Nullità del contratto per violazione norme penali
Reati contratto e reati in contratto: cosa significa?
Nullità del contratto per violazione norme penali: l’accordo
concluso in violazione di una norma penale è illecito?
Alcune recenti sentenze della Cassazione si soffermano sulla
questione: il principio affermato è quello per il quale le previsioni contenute
nelle norme penali hanno natura imperativa, con la conseguenza che la loro
violazione determina la nullità del contratto.
Vediamo in particolare Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla
questione della norma penale e del contratto illecito, con particolare
riferimento al contratto concluso tramite un’estorsione.

Reati contratto e reati in contratto: introduzione e significato
Nel panorama giuridico, la dottrina ha introdotto due concetti peculiari: "Reati contratto" e "Reati in contratto". I "Reati contratto" riguardano le azioni che rendono illecito l'atto stesso della stipulazione di un contratto. Questi reati, di natura plurisoggettiva, emergono quando un contratto riguarda beni che non possono essere commercializzati se non in modi specificamente delineati dalla legge. Un esempio può essere la vendita o l'acquisto di oggetti contrassegnati da marchi falsificati di autenticazione pubblica (come citato nell'art. 470 c.p.).
D'altro canto, i "Reati in contratto" non puntano l'attenzione sull'illiceità del contratto in sé, ma piuttosto sul comportamento fraudolento di uno dei contraenti durante la sua esecuzione. Questi reati, a differenza dei primi, non necessariamente implicano la presenza di più soggetti attivi, in quanto la controparte, pur partecipando alla stipulazione, può diventare la vittima della condotta illecita. Un esemplare caso di questa tipologia può essere identificato nel delitto previsto dall'art. 640 c.p., dove un comportamento ingannevole induce una parte a concludere un contratto che produce un vantaggio ingiusto a danno di quest'ultima. Queste distinzioni sottolineano la complessità e la precisione con cui il diritto penale affronta le questioni legate alla contrattualistica.
La posizione della Cassazione sui reati e il loro rilievo nel contratto
Nel caso deciso da Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità
del contratto per violazione norme penali (Norma penale e accordo illecito) “la
sentenza della Corte d'Appello di Ancona ha seguito l'orientamento secondo il
quale deve escludersi la nullità del contratto frutto di una condotta estorsiva
perché il vizio della volontà è causa di annullabilità e non di nullità” (Cass.
31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme
penali e su norma penale e accordo illecito).
Ad avviso della sentenza Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 su nullità
dell’accordo per violazione norme penali (Norma penale contratto illecito), invece,
in ipotesi di estorsione vi può essere nullità del contratto “il collegio
ritiene erronea tale affermazione, in quanto non tiene conto dell'evoluzione
giurisprudenziale sulla c.d. "nullità virtuale" per violazione di
norme penali, ovvero sul tema tradizionale del regime di invalidità del
contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato” (Cass.
31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali
e su norma penale contratto illecito).
Norma penale contratto illecito: le norme penali sono imperative?
Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto
per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito ricorda anzitutto
il recente orientamento della Cassazione: “sul punto di recente questa Corte,
proprio con riferimento al delitto di estorsione, ha affermato il seguente
principio di diritto: "Il contratto stipulato per effetto diretto del
reato di estorsione è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c.,
rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo
contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di
disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse
collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l'inviolabilità del
patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia
patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina
sull'annullabilità dei contratti" (Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 2020, Rv.
658946-01)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per
violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).
La sentenza appena richiamata si colloca nel solco di quelle
che hanno affermato analogo principio con riguardo ad altre fattispecie
delittuose. In particolare, Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo
per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito, evidenzia che
“l'individuazione del trattamento civilistico dell'atto negoziale che si
confronti con una fattispecie di reato dipende dal rapporto che, di volta in
volta, si abbia tra reato e contratto (o negozio) (Sez. 3 sent. n. 26097 del
2016). Tradizionalmente quando il negozio si è concluso commettendo un reato,
si usa distinguere l'ipotesi dei reati commessi nell'attività di conclusione di
un contratto, cioè dei c.d. "reati in contratto", e l'ipotesi dei
reati che consistono nel concludere un determinato contratto, in sè vietato,
cioè dei c.d. "reati contratto" (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla
nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto
illecito).
Più in particolare, la distinzione fatta da Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito è la seguente:
- “nel caso in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell'assetto degli interessi che esso mira a realizzare, si è al cospetto del c.d. "reato-contratto" (es. la vendita di sostanze stupefacenti; la ricettazione ex art. 648 c.p.; il commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito);
- “allorchè, al contrario, la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase della stipulazione, rileva la categoria concettuale del c.d. "reato in contratto" (si tratta, per lo più, delle fattispecie di reato caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima come la violenza privata ex art. 610 c.p., l'estorsione ex art. 629 c.p., la circonvenzione di persona incapace ex art. 643 c.p., l'usura ex art. 644 c.p.)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito).
Reati contratto e reati in contratto: violazione norme penali
Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per
violazione norme penali e su norma penale contratto illecito, in merito ai c.d.
reati in contratto evidenzia che “la giurisprudenza di legittimità ha elaborato
due distinti criteri per giudicare dell'invalidità del negozio concluso
commettendo il reato: uno, di natura sostanziale, che tende a privilegiare la
verifica della natura della norma penale violata, per valutare se si tratti di
norma imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, perchè
posta a tutela di un interesse generale, sicchè solo in tale eventualità il
contratto che la viola si ritiene affetto da nullità perchè in contrasto coll'art.
1418 c.c., comma 1; un altro, di natura formale, che tende a privilegiare la
verifica del vizio introdotto nel contratto a seguito della consumazione del
reato, e dei possibili rimedi di tipo civilistico, secondo la rilevanza che la
condotta vietata assume in questo ambito, sicchè se la condotta del contraente
- pur penalisticamente rilevante - comporti soltanto un vizio del consenso
della controparte, il contratto si ritiene affetto da annullabilità, non da nullità
(sul punto vedi Sez. 3 sent. n. 26097 del 2016 in motivazione)” (Cass. 31
maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e
su norma penale contratto illecito).
Ad avviso di Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità
del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito
il criterio da privilegiare il primo di tali due criteri interpretativi “perchè
più coerente col disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, alla stregua di
quella che è l'interpretazione più accreditata del sintagma contrarietà a
"norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente" ivi
contenuto” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per
violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).
Ad avviso di Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità
dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito, “si
deve osservare che la nullità del negozio è lo strumento predisposto dal
legislatore per realizzare o non frustrare, per il tramite di esso (e non
soltanto della condotta dei contraenti, anche quando si tratti di violazione di
divieti soggettivi di contrarre), interessi di carattere generale protetti
dall'ordinamento. Pertanto, la violazione della norma penale dà luogo ad un
negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma
penale di ordine pubblico nel senso che l'interesse o il bene giuridico
protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica (secondo una tesi
dottrinale che restringe la nozione di norma inderogabile a quella, appunto, di
interesse e di ordine pubblico; seguita, da ultimo, da Cass. n. 7785/16) ovvero
solo quando la norma penale, tenuto conto della sua ratio, tutela interessi
generali di rilevanza pubblica” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità
dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito).
Esempio di norma penale e contratto illecito
Sempre la sentenza in commento ricorda alcuni precedenti in tema
di nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale
contratto illecito.
Ad esempio, si ricorda che “nella sentenza della Sez. III n.
26097 del 2016, sopra citata, si è ritenuto essere emblematica, in proposito,
la giurisprudenza in tema di contratti conclusi da uno dei contraenti, mediante
truffa o mediante circonvenzione di incapace” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568
sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e
accordo illecito).
Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per
violazione norme penali e su norma penale contratto illecito, in merito al
reato di truffa indica che “è consolidato l'orientamento secondo cui il
contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei
contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418
c.c., in correlazione all'art. 640 c.p.), ma solo annullabile, ai
sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di
truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso
da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o
raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e
così a viziarne il consenso. Pertanto, il contratto concluso non è nullo, nè
tanto meno inesistente, ma soltanto annullabile per vizio del consenso (così,
da ultimo, Cass. n. 18930/2016, vedi anche Cass. n. 7468/2011)” (Cass. 31
maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e
su norma penale contratto illecito).
Invece, quanto al reato di circonvenzione di incapace,
sempre Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per
violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito, indica che “si è
affermato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale
il contratto effetto di circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643
c.p., deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per
contrasto con norma imperativa, giacchè va ravvisata una violazione di
disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse
collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia
patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla
annullabilità dei contratti (così Cass. n. 10609/2017, Cass. n. 7785/2016 e
Cass. n. 2860/2008). I due diversi orientamenti, in relazione alle diverse
ipotesi di reato, sono entrambi coerenti con l'interpretazione dell'art.
1418 c.c., cui si intende aderire, atteso che, nel primo caso, la norma penale
violata (art. 640 c.p.) mira a tutelare un interesse privo di rilevanza
pubblica, quale è quello connesso al patrimonio del soggetto passivo; nel secondo
caso, la norma penale violata (art. 643 c.p.) mira a tutelare esigenze di
interesse collettivo sottese alla tutela della libertà di autodeterminazione
dell'incapace” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per
violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).
Reati contratto: estorsione e nullità del contratto per violazione norme penali
Quanto al reato di estorsione, sempre Cass. 31 maggio 2022,
n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma
penale contratto illecito, sulla base della ricostruzione sopra ricordata, indica
che “si è ricondotta alla seconda delle due ipotesi di c.d. "reati in
contratto" la fattispecie oggetto di ricorso che attiene alla stipulazione
di un contratto frutto della condotta estorsiva di una parte nei confronti
dell'altra che ha stipulato i contratti oggetto della domanda di nullità per
effetto della violenza o minaccia subita” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla
nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto
illecito).
Le ragioni poste a fondamento della decisione sono le seguenti:
- “secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza penale di legittimità, l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale (Cass. pen. Sez. 3, Sent. n. 27257 del 2007). Inoltre, è consolidato l'orientamento secondo il quale, nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito);
- “inoltre, si è sottolineato che l'interesse pubblico sotteso alla salvaguardia delle vittime dei reati di estorsione, già desumibile da quanto detto, emerge con tutta evidenza nella legislazione speciale volta ad offrire loro un sostegno di tipo economico. Il delitto di estorsione, infatti, è considerato di estremo allarme sociale per la sua endemica diffusione sul territorio e per la sua nefasta incidenza sul tessuto economico della collettività. Al centro di tali iniziative legislative vi è l'istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Il primo provvedimento in questo senso è rappresentato del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), convertito dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, L. n. 419 del 1991, che ha istituito per la prima volta il fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Sono seguite numerose altre leggi a tutela delle vittime del delitto di estorsione (a solo titolo esemplificativo D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1993, n. 46; L. 23 febbraio 1999, n. 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448, D.P.R. n. 19 febbraio 2014, n. 60, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, L. n. 3 del 2012)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568).
Reati contratto e reati in contratto: imperatività delle disposizioni sul reato di estorsione
Per la sentenza Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 l’interesse
pubblico collegato con la disciplina del rato di estorsione è evidente: vi è,
infatti, una “evidente connotazione e dimensione pubblicistica della tutela
delle vittime dei reati di estorsione, quale indice sicuro della sussistenza di
esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti
quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite
dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti”.
Infatti, “la fattispecie penale del delitto di estorsione è
posta indiscutibilmente a tutela di interessi non soltanto di tipo
patrimoniale, ma anche di diritti inviolabili della persona, quali appunto la
libertà personale, e di interessi generali della collettività”.
Tenuto conto dell’interesse pubblico e generale sotteso alla disciplina del rato di estorsione, per la sentenza in esame le norme coinvolte hanno carattere imperativo: ne deriva che “il contratto concluso per mezzo di una condotta estorsiva, pertanto, è stipulato in violazione di norme imperative e, pur in assenza di una sanzione esplicita, è nullo per lesione dell'interesse generale di ordine pubblico tutelato dalla norma violata” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).
La conclusione dui questa riflessione è dunque che viene
meno “l'obiezione di coloro che ritengono che la limitazione di cui all'art.
1418 c.c., comma 1, sarebbe di impedimento per accedere alla tesi della
nullità, perchè le norme poste a presidio in questi casi sono gli artt.
1434 e 1435 c.c., che prevedono l'annullabilità del contratto”. Ne deriva che “deve
riaffermarsi che il contratto derivante dalla condotta penalmente rilevante del
delitto di estorsione è nullo, perchè viola norme imperative, è contrario
all'ordine pubblico e costituisce il profitto del reato, così assumendo un
chiaro connotato di illiceità” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità
del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).
di Marco Ticozzi