioni Unite n. 2207/2005, nella parte in cui precisa che la legge antitrust
«detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari, non soltanto gli
imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato», in particolare i
consumatori, tenuto conto che il «contratto a valle costituisce lo sbocco
dell'intesa vietata, essenziale e realizzarne e ad attuarne gli effetti». In
tale prospettiva - come si è detto
- la pronuncia legittima il destinatario
ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria” (Cassazione Sezioni
Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante
dalla violazione delle previsioni antitrust).
Sulla
base di questa ratio, Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su
fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni
antitrust, fa derivare la nullità dell’intesa restrittiva della concorrenza (e,
poi, come dirà meglio, anche delle sue successive applicazioni): “se tale è
la ratio della
predetta normativa, il
tenore letterale dell'art. 2, comma
3, della legge n.
287 del 1990, poi, è a sua volta inequivoco nello stabilire che
«le intese vietate sono nulle
ad ogni effetto». E' del tutto evidente, infatti, che siffatta previsione - ed
in particolare la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica
materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit
effectum - legittima, come affermato da molti interpreti, la conclusione
dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata, come - sia
pure incidentalmente - affermano le stesse Sezioni Unite nella pronuncia
summenzionata” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su
fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni
antitrust).
Fideiussione antitrust sezioni unite: l’interesse protetto dalla disciplina sulla concorrenza
Un
tema interessante su cui si sofferma Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021
n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle
previsioni antitrust, è quello dell’interesse protetto dalla disciplina
antitrust: “deve - per vero - osservarsi, al riguardo, che l'interesse protetto
dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non
soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la
conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli
casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Ed
invero - come rilevato da autorevole dottrina - l'obbligo del risarcimento compensativo
dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa
per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie
- recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non
tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il
risarcimento del danno.
Per
converso, è evidente
che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale,
oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del
contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non
nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della
correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust” (Cassazione
Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa
derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).
Proprio
il bilanciamento di questi interessi permette di fondare la soluzione accolta
da Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e
nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, della
nullità relativa: “una volta esclusa la idoneità della sola tutela
risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle
finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela
più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il
rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli
istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le
clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata -
appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo
che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale
di «conservazione» del negozio” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n.
41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle
previsioni antitrust).
Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994: conclusione su fideiussione antitrust e nullità relativa
Per
Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità
relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, dunque, la
soluzione da accogliere è quella della nullità relativa delle sole clausole
coinvolte: “la nullità dell'intesa a
monte determina, dunque,
la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma
limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli
articoli dello schema ABI, dichiarati
nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che,
peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (Cassazione Sezioni
Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante
dalla violazione delle previsioni antitrust).
Fideiussione antitrust sezioni unite: nullità relativa e possibile nullità dell’intero contratto
Da
ultimo, in motivazione Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su
fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni
antitrust, evidenzia come la nullità relativa possa chiaramente comportare
anche la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c., per il
quale “la nullità
parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la
nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero
concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Per
Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, la possibilità di tale
estensione all’intero contratto di fideiussione è, però, remota.
Anzitutto,
perché la norma prevede la conservazione del contratto come regola generale e
la nullità di tutto il contratto come eccezione. Indica Cassazione Sezioni
Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante
dalla violazione delle previsioni antitrust, che vi è un “carattere eccezionale
dell'estensione della nullità che
colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è
a carico di chi ha interesse a far
cadere in toto l'assetto di interessi
programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla
clausola o dalla parte
nulla, mentre resta precluso al
giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale
all'intero contratto” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su
fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni
antitrust).
Ma,
soprattutto, con specifico riferimento all’applicazione dell’art. 1419 cc alla
fideiussione, Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su
fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni
antitrust, ha indicato che “agli effetti dell'interpretazione della
disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo
cui la nullità parziale non si estende
all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del
contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto
accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli
effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata
dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)”.
Sempre
Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità
relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, prosegue
indicando ce “tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in
esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione
nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente
prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli
alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne
alleggerirebbe la posizione. D'altro
canto, però, il fideiussore (nel caso
di specie socio della società
debitrice principale) - salvo la rigorosa
allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche
senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore
principale e, quindi, portatrice di
un interesse economico al finanziamento
bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente
cointeressato, in qualità di
socio d'affari o di parente
del debitore, alla
concessione del finanziamento a
favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla
prestazione della garanzia.
Al
contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore
bancario ha interesse al mantenimento
della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli,
attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della
fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cassazione Sezioni Unite
30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla
violazione delle previsioni antitrust).
di
Marco Ticozzi