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Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale

6 settembre 2023

Simulazione separazione consensuale impugnabile. Con una certa frequenza ci si chiede se la separazione consensuale dei coniugi si impugnabile ad esempio con l’azione di simulazione, ove sia fittizia, o con una revocatoria. La recentissima sentenza Cass. 12 maggio 2022, n. 15169 in modo molto approfondito fa il punto sulla questione della Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale o giudiziale dei coniugi: la sentenza conferma che la sentenza e l’omologa non precludono l’impugnazione degli accordi sottostanti.

Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi
Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi

Simulazione Separazione consensuale impugnabile: introduzione

La sentenza della Corte di Cassazione datata 12 maggio 2022, n. 15169 affronta la questione della simulazione e della revocatoria in relazione agli accordi di separazione consensuale tra coniugi.

Ecco i punti chiave:

  • Precedenti giurisprudenziali: La sentenza riporta una serie di precedenti giurisprudenziali, evidenziando che la Corte di Cassazione ha già affrontato la questione in passato, e non ha mai messo in dubbio la possibilità di intraprendere azioni di simulazione o actio pauliana in relazione agli accordi di separazione consensuale o di divorzio congiunto.
  • Natura dell'accordo di separazione: Secondo la sentenza, l'accordo di separazione ha una natura essenzialmente negoziale e si configura come un negozio giuridico bilaterale non contrattuale. Questo significa che, mentre l'accordo ha una valenza giuridica, esso non ha necessariamente una natura patrimoniale (cioè non riguarda necessariamente beni o proprietà).
  • Ruolo dell'omologazione: L'omologazione dell'accordo di separazione ha una funzione specifica: verifica che l'accordo sia in linea con le norme imperative e i principi di ordine pubblico e, soprattutto, controlla che eventuali accordi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli non siano contrari all'interesse dei minori. L'omologazione non ha il potere di "confermare" definitivamente l'accordo, ma piuttosto di renderlo efficace, a meno che non siano riscontrati problemi legali.
  • Possibilità di annullamento: Anche se un accordo di separazione viene omologato, le parti coinvolte hanno ancora la possibilità di impugnare tale accordo per vizi della volontà, secondo le regole generali. Questo significa che, se una delle parti ritiene che l'accordo sia stato stipulato in condizioni di costrizione, errore, dolo o altri vizi che ne compromettono la validità, può chiedere l'annullamento dell'accordo.

In sintesi, la sentenza sottolinea l'importanza dell'accordo di separazione consensuale, la sua natura negoziale, il ruolo dell'omologazione e la possibilità per le parti di impugnare l'accordo in presenza di vizi della volontà.

Separazione fittizia: i precedenti sulla impugnabilità dell’accordo consensuale omologato

La sentenza della Corte di Cassazione datata 12 maggio 2022, n. 15169 affronta la questione relativa alla simulazione e alla revocatoria in contesto di separazione consensuale tra coniugi.

Ecco i punti chiave della sentenza:

  • Impugnabilità dell'accordo di separazione consensuale: Nonostante l'omologazione, l'accordo di separazione consensuale può essere impugnato se vi sono motivi validi, come la simulazione o attraverso l'azione revocatoria. Questa conclusione è basata su precedenti giurisprudenziali.
  • Lesione dell'interesse dei creditori: Gli accordi di separazione, anche se omologati, possono in certe circostanze danneggiare l'interesse dei creditori. Se, ad esempio, un accordo di separazione viene usato per trasferire beni al fine di eludere i creditori, l'accordo può essere annullato per proteggere i diritti dei creditori.
  • La natura dell'omologazione e l'azione revocatoria: L'omologazione dell'accordo di separazione non preclude la possibilità di azioni revocatorie, poiché l'omologazione non ha come scopo la tutela dei terzi creditori. Inoltre, l'omologazione non cambia la natura negoziale dell'accordo.
  • Differenza tra revocatoria "della" separazione e "nella" separazione: La sentenza fa una distinzione importante: non si sta cercando di annullare la separazione in sé (cioè il fatto che i coniugi hanno deciso di separarsi), ma piuttosto alcune parti specifiche dell'accordo di separazione che potrebbero danneggiare i creditori.

In sintesi, la sentenza sottolinea che gli accordi di separazione consensuale, anche se omologati, possono essere impugnati se danneggiano l'interesse dei creditori. L'omologazione dell'accordo non protegge tali accordi da possibili azioni revocatorie, e la natura negoziale dell'accordo rimane intatta nonostante l'omologazione.

Il precedente di Cass. 30/08/2019, n. 21839 sulla simulazione

Sempre Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, che si esprime sulla Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi richiama poi il precedente di Cass. 30/08/2019, n. 21839, che conteneva un importante distinguo.

Il punto centrale di tale sentenza riguarda la distinzione tra due tipi di accordi contenuti nella separazione consensuale:

  • Contenuto tipico della separazione: Riguarda gli accordi che sono essenziali e direttamente correlati alla separazione stessa. Questi includono accordi sulle questioni relative al matrimonio come la divisione dei beni e le questioni legate ai figli.
  • Ulteriori accordi "extrinseci": Questi sono gli accordi che, pur essendo stipulati "in occasione" della separazione, non sono direttamente correlati ai diritti e agli obblighi del matrimonio. Piuttosto, sono espressioni di libera autonomia contrattuale e riguardano aspetti patrimoniali che le parti vogliono regolare in modo definitivo. Ad esempio, questo potrebbe includere accordi su proprietà o investimenti che non sono direttamente legati al matrimonio, ma che le parti desiderano risolvere in vista della loro separazione.

La sentenza stabilisce che questi due tipi di accordi possono coesistere nello stesso atto di separazione. Tuttavia, hanno una natura e un trattamento giuridico diverso.

La sentenza sottolinea ulteriormente che la separazione, anche se omologata da un giudice, può essere impugnata per simulazione. Cioè, se si può dimostrare che la separazione era solo un "trucco" o una "finzione" per raggiungere un altro obiettivo (ad esempio, evitare creditori), può essere annullata. Questo punto di vista contrasta con precedenti decisioni giurisprudenziali, che sostenevano che una volta ottenuta l'omologazione giudiziale, l'accordo di separazione non poteva essere impugnato per simulazione.

In conclusione, la sentenza chiarisce e amplia la comprensione giuridica degli accordi di separazione consensuale, enfatizzando la distinzione tra accordi intrinseci ed extrinseci e sottolineando la possibilità di impugnare tali accordi per simulazione.

Simulazione Separazione consensuale impugnabile e Cass. Sez. U. 29/07/2021, n. 21761

Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, che si esprime sulla Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi, parte nel proprio ragionamento da alcune affermazioni contenute nella sentenza Cass. Sez. U. 29/07/2021, n. 21761.

La sentenza citata nel testo offre una panoramica chiara su come vengono trattati e interpretati gli accordi tra i coniugi in caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto nel sistema giuridico italiano.

Natura della separazione consensuale:

  • La sentenza stabilisce che, nel caso di separazione consensuale o di divorzio congiunto, ciò che viene esaminato e regolamentato non è il vincolo matrimoniale in sé, ma piuttosto l'accordo stipulato tra i coniugi.
  • Questa interpretazione tiene conto della natura fondamentalmente negoziale dell'accordo di separazione, riflettendo un cambiamento nella concezione della famiglia: non più vista come un'entità con un interesse superiore e trascendente rispetto agli individui che la compongono, ma piuttosto come una somma di interessi individuali.

Differenze tra separazione consensuale e domanda congiunta di divorzio:

  • Mentre la separazione consensuale si conclude con un controllo esterno sull'accordo tra i coniugi, il procedimento di divorzio congiunto si conclude con una sentenza costitutiva. In questo contesto, l'accordo tra i coniugi ha un ruolo prevalentemente ricognitivo, attestando l'esistenza dei presupposti per il divorzio. Tuttavia, per quanto riguarda i figli e i rapporti economici, l'accordo ha natura negoziale.
  • Ciò significa che il tribunale può intervenire sugli accordi relativi ai figli e ai rapporti economici solo se violano norme inderogabili.

Natura della sentenza di divorzio congiunto:

  • Sebbene la sentenza di divorzio a domanda congiunta abbia una natura costitutiva per quanto riguarda lo scioglimento del vincolo matrimoniale, ha un valore meramente dichiarativo per quanto concerne le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici.
  • Gli accordi tra i coniugi non dovrebbero andare contro norme inderogabili o l'interesse dei figli, soprattutto se minori.

Infine, secondo le Sezioni Unite (S.U.), gli accordi tra coniugi sono visti come pattuizioni di natura negoziale e possono essere equiparati a pattuizioni atipiche come previsto dall'articolo 1322 del codice civile italiano (c.c.), comma 2. In sintesi, la sentenza enfatizza la natura negoziale degli accordi tra coniugi in caso di separazione o divorzio e chiarisce le circostanze in cui un tribunale può intervenire in tali accordi.

La posizione di Cass. 12 maggio 2022, n. 15169

La sentenza stabilisce due concetti fondamentali:

  • Natura dichiarativa degli accordi patrimoniali: Quando si parla di accordi patrimoniali nel contesto di una separazione consensuale o divorzio congiunto, la sentenza ha un effetto dichiarativo. Questo significa che l'accordo patrimoniale tra i coniugi viene riconosciuto e accettato dal tribunale, ma esiste e "vive" nel sistema giuridico principalmente come un atto di autonomia negoziale tra le parti. La sentenza prende nota dell'accordo, ma non lo modifica o lo riformula; piuttosto, lo riconosce nella misura in cui non ostacola la nuova configurazione dello status dei coniugi e la regolamentazione dei loro rapporti reciproci.
  • Natura contrattuale dell'accordo: Dopo l'emissione della sentenza, l'accordo patrimoniale mantiene la sua natura di atto contrattuale privato, il risultato della libera determinazione tra le parti. Questo accordo continua a esistere nel mondo del diritto come atto contrattuale, con tutte le implicazioni legali di tale natura. Di conseguenza, l'accordo resta soggetto ai normali rimedi giuridici disponibili per gli atti negoziali, per proteggere sia le parti che hanno stipulato il contratto sia i terzi. Se le circostanze cambiano in futuro, le implicazioni di tali cambiamenti sugli accordi tra i coniugi potrebbero giustificare una richiesta di modifica delle condizioni stabilite nell'accordo iniziale.

In sintesi, la sentenza sottolinea che, nonostante la separazione consensuale o il divorzio congiunto venga omologato da un tribunale, gli accordi patrimoniali tra i coniugi mantengono la loro natura di contratti privati e possono essere soggetti a revisione o contestazione come qualsiasi altro contratto.

Revocatoria e Simulazione Separazione consensuale dei coniugi: conclusioni

In definitiva Cass. 12 maggio 2022, n. 15169, su Simulazione e Revocatoria Separazione consensuale dei coniugi, evidenzia come non possa essere di ostacolo alla impugnazione facendo valere la simulazione o la revocatoria il fatto che una eventuale cessione sia trasfusa in un accordo di separazione consensuale o di divorzio congiunto.

Da tale profilo l’esistenza dell’omologa o di una sentenza non è di ostacolo all’azione di simulazione o revocatoria.

Chiaramente, l’eventuale esito positivo di una tale azione esperita dai creditori del coniuge disponente, potrà avere riflessi anche nel rapporto tra gli stessi coniugi, potendo verificarsi che la perdita di efficacia della disposizione. La sentenza, evidenzia correttamente che un tale mutamento della situazione di fatto potrà essere valorizzato nel rapporto tra i coniugi, valendo quale mutamento delle condizioni di fatto che legittimano la richiesta di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Di Marco Ticozzi

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