Blog

Estratti conto incompleti

1 febbraio 2022

Estratti conto incompleti: Cassazione 2021 e 2022 e onere prova banca. Come noto, nei contenziosi di diritto bancario che coinvolgono i conti correnti si pone con frequenza il problema dell’onere della prova per le parti, cliente o banca che sia. Chi deve fornire la prova? Cosa accade se gli estratti conto sono incompleti. La Cassazione degli anni 2021 e 2022 più volte è tornata sulla questione. Vediamo una recente sentenza sugli estratti conto incompleti.

Estratti conto incompleti
Estratti conto incompleti

Estratti conto incompleti: introduzione su onere della prova banca

Estratti conto incompleti: Cassazione 2021 e 2022 e onere prova banca. La questione relativa a cosa accede in presenza di estratti incompleti deve essere valutata tenendo in considerazione del tipo del giudizio di cui si discute e, quindi, di quale sia l’onere della prova per le parti.

Se l’attore sia la banca, ha l’onere di provare il suo credito. Di massima, come ha spesso indicato la Cassazione anche del 20201 e 20220, l’onere è quello di provare la pattuizione degli oneri addebitati e di ricostruire il rapporto con la produzione completa degli estratti conto.

Quando, invece, l’attore è il cliente, che ad esempio agisce per la ripetizione di indebito in relazione a rapporti chiusi, l’onere della prova è di tale soggetto: per cui, in tali casi, il fatto che gli estratti conto siano incompleti non reca pregiudizio alla banca.

Ma anche quando l’onere della prova sia della banca ci sono dei temperamenti al rigoroso onere della prova. A rigore la banca dovrebbe produrre gli estratti completi: ma, anche ove siano incompleti, potrebbe adempiere l’onere della prova producendo i movimenti da un momento in cui ci sia un saldo positivo nel conto.

Resta anche una ulteriore ipotesi in cui la banca, che abbia l’onere della prova, possa veder riconoscere il suo credito pur in presenza di estratti conto incompleti: quando la banca produca i movimenti che partano da un saldo negativo (quindi, astrattamente da dimostrate) non contestato dal cliente debitore.

Su questa questione si esprime la sentenza del 2022 qui segnalata della Cassazione.

Estratti conto incompleti: il caso esaminato da Cassazione 27 gennaio 2022, n. 2508

Il caso esaminato da Cassazione 27 gennaio 2022, n. 2508 coinvolge queste contestazioni formulate dal cliente debitore della banca che aveva prodotto estratti conto incompleti: “aver erroneamente la Corte d'appello ritenuto la mancata contestazione del credito della banca da parte della correntista e del fideiussore. Al riguardo, i ricorrenti assumono, invece, che: la banca non aveva dimostrato il credito fatto valere, producendo solo gli estratti-conto dal 30.6 al 19.2.2000 e non anche quelli dall'accensione del conto, a decorrere dal 14.5.99” (Cassazione 27 gennaio 2022, n. 2508 su movimenti incompleti).

Estratti conto incompleti Cassazione: l’onere della prova e l’onere di contestazione

Nella motivazione di Cassazione 27 gennaio 2022, n. 2508 si spiega che “va osservato che la sentenza impugnata è rispettosa della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (Cass., n. 11543/19; n. 22387/21).

Infatti, nel caso concreto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi circa la prova fornita dalla banca del credito fondato sul conto corrente, evidenziando altresì significativamente che gli appellanti non avevano allegato che il saldo negativo al 30.6.2000 fosse errato e quale fosse invece quello corretto; inoltre, la Corte di merito ha accertato l'omessa contestazione del credito fatto valere dalla banca, adeguatamente motivata con argomentazioni incensurabili in questa sede afferenti, in particolare, al contenuto della consulenza di parte appellante” (Cassazione 27 gennaio 2022, n. 2508 su movimenti incompleti).

Quello della mancata contestazione del saldo passivo iniziale presente negli movimenti incompleti forse è tra quelle meno frequenti: ma il principio ricordato da questa recente sentenza è comunque importante sia nella prospettiva del difensore del cliente, che chiaramente deve in modo espresso contestare il saldo iniziale degli estratti conto incompleti, e sia nella prospettiva di quello della banca che da un lato deve ricordare quale sia l’onere che grava sulla banca (produrre i movimenti completi o almeno completi da un momento in cui il saldo sia positivo) e dall’altro può sfruttare la mancata contestazione della controparte.

di Marco Ticozzi

Potrebbe interessarti anche...

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci