Estratti conto incompleti
Estratti
conto incompleti: Cassazione 2021 e 2022 e onere prova banca. Come noto, nei
contenziosi di diritto bancario che coinvolgono i conti correnti si pone con
frequenza il problema dell’onere della prova per le parti, cliente o banca che
sia.
Chi deve
fornire la prova? Cosa accade se gli estratti conto sono incompleti. La Cassazione
degli anni 2021 e 2022 più volte è tornata sulla questione.
Vediamo
una recente sentenza sugli estratti conto incompleti.

Estratti conto incompleti: introduzione su onere della prova banca
Estratti conto incompleti: Cassazione 2021 e 2022 e onere prova
banca. La questione relativa a cosa accede in presenza di estratti incompleti
deve essere valutata tenendo in considerazione del tipo del giudizio di cui si
discute e, quindi, di quale sia l’onere della prova per le parti.
Se l’attore sia la banca, ha l’onere di provare il suo
credito. Di massima, come ha spesso indicato la Cassazione anche del 20201 e 20220,
l’onere è quello di provare la pattuizione degli oneri addebitati e di
ricostruire il rapporto con la produzione completa degli estratti conto.
Quando, invece, l’attore è il cliente, che ad esempio agisce
per la ripetizione di indebito in relazione a rapporti chiusi, l’onere della
prova è di tale soggetto: per cui, in tali casi, il fatto che gli estratti
conto siano incompleti non reca pregiudizio alla banca.
Ma anche quando l’onere della prova sia della banca ci sono
dei temperamenti al rigoroso onere della prova. A rigore la banca dovrebbe produrre
gli estratti completi: ma, anche ove siano incompleti, potrebbe adempiere l’onere
della prova producendo i movimenti da un momento in cui ci sia un saldo positivo
nel conto.
Resta anche una ulteriore ipotesi in cui la banca, che abbia
l’onere della prova, possa veder riconoscere il suo credito pur in presenza di
estratti conto incompleti: quando la banca produca i movimenti che partano da
un saldo negativo (quindi, astrattamente da dimostrate) non contestato dal
cliente debitore.
Su questa questione si esprime la sentenza del 2022 qui
segnalata della Cassazione.
Estratti conto incompleti: il caso esaminato da Cassazione 27 gennaio 2022, n. 2508
Il caso esaminato da Cassazione 27 gennaio 2022, n. 2508 coinvolge
queste contestazioni formulate dal cliente debitore della banca che aveva
prodotto estratti conto incompleti: “aver erroneamente la Corte d'appello
ritenuto la mancata contestazione del credito della banca da parte della
correntista e del fideiussore. Al riguardo, i ricorrenti assumono, invece, che:
la banca non aveva dimostrato il credito fatto valere, producendo solo gli
estratti-conto dal 30.6 al 19.2.2000 e non anche quelli dall'accensione del
conto, a decorrere dal 14.5.99” (Cassazione 27 gennaio 2022, n. 2508 su
movimenti incompleti).
Estratti conto incompleti Cassazione: l’onere della prova e l’onere di contestazione
Nella motivazione di Cassazione 27 gennaio 2022, n. 2508 si spiega
che “va osservato che la sentenza impugnata è rispettosa della giurisprudenza
di questa Corte secondo la quale: nei rapporti bancari di conto corrente,
esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a
carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti
conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del
cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da
quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del
dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a
fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo
maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni
del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al
periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di
imprecisato ammontare (Cass., n. 11543/19; n. 22387/21).
Infatti, nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto
corretta applicazione dei suddetti principi circa la prova fornita dalla banca
del credito fondato sul conto corrente, evidenziando altresì significativamente
che gli appellanti non avevano allegato che il saldo negativo al 30.6.2000
fosse errato e quale fosse invece quello corretto; inoltre, la Corte di merito
ha accertato l'omessa contestazione del credito fatto valere dalla banca,
adeguatamente motivata con argomentazioni incensurabili in questa sede
afferenti, in particolare, al contenuto della consulenza di parte appellante” (Cassazione
27 gennaio 2022, n. 2508 su movimenti incompleti).
Quello della mancata contestazione del saldo passivo
iniziale presente negli movimenti incompleti forse è tra quelle meno frequenti:
ma il principio ricordato da questa recente sentenza è comunque importante sia
nella prospettiva del difensore del cliente, che chiaramente deve in modo
espresso contestare il saldo iniziale degli estratti conto incompleti, e sia nella
prospettiva di quello della banca che da un lato deve ricordare quale sia l’onere
che grava sulla banca (produrre i movimenti completi o almeno completi da un
momento in cui il saldo sia positivo) e dall’altro può sfruttare la mancata
contestazione della controparte.
di Marco Ticozzi