Usura e commissione estinzione anticipata
Usura commissione estinzione anticipata. Rileva la
commissione di estinzione anticipata nei costi da conteggiare ai fini della
verifica del superamento del tasso soglia per l’usura?
Si tratta di un tema già trattato in queste pagine, in
parte controverso.
La recente sentenza Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 afferma
però che la commissione di estinzione anticipata non rileva ai fini della
verifica per l’usura.
Ciò per quanto da noi evidenziato in relazione alla
necessità rispetto del principio di simmetria.
Ma vediamo le ragioni di Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su
Usura e commissione estinzione anticipata.

Usura e commissione estinzione anticipata: introduzione
La recente sentenza Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su Usura
e commissione estinzione anticipata, ribadisce anzitutto “l'importanza della
tutela del debitore quale espressa dalla disciplina antiusura, tale da indurre
decisamente per ricondurre alla stessa anche la componente degli interessi
moratori del mutuo, anche se chiaramente distinta da quella degli interessi
corrispettivi, posto che si tratta pur sempre di voce convenuta e di un
possibile debito del finanziato (Cass., Sez. U., 18/09/2020, n. 19597, pag. 18)”
(Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e usura).
In tale prospettiva, però, è di fondamentale
importanza la “differenziazione delle componenti del costo del credito, sicchè
ai fini della determinazione del tasso soglia, non è ad esempio possibile
procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di
interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che
gli stessi perseguono in relazione alla natura appunto corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi (che peraltro ai primi succedono
per il debito scaduto: cfr. Cass., 20/05/2020, n. 9237, in cui pure si discorre
di comune funzione remunerativa degli accessori in discussione), essendo
necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i
primi ricorrendo alle previsioni della L. n. 108 del 1996, art. 2,
comma 4, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti
ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso
effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo
globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n. 31615)” (Cass.
7 marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e usura).
Fin qui la sentenza in commento ripete principi e
questioni già note.
Commissione estinzione anticipata e usura: il principio di simmetria
La sentenza Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su Usura e commissione
estinzione anticipata sottolinea poi il rilievo del cosiddetto principio di
simmetria.
L’usura, infatti, punisce anche con la sanzione civile
chi applichi tassi di interessi che si discostino troppo dalla media dei tassi
in uso. Il tasso soglia, infatti, è calcolato nel tempo sulla base di ciò che
le banche applicano concretamente. La segnalazione dei tassi applicati avviene
comunicando determinati dati. Sarebbe nella sostanza non corretto confrontare
dati disomogenei, vale a dire il tasso soglia calcolato sui dati comunicati con
un tasso concretamente applicato che tenga conto di costi o oneri non
conteggiati nella segnalazione.
Da tale profilo Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su Usura e commissione
estinzione ricorda che “questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte
legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono
accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie,
voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di
commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U., 20/06/2018, n. 16303, cui
"adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464)” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione
estinzione anticipata e usura).
Usura commissione estinzione anticipata: la non conteggiabilità di tale onere per la verifica del superamento del tasso soglie
Poste le premesse di cui sopra, Cass. 7 marzo 2022 n.
7352 su Usura e commissione estinzione indica quindi che “facendo applicazione
di questi principi al caso di specie, ne deriva l'impossibilità di cumulare, ai
fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi
moratori” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e
usura).
La ragione è che “la prima costituisce infatti una
clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in
contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli
impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e
per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il
mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio” (Cass. 7
marzo 2022 n. 7352 su commissione estinzione anticipata e usura).
Per contro “i secondi, come noto, costituiscono una
clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione
del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi; ma,
a ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della
commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile
ai fini della verifica di non usurarietà” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione
estinzione anticipata e usura).
Ne deriva quindi che la “commissione in parola non è
collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra
i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di
mora per il ritardo nella corresponsione di quello; non si è di fronte, cioè, a
"una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg. D.L. n. 185
del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta
del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella; di qui
l'infondatezza della censura” (Cass. 7 marzo 2022 n. 7352 su commissione
estinzione anticipata e usura).
di Marco Ticozzi