Donazione indiretta
Donazione indiretta: cosa si intende e quale è la definizione di donazione indiretta? Cosa è il negotium mixtum cum donatione ? Quali sono i casi più ricorrenti e come rilevano nella successione?
Cerchiamo di rispondere a
queste domande coinvolgenti la donazione indiretta ed esaminiamo un caso
particolare deciso dalla Corte D’Appello di Venezia coinvolgente un negotium
mixtum cum donatione. La sentenza mette in luce come, per aversi negotium
mixtum cum donatione, non è sufficiente realizzare una qualunque operazione
economica a un corrispettivo inferiore a quello reale, ma sia necessario anche
che esista l’animus donandi caratteristico della donazione indiretta.

Donazione indiretta: definizione
Come noto, la definizione di donazione indiretta può essere
così riassunta: si ha donazione indiretta in tutte le ipotesi in cui verifica
un arricchimento di un soggetto e un impoverimento di altro soggetto senza che sia
stipulata una donazione in senso proprio e formale. Non viene quindi stipulato
un contratto di donazione, ma un’operazione che ha comunque l’effetto di
arricchire un soggetto e impoverirne un altro.
Un esempio di donazione indiretta può essere rappresentato
dall’acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione
ad altro soggetto (Cass. civ., sez. II, 04-09-2015, n. 17604.). Un altro
esempio di donazione indiretta può essere rappresentato dal negotium mixtum cum
donatione: il disponente vende un immobile al beneficiario a un valore diverso
da quello di mercato.
Come rileva la Donazione indiretta nella successione
La donazione indiretta ha un rilievo nella successione, rilevando
pacificamente per la collazione ereditaria.
Ad esempio Cass. civ., sez. II, 30-05-2017, n. 13619.
Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio
del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in
tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il
trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del
destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione
indiretta del bene stesso e non del denaro.
Negotium mixtum cum donatione
Un’ipotesi di donazione indiretta è costituita dal negotium
mixtum cum donatione, il che si verifica quando la cessione di un bene al beneficiario
della donazione indiretta avvenga a un corrispettivo inferiore al valore del
bene.
In questo caso, la differenza tra il valore del bene e il
prezzo pagato rappresenta comunque una donazione indiretta ricevuta dal beneficiario.
Si tratta di situazioni frequentemente esaminate dai giudici,
soprattutto per i riflessi in sede successoria.
Ad esempio, in merito al negotium mixtum cum donatione e alla
donazione indiretta, Cass. 16 giugno 2014, n. 13684 ha indicato che “il
negotium mixtum cum donatione costituisce fattispecie non di contratto misto ma
di donazione indiretta e pertanto ad esso è riferibile l'art. 809 c.c., che
deve essere interpretato restrittivamente, nel senso che alle liberalità di tal
fatta non si applicano tutte le norme da detta ultima disposizione non
richiamate e tra queste l'art. 778 c.c.”.
In modo più approfondito, sempre in merito al rapport tra negotium
mixtum cum donatione e donazione indiretta, Cass. 3 novembre 2009, n. 23297 ha
statuito che “nel negotium mixtum cum donatione, la causa del contratto ha
natura onerosa ma il negozio commutativo stipulato tra i contraenti ha lo scopo
di raggiungere per via indiretta, attraverso la voluta sproporzione tra le
prestazioni corrispettive, una finalità diversa e ulteriore rispetto a quella
dello scambio, consistente nell'arricchimento, per puro spirito di liberalità,
di quello tra i contraenti che riceve la prestazione di maggior valore realizzandosi
così una donazione indiretta; per la validità di tale negotium non è necessaria
la forma della donazione ma quella prescritta per lo schema negoziale
effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire
l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità
realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non
richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la
donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il
donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere
estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi
negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse”.
Donazione indiretta e animus donandi per Corte App. Venezia 27 gennaio 2022
Sempre in merito alla natura di donazione indiretta del negotium
mixtum cum donatione, Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente Santoro –
relatore Morsiani) ha posto in luce come, per potersi parlare di negotium
mixtum cum donatione e donazione indiretta, non sia sufficiente la prova della
differenza tra prezzo pattuito e valore, ma sia anche necessario accertare l’esistenza
di un animus donandi.
Il caso esaminato da Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente
Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione
indiretta coinvolgeva la natura asseritamente simulata della cessione di alcune
quote sociali. L’attore, in particolare, aveva chiesto che venisse accertato
che la cessione costituirebbe una donazione o, in subordine, che il de cuius
avrebbe voluto con essa beneficiare i cessionari, per spirito di liberalità,
della differenza tra il valore effettivo delle quote ed il prezzo pagato
(negotium mixtum cum donatione).
Negotium mixtum cum donatione e animus donandi
Nella sentenza Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente
Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione
indiretta, si ricorda anzitutto come la Cassazione abbia messo in luce che la
compravendita di un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo non
realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, occorrendo non solo una
sproporzione tra le prestazioni di entità significativa, ma anche la
consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo
ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un
trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte
acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del
corrispettivo ricevuto (Cass. n. 10614/16, rv. 640051).
Da tale prospettiva, in causa non è sufficiente allegare e
dimostrare che vi sia una differenza tra valore del bene ceduto e prezzo
pagato: come detto, per esserci negotium mixtum cum donatione e donazione
indiretta occorre dimostrare, anche in via presuntiva, l’esistenza di un animus
donandi.
La sentenza da Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente
Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione
indiretta, indica che è “onere dell'appellante dimostrare altresì che M.G.
abbia accettato di ricevere un prezzo molto al di sotto di quello che avrebbe
potuto pretendere in cambio del trasferimento di quote perché animato dalla
volontà di arricchire i beneficiari per mero spirito di liberalità, senza
ricevere alcuna contropartita”.
Donazione indiretta: prova dell’animus donandi
Nel caso esaminato da Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente
Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione
indiretta, l’attore insisteva “nel ritenere che l'evidente sproporzione tra le
prestazioni corrispettive dei contratti impugnati dovrebbe essere valutato come
un dato sufficiente per desumerne l'intento del de cuius di arricchire gli
acquirenti per la parte di valore eccedente il prezzo concordato”.
Per la Corte d’Appello, tuttavia, in questo modo “si finirebbe
per porre nel nulla il principio di diritto sopra riportato, che costituisce
una ricorrente affermazione della Corte di Cassazione (Cass. n. 1266/86, rv.
444716 n. 19601/04, rv. 577442), e qualificare come donazione indiretta ogni
ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive in cui si registri un
rilevante disequilibrio tra le reciproche obbligazioni assunte dalle parti.
Viceversa, come detto, è imprescindibile un'indagine che si spinga a verificare
l'elemento soggettivo, vale a dire la consapevolezza nel dante causa
dell'inadeguatezza della controprestazione ricevuta e la volontà dello stesso
di beneficiare la controparte della differenza tra valore e prezzo per spirito
di liberalità”.
Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente Santoro –
relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione indiretta,
aggiunge poi che la prova può essere anche presuntiva ma devono sussistere dei
dati di fatto gravi precisi e concordanti che portino a un tale accertamento
dell’esistenza dell’animus donandi: la sentenza indica che “se è vero che la
prova dell'animus donandi viene di regola fornita sulla base di presunzioni è
anche vero che l'intenzione di donare deve emergere "dal rigoroso esame di
tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente
e ritualmente dedotte e provate in giudizio" (Cass. n. 9379/20, rv.
657703)”.
Donazione indiretta e Negotium mixtum cum donatione: il caso esaminato da Corte App. Venezia 27 gennaio 2022
Peraltro, il caso di specie esaminato da tale decisione era
del tutto particolare. Non solo non vi erano elementi idonei a fondare una presunzione
di esistenza dell’animus domandi, ma vi erano elementi di segno contrario: l’attore,
infatti, non aveva adeguatamente contrastato la prospettazione di parte convenuta,
che aveva documentato come vi era “alla base dei contratti impugnati, la
volontà delle parti di scambiarsi reciprocamente le partecipazioni nelle due
società della famiglia M., mediante contratti di vendita di quote le cui
condizioni economiche sono fortemente condizionate da questi presupposti,
sicché, come sostenuto dalla parte appellata, "parte del prezzo concordato
per la cessione della M. derivava dalla compensazione di quanto dovuto dal de
cuius per l'acquisto di quote F.”.
Quindi per Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente
Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione
indiretta, “deve ritenersi che sia stata quindi fornita una giustificazione
ragionevole dell'apparente anomalia del prezzo pattuito, alternativa rispetto
all'ipotizzato intento liberale, e tale giustificazione trova anche, parziali -
ma significativi - riscontri nei documenti dimessi in atti, dai quali si ricava
il piano di generale redistribuzione fra i soci delle quote delle varie
società. La presunzione suggerita da parte P. non risulta dunque né grave né
concordante con gli altri elementi acquisiti dovendosi evidenziare, non solo
l'inverosimiglianza di una scelta così generosa da parte del de cuius verso i
fratelli ed il cognato, priva di concreta e plausibile spiegazione, ma anche i
diretti riscontri alla possibilità di inquadrare la vicenda in uno scenario che
esclude qualsiasi intento di liberalità, fornendo una ragionevole e anche
parzialmente, ma significativamente, comprovata in causa giustificazione
dell'entità dei corrispettivi delle cessioni”.
Dunque, per Corte App. Venezia 27 gennaio 2022 (Presidente
Santoro – relatore Morsiani) su negotium mixtum cum donatione e donazione
indiretta, la prova dell’animus donandi può essere fornita anche tramite
presunzioni ma, chi invoca la presenza di un tale animus donandi, ha l’onere di
dimostrare la presenza di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti nel
senso di ritenere esistente tale stato soggettivo.
di Marco Ticozzi