Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale
Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei
coniugi. Con una certa frequenza ci si chiede se la separazione consensuale dei
coniugi si impugnabile ad esempio con l’azione di simulazione o con una
revocatoria.
La recentissima sentenza Cass. 12 maggio 2022, n. 15169 in modo
molto approfondito fa il punto sulla questione della Simulazione e Revocatoria Separazione
consensuale o giudiziale dei coniugi: la sentenza conferma che la sentenza e l’omologa
non precludono l’impugnazione degli accordi sottostanti.

Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi: introduzione
La sentenza Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, che si esprime
sulla Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi, premette
anzitutto che “la S.C. non ha mai dubitato della esperibilità dell'azione di
simulazione o dell'actio pauliana in relazione ad atti traslativi riversati
negli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto (v. Cass.
23/03/2004, n. 5741; 26/07/2005, n. 15603; 14/03/2006, n. 5473; 12/04/2006, n.
8516; 20/03/2008, n. 7450; con riferimento alla revocatoria fallimentare,
Cass., 13/05/2008, n. 11914; Cass., 10/04/2013, n. 8678; Cass., 05/07/2018, n.
17612)” (Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, su Simulazione e Revocatoria Separazione
consensuale dei coniugi).
Sempre Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, che si esprime sulla Simulazione
e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi ricorda infatti che “nell'ampia
motivazione di Cass. 13/04/2006, n. 8516, si era già in particolare
significativamente evidenziato come, "in accordo con i postulati della
concezione c.d. "privatistica" della separazione consensuale - a cui
favore militano tanto il tenore letterale dell'art. 158 c.c., comma 1,
e art. 711 c.p.c., comma 4, quanto i limiti ai poteri di controllo del
Giudice prefigurati dall'art. 158 c.c., comma 2, - questa Corte (abbia)
ripetutamente affermato che l'accordo di separazione costituisce un atto di
natura essenzialmente negoziale più precisamente, un negozio giuridico
bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo nucleo
centrale e salvo quanto appresso si dirà, del connotato della
"patrimonialità") rispetto al quale il provvedimento di omologazione
si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia: avendo detto
provvedimento la circoscritta funzione di verificare che la convenzione sia
compatibile con le norme cogenti ed i principi di ordine pubblico, nonchè di
controllare, in termini più pregnanti, che l'accordo relativo all'affidamento e
al mantenimento dei figli non contrasti con l'interesse di questi ultimi” (Cass.
12 maggio 2022, n. 15169, su Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei
coniugi).
La conseguenza è quindi quella che l'avvenuta omologazione
lascia impregiudicata “la facoltà delle parti di esperire nei confronti della
convenzione l'azione di annullamento per vizi della volontà, in base alle
regole generali (Cass., 29 marzo 2005, n. 6625; Cass., 4 settembre 2004, n.
17902; Cass., 20 novembre 2003, n. 17607; Cass., 5 marzo 2001, n. 3149)” (Cass.
12 maggio 2022, n. 15169, su Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei
coniugi) (Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, su Simulazione e Revocatoria Separazione
consensuale dei coniugi).
Simulazione separazione: i precedenti sulla impugnabilità dell’accordo consensuale omologato
Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, che si esprime sulla Simulazione
e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi ricorda anzitutto numerose
precedenti sentenze che hanno confermato come la separazione consensuale anche omologata
sia impugnabile anche per simulazione o con l’azione revocatoria:
-
Le pattuizioni contenute in una separazione
consensuale omologata “ben possono rivelarsi lesive, in concreto,
dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del
coniuge disponente eventualità nella quale nessun ostacolo testuale o logico -
giuridico si frappone alla loro impugnazione - ove ricorrano i relativi
presupposti - tramite azione revocatoria, tanto ordinaria (cfr., al riguardo,
Cass., 23 marzo 2004, n. 5741) che fallimentare”;
-
“Tali azioni non possono ritenersi precluse,
difatti, nè dall'avvenuta omologazione dell'accordo di separazione, cui resta
affatto estranea la funzione di tutela dei terzi creditori, e che, per quanto
detto, lascia comunque inalterata la natura negoziale della pattuizione) nè -
contrariamente a quanto assume l'odierna ricorrente - dalla pretesa
"inscindibilità" della pattuizione stessa dal complesso delle altre
condizioni della separazione”;
-
“È del tutto evidente, in effetti, che nell'ipotesi
considerata si discute non già di una (peraltro difficilmente concepibile)
revocatoria "della" separazione, quanto piuttosto di una revocatoria
"nella" separazione: l'impugnativa mira a colpire, cioè, non la
separazione in sè, ma il segmento della fattispecie complessa in cui si annida
il vulnus alle aspettative di soddisfacimento dal ceto creditorio”.
Revocatoria separazione consensuale: il precedente di Cass. 30/08/2019, n. 21839 sulla simulazione
Sempre Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, che si esprime sulla Simulazione
e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi richiama poi il precedente di
Cass. 30/08/2019, n. 21839, che conteneva un importante distinguo: “in tale
arresto questa Corte ha affrontato analogo caso di azione di simulazione e
subordinata actio pauliana esercitata in relazione ad accordi patrimoniali
raggiunti in sede di separazione personale, pervenendo alla cassazione della
sentenza di merito che tali domande aveva rigettato sul presupposto della non
impugnabilità per simulazione dell'accordo di separazione, una volta che
risulti intervenuta omologazione da parte dell'autorità giudiziaria” (Cass. 12 maggio
2022, n. 15169, su Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei
coniugi).
In tale sentenza, in particolare, si è distinto tra il
contenuto tipico della separazione e gli ulteriori accordi che possono essere
contenuti nella separazione consensuale: “l'accordo mediante il quale i coniugi
pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere ulteriori
pattuizioni, distinte da quelle che integrano il suo contenuto tipico predetto
e che ad esso non sono immediatamente riferibili: si tratta di quegli accordi
che sono ricollegati, si potrebbe dire, in via soltanto estrinseca con il patto
principale, relativi a negozi i quali, pur trovando la loro occasione nella
separazione consensuale, non hanno causa in essa, risultando semplicemente
assunti "in occasione" della separazione medesima, senza dipendere
dai diritti e dagli obblighi che derivano dal perdurante matrimonio, ma
costituendo espressione di libera autonomia contrattuale (nel senso che servono
a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali: art.
1321 c.c.), al fine di regolare in modo tendenzialmente completo tutti i
pregressi rapporti, e che sono del tutto leciti, secondo le ordinarie regole
civilistiche negoziali e purchè non ledano diritti inderogabili".
E sul punto la sentenza indica che "ben possono allora
dette pattuizioni - quelle aventi causa concreta e quelle aventi mera occasione
nella separazione, le prime volte ad assolvere ai doveri di solidarietà
coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione e le seconde
finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più
interesse delle parti mantenere invariate - convivere nello stesso atto: esse
si configurano come del tutto autonome e riguardano profili fra di loro
pienamente compatibili, sebbene diverso ne sarà il trattamento".
Per questa sentenza “non possono valere le argomentazioni -
ostative all'impugnabilità per simulazione della separazione (ad avvenuta
omologazione giudiziale della stessa) individuate dalla giurisprudenza di
legittimità... e basate sul rilievo che "l'iniziativa processuale diretta
ad acquisire l'omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi
separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il
precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che
è logicamente insostenibile che i coniugi possano "disvolere" con
detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso "volere"
l'emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati
effetti giuridici a tale condizione" (Cass. 12/09/2014, n. 19319)”.
Simulazione Separazione consensuale dei coniugi e Revocatoria: Cass. Sez. U. 29/07/2021, n. 21761
Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, che si esprime sulla Simulazione
e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi, parte nel proprio
ragionamento da alcune affermazioni contenute nella sentenza Cass. Sez. U.
29/07/2021, n. 21761:
-
“in caso di separazione consensuale o di
divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo
matrimoniale, ma sull'accordo tra i coniugi. Essa realizza pertanto - in
funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei
figli - un controllo solo esterno su tale accordo, attesa la natura negoziale
dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della
concezione che ritiene la preminenza di un interesse superiore e trascendente
della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei
singoli componenti... (Cass., 20/08/2014, n. 18066; Cass., 13/02/2018, n.
10463)”;
-
"a differenza di quanto avviene nel
procedimento di separazione consensuale, la domanda congiunta di divorzio dà
luogo ad un procedimento che si conclude con una sentenza costitutiva,
nell'ambito del quale l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura
meramente ricognitiva, con riferimento alla sussistenza dei presupposti
necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale della L. n. 898 del
1970, ex art. 3, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole ed i
rapporti economici. Il che consente al tribunale di intervenire su tali accordi
soltanto nel caso in cui essi risultino contrari a norme inderogabili, con
l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti e la prosecuzione del
giudizio nelle forme contenziose (Cass., 24/07/2018, n. 19540)";
-
"ferma la natura costituiva della sentenza
che definisce il procedimento di divorzio a domanda congiunta", la
sentenza medesima riveste invece "un valore meramente dichiarativo, o di
presa d'atto... quanto alle condizioni "inerenti alla prole ed ai rapporti
economici", che la domanda congiunta di divorzio deve
"compiutamente" indicare. Fermo il limite invalicabile costituito
dalla necessaria mancanza di un contrasto tra gli accordi patrimoniali e norme
inderogabili, e dal fatto che gli accordi non collidano con l'interesse dei
figli, in special modo se minori".
Per le S.U., quindi, gli accordi dei coniugi hanno natura
negoziale e sono equiparabili a pattuizioni atipiche ex art. 1322 c.c.,
comma 2.
Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi: la posizione di Cass. 12 maggio 2022, n. 15169
Alla luce di quanto ora richiamato, la sentenza Cass. 12 maggio
2022, n. 15169, su Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei
coniugi, indica che “dire che la sentenza di divorzio, su domanda congiunta (o
su conclusioni concordi), ha effetto dichiarativo con riferimento agli accordi
patrimoniali, significa dire che, per tale parte, l'accordo vive nel mondo del
diritto solo quale atto di autonomia negoziale, del quale la sentenza si limita
a prendere atto in quanto non ostativo al fine della nuova configurazione del
loro status e della disciplina dei loro rapporti” (Cass. 12 maggio 2022, n.
15169, su Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi).
Più in particolare, Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, su Simulazione
e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi, indica che dire che la
sentenza di separazione consensuale o divorzio congiunto ha effetto
dichiarativo con riferimento agli accordi patrimoniali “significa dire che tale
accordo, per tale parte, conserva la natura di atto contrattuale privato frutto
della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza e come tale vive
nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale sua natura, rimanendo
pertanto soggetto anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela
delle parti stesse del contratto e dei terzi, le cui conseguenze sul piano
della disciplina dei rapporti tra i coniugi potranno, se del caso, (invertendo
l'ordine di idee seguito dalla sentenza impugnata) solo valere quale mutamento
delle condizioni postulate in sede di divorzio congiunto, rilevante ai fini
della richiesta di modifica delle condizioni medesime” (Cass. 12 maggio 2022,
n. 15169, su Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi).
Revocatoria e Simulazione Separazione consensuale dei coniugi: conclusioni
In definitiva Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, su Simulazione
e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi, evidenzia come non possa
essere di ostacolo alla impugnazione facendo valere la simulazione o la
revocatoria il fatto che una eventuale cessione sia trasfusa in un accordo di
separazione consensuale o di divorzio congiunto.
Da tale profilo l’esistenza dell’omologa o di una sentenza non
è di ostacolo all’azione di simulazione o revocatoria.
Chiaramente, l’eventuale esito positivo di una tale azione
esperita dai creditori del coniuge disponente, potrà avere riflessi anche nel
rapporto tra gli stessi coniugi, potendo verificarsi che la perdita di
efficacia della disposizione. La sentenza, evidenzia correttamente che un tale
mutamento della situazione di fatto potrà essere valorizzato nel rapporto tra i
coniugi, valendo quale mutamento delle condizioni di fatto che legittimano la
richiesta di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Di Marco Ticozzi
Avvocato
divorzista Cuneo Fossano
Avvocato
divorzista Ascoli Piceno
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divorzista Sulmona L’Aquila
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