Onere della prova e 119 TUB
Art. 119 TUB richiesta documenti e onere della prova in mancanza della copia della documentazione.
Cosa prevede l'art. 119 tub in merito alla richiesta di documenti? cosa accade se questi non vengono consegnati dalla banca?
Segnaliamo una recente sentenza
sul tema dell’onere della prova nei contenziosi bancari di ripetizione di
indebito e sull’incidenza da tale profilo della mancata esibizione dei
documenti ai sensi dell’art. 119 TUB.
Cassazione 20 gennaio 2022, n. 1825 ricorda anzitutto come
l’onere della prova gravi sul cliente che agisca in ripetizione, ma come possa
portare a una sostanziale inversione di tale onere della prova la mancata
esibizione della banca della documentazione richiesta ex art 119 TUB.

Art. 119 TUB: cosa prevede?
L'articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB) riguarda le
comunicazioni che le istituzioni finanziarie devono fornire ai clienti
relativamente ai contratti di durata e agli estratti conto. Ecco un riassunto
dettagliato delle sue disposizioni:
- Comunicazioni sui contratti di durata: Questa disposizione
prevede che i soggetti menzionati nell'articolo 115 del TUB debbano fornire ai
clienti, almeno una volta all'anno o alla scadenza del contratto, una
comunicazione scritta o su un altro supporto durevole che il cliente ha
preventivamente accettato. Questa comunicazione dovrebbe informare chiaramente
il cliente sull'andamento del rapporto contrattuale. La modalità e il contenuto
di questa comunicazione sono definiti dal CICR (Comitato Interministeriale per
il Credito e il Risparmio).
- Periodicità degli estratti conto: In riferimento ai rapporti
in conto corrente, l'articolo specifica che gli estratti conto devono essere
inviati ai clienti almeno una volta all'anno. Tuttavia, il cliente ha la
possibilità di scegliere se ricevere tali estratti conto con cadenza
semestrale, trimestrale o mensile.
- Approvazione degli estratti conto: Se il cliente non esprime
una opposizione scritta entro 60 giorni dal ricevimento degli estratti conto o
di altre comunicazioni periodiche, tali documenti si considerano approvati.
- Diritto di accesso ai documenti: si prevede che il cliente
(o chi lo succede o subentra nell'amministrazione dei suoi beni) ha il diritto
di richiedere copie dei documenti relativi a specifiche operazioni svolte negli
ultimi dieci anni. Questa richiesta deve essere evasa entro un lasso di tempo
"congruo", ma non oltre i 90 giorni. Per quanto riguarda i costi, al
cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione della
documentazione richiesta, escludendo eventuali sovrapprezzi o costi aggiuntivi.
Questo articolo mira a garantire trasparenza e accessibilità per i clienti nei loro rapporti con le istituzioni finanziarie, permettendo loro di avere una chiara visione dell'andamento dei loro contratti e di accedere a documenti e informazioni cruciali quando necessario.
Richiesta della copia documentazione ai sensi dell'art. 119 TUB
La facoltà conferita al cliente dall'art. 119 del Testo Unico Bancario di richiedere alla banca copia della documentazione relativa a singole operazioni svolte negli ultimi dieci anni riveste una notevole importanza, in particolare quando si intende agire giuridicamente contro l'istituto di credito. Questo diritto assume rilevanza in diverse circostanze: in primo luogo, il cliente potrebbe non essere più in possesso di documentazione bancaria risalente, a causa di smarrimenti, eventi infausti o semplice disordine temporale; in questi casi, la possibilità di recuperare tali documenti diventa fondamentale per poter dimostrare eventuali diritti vantati nei confronti della banca. Inoltre, attraverso questa richiesta, il cliente può anche verificare se la banca ha conservato adeguatamente tutti i documenti pertinenti o se, con il passare del tempo, ha perso traccia di elementi cruciali, come contratti firmati con specifiche pattuizioni di tassi o altre clausole. In sostanza, questa previsione normativa si traduce in un potente strumento a tutela del cliente, assicurando trasparenza e consentendo di bilanciare le posizioni quando si tratta di dimostrare fatti in una controversia con la banca.
Le prove e i documenti che devono essere forniti dal cliente che agisce in ripetizione
La recente sentenza della Cassazione del 20 gennaio 2022, n.
1825 ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'onere della prova, in
particolare in relazione all'articolo 119 del Testo Unico Bancario (TUB).
Il principio centrale affermato è che, in materia di
ripetizione di indebito, il normale principio dell'onere della prova gravita
sull'attore.
In parole povere, il cliente - che si comporta come parte
attiva in una controversia - ha il dovere di dimostrare sia che ha
effettivamente effettuato un pagamento (se non contestato), sia che non esiste
una ragione valida per tale pagamento.
La sentenza, in particolare, evidenza che “in tema di
ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a
carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto
pagamento (nella specie incontroverso) sia la mancanza di una causa che lo
giustifichi Cass. n. 33009 del 2019; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 30713
del 2018; Cass. n. 7501 del 2012. Con specifico riguardo alla ripetizione in
materia di conto corrente bancario, si veda Cass. n. 24948 del 2017); assetto
che, evidentemente, non esclude la possibilità di perseguire tale prova, una
volta allegato il verificarsi delle corrispondenti evenienze, anche mediante la
richiesta di esibizione o acquisizione officiosa dei corrispondenti documenti”
(Cassazione 20 gennaio 2022, n. 1825 su onere della prova e art. 119 TUB).
Interessante anche quanto la sentenza evidenzia in merito
alla necessità di provare "fatti negativi", vaòe a dire dimostrare
che qualcosa non è avvenuto: anche in questo caso l'onere della prova non
cambia. Nonostante ciò, data l'ovvia difficoltà di dimostrare che qualcosa non
è accaduto, il tribunale riconosce che tale prova può essere fornita
dimostrando un fatto positivo opposto o attraverso presunzioni che indichino la
non accaduto del fatto in questione.
La sentenza, in particolare, evidenza che “né un siffatto
onere subisce deroga quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in
quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude, nè inverte, il
relativo onere Cass. n. 8018 del 2021). Tuttavia, non essendo possibile la
materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere
data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche
mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo Cass. n.
8018 del 2021)” (Cassazione 20 gennaio 2022, n. 1825 su onere della prova e
art. 119 TUB).
Art. 119 TUB copia documentazione: buona fede contrattuale e riflessi sull’onere della prova
Cassazione 20 gennaio 2022, n. 1825, sull’onere della prova
e il rilievo dell’art. 119 TUB, ricorda anzitutto in fatto come l’attore: prima
di intraprendere il giudizio, avesse richiesto alla banca la consegna della
documentazione corrispondente a quegli addebiti, giusta il D.Lgs. n. 385
del 1993, art. 119, comma 4, (T.U.B) e avesse poi ottenendo pure un
decreto ingiuntivo di consegna, la cui opposizione proposta dalla banca era
stata respinta dal Tribunale. All’esito del giudizio di opposizione la banca
aveva poi fornito la sola documentazione infradecennale.
La sentenza emessa dalla Cassazione in data 20 gennaio 2022,
n. 1825, mette in rilievo aspetti salienti inerenti all’onere della prova e
all'importanza dell'art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB). Il cuore della
decisione verte sulla nozione di buona fede, intesa come obbligo di
solidarietà, che si manifesta in una serie di comportamenti delle parti,
finalizzati a salvaguardare gli interessi reciproci. In particolare, nel
contesto dei contratti bancari, la sentenza sottolinea come la buona fede
implichi l'obbligo per la banca di fornire al cliente la documentazione
relativa al rapporto contrattuale e al suo andamento. Ciò è ulteriormente
enfatizzato dalla menzione degli articoli 1374 e 1375 del codice civile e, in
maniera specifica, dall'art. 119 del TUB. Quest'ultimo impone alle banche
l'obbligo di fornire periodicamente al cliente un prospetto dettagliato della
situazione del rapporto e garantisce al cliente il diritto di accedere, anche
post scioglimento del rapporto e a proprie spese, alla documentazione delle
operazioni effettuate negli ultimi dieci anni.
Un altro aspetto rilevante evidenziato dalla sentenza è
l'interpretazione del diritto del cliente di richiedere copia della
documentazione bancaria relativa agli ultimi dieci anni: tale diritto è inteso
come sostanziale e non strumentale. Questo significa che il motivo per cui il
cliente richiede tali documenti è irrilevante ai fini del riconoscimento di
tale diritto. Infatti, la tutela di tale diritto si basa sulla sua natura
fondamentale, già riconosciuta in precedenza, ancor prima dell'emanazione
dell'art. 119 del TUB, sulla base del principio di buona fede oggettiva e della
sua funzione integrativa della regolamentazione contrattuale ai sensi dell'art.
1374 del codice civile.
119 TUB richiesta documenti: obbligo di consegna periodica e di singole operazioni
La sentenza della Cassazione datata 20 gennaio 2022, n.
1825, focalizza l'attenzione sulla distinzione tra due obblighi specifici
delineati nell'art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB). In particolare, la
Corte sottolinea che l'art. 119 contempla doveri distinti e non sovrapponibili
per le banche.
Da un lato, abbiamo l'obbligo previsto dal comma 2
dell'articolo: riguarda la consegna periodica degli estratti conto nel contesto
dei rapporti in conto corrente. Questo obbligo nasce al momento della
stipulazione del contratto e ne determina i tempi, in particolare la frequenza,
e, attualmente, anche il metodo di consegna. Il cliente ha infatti la facoltà
di scegliere se ricevere gli estratti conto in formato cartaceo o digitale.
L'inadempimento di tale obbligazione si concretizza quando, scaduto il termine
previsto, la banca non ha fornito gli estratti conto nel modo pattuito, a meno
che ciò non sia dipeso da una causa non imputabile alla banca stessa.
Dall'altro lato, abbiamo l'obbligo delineato dal comma 4.
Sebbene anch'esso derivi dal contratto, esso diviene attuale solamente se e
quando il cliente ne fa richiesta. Fino a quando il cliente non esercita questo
diritto, l'obbligazione della banca rimane in stato di potenziale. È soltanto
una volta avanzata la richiesta da parte del cliente e trascorso invano il
termine previsto che si può parlare di un inadempimento da parte della banca.
Questo obbligo, come chiarisce la sentenza, rappresenta un diritto potestativo
del cliente: finché non esercitato, rimane nel dominio del "possibile
giuridico".
Onere della prova e copia documentazione non fornita ex art 119 TUB: principio di vicinanza della prova
L’aspetto centrale della sentenza in commento sull’onere
della prova e sul rilievo delle previsioni di cui all’art. 119 TUB è però
quello che coinvolge l'art. 24 Costituzione e il principio di vicinanza della
prova, tale nella sostanza in determinati casi da portare a un’inversione
dell’onere della prova.
La recente sentenza della Cassazione, datata 20 gennaio
2022, n. 1825, focalizza la sua attenzione sull'onere della prova in relazione
all'art. 119 del Testo Unico Bancario (TUB). Essa mette in evidenza come la
distribuzione dell'onere probatorio debba considerare non solo la distinzione
tra i fatti che costituiscono il diritto e quelli che possono estinguerlo o impedirlo,
ma anche un principio ancorato all'art. 24 della Costituzione. Quest'ultimo
principio enfatizza il divieto di interpretare una legge in maniera tale da
rendere eccessivamente complicato o impossibile l'accesso alla giustizia. Esso
tiene conto della vicinanza o della disponibilità dei mezzi di prova. Tuttavia,
un limite importante sottolineato dalla Corte riguarda i casi in cui entrambe
le parti hanno accesso alla prova documentale in questione.
La sentenza ulteriormente chiarisce che, se una delle parti
(in questo caso, la banca) si trova in posizione di vantaggio a causa della
mancata acquisizione di una prova documentale, e tale mancanza è da attribuire
alla stessa parte, allora il suddetto principio può essere pienamente invocato
a favore della controparte che non ha colpa.
Le ripercussioni di questo principio, come delineato dalla
Cassazione, sono chiare nel contesto bancario: se un cliente sostiene che
l'importo sul suo conto è inferiore a quanto dovrebbe effettivamente avere e
segnala prelievi non riconosciuti, allora è responsabilità dell'istituto
bancario, che non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 119 TUB, comma 4,
fornire la necessaria documentazione e dimostrare di aver gestito correttamente
i fondi del cliente. In pratica, la banca deve dimostrare di aver garantito che
solo il cliente potesse avere accesso ai suoi fondi e potesse effettuare
operazioni, attraverso i metodi previsti dalla stessa banca. Se la banca omette
di fornire tale documentazione, come accaduto nel caso in questione, si ritrova
in posizione svantaggiata.
Onere della prova e 119 TUB: conclusioni
La questione esaminata da Cassazione 20 gennaio 2022, n.
1825 su onere della prova e art. 119 TUB e non così’ lineare.
Anzitutto evidenziamo la particolarità del caso di specie:
non si trattava di un contenzioso per la ripetizione di indebito in relazione a
oneri contrattuali quali interessi ultralegali, commissioni, ecc. ma invece
della contestazione di specifici addebiti con causale generica dei quali era
stata disconosciuta la paternità. Anche senza il riferimento alla disciplina
dell’art. 119 TUB è chiaro che la banca ha l’onere di dimostrare di aver
impartito legittime richieste di disposizione del cliente (assegni da lui
firmati; ordini di bonifico provenienti dal cliente; prelievi in contanti con
distinte firmate dal cliente ecc.).
Resta comunque la questione posta in motivazione: ma la questione
deve essere valutata nel caso concreto non potendosi affermare in astratto che
ogni violazione o supposta violazione agli obblighi di consegna previsti
dall’art. 119 tub implichi un’inversione dell’onere della prova.
Occorre verificare il caso concreto e in particolare: se
tale violazione vi sia stata effettivamente (come noto la portata dell’obbligo
è molto discussa); se il cliente sia in possesso della documentazione e
utilizzi utilitaristicamente il supposto obbligo; il rilievo della documentazione
mancante per la verifica concreta; ecc.
La questione è complessa anche perché, come ricorda questa
sentenza, la regola generale è proprio quella dell’onere della prova in capo al
cliente – attore. Questa regola può avere dei temperamenti secondo le circostanze
concrete ma non può essere sovvertita in via astratta, con una valutazione
sempre valevole. Ricordiamo che la banca comunica mano a mano questi documenti
e anche il cliente, almeno quando svolge un’attività di impresa, ha degli
obblighi di conservazione.
Per cui il principio di vicinanza della prova si può utilizzare, ma con una valutazione da compiere nel caso concreto e non come regola che sovverte il comune onere della prova.
di Marco Ticozzi
L'avv. prof. Marco Ticozzi ha aderito al network di avvocati divorzisti.
Si segnalano tra gli altri i seguenti legali iscritti al network: