Violazione Bigenitorialità: affidamento condiviso e ostacolo
Bigenitorialità: che cos'è? quando c'è violazione di questo diritto?
Una recente sentenza di Cassazione ci permette
di affrontare la questione che coinvolge il principio di bigenitorialità
previsto dall’art. 337 ter cc anzitutto con la previsione della regola dell’affidamento
condiviso. Ma la questione, poi, è anche: cosa accade se uno dei genitori reca
ostacolo o crea una violazione a tale principio di bigenitorialità?
Esaminiamo la questione con alcuni riferimenti a una recente
sentenza.

Bigenitorialità: cos'è questo diritto?
Il principio di bigenitorialità, con le possibili
conseguenze che poi esamineremo connesse all’ostacolo o alla violazione di tale
previsione, è sancito dall’art. 337 ter cc.
Il primo comma dell’art. 337 ter cpc sul principio di bigenitorialità prevede che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 337 ter cc sul Principio di Bigenitorialità, affidamento condiviso, ostacolo e violazione).
Il diritto alla bigenitorialità rappresenta un principio fondamentale
nell'ambito del diritto di famiglia, sottolineando l'importanza che entrambi i
genitori siano coinvolti attivamente nella vita del loro figlio,
indipendentemente dallo stato relazionale tra di loro. Questo diritto nasce
dalla consapevolezza che il benessere psico-emotivo e lo sviluppo equilibrato
del minore sono favoriti dalla presenza costante e positiva di entrambe le
figure genitoriali. Pertanto, il diritto alla bigenitorialità non solo riguarda
il legame tra genitori e figlio, ma sottolinea anche la responsabilità
condivisa e paritaria di entrambi i genitori nell'educazione, nella crescita e
nel sostegno al minore, superando tradizionali modelli familiari e promuovendo
una visione più inclusiva ed equilibrata delle responsabilità genitoriali.
Diritto alla Bigenitorialità anche in sede di separazione: preferenza per l'affidamento condiviso ex art 337 ter cc
Il principio di bigenitorialità trova un importante
riconoscimento nel diritto italiano, ponendo particolare enfasi sulla necessità
di garantire un contesto familiare bilanciato e coeso anche in situazioni di
separazione dei genitori. Questo orientamento viene esplicitamente sottolineato
dall'art. 337 c.c., il quale stipula che, nei procedimenti legati alla
separazione, il giudice debba agire sempre nell'interesse morale e materiale
dei minori. A tale scopo, la legge suggerisce una chiara preferenza per
l'affidamento condiviso, permettendo ai figli di mantenere un rapporto
continuativo e significativo con entrambi i genitori.
In altre parole, il giudice è chiamato a considerare come
soluzione prioritaria l'assegnazione della custodia a entrambi i genitori.
Tuttavia, se questa opzione non dovesse essere nell'effettivo interesse dei
minori, la legge conferisce al giudice la discrezionalità di scegliere
alternative diverse, come l'affidamento esclusivo a uno dei genitori o, in
situazioni particolarmente complesse, l'affidamento a terzi. La legge, infatti,
non è rigida: pur evidenziando l'importanza della bigenitorialità, concede al
giudice la flessibilità necessaria per agire sempre nel miglior interesse dei
minori.
Il quadro normativo in vigore evidenzia un chiaro intento di favorire l'affidamento bigenitoriale come soluzione ideale. Ma, in concreto, se ciò non rispecchia l'interesse effettivo del minore, al giudice viene concesso il potere, e anche il dovere, di valutare altre soluzioni. Queste possono variare dal graduare l'esercizio della responsabilità genitoriale, all'affidamento esclusivo, fino all'affidamento a terzi, nei casi più complessi. Anche se l'obiettivo primario rimane sempre quello di salvaguardare il benessere dei minori, garantendo loro un contesto di crescita sano e equilibrato.
Violazione della Bigenitorialità: quando si verifica?
Come detto, la questione è poi anche cosa accade quando uno dei genitori attui un ostacolo al rapporto dell’altro genitore con il figlio o, più in generale, adotti una violazione alle regole che garantiscono la bigenitorialità.
precisando alcune linee guida fondamentali in materia di
affidamento dei figli minori. Secondo la sentenza n. 9691 del 24 marzo 2022,
quando uno dei genitori segnala comportamenti dell'altro che potrebbero
interpretarsi come tentativi di alienare moralmente o materialmente il minore
dal primo genitore (un fenomeno noto come Sindrome di Alienazione Parentale o
PAS), è essenziale che il giudice conduca un'approfondita indagine sulla
veridicità di tali affermazioni.
La Cassazione ribadisce che, prima di modificare le condizioni dell'affidamento, il giudice deve avvalersi di tutti i mezzi di prova disponibili, siano essi diretti o presuntivi. Questa indagine deve essere condotta indipendentemente dalla validità scientifica della PAS come patologia. Ciò che è cruciale, come sottolineato dalla sentenza, è che tra i criteri di idoneità genitoriale, una componente chiave è la capacità di un genitore di mantenere e proteggere il rapporto del figlio con l'altro genitore. Questo, in definitiva, rientra nel diritto del minore di godere di un'affidabilità bilaterale e di crescere in un ambiente equilibrato e sereno. La sentenza riafferma, quindi, l'importanza fondamentale del principio di bigenitorialità e la necessità di una valutazione accurata e basata su prove concrete prima di prendere decisioni che possano influire sul rapporto tra genitori e figli.
Che cosa prevede la CEDU sulla tutela di questo diritto?
Ma la sentenza Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 su principio di
bigenitorialità, affidamento condiviso, ostacolo e violazione è particolarmente
interessante per l’ampia motivazione e la chiarezza espositiva.
Vediamo i passi salienti di questa decisione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in questione, ha
ribadito e sottolineato l'importanza del principio della bigenitorialità,
concepita come la presenza costante di entrambi i genitori nella vita del
figlio minore. Ciò mira a garantire al minore una continua consuetudine di vita
e solide relazioni affettive con entrambi i genitori. Oltre a ciò, è
fondamentale che i genitori collaborino attivamente nell'assistenza, educazione
e istruzione del figlio.
Inoltre, questa decisione è stata ulteriormente rafforzata
dal riferimento alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU),
che, pur concedendo una discrezionalità alle autorità giurisdizionali riguardo
l'affidamento di minori, insiste sulla necessità di controlli rigorosi sulle
restrizioni imposte al diritto di visita dei genitori. L'obiettivo è garantire
la protezione effettiva del diritto di genitori e figli di godere della propria
vita familiare, minimizzando il rischio di interrompere le relazioni familiari.
La Corte EDU, a tal proposito, incoraggia le autorità
nazionali a prendere tutte le misure necessarie per garantire la continuità
delle relazioni tra genitori e figli. Ha sottolineato che per un genitore e un
figlio, il tempo trascorso insieme è fondamentale per la vita familiare e
qualsiasi misura che impedisca questo contatto rappresenta una violazione dei
diritti protetti dalla Convenzione.
Infine, la sentenza richiama l'attenzione sul fatto che la Corte EDU ritiene essenziale che le misure adottate dai paesi membri non si limitino semplicemente a garantire incontri tra il genitore e il figlio. Piuttosto, devono includere una serie di azioni preparatorie che garantiscano l'effettiva realizzazione di tali incontri. Vi è anche una forte enfasi sulla necessità di una rapida attuazione di tali misure, poiché il passare del tempo può avere effetti irreversibili sul rapporto tra il minore e il genitore non convivente.
Violazione e tutela nel diritto interno
La sentenza Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 tratta della complessa questione del principio di bigenitorialità e dell'affidamento condiviso, enfatizzando il ruolo centrale del superiore interesse del minore.
La Corte ha stabilito che la violazione del diritto del padre alla bigenitorialità non porta automaticamente alla revoca della responsabilità genitoriale della madre.
La sentenza critica l'approccio che vede la rimozione della madre come soluzione, in quanto ciò potrebbe causare traumi al minore.
La Corte sottolinea che il diritto alla bigenitorialità deve primariamente riflettere l'interesse del minore e non solo dei genitori.
La sentenza ribadisce che il principio fondamentale dell'interesse superiore del minore, come enunciato nella Convenzione sui diritti dell'infanzia, dovrebbe guidare tutte le decisioni legali e giuridiche. Esso enfatizza che tale principio non è solo un diritto sostanziale, ma anche un criterio interpretativo e una regola procedurale. Di conseguenza, quando si tratta di decisioni che riguardano i minori, l'interesse di questi ultimi deve sempre avere la priorità su qualsiasi altro diritto o considerazione.
Sono interessanti alcuni passi della sentenza: "occorre evidenziare che il diritto alla bigenitorialità disciplinato dalle norme codicistiche è, anzitutto, un diritto del minore prima ancora dei genitori, nel senso che esso deve essere necessariamente declinato attraverso criteri e modalità concrete che siano dirette a realizzare in primis il miglior interesse del minore: il diritto del singolo genitore a realizzare e consolidare relazioni e rapporti continuativi e significativi con il figlio minore presuppone il suo perseguimento nel miglior interesse di quest'ultimo, e assume carattere recessivo se ciò non sia garantito nella fattispecie concreta. Tale principio è stato già - seppure in relazione a diversa fattispecie - espresso dalla giurisprudenza di questa Corte nel ritenere, infatti, che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, e che tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena (Cass., n. 19323/20; n. 4790/22)” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 su principio di bigenitorialità, affidamento condiviso, ostacolo e violazione).
Sempre Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 su principio di bigenitorialità, affidamento condiviso, ostacolo e violazione, evidenzia ancora che la bigenitorialità “esprime un diritto sostanziale, cioè il diritto del minorenne a che il proprio superiore interesse sia valutato e considerato preminente quando si prendono in considerazione interessi diversi, al fine di raggiungere una decisione sulla problematica in questione, e la garanzia che tale diritto sarà attuato ogni qualvolta sia necessaria una decisione riguardante un minorenne, un gruppo di minorenni identificati o non identificati, o minorenni in generale.
Inoltre, il miglior interesse del minore configura un
principio giuridico interpretativo fondamentale: se una disposizione di legge è
aperta a più di un'interpretazione, si dovrebbe scegliere l'interpretazione che
corrisponde nel modo più efficace al superiore interesse del minore. Ciò
implica anche una regola procedurale; ogni qualvolta sia necessario adottare
una decisione che interesserà un minorenne specifico, un gruppo di minorenni
identificati o di minorenni in generale, il processo decisionale dovrà includere
una valutazione del possibile impatto (positivo o negativo) della decisione sul
minorenne o sui minorenni in questione.
Tale complessa e stratificata caratterizzazione del diritto
del minore impone, dunque, nell'applicazione delle singole norme, un'interpretazione
che valorizzi in ogni caso il miglior interesse del minore, con prevalenza su
altri diritti la cui attuazione possa, seppur parzialmente e indirettamente,
comprimerlo; l'interprete è chiamato, dunque, ad una delicata interpretazione
ermeneutica di bilanciamento la cui specialità consiste nel predicare in ogni
caso la preminenza del diritto del minore e la recessività dei diritti che con
esso possano collidere” (Cass. 24 marzo 2022, n. 9691 su principio di bigenitorialità,
affidamento condiviso, ostacolo e violazione).
Violazione bigenitorialità: conclusioni della sentenza di Cassazione
Il principio interpretativo cardine di cui si è appena detto,
deve poi avere dei chiari risvolti pratici, dovendosi esaminare non solo la
violazione del genitore che pone ostacolo e violazione al principio di
bigenitorialità e il diritto dell’altro genitore ad avere un rapporto con il figlio,
ma anche i riflessi dei provvedimenti che si vogliono assumere sul figlio stesso.
Nella sostanza, la decadenza alla genitorialità dovrebbe essere l’ultima spiaggia.
La sentenza della Cassazione del 24 marzo 2022, n. 9691
riguarda la questione della bigenitorialità e dell'affidamento condiviso di un
minore.
Ecco i punti principali:
- Bigenitorialità: La sentenza sottolinea l'importanza della
bigenitorialità, ovvero del diritto di entrambi i genitori di essere coinvolti
nella vita del figlio. Inoltre, affronta il tema dell'eventuale comportamento
ostile di un genitore che potrebbe impedire il diritto dell'altro genitore a
tale bigenitorialità.
- Interesse del Minore: La sentenza critica il provvedimento
impugnato perché, pur cercando di realizzare il diritto del padre alla
bigenitorialità, non ha considerato a pieno l'interesse del minore. In
particolare, la sentenza si riferisce alla decisione di allontanare il bambino di
12 anni dalla madre e dalla sua famiglia d'origine, dove il minore è cresciuto
serenamente.
- Contraddizione: C'è una contraddizione nel provvedimento
iniziale: da un lato, si riconosce l'importanza di un buon rapporto del minore
con il padre, ma dall'altro si trascura il potenziale trauma psicologico che il
minore potrebbe subire venendo separato bruscamente dalla madre.
- Percorso Clinico-terapeutico: La sentenza fa notare che,
oltre a considerare il diritto del padre alla bigenitorialità, è essenziale valutare
il percorso terapeutico per il minore, per garantire un equilibrio tra
l'interesse del minore e il diritto del padre.
- Bilanciamento: Qualsiasi decisione che riguardi il minore
dovrebbe fare un bilanciamento tra il suo interesse immediato e quello a lungo
termine. Nel caso specifico, la Corte d'appello non ha fatto un corretto
bilanciamento e ha trascurato la possibilità che il diritto alla
bigenitorialità potrebbe causare una sofferenza immediata al bambino con
potenziali ripercussioni future.
In sintesi, la sentenza sottolinea l'importanza del diritto alla bigenitorialità, ma critica il modo in cui è stato gestito in questo caso specifico, poiché l'interesse del minore sembra essere stato trascurato. La sentenza sottolinea che ogni decisione che riguarda il benessere del minore deve considerare sia l'interesse immediato che quello a lungo termine del bambino, e che in questo caso particolare, tale bilanciamento non è stato fatto correttamente.
di Marco Ticozzi
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