Nullità citazione per vizi della vocatio in ius: Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258
Vocatio in ius e nullità della citazione: Cassazione
Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258. Questa recente sentenza dirime il
conflitto che deriva da precedenti di segno opposto in relazione agli effetti
di una nullità della citazione per vizi della vocatio in ius.
Nel caso esaminato da Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022,
n. 2258, relativa alla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, la
citazione è stata notificata senza concedere il termine a comparire fissato
dalla legge. Cosa accede se nessuno rileva la nullità? L’impugnazione della
parte contumace impone in appello di procedere al rifacimento dell’intero
processo o solo di quegli atti connessi alla specifica ragione di nullità?
Vediamo la motivazione
della sentenza Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, disponibile
in allegato in pdf, in relazione alla nullità citazione per vizi della vocatio
in ius.

Nullità citazione vocatio in ius: la recente Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258
Anzitutto Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258,
sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, indica che la nullità
della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per vizi della vocatio
in ius, ove non sia rilevata in primo grado, si converte in motivo di impugnazione.
Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, in particolare,
afferma che “la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo
grado per vizi della vocatio in ius, riguardando l'atto preordinato
all'instaurazione del contraddittorio, ove il convenuto non si costituisca e
non sia rilevata d'ufficio dal giudice (art. 164 c.p.c.), comporta l'estensione
a tutti gli atti del processo che ne sono dipendenti (art. 159 c.p.c., comma
1), ovvero agli atti che devono compiersi nel contraddittorio delle parti. Allorché
tale nullità non sia stata sanata dalla costituzione del convenuto né rilevata
d'ufficio, non operando per essa il regime di cui all'art. 157 c.p.c.,
comma 2, la stessa nullità si converte in motivo di impugnazione e deve perciò
essere fatta valere dal contumace mediante appello, contemporaneamente
spiegato, a pena di inammissibilità, anche in rapporto alle statuizioni di
merito (da ultimo, Cass. Sez. Unite, 25 novembre 2021, n. 36596)” (Cassazione
Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio
in ius).
Sempre Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla
nullità citazione per vizi della vocatio in ius, sottolinea peraltro che “la
proposizione dell'appello, d'altro canto, non sana ex se la nullità degli atti
successivi dipendenti dalla citazione viziata. Il giudice d'appello, preso atto
della nullità del giudizio di primo grado e della stessa sentenza, non potendo
disporre la rimessione al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., è
dunque tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati
nulli” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità
citazione vocatio in ius).
Vocatio in ius: nullità citazione e rinnovazione delle sole attività strettamente conseguenziali all'atto rinnovato
L’aspetto di rilievo evidenziato da Cassazione Sezioni Unite
26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius,
riguarda la portata dell’’obbligo di rinnovazione delle attività eseguite in
primo grado. Per la sentenza Anzitutto Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022,
n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, non è
necessario rinnovare l’intero processo, rimettendo in termini la parte, ma rinnovare
le sole attività strettamente conseguenziali all'atto rinnovato.
Per Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258,
infatti, “la rinnovazione degli atti nulli che sia ordinata dal giudice
d'appello coinvolge, peraltro, le attività difensive correlate e strettamente
conseguenziali all'atto rinnovato, ma non equivale alla rimessione in termini
integrale ed automatica del contumace nello svolgimento di tutte le attività
difensive impedite dalla mancata instaurazione del contraddittorio. La
rimessione in termini è, infatti, ristretta dall'art. 294 c.p.c. alle
sole attività ormai precluse il cui tempestivo svolgimento sia stato impedito
dall'ignoranza del processo” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258,
sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius).
La sentenza sulla nullità citazione per vizi della vocatio
in ius, Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258 peraltro evidenzia in
motivazione che già nel sistema del c.p.c. del 1865, l'art. 58, comma 2
individuava, quale generale limite della rinnovazione di un atto nullo, la
scadenza del "termine perentorio per farlo".
Quali sono gli atti dipendenti dalla nullità citazione per vizi della vocatio in ius da rinnovare?
Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità
citazione per vizi della vocatio in ius, afferma quindi il principio per il
quale il giudice d'appello deve disporre “la rinnovazione degli atti nulli
espletati in primo grado, dipendenti dalla nullità della citazione, mediante ripetizione
degli stessi nel contraddittorio delle parti, così riattribuendo al convenuto,
che era rimasto contumace, quei poteri difensivi inesercitati ma non soggetti a
preclusione” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità
citazione vocatio in ius).
Ma per la sentenza Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022,
n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, una tale
rinnovazione non deve equivalere alla rimessione in termini. Per cui “la
rinnovazione, ad esempio, di una prova già invalidamente assunta si esaurisce
nella nuova assunzione della stessa conformemente all'originaria allegazione
del deducente, ostando la declaratoria di nullità al verificarsi di preclusioni
o decadenze in dipendenza della iniziale assunzione, ma senza che in occasione
della rinnovazione possa essere introdotta dalla controparte una prova
contraria. La rimessione in termini, viceversa, è rimedio che riammette la
parte all'esercizio di attività soggette a preclusione (quali, indicativamente,
quelle di cui agli artt. 38, 167 e 183 c.p.c.), e però impone che la
nullità della citazione abbia impedito al convenuto di avere conoscenza del
processo” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità
citazione per vizi della vocatio in ius).
Quest’ultimo è il dato essenziale su cui poggia la decisione
Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per
vizi della vocatio in ius: la mancata conoscenza del processo (e i vizi che l’abbiano
provocata) chiaramente impongono la rinnovazione del processo; viceversa, i
vizi che comportano una nullità della citazione ma non escludono la conoscenza
del processo, non possono portare alle stesse conseguenze. La parte, infatti,
conosceva l’esistenza del processo e ha quindi avuto modo di parteciparvi.
Nullità citazione vocatio in ius: buona fede e ragionevole durata del processo
Il principio su cui poggia Cassazione Sezioni Unite 26
gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius,
nella sostanza ci pare collegato al concetto di buona fede, in questo caso
processuale: sarebbe opportunistico non partecipare a un giudizio noto per far
valere in appello un vizio che non poggia sulla mancata conoscenza dell’esistenza
del processo per far venire meno tutte le attività eseguite in primo grado.
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n.
2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, sottolinea che “quando
la nullità della citazione dedotta dall'appellante, rimasto contumace in primo
grado, dipende dall'inosservanza dei termini a comparire o dalla mancanza
dell'avvertimento previsto dall'art. 163 c.p.c., n. 7 la rimessione in
termini per le attività che gli sarebbero precluse, ai sensi dell'art. 294
c.p.c., resta, di regola, impedita dall'avvenuta conoscenza materiale
dell'esistenza del processo, a differenza di quanto accade in ipotesi di
omissione o assoluta incertezza del giudice adito. Residuano, ovviamente, le
ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al
convenuto sia avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa
costituzione” (Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità
citazione per vizi della vocatio in ius).
Viceversa la sentenza sulla nullità citazione per vizi della
vocatio in ius Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258 fa derivare
tale soluzione, prima ancora che sul principio di buona fede, su quello della ragionevole
durata del processo.
Al riguardo, Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n.
2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio in ius, indica che “in
virtù di un'interpretazione orientata all'effettività del diritto di difesa e
alla ragionevole durata del processo, è da escludere che dalla nullità della
citazione, pur non seguendo la rimessione al primo giudice, discenda la
necessaria rimessione in termini del contumace appellante, perché ciò, come si
avverte anche in dottrina, comporterebbe un "premio" per lo stesso,
sebbene egli abbia avuto cognizione del processo ed avrebbe perciò potuto
comunque costituirsi sin dalla prima udienza, mentre ha preferito attendere
l'intero decorso del giudizio di primo grado per poi spiegare gravame. In tal
senso, potendo dirsi che il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a
preclusione da parte del convenuto contumace sia causato da una sua strategia
difensiva e non direttamente dalla difformità della citazione dal modello
legale, finisce per scindersi anche l'ipotizzata corrispondenza biunivoca tra
rinnovazione e rimessione in termini per nullità dell'atto introduttivo” (Cassazione
Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio
in ius).
La medesima sentenza sulla nullità citazione per vizi della vocatio
in ius Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258 prosegue indicando che
“non induce a diversa conclusione la considerazione che la nullità della
citazione sia comunque da imputare all'attore negligente e che non debba,
perciò, pagarne le conseguenze il convenuto; esattamente all'inverso, ove
all'incompleta redazione dell'atto introduttivo con riguardo agli elementi
della vocatio in ius ed all'omesso rilievo d'ufficio della nullità della
citazione addebitabile al giudice, si facesse seguire una integrale regressione
del giudizio per lasciar esercitare al convenuto (il quale pur sapeva del
processo pendente ma ha optato di non costituirsi alla prima udienza) tutti i
poteri difensivi preclusi che avrebbe potuto svolgere in primo grado, la
reazione ordinamentale risulterebbe sproporzionata rispetto alla lesione del
diritto di difesa addebitabile all'attore. Come pure è stato osservato dai
commentatori, l'integrale rimessione in termini del convenuto contumace
appellante, che era a conoscenza del processo e sia rimasto volontariamente
inerte, rappresenterebbe un pericoloso "incentivo alla contumacia",
inducendo il convenuto, a fronte della nullità della citazione non rilevata dal
giudice, ad attendere strumentalmente la definizione del giudizio di primo
grado per poi far valere l'invalidità con la proposizione dell'appello” (Cassazione
Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio
in ius).
Vocatio in ius: conclusioni sulla nullità dalla citazione per Sezioni Unite 2258 del 2022
In definitiva la sentenza sulla nullità citazione per vizi
della vocatio in ius Cassazione Sezioni Unite 26 gennaio 2022, n. 2258 afferma il
seguente principio di diritto: “Allorché venga dedotta come motivo di appello
la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius (nella
specie, per l'inosservanza dei termini a comparire), non essendosi il convenuto
costituito e neppur essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art.
164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo una ipotesi di rimessione
della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la
rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace
chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a
norma dell'art. 294 c.p.c., e dunque se dimostra che la nullità della
citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo” (Cassazione Sezioni
Unite 26 gennaio 2022, n. 2258, sulla nullità citazione per vizi della vocatio
in ius).