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Art 1284 comma 4 cc

23 gennaio 2022

Interessi ex art 1284 comma 4 cc: molte sono le questioni che la previsione pone. L’art 1284 comma 4 c.c. si applica alle sole obbligazioni contrattuali o anche a quelle con una diversa fonte? La giurisprudenza sembra dare una interpretazione restrittiva che a nostro avviso non è corretta. L’art. 1284 comma 4 c si applica in via generale o è norma eccezionale? La liquidazione degli interessi legali senza altre precisazioni si riferisce a quelli di un tempo (comma 1) o può riferirsi anche a quelli del comma 4.

Art 1284 Comma 4 cc
Liquidazione interessi in sentenza

Art 1284 comma 4

Come noto, l’art 1284 c.c. prevede la misura degli interessi legali e la possibilità da parte del Ministero del Tesoro di variarli nel corso del tempo. Dal profilo storico si è passati da un tasso di interessi legali elevato (anche il 10% annuo negli anni ’90) a uno irrisorio (0,01% annuo nel 2021). Per cui, mentre un tempo l’interesse da corrispondere per il ritardato pagamento disincentivava tale inadempimento, in tempi più recenti la previsione di interessi legali così bassi ha costituito uno stimolo a non pagare.

Già da tempo è stata prevista nel nostro ordinamento una deroga per le cosiddette transazioni commerciali, nelle quali si applica l’interesse moratorio del d.lgs 231 del 2002.

Proprio per disincentivare l’inadempimento del soggetto tenuto a pagare una somma di denaro, l'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto l’art 1284 comma 4 c.c. ai sensi del quale: “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (art. 1284 comma 4 c.c.).

Interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c.: da previsione speciale a previsione generale

L’inserimento degli interessi moratori nell’art 1284 c.c. comma 4 ha trasformato un’eccezione in una regola. Un tempo l’interesse legale era solo quello previsto dall’art 1284 c.c. (al cui interno non vi erano diversi interessi legali): si trattava di un interesse applicabile, appunto come regola generale, a tutte le fattispecie.

Chi invocava un tasso moratorio, doveva formulare apposita domanda e dimostrare di trovarsi nelle condizioni di cui al d.lgs 231 del 2002.

Se un titolo esecutivo liquidava gli interessi legali, il riferimento non poteva che essere all’unico interesse legale previsto dall’art. 1284 c.c. Certo, anche il tasso moratorio di cui al d.lgs 231 del 2002 era un tasso di interesse previsto dalla legge, ma si trattava di un interesse applicabile solo al ricorrere di certi presupposti, per cui di carattere eccezionale rispetto a quello dell’art 1284 c.c.

La liquidazione nel titolo esecutivo di un tasso legale difficilmente poteva essere inteso come riferito al tasso legale del d.lgs 231 del 2002. Infatti la giurisprudenza evidenziava che “in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale; nè può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva” (Cass.27 settembre 2017 n. 22457 su art 1284 comma 4).

La nuova previsione, come anticipato, ha previsto ora che l’interesse moratorio sia normalmente dovuto dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

Cosa accade se il giudice liquida una somma capitale da maggiorarsi degli interessi legali?

Difficilmente può valere la giurisprudenza sopra richiamata: ora, anche il tasso moratorio è regola generale quantomeno dalla proposizione della domanda giudiziale. Si tratta, peraltro, di una regola non contenuta più in disposizioni speciali ma nello stesso codice civile.

Se la parte chiede la condanna del convenuto ad una somma da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo, tale richiesta deve essere riferita agli interessi legali del comma 1 dell’art 1284 cc o a quelli del comma 4 del medesimo art 1284 c.c.?

E se il giudice, anche di fronte a una richiesta specifica riferita al comma 4, liquida genericamente gli interessi legali, come va interpretato il titolo esecutivo?

Gli interessi legali del codice civile sono due differenti: non ci pare possa valere l’indicazione di un tempo per la quale gli interessi legali erano solo quelli del comma 1 perché gli altri erano contenuti in discipline speciali. Se nel titolo esecutivo la liquidazione del generico tasso legale decorre dalla domanda giudiziale, ci sembra che la statuizione vada interpretata come riferita al comma 4 dell’art. 1284 c.c., perché sono quelli gli interessi legali che si applicano in via generale in tale fattispecie.

art 1284 comma 4 giurisprudenza

Anche la giurisprudenza sembra orientata in questo senso, vale a dire per considerare la previsione di cui all’art 1284 comma 4 di applicazione generalizzata, anche senza che nel titolo ci siano precisazioni al riguardo.

Tribunale Bergamo 8 luglio 2021 Unione di Banche Italiane S.P.A. c. Edilbaile S.R.L. e soprattutto Cass. 7 novembre 2018, n. 28409 indicano che “la norma di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio”.

Mettendo per un attimo la questione del campo di applicazione della disposizione (se riferibile alle sole obbligazioni contrattuali o anche a quelle extracontrattuali), le sentenze confermano che il comma 4 dell’art 1284 cc si applica come regola generale e anche senza necessità di apposita specificazione: come a dire, il tasso legale liquidato in sentenza dalla domanda al saldo è il tasso del comma 4 dell’art. 1284 cc

Art. 1284 comma 4 c.c.: il campo di applicazione. Solo alle obbligazioni contrattuali?

Diversa questione è quella del campo di applicazione del comma 4 dell’art 1284 c.c.: si riferisce solo alle obbligazioni contrattuali o anche a quelle con diversa fonte, come anzitutto quelle extracontrattuali?

La stessa Cass. 7 novembre 2018, n. 28409 indica che “la struttura letterale della norma lumeggia che la proposizione iniziale dianzi ritrascritta, proprio per la sua collocazione nella frase, regge la successiva disposizione circa il saggio d’interesse applicabile in conseguenza all’avvio della lite, lumeggiando il diretto collegamento tra la possibilità delle parti di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l’obbligazione fatta valere nella lite giudiziaria od arbitrale, situazione connaturata esclusivamente, nell’ambito delle fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c., all’ipotesi dell’accordo contrattuale.

La disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell’art. 1284 c.c., che opera richiamo all’uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d’interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti.

Dunque e la struttura letterale della norma e la necessità di individuare un significato proprio della stessa, altrimenti inutile ripetizione, lumeggiano la funzione dell’incipit quale delimitazione all’applicabilità della disposizione in questione” (Cass. 7 novembre 2018, n. 28409 sull’art 1284 comma 4).

La questione ha margini di incertezza ma a nostro avviso l’incipit del comma 4 dell’art 1284 c.c. (se le parti non ne hanno determinato la misura…) non è un valido argomento che consenta di escludere l’applicabilità della norma a tutte le obbligazioni, limitandola invece a quelle solo contrattuali.

È chiaro che solo nelle obbligazioni contrattuali le parti possono determinare un tasso differente, che escluderebbe l’applicazione della disposizione.

Per contro, occorre ricordare che la disciplina delle obbligazioni –di regola- si applica a tutte le obbligazioni qualsiasi sia la fonte: certo, fatta salva l’esclusione nel singolo caso. Ma una tale presunta volontà legislativa di limitare l’applicazione di una previsione alle sole obbligazioni contrattuali non può a nostro avviso desumersi dal riferimento alla possibilità per le parti di derogare la norma.

Infatti, la letteratura (per tutti Galgano, Trattato di diritto civile, II, Padova, 2010, p. 4) da sempre evidenzia correttamente che la disciplina delle obbligazioni è modellata e pensata anzitutto in riferimento alle obbligazioni contrattuali, ma ciò non significa che si applichi solo a quelle.

Vi sono moltissime previsioni sulle obbligazioni in cui le parti possono escludere l’applicazione della regola: ma in tutte queste situazioni non si dubita che, nonostante questa indicazione, la previsione si applichi anche a obbligazioni di fonte non contrattuale.

Si prendano ad esempio questi riferimenti:

  • art 1182 c.c.: indica che “se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione”;
  • art 1183 cc: fa riferimento al fatto che “se non è determinato il tempo”;
  • art 1184 cc: precisa che “se per l’adempimento è fissato un termine”
  • art 1187 cc: la norma indica come vadano computati i termini ma indica poi che “è salva in ogni caso una diversa pattuizione”;
  • art 1260 cc: i crediti possono essere ceduti anche senza il consenso del debitore , ma “le parti possono escludere la cedibilità del credito”.

Come rilevato, il mero riferimento alla derogabilità ad opera delle parti di una previsione sulle obbligazioni, non è indice sufficiente per escludere che quella previsione sia applicabile a tutte le obbligazioni, qualunque sia la fonte.

Alla luce di tale considerazione ci pare che l’art. 1284 comma 4 c.c. possa applicarsi a tutte le obbligazioni, qualunque ne sia la fonte. Peraltro per ogni obbligazione vale l’esigenza di disincentivare l’inadempimento anche successivo al momento in cui il creditore abbia agito in giudizio. Oppure è più giustificabile il ritardo per l’assicurazione che non paghi il danneggiato rispetto al committente dell’appaltatore?

Se, come sembra, la ratio della previsione è quella di evitare l’opportunismo dell’inadempiente, una tale esigenza di tutela può essere riferibile a ogni creditore di una somma di denaro.

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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