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Nullità citazione per vizi della vocatio in ius: Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258

9 marzo 2023

Vocatio in ius e nullità della citazione: Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258. Questa recente sentenza dirime il conflitto che deriva da precedenti di segno opposto in relazione agli effetti di una nullità della citazione per vizi della vocatio in ius. Nel caso esaminato da Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, relativa alla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, la citazione è stata notificata senza concedere il termine a comparire fissato dalla legge. Cosa accede se nessuno rileva la nullità? L’impugnazione della parte contumace impone in appello di procedere al rifacimento dell’intero processo o solo di quegli atti connessi alla specifica ragione di nullità? Vediamo la motivazione della sentenza Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, disponibile in allegato in pdf, in relazione alla nullità citazione per vizi della vocatio in ius.

Nullità citazione vocatio in ius
Nullità citazione per vizi della vocatio in ius

Nullità citazione vocatio in ius: la recente Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258

Anzitutto Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, indica che la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della vocatio in ius, ove non sia rilevata in primo grado, si converte in motivo di impugnazione.

Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, in particolare, afferma che “la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della vocatio in ius, riguardando l'atto preordinato all'instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e non sia rilevata d'ufficio dal giudice (art. 164 c.p.c.), comporta l'estensione a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti (art. 159 c.p.c., comma 1), ovvero agli atti che devono compiersi nel contraddittorio delle parti. Allorché tale nullità non sia stata sanata dalla costituzione del convenuto né rilevata d'ufficio, non operando per essa il regime di cui all'art. 157 c.p.c., comma 2, la stessa nullità si converte in motivo di impugnazione e deve perciò essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di merito (da ultimo, Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596)” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius).

Sempre Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, sottolinea peraltro che “la proposizione dell'appello, d'altro canto, non sana ex se la nullità degli atti successivi dipendenti dalla citazione viziata. Il giudice d'appello, preso atto della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione vocatio in ius).

Vocatio in ius: nullità citazione e rinnovazione delle sole attività strettamente conseguenziali all'atto rinnovato

L’aspetto di rilievo evidenziato da Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, riguarda la portata dell’’obbligo di rinnovazione delle attività eseguite in primo grado. Per la sentenza Anzitutto Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, non è necessario rinnovare l’intero processo, rimettendo in termini la parte, ma rinnovare le sole attività strettamente conseguenziali all'atto rinnovato.

Per Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, infatti, “la rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito dall'ignoranza del processo” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius).

La sentenza sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258 peraltro evidenzia in motivazione che già nel sistema del c.p.c. del 1865, l'art. 58, comma 2 individuava, quale generale limite della rinnovazione di un atto nullo, la scadenza del "termine perentorio per farlo".

Quali sono gli atti dipendenti dalla nullità citazione per vizi della vocatio in ius da rinnovare?

Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, afferma quindi il principio per il quale il giudice d'appello deve disporre “la rinnovazione degli atti nulli espletati in primo grado, dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione degli stessi nel contraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto, che era rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a preclusione” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione vocatio in ius).

Ma per la sentenza Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, una tale rinnovazione non deve equivalere alla rimessione in termini. Per cui “la rinnovazione, ad esempio, di una prova già invalidamente assunta si esaurisce nella nuova assunzione della stessa conformemente all'originaria allegazione del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova contraria. La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente, quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del processo” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius).

Quest’ultimo è il dato essenziale su cui poggia la decisione Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius: la mancata conoscenza del processo (e i vizi che l’abbiano provocata) chiaramente impongono la rinnovazione del processo; viceversa, i vizi che comportano una nullità della citazione ma non escludono la conoscenza del processo, non possono portare alle stesse conseguenze. La parte, infatti, conosceva l’esistenza del processo e ha quindi avuto modo di parteciparvi.

Nullità citazione vocatio in ius: buona fede e ragionevole durata del processo

Il principio su cui poggia Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, nella sostanza ci pare collegato al concetto di buona fede, in questo caso processuale: sarebbe opportunistico non partecipare a un giudizio noto per far valere in appello un vizio che non poggia sulla mancata conoscenza dell’esistenza del processo per far venire meno tutte le attività eseguite in primo grado.

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, sottolinea che “quando la nullità della citazione dedotta dall'appellante, rimasto contumace in primo grado, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163 c.p.c., n. 7 la rimessione in termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., resta, di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di omissione o assoluta incertezza del giudice adito. Residuano, ovviamente, le ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius).

Viceversa la sentenza sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258 fa derivare tale soluzione, prima ancora che sul principio di buona fede, su quello della ragionevole durata del processo.

Al riguardo, Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, indica che “in virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e alla ragionevole durata del processo, è da escludere che dalla nullità della citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si avverte anche in dottrina, comporterebbe un "premio" per lo stesso, sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere l'intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame. In tal senso, potendo dirsi che il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a preclusione da parte del convenuto contumace sia causato da una sua strategia difensiva e non direttamente dalla difformità della citazione dal modello legale, finisce per scindersi anche l'ipotizzata corrispondenza biunivoca tra rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius).

La medesima sentenza sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258 prosegue indicando che “non induce a diversa conclusione la considerazione che la nullità della citazione sia comunque da imputare all'attore negligente e che non debba, perciò, pagarne le conseguenze il convenuto; esattamente all'inverso, ove all'incompleta redazione dell'atto introduttivo con riguardo agli elementi della vocatio in ius ed all'omesso rilievo d'ufficio della nullità della citazione addebitabile al giudice, si facesse seguire una integrale regressione del giudizio per lasciar esercitare al convenuto (il quale pur sapeva del processo pendente ma ha optato di non costituirsi alla prima udienza) tutti i poteri difensivi preclusi che avrebbe potuto svolgere in primo grado, la reazione ordinamentale risulterebbe sproporzionata rispetto alla lesione del diritto di difesa addebitabile all'attore. Come pure è stato osservato dai commentatori, l'integrale rimessione in termini del convenuto contumace appellante, che era a conoscenza del processo e sia rimasto volontariamente inerte, rappresenterebbe un pericoloso "incentivo alla contumacia", inducendo il convenuto, a fronte della nullità della citazione non rilevata dal giudice, ad attendere strumentalmente la definizione del giudizio di primo grado per poi far valere l'invalidità con la proposizione dell'appello” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius).

Vocatio in ius: conclusioni sulla nullità dalla citazione per Sezioni Unite 2258 del 2022

In definitiva la sentenza sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258 afferma il seguente principio di diritto: “Allorché venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius (nella specie, per l'inosservanza dei termini a comparire), non essendosi il convenuto costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius).

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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