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Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità: responsabilità dell’avvocato.

6 ottobre 2022

Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità: è nota la questione dell’opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di definitività ed esecutività (ce ne siamo già occupati in altro articolo).
La mancata opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento può portare al rigetto dell’ammissione, ove manchi la prova del credito, e comunque il mancato riconoscimento del privilegio derivante dall’eventuale iscrizione di ipoteca che poggi sull’ingiunzione.
Una recente sentenza il Tribunale di Treviso si sofferma sulla responsabilità dell’avvocato che abbia curato il procedimento ingiuntivo senza chiedere la definitività e esecutività del decreto ingiuntivo stesso.

Decreto Ingiuntivo Fallimento Opponibilità
Decreto Ingiuntivo Fallimento Opponibilità

Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità: responsabilità dell’avvocato.

Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità: responsabilità dell’avvocato.

Nel caso oggetto di causa, il cliente dell’avvocato ha invocato la sua responsabilità, essendo stato ammesso al passivo del fallimento in via chirografaria e senza il riconoscimento dell’ipoteca iscritta in forza dell'ingiunzione.

Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità e responsabilità dell’avvocato. Successivamente, poi, in sede di riparto fallimentare, era stato soddisfatto il creditore che aveva ipoteca di grado successivo: di qui la richiesta risarcitoria, dato che, senza l’errore dell’avvocato, il cliente non solo sarebbe stato ammesso con il privilegio ma avrebbe incassato l’intero credito.

Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità: l’inquadramento in termini generali della responsabilità dell’avvocato.

Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità: responsabilità dell’avvocato.

La sentenza del Tribunale di Treviso, su decreto ingiuntivo fallimento opponibilità e responsabilità dell’avvocato, evidenziava in termini generali sulla responsabilità dell’avvocato che “l'addebito mosso nei confronti del legale è parzialmente fondato. La responsabilità professionale dell’avvocato trova la sua fonte negli artt. 1218, 1176 e 2236 del codice civile. Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono pacificamente considerate, sia dalla dottrina, sia dalla giurisprudenza, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultano desiderato, non per conseguirlo. Il professionista deve eseguire l’incarico ricevuto con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, comma 2, cod. civ. (Cass. 16 febbraio 2016 n. 2954); la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell’art. 2236 cod. civ. debba risolvere problemi tecnici di particolare difficoltà. In tale ultima caso la responsabilità del professionista (limitatamente all’imperizia) è attenuata, configurandosi solo in ipotesi di dolo o colpa grave. Deve trattarsi tuttavia di problemi tecnici caratterizzati da straordinarietà ed eccezionalità, la cui risoluzione trascende la preparazione media. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto (cfr. in particolare, Cassazione civile, sez. III, 18/04/2007, n. 9238), il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: 1) l’esistenza del titolo consistente nel contratto d’opera professionale; 2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno lamentato; 4) l'esistenza effettiva di un danno risarcibile. Di conseguenza, anche in ossequio ai generali canoni dettati in materia di responsabilità contrattuale in punto di onere probatorio, onere della parte attrice non è affatto quello di provare l’inadempimento dell’avvocato, spettando a quest’ultimo dimostrare di aver esattamente adempiuto alle prestazioni professionali derivanti dal conferimento del mandato difensivo. Grava, per contro, sulla controparte dimostrare o che l'inadempimento non vi è stato ovvero che, pur essendovi stato, non ha determinato il danno” (Tribunale di Treviso 6 maggio 2021, n. 832 su Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità e responsabilità dell’avvocato).

Il caso concreto su decreto ingiuntivo fallimento opponibilità.

Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità: responsabilità dell’avvocato.

La sentenza del Tribunale di Treviso, su decreto ingiuntivo fallimento opponibilità e responsabilità dell’avvocato, ha sottolineato che “nel caso in esame, [il cliente] ha assolto tali oneri probatori a suo carico, provando l’esistenza di un contratto d’opera professionale stipulato con [l’avvocato] e correttamente ha allegato l’inadempimento del professionista, secondo le regole tipiche che vigono in materia di responsabilità contrattuale.

In particolare, [il cliente] ha affermato che l’inadempimento del legale sarebbe consistito nell’aver omesso di richiedere l’apposizione del visto di esecutività al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del proprio debitore poi fallito. Il legale, sul punto, non ha fornito la prova di avere esattamente adempiuto, ma ha riconosciuto l’errore, ammettendo di non avere richiesto il visto di esecutività in quanto non era a conoscenza dell’orientamento che attribuisce valore di giudicato esterno al provvedimento di cui all’art 647 c.p.c. con conseguente inopponibilità degli atti al Fallimento (“l’errore è da addebitare alla mancata conoscenza da parte della scrivente dell’orientamento giurisprudenziale seguito dal Tribunale di Treviso e - all’oggi - confermato dalla Cassazione , che attribuisce valore di giudicato esterno al provvedimento di cui all’art 647 c.p.c. con conseguente inopponibilità degli atti al Fallimento”). La richiesta di apposizione del predetto visto, in verità, era da ritenersi un atto dovuto e necessario per la tutela della cliente, in ragione della fallibilità del debitore (essendo società commerciale) e dell’intervenuta iscrizione di ipoteca. La giurisprudenza consolidata attribuisce infatti valore di giudicato esterno al provvedimento di cui all’art 647 c.p.c., con conseguente inopponibilità degli atti al Fallimento che si estende anche all’ipoteca ed al valore prenotativo ad essa attribuito. Detto principio, da ultimo ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza 3 settembre 2018, n. 215831 (“Secondo una giurisprudenza consolidata, da cui il Collegio non intende discostarsi, il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Tale funzione si differenzia da quella affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo, non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà, non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 L. Fall.”), era già noto prima del 20122 e comunque più volte ribadito anche negli anni successivi antecedenti alla dichiarazione di fallimento della debitrice3 . Questo era altresì l’orientamento del Tribunale di Treviso già nel 2013: cfr. T. Treviso, 22-05-2013, in Dir. fallim., 2014, II, 592: “occorre distinguere tra la formazione del giudicato sostanziale (esterno), che si determina in forza dell'apposizione del visto di esecutività ex art. 647 c.p.c., previo controllo da parte del giudice competente in ordine alla regolarità della notifica, all'effettiva conoscenza del decreto in capo al destinatario e allo scadere dei termini per la proposizione dell'opposizione tempestiva, da un lato, e la mera preclusione processuale (o giudicato formale, o interno), che si forma in forza della mancata opposizione entro un determinato termine dalla notifica regolare, dall'altro; solo la prima fattispecie spiega effetti extraprocessuali e rende quindi opponibile il decreto alla procedura fallimentare, sempre che si realizzi compiutamente prima del fallimento, maturando altrimenti la preclusione di cui all'art. 45 l.fall.” (Tribunale di Treviso 6 maggio 2021, n. 832 su Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità e responsabilità dell’avvocato).

Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità: il fondamento della responsabilità dell’avvocato.

Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità: responsabilità dell’avvocato.

La sentenza del Tribunale di Treviso, su decreto ingiuntivo fallimento opponibilità e responsabilità dell’avvocato, ha quindi accertato alla luce di tali indicazioni la responsabilità dell’avvocato: “la conoscenza di tale orientamento giurisprudenziale era pertanto da ritenersi esigibile, a quel tempo, in capo al legale in quanto più volte affermato in Giurisprudenza. Il legale doveva quindi adoperarsi per richiedere ed ottenere il provvedimento di cui all’art. 647 cpc in ragione della fallibilità del debitore. Sul punto non può considerarsi operante la limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. invocata dal legale, in quanto l'affermazione di responsabilità della convenuta consegue alla omissione di un'attività di carattere ordinario, non caratterizzata da alcuna particolare complessità. L’attività demandata al legale (richiesta di apposizione del visto di esecutività del d.i.) non era né gravosa né eccezionale, dunque esigibile in un quadro di protezione dell'altrui sfera giuridica, e comunque la gravità della colpa discenderebbe dall’avere ignorato i precedenti in tal senso già esistenti prima e dopo il 2012” (Tribunale di Treviso 6 maggio 2021, n. 832 su Decreto ingiuntivo fallimento opponibilità e responsabilità dell’avvocato).

Conclusioni su decreto ingiuntivo fallimento opponibilità e responsabilità dell’avvocato.

La sentenza su decreto ingiuntivo fallimento opponibilità e responsabilità dell’avvocato è di assoluto interesse.

Evidenzia come la negligenza, intesa come omissione di un’attività dovuta, sia difficilmente giustificabile.

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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