Eccezione decadenza 1957 cc
Eccezione decadenza 1957 cc. Il termine previsto dal primo
comma dell’art. 1957 cc in relazione all’onere per il creditore di agire verso
il debitore principale configura un’ipotesi di decadenza? Il garante convenuto
deve formulare un’eccezione in senso stretto nei termini previsti oppure può
far valere il superamento del termine senza limiti?
Una ulteriore questione che emerge dalla recente sentenza a
Sezioni Unite sulla nullità parziale della clausola derogativa di tale
previsione contenuta in una fideiussione corrispondente allo schema ABI
giudicato contrario alle norme antitrust perché costituente un’intesa
restrittiva delle concorrenza è la seguente: ove la sentenza dichiari d’ufficio
la nullità della clausola che deroghi l’art. 1957 cc perché conforme allo
schema ABI, si riapre il termine relativo all’eccezione per far valere la decadenza
del creditore?

Eccezione decadenza 1957: introduzione
Come noto, le Sezioni Unite hanno indicato che la fideiussione
che riproduca la fideiussione predisposta dall’ABI è parzialmente nulla per le
clausole riproduttive di quello schema.
Una di queste è la clausola che deroga il primo comma dell’art.
1957 cc per il quale “il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto
le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Come noto la clausola presente nello schema ABI prevede che il creditore non
sia tenuto a rispettare tale termine potendo agire anche successivamente senza
decadere dal diritto di agire contro il fideiussore.
A rigore, quindi, il fideiussore dovrebbe formulare eccezione
di decadenza ex art. 1957 cc facendo valere la nullità della clausola
contrattuale che deroga la previsione codicistica, che tornerebbe quindi ad
applicarsi.
Ma cosa accede se il fideiussore non ha formulato l’eccezione
di decadenza ex art 1957 cc?
Può proporla tardivamente, invocando il fatto che la nullità
parziale può essere dichiarata d’ufficio dal giudice.
Il termine previsto dal primo comma dell’art. 1957 cc configura un’eccezione in senso stretto essendovi decadenza?
Una prima questione da esaminare è se il termine previsto
dal primo comma dell’art. 1957 cc configuri o meno un’eccezione in senso
stretto.
Per la giurisprudenza l’art. 1957 cc configura proprio un’eccezione
in senso stretto. Anche la recente sentenza Cass. 5 maggio 2022, n. 14194 si
riferiva alla seguente situazione “l'impugnata statuizione non reca alcun
riferimento all'addotta decadenza ex art. 1957 c.c. Del
resto, le ricorrenti si sono limitate a prospettare che in primo grado avevano
dedotto - tout court - il lungo lasso temporale intercorso tra la scadenza
dell'obbligazione principale e l'invio della prima diffida di pagamento” (Cass.
5 maggio 2022, n. 14194 su Eccezione decadenza 1957 cc).
Dunque, nel caso esaminato da Cass. 5 maggio 2022, n. 14194 l’eccezione
di decadenza legata al mancato rispetto del termine previsto dal primo comma
dell’art. 1957 cc era stata formulata oltre i termini per le eccezioni in senso
stretto. E sul punto Cass. 5 maggio 2022, n. 14194 su Eccezione decadenza 1957
cc indica che “per effetto del mancato assolvimento degli oneri suindicati la
surriferita quaestio deve in questa sede considerarsi "nuova" (cfr.
Cass. 13.4.1964, n. 871, secondo cui il termine di sei mesi entro il quale il
creditore, che voglia conservare la garanzia prestata dal fideiussore, deve, ai
sensi dell'art. 1957 c.c., proporre azione contro il debitore
principale, è un termine di decadenza in materia di diritti
disponibili, al quale il fideiussore può rinunciare anche implicitamente non
eccependo l'anzidetta decadenza nel corso del giudizio di merito; in
tal caso, la eccezione di decadenza non può essere proposta per la
prima volta in cassazione).
Cosicchè esplica valenza l'insegnamento di questa Corte a
tenore del quale nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove
questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini
ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito nemmeno se si
tratti di questioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 25.10.2017, n. 25319;
Cass. 13.8.2018, n. 20712)” (Cass. 5 maggio 2022, n. 14194 su Eccezione
decadenza 1957 cc).
Eccezione decadenza 1957 cc: Corte d'Appello Milano 21 aprile 2022
L’altra questione che abbiamo prospettato è se, in relazione
a questo onere di far valere la decadenza che deriva dal termine di cui al
primo comma dell’art. 1957 cc, possa mutare qualcosa ove il giudice dichiari d’ufficio
la nullità della clausola contenuta nella fideiussione che deroghi la medesima
previsione in relazione alla necessità di agire verso il debitore principale
entro sei mesi.
Come a dire: se il primo comma dell’art. 1957 cc è derogato
dalla previsione contrattuale che viene dichiarata nulla, riaprendosi così l’operatività
di tale previsione, il fideiussore può far valere in corso del giudizio, oltre
i termini previsti, la decadenza del creditore?
Chiaramente l’alternativa sarebbe quella di far valere la
decadenza fin da subito, come conseguenza dell’invocata nullità parziale della
previsione contrattuale. Certo oggi questa è il modo di agire corretto e
prevedibile: ma cosa accade per i giudizi introdotti anni fa, quando ancora la
questione della nullità della fideiussione per violazione delle norme antitrust
non era prospettata?
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano indica
che la novità della questione non influisce sul termine per far valere l’eccezione
di decadenza ex art 1957 cc.
In particolare Corte d'Appello Milano 21 aprile 2022 su eccezione
decadenza 1957 cc si esprime su questa questione “asserita nullità parziale
della fideiussione per violazione della normativa antitrust con riguardo alla
clausola che ha previsto la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957
c.c. con conseguente decadenza del creditore dal diritto di escutere la
fideiussione” (Corte d'Appello Milano 21 aprile 2022 su eccezione decadenza
1957 cc).
Nel caso esaminato in tale decisione era accaduto che il garante
aveva eccepito l'intervenuta decadenza del creditore ad escutere la
fideiussione prevista dall'art. 1957 c.c. (per nullità della clausola
derogatoria contenuta nel contratto di fideiussione, nullità che, comunque,
investirebbe solo la suddetta clausola e non l'intero contratto di
fideiussione) solo con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado.
Corte d'Appello Milano 21 aprile 2022 su eccezione decadenza
1957 cc evidenzia che “l'eccezione di decadenza in questione non è rilevabile
d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., posto che non riguarda materia
sottratta alla disponibilità delle parti.
Pertanto, tale eccezione avrebbe dovuto essere
tempestivamente sollevata con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo e
quindi, non avendolo fatto, la parte interessata è decaduta dal proporla” (Corte
d'Appello Milano 21 aprile 2022 su eccezione decadenza 1957 cc).
Quanto, in particolare, al rilievo che per tale eccezione di
decadenza prevista dall’art. 1957 cc possa avere la nullità della clausola
derogativa, sempre Corte d'Appello Milano 21 aprile 2022 su eccezione decadenza
1957 cc indica che “la parte non è […]
rimessa in termini per la proposizione dell'eccezione per il fatto che solo con
questa sentenza dovrebbe essere dichiarata la nullità della clausola derogativa
dalla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.; la sentenza, che accerta la
nullità, è, infatti, una sentenza dichiarativa e non costitutiva e pertanto si
limita ad accertare la nullità di una clausola contrattuale, sussistente fin
dall'origine, con la conseguenza che la facoltà per la parte di sollevare
l'eccezione di decadenza di cui all'art.1957 sussisteva già nel momento in cui
ha proposto l'atto di opposizione, senza sollevare l'eccezione in questione” (Corte
d'Appello Milano 21 aprile 2022 su eccezione decadenza 1957 cc).
Eccezione decadenza 1957 cc: Trib. Roma 11 maggio 2022
Su tale ultima questione si è espresso in modo analogo anche
Trib. Roma 11 maggio 2022.
Trib. Roma 11 maggio 2022 su su eccezione decadenza 1957 cc
ricorda anzitutto che “la recentissima Cass. S.U., sentenza n. 41994 del 30
dicembre 2021, ha affermato la nullità parziale delle fideiussioni che
riproducano determinate clausole include nel modello di fideiussione omnibus
predisposto dall'A. ed oggetto di censura da parte della B.I., nella qualità di
Autorità Antitrust, specificamente la clausola che prevede la rinuncia ai
termini di cui all'art. 1957 cod. civ., la clausola nota come
"clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto
a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate
in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a
seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per
qualsiasi altro motivo, la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi
di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale,
precisando peraltro che la rilevabilità d'ufficio della nullità opera pur
sempre nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del
principio processuale della domanda (punto 2.20.2 della sentenza)” (Trib. Roma 11
maggio 2022 su eccezione decadenza 1957 cc).
Nel caso esaminato in questa decisione tali clausole erano
presenti ma il giudice, ciò nonostante, ha ritenuto di non dichiarare d’ufficio
la nullità parziale non avendo il garante formulato un’eccezione di decadenza
ex art. 1957 cc.
Trib. Roma 11 maggio 2022 su eccezione decadenza 1957 cc indica,
infatti, che “nel caso specifico tali clausole sono presenti nella fideiussione
ma è decisivo il rilievo che parte attrice non ha dedotto in giudizio alcuna
ragione sulla cui base la sua invalidità parziale potrebbe assumere rilevanza
ai fini dell'accertamento negativo del credito; in particolare non ha proposto
l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c.,
la quale non è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8989 del
05/06/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1613 del 17/06/1963), e non può essere
proposta se non con l'atto di citazione ("La prima udienza di trattazione
e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere
utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non
per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza
diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi
al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può
eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato
esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod.
civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare
l'invalidità del contratto di fideiussione."; così la massima di Cass.
8989/12 citata)” (Trib. Roma 11 maggio 2022 su su eccezione decadenza 1957 cc).
di Marco Ticozzi