21 novembre 2022
Sezioni Unite Fideiussione omnibus: Cassazione 41994 del 2021: nullità antitrust. Con la recente sentenza a Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994 la Cassazione ha risolto il contrasto che coinvolgeva la questione delle fideiussioni omnibus che riproducevano le clausole del contratto tipo, già giudicato contrario alle regole della concorrenza antitrust, giacché frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza. Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994 afferma dunque il principio per il quale le clausole coincidenti con il contratto tipo sono nulle (nullità parziale), restando viceversa valido il contratto di fideiussione omnibus. Nella pagina disponibile in pdf di Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust.
Sezioni Unite fideiussione omnibus: il principio di diritto affermato da Cassazione 30 dicembre 2021 n. 41994
Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, afferma questo principio di diritto: «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti» (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).
Sezioni Unite 41994 del 2021: fideiussione omnibus, nullità e la normativa antitrust
Come anticipato, Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust afferma il principio per il quale “deve ritenersi che, tra le tre diverse soluzioni individuate da dottrina e giurisprudenza, quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di «nullità parziale»” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).
La ragione di tale soluzione deriva dalla normativa antitrust volta a punire, appunto con la nullità, le intese restrittive della concorrenza. La sentenza Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, indica in particolare che “in tal senso si pone, del resto, la stessa norma antitrust succitata, la cui ratio è diretta a realizzare un bilanciamento tra libertà di concorrenza e tutela delle situazioni giuridiche dei soggetti diversi dagli imprenditori. Lo evidenzia, con estrema chiarezza, la sentenza di queste Sezioni Unite n. 2207/2005, nella parte in cui precisa che la legge antitrust «detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato», in particolare i consumatori, tenuto conto che il «contratto a valle costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale e realizzarne e ad attuarne gli effetti». In tale prospettiva - come si è detto - la pronuncia legittima il destinatario ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).
Sulla base di questa ratio, Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, fa derivare la nullità dell’intesa restrittiva della concorrenza (e, poi, come dirà meglio, anche delle sue successive applicazioni): “se tale è la ratio della predetta normativa, il tenore letterale dell'art. 2, comma 3, della legge n. 287 del 1990, poi, è a sua volta inequivoco nello stabilire che «le intese vietate sono nulle ad ogni effetto». E' del tutto evidente, infatti, che siffatta previsione - ed in particolare la locuzione «ad ogni effetto», riproduttiva, nella specifica materia, del principio generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - legittima, come affermato da molti interpreti, la conclusione dell'invalidità anche dei contratti che realizzano l'intesa vietata, come - sia pure incidentalmente - affermano le stesse Sezioni Unite nella pronuncia summenzionata” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).
Sezioni Unite Fideiussione omnibus pdf: Cassazione 41994 del 2021 e interesse protetto dalla disciplina sulla concorrenza
Un tema interessante su cui si sofferma Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, è quello dell’interesse protetto dalla disciplina antitrust: “deve - per vero - osservarsi, al riguardo, che l'interesse protetto dalla normativa antitrust è principalmente quello del mercato in senso oggettivo, e non soltanto l'interesse individuale del singolo contraente pregiudicato, con la conseguente inidoneità di un rimedio risarcitorio che protegga, nei singoli casi, solo quest'ultimo, ed esclusivamente se ha subito un danno in concreto. Ed invero - come rilevato da autorevole dottrina - l'obbligo del risarcimento compensativo dei danni del singolo contraente non ha una efficacia dissuasiva significativa per le imprese che hanno aderito all'intesa, o che ne hanno - come nella specie - recepito le clausole illecite nello schema negoziale, dal momento che non tutti i danneggiati agiscono in giudizio, e non tutti riescono ad ottenere il risarcimento del danno.
Per converso, è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).
Proprio il bilanciamento di questi interessi permette di fondare la soluzione accolta da Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, della nullità relativa: “una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, deve ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di «conservazione» del negozio” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).
Sezioni Unite 41994 del 2021: conclusione su Cassazione e fideiussione omnibus
Per Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, dunque, la soluzione da accogliere è quella della nullità relativa delle sole clausole coinvolte: “la nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la «nullità derivata» del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).
Sezioni Unite Fideiussione omnibus pdf: Cassazione 41994 del 2021, nullità relativa e possibile nullità dell’intero contratto
Da ultimo, in motivazione Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, evidenzia come la nullità relativa possa chiaramente comportare anche la nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 c.c., per il quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”.
Per Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, la possibilità di tale estensione all’intero contratto di fideiussione omnibus è, però, remota.
Anzitutto, perché la norma prevede la conservazione del contratto come regola generale e la nullità di tutto il contratto come eccezione. Indica Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, che vi è un “carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).
Ma, soprattutto, con specifico riferimento all’applicazione dell’art. 1419 cc alla fideiussione omnibus, Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, ha indicato che “agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige, infatti, la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale, se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto accertato dal giudice. Per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673)”.
Sempre Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust, prosegue indicando ce “tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore (nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Osserva - al riguardo - il provvedimento n. 55/2005 che il fideiussore è normalmente cointeressato, in qualità di socio d'affari o di parente del debitore, alla concessione del finanziamento a favore di quest'ultimo e, quindi, ha un interesse concreto e diretto alla prestazione della garanzia.
Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cassazione Sezioni Unite 30 dicembre 2021 n. 41994, su fideiussione omnibus disponibile in pdf e nullità relativa derivante dalla violazione delle previsioni antitrust).
di Marco Ticozzi
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