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Buoni postali serie Q/P: calcolo interessi, sentenze e come fare ricorso

6 maggio 2021

Buoni postali serie Q/P: calcolo interessi, sentenze e come fare ricorso. Negli anni 80 i buoni postali di Poste Italiane avevano ottimi rendimenti. Il D.M. 13.06.1986 è intervenuto per limitare i rendimenti dei buoni postali fruttiferi già emessi. Da quel momento in poi, però, sono stati emessi buoni postali di Poste Italiane della serie P, utilizzando i moduli della serie Q modificati (serie Q/P) attraverso l’utilizzo di timbri per adattarli ai tassi modificati. Ma la modifica presente nei timbri riguardava espressamente i soli tassi per i primi 20 anni e non il rendimento per i successivi 10 (dal ventesimo al trentesimo anno).
Per tali buoni postali della serie Q P Poste Italiane ha liquidato e sta liquidando gli interessi dal ventesimo al trentesimo anno così come previsto dal D.M. 13.06.1986 e non con i maggiori tassi riportati nei titoli (quelli vecchi della serie Q non modificati integralmente). Molte sentenze dicono illegittimamente.
Come si calcolano gli interessi? Cosa indicano le sentenze? Come fare ricorso?

Buoni Postali Serie Q/P - Calcolo Interessi
Buoni Postali Serie Q/P - Calcolo Interessi

Buoni postali serie Q/P: come si calcolano gli interessi?

Buoni postali serie Q/P: come si calcolano gli interessi?

Come anticipato Poste Italiane spesso liquida gli interessi dei buoni postali con la riduzione prevista dal D.M. 13.06.1986.

Per le sentenze, che poi vedremo, questa riduzione degli interessi dei buoni postali è corretto per i buoni postali emessi prima del D.M., perché la modifica normativa poteva modificare i rendimenti.

A rigore i buoni postali emessi dopo il D.M. avrebbero dovuto riportare gli interessi come previsti da tale normativa.

Il problema si pone per i buoni postali della serie Q/P emessi sui moduli previgenti e riportanti i tassi modificati (più altri) con l’aggiunta di timbri che segnalavano la modificazione ma solo per gli interessi dei primi 20 anni.

E per quelli successivi (dal ventesimo al trentesimo anno) si applicano gli interessi previsti dal D.M. 13.06.1986 o quelli più alti riportati nei buoni postali?

Le sentenze tendono a dire quelli più alti.

Buoni postali serie Q/P e sentenze contro Poste Italiane: Arbitrato bancario Finanziario

Buoni postali serie Q/P. in un recente caso che mi è capitato di affrontare per un cliente, l’Arbitrato Bancario Finanziario ha dato ragione al cliente che richiedeva la liquidazione degli interessi dei buoni postali della serie Q/P nella misura riportata nel titolo per il periodo successivo ai primi venti anni.

Nella decisione 20176 del 12 novembre 2020 dell’Arbitrato bancario Finanziario sui buoni postali della serie Q/P si ricordava che parte ricorrente indicava “di essere beneficiaria di n. 5 BFP della serie Q/P [e] che alla scadenza l’intermediario ha liquidato una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall’applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, in particolare per il periodo 21°-30° anno per il quale non risultano apposti timbri modificativi. La cliente chiede la liquidazione corretta dovuta in base a quanto riportato sugli stessi buoni, con riferimento al periodo tra il 21° e 30° anno” (decisione 20176 del 12 novembre 2020 dell’Arbitrato bancario Finanziario su Buoni postali serie Q/P).

Nella decisione 20176 del 12 novembre 2020 dell’Arbitrato bancario Finanziario sui buoni postali della serie Q/P si evidenziava che “la controversia riguarda cinque BFP emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M 13.06.1986, appartenenti alla serie Q/P. In particolare: - sul fronte del titolo è leggibile l’apposizione del timbro modificativo della serie di appartenenza da P a Q/P; su talune copie il timbro risulta scarsamente leggibile, non si sa se per cattiva scansione dei documenti ovvero se in quanto originariamente poco leggibile; in ogni caso, tra le parti non ne risulta contestata l’apposizione; - sul retro risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno riferiti alla serie Q/P; su taluni BFP tale timbro risulta scarsamente leggibile, anche in questo caso non si sa se per cattiva scansione ovvero se originariamente poco leggibile; in ogni caso, la domanda del cliente è limitata al periodo 21°-30° anno” (decisione 20176 del 12 novembre 2020 dell’Arbitrato bancario Finanziario su Buoni postali serie Q/P).

In punto di diritto, nella decisione 20176 del 12 novembre 2020 dell’Arbitrato bancario Finanziario sui buoni postali della serie Q/P si afferma il seguente principio di diritto: “assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020) (…) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21°al 30° anno, merita di essere accolta” (decisione 20176 del 12 novembre 2020 dell’Arbitrato bancario Finanziario su Buoni postali serie Q/P).

Buoni postali serie Q P: sentenze Tribunale di Milano

Con la recente sentenza del Tribunale di Milano 9 gennaio 2020 n. 91 sempre in tema di buoni postali della serie Q/P si confermato queste indicazioni.

Il tribunale, con riguardo ai buoni postali della serie Q P, ricorda anzitutto che “i buoni in questione siano stati emessi quando i rendimenti stampati sul retro erano già stati variati, in diminuzione, ad opera del citato D.M 13.6.1986, il quale all’art. 5 stabiliva che fossero a tutti gli effetti i buoni della nuova serie Q anche i precedenti della serie P, sui quali doveva essere apposta la dicitura “serie Q P” e sul retro la tabella dei nuovi rendimenti” (Tribunale di Milano 9 gennaio 2020 n. 91 su Buoni postali serie Q/P).

La questione giuridica coinvolgente i buoni postali della serie Q/P è proprio quella che coinvolge la tutela dell’affidamento del cliente che acquista i buoni indicati un certo rendimento: è vero che tale rendimento è difforme da quello previsto ma, mentre il D.M. aveva il potere di modificare i tassi in vigore per i precedenti buoni postali, non esclude che per il periodo successivo le parti potessero pattuire un rendimento diverso e maggiore.

Infatti, la sentenza del Tribunale di Milano 9 gennaio 2020 n. 91 sui buoni postali della serie Q P evidenzia che “il contratto concluso dalle parti con la sottoscrizione dei buoni prevedeva la promessa di Poste Italiane di assicurare un rendimento per l’ultimo decennio superiore a quello previsto normativamente, promessa che nei rapporti fra le parti contrattuali rimane vincolante, ferma restando la violazione commessa da Poste Italiane alla disciplina di riferimento” (Tribunale di Milano 9 gennaio 2020 n. 91 su Buoni postali serie Q/P).

La sentenza sottolinea come la conclusione non muti in relazione ad alcune eccezioni formulate da Poste Italiane: “né può considerarsi sufficiente a superare tali conclusioni quanto precisato da Poste Italiane, la quale ha evidenziato come il timbro posto sul retro del buono riportasse la modifica solo dei tassi di interesse per i primi 20 anni, in quanto tassi comuni a tutti i buoni della serie, a prescindere dal loro valore nominale, mentre la rendita fissa bimensile non poteva essere indicata in modo indifferenziato, variando a seconda dell’importo del buono sottoscritto.

La difficoltà esposta, infatti, ben avrebbe potuto e dovuto essere risolta, prevedendo il timbro sul retro del buono che il rendimento dal ventunesimo anno sarebbe stato regolato secondo la tabella allegata al D.M. 13.6.1986; se così fosse stato fallo, ci sarebbe stata piena corrispondenza fra la correzione richiesta per adeguare i buoni della serie P a quelli della serie Q con la previsione dell'art. 4 del D.M .. il quale, come si è detto, precisava che “le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”.

In assenza di tale indicazione o di altra di contenuto equivalente, nessuna modifica è stata apportata per il rendimento dell’ultimo decennio, con effetto che, in omaggio a quanto da ultimo disposto, debba essere corrisposta la rendita fissa bimestrale non capitalizzata riportata a tergo del buono” (Tribunale di Milano 9 gennaio 2020 n. 91 su Buoni postali serie Q P).

Sentenze Cassazione e Buoni postali serie Q/P

Non da ultimo, occorre ricordare come anche la Cassazione sia in linea con questa lettura della questione coinvolgente gli interessi dei buoni postali della serie Q/P.

Cass. 31 luglio 2017, n. 19002 -richiamando la sentenza Cassazione Sezioni Unite n. 13979 del 2007- indica infatti che “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d. m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono”.

Buoni postali serie Q P come fare ricorso?

Per contestare il mancato rimborso degli interessi corretti relativi al periodo compreso tra il ventesimo e trentesimo anno dall’emissione dei buoni postali della serie Q P, la strada sembra essere quella del giudizio ordinario.

Per la mia esperienza, pur a fronte di decisioni dell’Arbitrato Bancario Finanziario, Poste Italiane non rimborsa generalmente la differenza tra quanto da loro calcolato (sulla base del DM ma in difformità da quanto indicato nei buoni postali della serie Q/P). Per cui, non resta che pensare a una causa per ottenere l’accertamento die propri diritti: non essendoci generalmente istruttoria da svolgere si potrebbe pensare anche al ricorso ex art. 702 bis cpc, per cui a una procedura generalmente più veloce.

di Marco Ticozzi

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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