Art 1284 comma 4 cc
Interessi ex art 1284 comma 4 cc: molte sono le questioni
che la previsione pone.
L’art 1284 comma 4 c.c. si applica alle sole obbligazioni
contrattuali o anche a quelle con una diversa fonte? La giurisprudenza sembra
dare una interpretazione restrittiva che a nostro avviso non è corretta.
L’art. 1284 comma 4 c si applica in via generale o è norma
eccezionale? La liquidazione degli interessi legali senza altre precisazioni si
riferisce a quelli di un tempo (comma 1) o può riferirsi anche a quelli del
comma 4.

Art 1284 comma 4
Come noto, l’art 1284 c.c. prevede la misura degli interessi
legali e la possibilità da parte del Ministero del Tesoro di variarli nel corso
del tempo. Dal profilo storico si è passati da un tasso di interessi legali
elevato (anche il 10% annuo negli anni ’90) a uno irrisorio (0,01% annuo nel
2021). Per cui, mentre un tempo l’interesse da corrispondere per il ritardato
pagamento disincentivava tale inadempimento, in tempi più recenti la previsione
di interessi legali così bassi ha costituito uno stimolo a non pagare.
Già da tempo è stata prevista nel nostro ordinamento una
deroga per le cosiddette transazioni commerciali, nelle quali si applica l’interesse
moratorio del d.lgs 231 del 2002.
Proprio per disincentivare l’inadempimento del soggetto
tenuto a pagare una somma di denaro, l'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162 ha
introdotto l’art 1284 comma 4 c.c. ai sensi del quale: “Se le parti non ne
hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale
il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione
speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (art.
1284 comma 4 c.c.).
Interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c.: da previsione speciale a previsione generale
L’inserimento degli interessi moratori nell’art 1284 c.c. comma
4 ha trasformato un’eccezione in una regola. Un tempo l’interesse legale era
solo quello previsto dall’art 1284 c.c. (al cui interno non vi erano diversi interessi
legali): si trattava di un interesse applicabile, appunto come regola generale,
a tutte le fattispecie.
Chi invocava un tasso moratorio, doveva formulare apposita
domanda e dimostrare di trovarsi nelle condizioni di cui al d.lgs 231 del 2002.
Se un titolo esecutivo liquidava gli interessi legali, il
riferimento non poteva che essere all’unico interesse legale previsto dall’art.
1284 c.c. Certo, anche il tasso moratorio di cui al d.lgs 231 del 2002 era un
tasso di interesse previsto dalla legge, ma si trattava di un interesse
applicabile solo al ricorrere di certi presupposti, per cui di carattere
eccezionale rispetto a quello dell’art 1284 c.c.
La liquidazione nel titolo esecutivo di un tasso legale
difficilmente poteva essere inteso come riferito al tasso legale del d.lgs 231
del 2002. Infatti la giurisprudenza evidenziava che “in tema di esecuzione
forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione
abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato,
limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di
"interessi legali" o "di legge", si devono ritenere
liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione
della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre
ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale; nè può ritenersi
consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad
integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di
una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli
previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento
degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere
contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non
essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva”
(Cass.27 settembre 2017 n. 22457 su art 1284 comma 4).
La nuova previsione, come anticipato, ha previsto ora che l’interesse
moratorio sia normalmente dovuto dal momento della proposizione della domanda
giudiziale.
Cosa accade se il giudice liquida una somma capitale da
maggiorarsi degli interessi legali?
Difficilmente può valere la giurisprudenza sopra richiamata:
ora, anche il tasso moratorio è regola generale quantomeno dalla proposizione
della domanda giudiziale. Si tratta, peraltro, di una regola non contenuta più
in disposizioni speciali ma nello stesso codice civile.
Se la parte chiede la condanna del convenuto ad una somma da
maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo, tale richiesta deve
essere riferita agli interessi legali del comma 1 dell’art 1284 cc o a quelli
del comma 4 del medesimo art 1284 c.c.?
E se il giudice, anche di fronte a una richiesta specifica
riferita al comma 4, liquida genericamente gli interessi legali, come va
interpretato il titolo esecutivo?
Gli interessi legali del codice civile sono due differenti:
non ci pare possa valere l’indicazione di un tempo per la quale gli interessi legali
erano solo quelli del comma 1 perché gli altri erano contenuti in discipline
speciali. Se nel titolo esecutivo la liquidazione del generico tasso legale decorre
dalla domanda giudiziale, ci sembra che la statuizione vada interpretata come
riferita al comma 4 dell’art. 1284 c.c., perché sono quelli gli interessi
legali che si applicano in via generale in tale fattispecie.
art 1284 comma 4 giurisprudenza
Anche la giurisprudenza sembra orientata in questo senso,
vale a dire per considerare la previsione di cui all’art 1284 comma 4 di
applicazione generalizzata, anche senza che nel titolo ci siano precisazioni al
riguardo.
Tribunale Bergamo 8 luglio 2021 Unione di Banche Italiane
S.P.A. c. Edilbaile S.R.L. e soprattutto Cass. 7 novembre 2018, n. 28409 indicano
che “la norma di cui all'art. 1284, comma 4°, c.c. disciplina il saggio degli
interessi legali - e come tali dovuti automaticamente senza necessità di
apposita precisazione del loro saggio in sentenza - applicato a seguito d'avvio
di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione
pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche
se afferenti ad obbligo restitutorio”.
Mettendo per un attimo la questione del campo di
applicazione della disposizione (se riferibile alle sole obbligazioni
contrattuali o anche a quelle extracontrattuali), le sentenze confermano che il
comma 4 dell’art 1284 cc si applica come regola generale e anche senza
necessità di apposita specificazione: come a dire, il tasso legale liquidato in
sentenza dalla domanda al saldo è il tasso del comma 4 dell’art. 1284 cc
Art. 1284 comma 4 c.c.: il campo di applicazione. Solo alle obbligazioni contrattuali?
Diversa questione è quella del campo di applicazione del
comma 4 dell’art 1284 c.c.: si riferisce solo alle obbligazioni contrattuali o
anche a quelle con diversa fonte, come anzitutto quelle extracontrattuali?
La stessa Cass. 7 novembre 2018, n. 28409 indica che “la
struttura letterale della norma lumeggia che la proposizione iniziale dianzi
ritrascritta, proprio per la sua collocazione nella frase, regge la successiva
disposizione circa il saggio d’interesse applicabile in conseguenza all’avvio
della lite, lumeggiando il diretto collegamento tra la possibilità delle parti
di aver previamente pattuito il saggio degli interessi e l’obbligazione fatta
valere nella lite giudiziaria od arbitrale, situazione connaturata esclusivamente,
nell’ambito delle fonti delle obbligazioni ex art. 1173 c.c., all’ipotesi
dell’accordo contrattuale.
La disposizione in questione apparirebbe altrimenti inutile
ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da inadempimento nelle
obbligazioni pecuniarie portata nell’art. 1284 c.c., che opera richiamo
all’uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio
d’interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti.
Dunque e la struttura letterale della norma e la necessità di
individuare un significato proprio della stessa, altrimenti inutile
ripetizione, lumeggiano la funzione dell’incipit quale delimitazione
all’applicabilità della disposizione in questione” (Cass. 7 novembre 2018, n.
28409 sull’art 1284 comma 4).
La questione ha margini di incertezza ma a nostro avviso l’incipit
del comma 4 dell’art 1284 c.c. (se le parti non ne hanno determinato la misura…)
non è un valido argomento che consenta di escludere l’applicabilità della norma
a tutte le obbligazioni, limitandola invece a quelle solo contrattuali.
È chiaro che solo nelle obbligazioni contrattuali le parti
possono determinare un tasso differente, che escluderebbe l’applicazione della
disposizione.
Per contro, occorre ricordare che la disciplina delle
obbligazioni –di regola- si applica a tutte le obbligazioni qualsiasi sia la
fonte: certo, fatta salva l’esclusione nel singolo caso. Ma una tale presunta
volontà legislativa di limitare l’applicazione di una previsione alle sole
obbligazioni contrattuali non può a nostro avviso desumersi dal riferimento
alla possibilità per le parti di derogare la norma.
Infatti, la letteratura (per tutti Galgano, Trattato di
diritto civile, II, Padova, 2010, p. 4) da sempre evidenzia correttamente che
la disciplina delle obbligazioni è modellata e pensata anzitutto in riferimento
alle obbligazioni contrattuali, ma ciò non significa che si applichi solo a
quelle.
Vi sono moltissime previsioni sulle obbligazioni in cui le
parti possono escludere l’applicazione della regola: ma in tutte queste
situazioni non si dubita che, nonostante questa indicazione, la previsione si
applichi anche a obbligazioni di fonte non contrattuale.
Si prendano ad esempio questi riferimenti:
- art 1182 c.c.: indica che “se il luogo nel quale la
prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione”;
- art 1183 cc: fa riferimento al fatto che “se non è
determinato il tempo”;
- art 1184 cc: precisa che “se per l’adempimento è fissato un
termine”
- art 1187 cc: la norma indica come vadano computati i termini
ma indica poi che “è salva in ogni caso una diversa pattuizione”;
- art 1260 cc: i crediti possono essere ceduti anche senza il
consenso del debitore , ma “le parti possono escludere la cedibilità del credito”.
Come rilevato, il mero riferimento alla derogabilità ad
opera delle parti di una previsione sulle obbligazioni, non è indice
sufficiente per escludere che quella previsione sia applicabile a tutte le
obbligazioni, qualunque sia la fonte.
Alla luce di tale considerazione ci pare che l’art. 1284
comma 4 c.c. possa applicarsi a tutte le obbligazioni, qualunque ne sia la
fonte. Peraltro per ogni obbligazione vale l’esigenza di disincentivare l’inadempimento
anche successivo al momento in cui il creditore abbia agito in giudizio. Oppure
è più giustificabile il ritardo per l’assicurazione che non paghi il danneggiato
rispetto al committente dell’appaltatore?
Se, come sembra, la ratio della previsione è quella di
evitare l’opportunismo dell’inadempiente, una tale esigenza di tutela può
essere riferibile a ogni creditore di una somma di denaro.