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Prescrizione danno perdita parentale

28 aprile 2022

Prescrizione danno perdita rapporto parentale. Anche recentemente la Cassazione ha confermato che il danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti (danno da perdita parentale) si prescrive in 5 anni, trattandosi di un danno richiedibile solo a titolo di responsabilità extracontrattuale. Per contro, recentemente, il Tribunale di Venezia con provvedimento 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, ha ritenuto che anche al danno da perdita del rapporto parentale (danno iure proprio subito dai prossimi congiunti della vittima) si applichi la prescrizione decennale prevista per la responsabilità contrattuale o da contatto sociale.

Prescrizione danno perdita rapporto parentale
Prescrizione danno perdita rapporto parentale


Prescrizione danno perdita parentale: danno iure proprio dei prossimi congiunti e responsabilità contrattuale o extracontrattuale

La Cassazione, anche recentemente, ha indicato che il danno da perdita del rapporto parentale, danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, ha natura extracontrattuale e, pertanto, è soggetto a un termine di prescrizione quinquennale e non decennale.

In particolare Cass. 26 luglio 2021, n. 21404 da un lato ricorda che è questa è la posizione sostenuta “in passato da questa Corte (Cass. Sez. 3, sent. 8 maggio 2012, n. 6914, non massimata, e Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2015, n. 5590, anch'essa non massimata, pronunce che entrambe riconducono alla previsione di cui all'art. 2043 c.c. la pretesa risarcitoria relativa a danni da lesione del rapporto parentale)” e dall’altro che la figura dei cd. "terzi protetti dal contratto" ha un campo di applicazione “circoscritto - nell'ambito della responsabilità medica - al solo "sottosistema" in cui vengono in rilievo quelli che, nel modo di lingua inglese, vengono definiti come "wrongful birth damages"" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2020, n. 14258, Rv. 658316-01), sicchè al di fuori di queste ipotesi l'azione per perdita (o lesione) del rapporto parentale è di natura solo aquiliana (in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 6 marzo 2020, n. 14615, non massimata)”.

Prescrizione danno parentale: per il Tribunale di Venezia si applica la prescrizione decennale al danno iure proprio dei prossimi congiunti

Il provvedimento del Tribunale di Venezia sul tema della prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale, danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, è del tutto innovativa, ponendosi in contrasto con l’orientamento ricordato della Cassazione.

Anzitutto, il Tribunale di Venezia nella decisione sul tema della prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale, danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, indica che “riguardo all’azione proposta nei confronti della struttura, fermo restando che per i danni reclamati iure hereditatis, non è contestabile l’inquadramento contrattuale, più controversa è la soluzione prospettata da […] con riferimento al danno iure proprio anche se fondata sui più recenti arresti della Cassazione (cfr. Cass. 8 luglio 2020, n. 14258; 9 luglio 2020, n. 14615; 15 settembre 2020, n. 19188)” (Trib. Venezia 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, su prescrizione danni da perdita del rapporto parentale chiesti iure proprio dai prossimi congiunti).

Infatti, per Tribunale di Venezia sul tema della prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale, la soluzione che prevede una prescrizione quinquennale “per quanto coerente con la logica della fattispecie, stride con la natura del rapporto instaurato a seguito dell’accettazione del paziente presso la struttura e governato dagli stessi obblighi di prestazione e di protezione e, viepiù, appare foriera di non poche complicazioni sul piano processuale, cui nemmeno il più recente assestamento in tema di prova della causalità materiale in ambito sanitario (rectius, nel campo delle obbligazioni di facere professionale) costituisce un argine sufficiente per declinare in termini unitari i temi degli oneri di allegazione e prova” (Trib. Venezia 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, su prescrizione danni da perdita del rapporto parentale chiesti iure proprio dai prossimi congiunti).

Danno perdita rapporto parentale prescrizione: critica alla posizione della Cassazione sulla prescrizione decennale applicabile al danno iure proprio dei prossimi congiunti

Il provvedimento del Tribunale di Venezia sul tema della prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale, danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, ricorda anzitutto che “secondo Cass. 14258/2020 l’azione promossa dai congiunti rientra nel campo aquiliano, non potendo essi valersi degli effetti protettivi del contratto, la cui portata è circoscritta alle sole ipotesi definite di nascita indesiderata, posto che solo in questi casi si registra una convergenza di interessi rispetto all’espletamento della prestazione sanitaria tale da ammettere al campo del contratto la posizione di soggetti diversi dalla madre; tale soluzione poggia sulla rilevazione che l’interesse del creditore alla prestazione si atteggia come strumentale rispetto a quello primario alla salute, il quale non è relegato nei motivi soggettivi, ma “è connesso all’interesse regolato sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo comune rilevante al livello della causa del contratto” (secondo la ricostruzione di Cass. 11 novembre 2019, n. 28991); ne consegue che il terzo fruirà dell’efficacia protettiva del contratto se, e solo se, sia portatore di un interesse strettamente connesso a quello penetrato nella causa della pattuizione” (Trib. Venezia 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, su prescrizione danni da perdita del rapporto parentale chiesti iure proprio dai prossimi congiunti).

Per il Tribunale di Venezia, come indica nel provvedimento sul tema della prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale, danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, “indicare nella convergenza degli interessi rispetto al parto la linea di confine tra le due azioni dà luogo ad un secondo sottosistema nel già variegato territorio della responsabilità sanitaria, sortendo uno scivolamento dal piano dell’interesse alla prestazione a quello del tipo di pregiudizio risarcibile: la sottrazione dei congiunti agli effetti protettivi del contratto si risolve in una contaminazione del profilo dell’inadempimento con quello della causalità giuridica ex art. 1223 c.c.” (Trib. Venezia 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, su prescrizione danni da perdita del rapporto parentale chiesti iure proprio dai prossimi congiunti).

Infatti, “se “l’incidenza della nascita di un bambino in condizioni menomate sul piano dell’esistenza dell’intera famiglia, e non più solo della coppia”, determina l’estensione degli effettivi protettivi del contratto a tutti i componenti della famiglia nucleare, e se il tessuto dei diritti e dei doveri legati al fatto della procreazione giustifica l’estensione della legittimazione anche al padre, sebbene questi non possa esercitare alcuna scelta in ordine all’eventuale interruzione della gravidanza, mentre, quanto ai fratelli, il fondamento dell’effetto protettivo si ancora all’art. 29 cost. e all’art. 8 CEDU a tutela della famiglia, per il restringimento dell’attenzione dei genitori, la delimitazione di tale ricostruzione al solo campo delle nascite indesiderate ha il senso di un self restraint” (Trib. Venezia 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, su prescrizione danni da perdita del rapporto parentale chiesti iure proprio dai prossimi congiunti).

Si aggiunge poi che “la variante adottata da Cass 19188/20, basata sulla identità dell'interesse di moglie e marito alla nascita del figlio, mentre nell’ipotesi tipica di medmal gli interessi lesi sono diversi, non risulta persuasiva, perché anche nel caso della gestante si può distinguere un interesse strumentale alla prestazione tesa alla nascita e un interesse primario alla sua salute; se alla base degli effetti protettivi si colloca l’art. 29 cost., allora si può concludere che la stessa lesione si ha non solo in ipotesi di nascite dannose, ma anche in ogni ipotesi di prestazione sanitaria che rischia di incidere sul nucleo familiare” (Trib. Venezia 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, su prescrizione danni da perdita del rapporto parentale chiesti iure proprio dai prossimi congiunti).

Ad avviso del Tribunale di Venezia sul tema della prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale, danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, “la ripartizione indicata se appare coerente con la tendenza in atto di una parte della dottrina all’espulsione degli obblighi di protezione dal contratto anche rispetto al paziente, in una prospettiva di imputazione soggettiva della responsabilità comporta che la regola della prevedibilità, riportata in luce da Corte cost. 372/1994, deve intendersi come dovere di previsione secondo l’ordinaria diligenza (non mera possibilità di prevedere)” (Trib. Venezia 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, su prescrizione danni da perdita del rapporto parentale chiesti iure proprio dai prossimi congiunti).

Prescrizione danno parentale: conclusioni di Trib Venezia sul danno chiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima

La ragione per la quale Il provvedimento del Tribunale di Venezia sul tema della prescrizione del danno da perdita del rapporto parentale, danno richiesto iure proprio dai prossimi congiunti della vittima, giunge a concludere che a questa fattispecie debba applicarsi sempre la prescrizione decennale è la seguente: “in presenza di una prestazione diretta alla cura della persona, la possibilità che soggetti particolarmente legati al paziente abbiano a subire un danno dall’inesatto adempimento non è poi così remota e si inquadra appieno nel solco del dovere di previsione secondo l’ordinaria diligenza; verosimilmente in consimili vicende non si pone neppure un problema di estensione dell’obbligo di protezione verso il terzo; in presenza di un illecito plurioffensivo il pregiudizio dei congiunti (un tempo definito come riflesso) è chiaramente prevedibile sul piano dell’imputazione soggettiva e si risolve viepiù in un problema di prevedibilità ex art. 1225 c.c., che assume già risolto il problema dell’imputazione del danno derivante dall’operato del debitore” (Trib. Venezia 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, su prescrizione danni da perdita del rapporto parentale chiesti iure proprio dai prossimi congiunti).

In conclusione, dunque, “la lesione del rapporto parentale non si sottrae affatto a questa ricostruzione, non è un danno extravagante come potrebbe esser un risvolto patrimoniale remoto e non preventivabile, ma più semplicemente quello derivante dall’aver spezzato una vita, tanto più che nell’ambito della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. “cessano di essere ‘conseguenze’ solo gli sviluppi causali del tutto anomali” (cfr. Cass. 16 ottobre 2015, n. 20932)” (Trib. Venezia 10 gennaio 2022, Giudice dott. Roberto Simone, su prescrizione danni da perdita del rapporto parentale chiesti iure proprio dai prossimi congiunti).

Prescrizione danno chiesto iure proprio dai prossimi congiunti: conclusioni sul danno da perdita del rapporto parentale

La decisione qui richiamata del Tribunale di Venezia è innovativa, interessante e ben motivata.

Riteniamo in effetti che, tenendo anche conto dell’evoluzione che ha avuto la materia negli ultimi anni, l’estensione della responsabilità di tipo contrattuale o da contatto sociale possa giungere anche a coinvolgere i prossimi congiunti della vittima che agiscono chiedendo il risarcimento di un danno iure proprio in relazione alla predita del rapporto parentale.

di Marco Ticozzi

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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