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Usura e commissione estinzione anticipata

17 aprile 2022

Usura commissione estinzione anticipata. Rileva la commissione di estinzione anticipata nei costi da conteggiare ai fini della verifica del superamento del tasso soglia per l’usura? Si tratta di un tema già trattato in queste pagine, in parte controverso. La recente sentenza Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 afferma però che la commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica per l’usura. Ciò per quanto da noi evidenziato in relazione alla necessità rispetto del principio di simmetria. Ma vediamo le ragioni di Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su Usura e commissione estinzione anticipata.

Usura commissione estinzione anticipata
Usura commissione estinzione anticipata

Usura e commissione estinzione anticipata: introduzione

La recente sentenza Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su Usura e commissione estinzione anticipata, ribadisce anzitutto “l'importanza della tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18)” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e usura).

In tale prospettiva, però, è di fondamentale importanza la “differenziazione delle componenti del costo del credito, sicchè ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615)” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e usura).

Fin qui la sentenza in commento ripete principi e questioni già note.

Commissione estinzione anticipata e usura: il principio di simmetria

La sentenza Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su Usura e commissione estinzione anticipata sottolinea poi il rilievo del cosiddetto principio di simmetria.

L’usura, infatti, punisce anche con la sanzione civile chi applichi tassi di interessi che si discostino troppo dalla media dei tassi in uso. Il tasso soglia, infatti, è calcolato nel tempo sulla base di ciò che le banche applicano concretamente. La segnalazione dei tassi applicati avviene comunicando determinati dati. Sarebbe nella sostanza non corretto confrontare dati disomogenei, vale a dire il tasso soglia calcolato sui dati comunicati con un tasso concretamente applicato che tenga conto di costi o oneri non conteggiati nella segnalazione.

Da tale profilo Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su Usura e commissione estinzione ricorda che “questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464)” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e usura).

Usura commissione estinzione anticipata: la non conteggiabilità di tale onere per la verifica del superamento del tasso soglie

Poste le premesse di cui sopra, Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su Usura e commissione estinzione indica quindi che “facendo applicazione di questi principi al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e usura).

La ragione è che “la prima costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e usura).

Per contro “i secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma, a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e usura).

Ne deriva quindi che la “commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella; di qui l'infondatezza della censura” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e usura).

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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