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Donazione indiretta

14 agosto 2023

Donazione indiretta: cosa si intende e quale è la definizione di donazione indiretta? Cosa è il negotium mixtum cum donatione ? Quali sono i casi più ricorrenti e come rilevano nella successione? Cerchiamo di rispondere a queste domande coinvolgenti la donazione indiretta ed esaminiamo un caso particolare deciso dalla Corte D’Appello di Venezia coinvolgente un negotium mixtum cum donatione. La sentenza mette in luce come, per aversi negotium mixtum cum donatione, non è sufficiente realizzare una qualunque operazione economica a un corrispettivo inferiore a quello reale, ma sia necessario anche che esista l’animus donandi caratteristico della donazione indiretta.

Donazione indiretta
Donazione indiretta

Donazione indiretta: definizione

Come noto, la definizione di donazione indiretta può essere così riassunta: si ha donazione indiretta in tutte le ipotesi in cui verifica un arricchimento di un soggetto e un impoverimento di altro soggetto senza che sia stipulata una donazione in senso proprio e formale. Non viene quindi stipulato un contratto di donazione, ma un’operazione che ha comunque l’effetto di arricchire un soggetto e impoverirne un altro.

Un esempio di donazione indiretta può essere rappresentato dall’acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto (Cass. civ., sez. II, 04-09-2015, n. 17604.). Un altro esempio di donazione indiretta può essere rappresentato dal negotium mixtum cum donatione: il disponente vende un immobile al beneficiario a un valore diverso da quello di mercato.

Come rileva la Donazione indiretta nella successione

La donazione indiretta ha un rilievo nella successione, rilevando pacificamente per la collazione ereditaria.

Ad esempio Cass. civ., sez. II, 30-05-2017, n. 13619.

Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del denaro.

Negotium mixtum cum donatione

Un’ipotesi di donazione indiretta è costituita dal negotium mixtum cum donatione, il che si verifica quando la cessione di un bene al beneficiario della donazione indiretta avvenga a un corrispettivo inferiore al valore del bene.

In questo caso, la differenza tra il valore del bene e il prezzo pagato rappresenta comunque una donazione indiretta ricevuta dal beneficiario.

Si tratta di situazioni frequentemente esaminate dai giudici, soprattutto per i riflessi in sede successoria.

Ad esempio, in merito al negotium mixtum cum donatione e alla donazione indiretta, Cass. 16 giugno 2014, n. 13684 ha indicato che “il negotium mixtum cum donatione costituisce fattispecie non di contratto misto ma di donazione indiretta e pertanto ad esso è riferibile l'art. 809 c.c., che deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità di tal fatta non si applicano tutte le norme da detta ultima disposizione non richiamate e tra queste l'art. 778 c.c.”.

In modo più approfondito, sempre in merito al rapport tra negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta, Cass. 3 novembre 2009, n. 23297 ha statuito che “nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto ha natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità, di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi così una donazione indiretta; per la validità di tale negotium non è necessaria la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse”.

Donazione indiretta e animus donandi per Corte App. Venezia 27 gennaio 2022

Sempre in merito alla natura di donazione indiretta del negotium mixtum cum donatione, Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente Santoro – relatore Morsiani) ha posto in luce come, per potersi parlare di negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta, non sia sufficiente la prova della differenza tra prezzo pattuito e valore, ma sia anche necessario accertare l’esistenza di un animus donandi.

Il caso esaminato da Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta coinvolgeva la natura asseritamente simulata della cessione di alcune quote sociali. L’attore, in particolare, aveva chiesto che venisse accertato che la cessione costituirebbe una donazione o, in subordine, che il de cuius avrebbe voluto con essa beneficiare i cessionari, per spirito di liberalità, della differenza tra il valore effettivo delle quote ed il prezzo pagato (negotium mixtum cum donatione).

Negotium mixtum cum donatione e animus donandi

Nella sentenza Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta, si ricorda anzitutto come la Cassazione abbia messo in luce che la compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto (Cass. n. 10614/16, rv. 640051).

Da tale prospettiva, in causa non è sufficiente allegare e dimostrare che vi sia una differenza tra valore del bene ceduto e prezzo pagato: come detto, per esserci negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta occorre dimostrare, anche in via presuntiva, l’esistenza di un animus donandi.

La sentenza da Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta, indica che è “onere dell'appellante dimostrare altresì che M.G. abbia accettato di ricevere un prezzo molto al di sotto di quello che avrebbe potuto pretendere in cambio del trasferimento di quote perché animato dalla volontà di arricchire i beneficiari per mero spirito di liberalità, senza ricevere alcuna contropartita”.

Donazione indiretta: prova dell’animus donandi

Nel caso esaminato da Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta, l’attore insisteva “nel ritenere che l'evidente sproporzione tra le prestazioni corrispettive dei contratti impugnati dovrebbe essere valutato come un dato sufficiente per desumerne l'intento del de cuius di arricchire gli acquirenti per la parte di valore eccedente il prezzo concordato”.

Per la Corte d’Appello, tuttavia, in questo modo “si finirebbe per porre nel nulla il principio di diritto sopra riportato, che costituisce una ricorrente affermazione della Corte di Cassazione (Cass. n. 1266/86, rv. 444716 n. 19601/04, rv. 577442), e qualificare come donazione indiretta ogni ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive in cui si registri un rilevante disequilibrio tra le reciproche obbligazioni assunte dalle parti. Viceversa, come detto, è imprescindibile un'indagine che si spinga a verificare l'elemento soggettivo, vale a dire la consapevolezza nel dante causa dell'inadeguatezza della controprestazione ricevuta e la volontà dello stesso di beneficiare la controparte della differenza tra valore e prezzo per spirito di liberalità”.

Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta, aggiunge poi che la prova può essere anche presuntiva ma devono sussistere dei dati di fatto gravi precisi e concordanti che portino a un tale accertamento dell’esistenza dell’animus donandi: la sentenza indica che “se è vero che la prova dell'animus donandi viene di regola fornita sulla base di presunzioni è anche vero che l'intenzione di donare deve emergere "dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio" (Cass. n. 9379/20, rv. 657703)”.

Donazione indiretta e Negotium mixtum cum donatione: il caso esaminato da Corte App. Venezia 27 gennaio 2022

Peraltro, il caso di specie esaminato da tale decisione era del tutto particolare. Non solo non vi erano elementi idonei a fondare una presunzione di esistenza dell’animus domandi, ma vi erano elementi di segno contrario: l’attore, infatti, non aveva adeguatamente contrastato la prospettazione di parte convenuta, che aveva documentato come vi era “alla base dei contratti impugnati, la volontà delle parti di scambiarsi reciprocamente le partecipazioni nelle due società della famiglia M., mediante contratti di vendita di quote le cui condizioni economiche sono fortemente condizionate da questi presupposti, sicché, come sostenuto dalla parte appellata, "parte del prezzo concordato per la cessione della M. derivava dalla compensazione di quanto dovuto dal de cuius per l'acquisto di quote F.”.

Quindi per Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta, “deve ritenersi che sia stata quindi fornita una giustificazione ragionevole dell'apparente anomalia del prezzo pattuito, alternativa rispetto all'ipotizzato intento liberale, e tale giustificazione trova anche, parziali - ma significativi - riscontri nei documenti dimessi in atti, dai quali si ricava il piano di generale redistribuzione fra i soci delle quote delle varie società. La presunzione suggerita da parte P. non risulta dunque né grave né concordante con gli altri elementi acquisiti dovendosi evidenziare, non solo l'inverosimiglianza di una scelta così generosa da parte del de cuius verso i fratelli ed il cognato, priva di concreta e plausibile spiegazione, ma anche i diretti riscontri alla possibilità di inquadrare la vicenda in uno scenario che esclude qualsiasi intento di liberalità, fornendo una ragionevole e anche parzialmente, ma significativamente, comprovata in causa giustificazione dell'entità dei corrispettivi delle cessioni”.

Dunque, per Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta, la prova dell’animus donandi può essere fornita anche tramite presunzioni ma, chi invoca la presenza di un tale animus donandi, ha l’onere di dimostrare la presenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti nel senso di ritenere esistente tale stato soggettivo.

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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