Mancanza estratti conto intermedi
Mancanza estratti conto intermedi: la sentenza Cass. 9 marzo
2021, n. 6478 trona sulla questione dei contenziosi di diritto bancario
coinvolgenti i rapporti di conto corrente. Ove ad agire sia il cliente con la
richiesta di ripetizione di indebito di somme illegittimamente incassate dalla
banca cosa accade si vi è la mancanza di estratti conto intermedi?
Qui chiaramente l’onere della prova è del correntista per
cui è di tale soggetto l’onere della prova. Come possono il giudice e il perito
valutare l’indebito se gli estratti conto sono parziali perché vi è la mancanza
di quelli intermedi?

Mancanza estratti conto intermedi: il caso di specie esaminato da Cass. 9 marzo 2021, n. 6478
La sentenza Cass. 9 marzo 2021, n. 6478, che si esprime
sulla mancanza degli estratti conto intermedi, esamina il seguente caso: “con
citazione notificata il 26 giugno 2010 Al Miracolo di F.B. & C. s.a.s.
conveniva in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. deducendo di aver
aperto, in data antecedente al gennaio 1990, un conto corrente di
corrispondenza con riferimento al quale era stato attuato l'addebito di
interessi ultralegali, di interessi anatocistici e di commissioni non dovute: conto su
cui le valute relative alle singole operazioni risultavano inoltre conteggiate
in modo erroneo. Domandava, pertanto, che il saldo finale del rapporto fosse
rideterminato attraverso l'eliminazione delle poste illegittimamente iscritte.
La banca convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto della
domanda attrice.
Esperita consulenza tecnica contabile, il Tribunale di
Mantova accertava l'illegittimità degli addebiti per interessi ultralegali,
interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto e condannava Banca
Monte dei Paschi di Siena a pagare all'attrice la somma di Euro 52.687,52,
oltre interessi.
Al Miracolo impugnava la sentenza e, nel contraddittorio con
la banca, a seguito della riconvocazione del consulente tecnico d'ufficio, che
provvedeva alla redazione di un elaborato peritale integrativo, la Corte di
appello di Brescia respingeva il gravame” (Cass. 9 marzo 2021, n. 6478 su mancanza
estratti conto intermedi).
Il punto centrale da decidere nel giudizio di Cassazione
coinvolge l’onere della prova del correntista che agisce in ripetizione di
indebito.
Come noto, quando manchino gli estratti conto iniziali del
rapporto, ove sia la banca ad agire e vi sia un saldo negativo il saldo
iniziale deve essere azzerato; ove ad agire sia il cliente è suo l’onere di
dimostrare che il saldo iniziale non è corretto.
Ma cosa avviene quando vi sia una mancanza di estratti conto
intermedi?
Proprio su questa questione si esprime Cass. 9 marzo 2021, n. 6478: in tale contenzioso “la sentenza impugnata viene censurata per violazione degli artt. 2697 e 2033 c.c., in relazione all'entità dell'indebito in conseguenza della mancanza di alcuni estratti conto intermedi, nonchè per violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, per manifesta illogicità e incomprensibilità della sentenza, da considerarsi conseguentemente nulla. L'istante si duole di ciò: la Corte di merito aveva affermato che, in assenza degli estratti conto relativi ad alcuni periodi del rapporto, questo dovesse essere frazionato in più autonomi conti; la società sostiene che una siffatta operazione, che sarebbe stata condotta "senza poter detrarre dal primo saldo successivo agli estratti conto mancanti l'ammontare dell'indebito precedentemente calcolato", porrebbe a carico dell'attrice una prova che la stessa non era tenuta a fornire e porterebbe al risultato di conteggiare a debito della società correntista, importi non dovuti. La ricorrente assume che le somme addebitate e non dovute nel periodo precedente a quello non documentato dagli estratti conto dovessero essere detratte dal primo saldo passivo successivo che tali somme ricomprendeva” (Cass. 9 marzo 2021, n. 6478 su mancanza estratti conto intermedi).
L’onere della prova e la mancanza di estratti conto intermedi
Cass. 9 marzo 2021, n. 6478 su mancanza estratti conto
intermedi rigetta l’impugnazione sul punto.
Tale sentenza, che si esprime sulla mancanza degli estratti
conto intermedi, ricorda anzitutto che la Corte d’Appello “dopo aver rilevato
che gravava sulla società attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della
sua pretesa, e quindi la nullità delle clausole e i pagamenti effettuati -
questi ultimi attraverso la produzione degli estratti conto -,
ha osservato che nella situazione in esame, connotata dall'esistenza, nel corso
del rapporto, di tre periodi, di varia durata, relativamente ai quali mancava
detta documentazione, le conseguenze dell'evidenziata carenza probatoria
andavano poste a carico della correntista” (Cass. 9 marzo 2021, n. 6478 su mancanza
estratti conto intermedi).
La sentenza Cass. 9 marzo 2021, n. 6478 su mancanza estratti
conto intermedi condivide tale decisione.
Infatti indica che “il suindicato criterio appare corretto:
la banca e il correntista, a seconda che assumano, o non assumano, la posizione
di attori nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del saldo, sono onerati
della prova delle movimentazioni del conto (sull'onere della banca:
Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 25
maggio 2017, n. 13258; sull'onere del correntista: Cass. 7 maggio 2015, n.
9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948). Nella fattispecie,
è stata la società Al Miracolo ad agire in giudizio, onde l'onere di produzione
degli estratti conto incombeva su di essa”. (Cass. 9 marzo 2021,
n. 6478 su mancanza estratti conto intermedi).
Per tale decisione le ragioni della correttezza di tale
impostazione deriva da due osservazioni.
La prima è la seguente “d'altro canto, non può assumersi, in
termini astratti e generali, che il giudice del merito, nel giudizio intentato
dal correntista per la rideterminazione del saldo, debba immancabilmente
procedere all'eliminazione di addebiti illegittimi riscontrati con riferimento
al periodo del rapporto documentato da estratti conto, quando
nell'arco di tempo successivo manchi alcuna evidenza delle movimentazioni
intercorse: e ciò in quanto non può astrattamente escludersi che tali addebiti,
in tale intervallo, siano stati stornati dalla banca” (Cass. 9 marzo 2021, n.
6478 su mancanza estratti conto intermedi).
La seconda, inoltre, deriva da tale considerazione: “nell'assumere che, in presenza di tre periodi non documentati da estratti conto, la carenza probatoria ridondava in danno della correntista, la Corte di Brescia ha inteso infatti riaffermare il principio, indubbiamente corretto, per cui non è possibile procedere all'espunzione di addebiti per interessi e commissioni non dovute se la parte che vi è onerata non prova le pertinenti movimentazioni del conto” (Cass. 9 marzo 2021, n. 6478 su mancanza estratti conto intermedi).
Mancanza estratti conto intermedi: decurtazione indebito sul saldo iniziale del periodo successivo
Sempre con riguardo alla mancanza di estratti conto intermedi, evidenziamo come altra sentenza delle Cassazione abbia confermato la necessitò di procedere a calcoli diversi per ogni periodo, senza possibilità di collegamento diretto tra i periodi, ma abbia anche evidenziato come l’indebito calcolato su un periodo vada considerato nel saldo iniziale del periodi successivo: “ha ritenuto la corte d'appello che, in mancanza degli estratti conto per alcuni limitati mesi, i singoli periodi coperti invece dagli estratti conto potessero essere considerati come autonomi tra di loro, con saldo di partenza sempre coincidente con quello dell'estratto conto disponibile dopo l'interruzione, mentre l'onere di produrre gli estratti conto completi incombeva sull'attrice: poichè vi erano dei periodi con estratti conto mancanti, nel considerare il saldo iniziale di ciascun periodo successivo ad essi la decisione impugnata, però, non ha sottratto dal saldo risultante dagli estratti - negativi per la correntista, alla stregua della domanda riconvenzionale della banca le somme corrispondenti agli indebiti versati nel periodo precedente a quello privo di estratto conto” (Cass. 30 gennaio 2019, n. 2660 su mancanza estratti conto intermedi).
di Marco Ticozzi