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Nullità del contratto per violazione norme penali

14 agosto 2023

Reati contratto e reati in contratto: cosa significa? Nullità del contratto per violazione norme penali: l’accordo concluso in violazione di una norma penale è illecito? Alcune recenti sentenze della Cassazione si soffermano sulla questione: il principio affermato è quello per il quale le previsioni contenute nelle norme penali hanno natura imperativa, con la conseguenza che la loro violazione determina la nullità del contratto. Vediamo in particolare Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla questione della norma penale e del contratto illecito, con particolare riferimento al contratto concluso tramite un’estorsione.

Nullità del contratto per violazione norme penali
Nullità del contratto per violazione norme penali

Reati contratto e reati in contratto: introduzione e significato

Nel panorama giuridico, la dottrina ha introdotto due concetti peculiari: "Reati contratto" e "Reati in contratto". I "Reati contratto" riguardano le azioni che rendono illecito l'atto stesso della stipulazione di un contratto. Questi reati, di natura plurisoggettiva, emergono quando un contratto riguarda beni che non possono essere commercializzati se non in modi specificamente delineati dalla legge. Un esempio può essere la vendita o l'acquisto di oggetti contrassegnati da marchi falsificati di autenticazione pubblica (come citato nell'art. 470 c.p.).

D'altro canto, i "Reati in contratto" non puntano l'attenzione sull'illiceità del contratto in sé, ma piuttosto sul comportamento fraudolento di uno dei contraenti durante la sua esecuzione. Questi reati, a differenza dei primi, non necessariamente implicano la presenza di più soggetti attivi, in quanto la controparte, pur partecipando alla stipulazione, può diventare la vittima della condotta illecita. Un esemplare caso di questa tipologia può essere identificato nel delitto previsto dall'art. 640 c.p., dove un comportamento ingannevole induce una parte a concludere un contratto che produce un vantaggio ingiusto a danno di quest'ultima. Queste distinzioni sottolineano la complessità e la precisione con cui il diritto penale affronta le questioni legate alla contrattualistica.

La posizione della Cassazione sui reati e il loro rilievo nel contratto

Nel caso deciso da Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali (Norma penale e accordo illecito) “la sentenza della Corte d'Appello di Ancona ha seguito l'orientamento secondo il quale deve escludersi la nullità del contratto frutto di una condotta estorsiva perché il vizio della volontà è causa di annullabilità e non di nullità” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).

Ad avviso della sentenza Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 su nullità dell’accordo per violazione norme penali (Norma penale contratto illecito), invece, in ipotesi di estorsione vi può essere nullità del contratto “il collegio ritiene erronea tale affermazione, in quanto non tiene conto dell'evoluzione giurisprudenziale sulla c.d. "nullità virtuale" per violazione di norme penali, ovvero sul tema tradizionale del regime di invalidità del contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un reato” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito).

Norma penale contratto illecito: le norme penali sono imperative?

Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito ricorda anzitutto il recente orientamento della Cassazione: “sul punto di recente questa Corte, proprio con riferimento al delitto di estorsione, ha affermato il seguente principio di diritto: "Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in conseguenza del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti" (Sez. 2, Sentenza n. 17959 del 2020, Rv. 658946-01)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).

La sentenza appena richiamata si colloca nel solco di quelle che hanno affermato analogo principio con riguardo ad altre fattispecie delittuose. In particolare, Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito, evidenzia che “l'individuazione del trattamento civilistico dell'atto negoziale che si confronti con una fattispecie di reato dipende dal rapporto che, di volta in volta, si abbia tra reato e contratto (o negozio) (Sez. 3 sent. n. 26097 del 2016). Tradizionalmente quando il negozio si è concluso commettendo un reato, si usa distinguere l'ipotesi dei reati commessi nell'attività di conclusione di un contratto, cioè dei c.d. "reati in contratto", e l'ipotesi dei reati che consistono nel concludere un determinato contratto, in sè vietato, cioè dei c.d. "reati contratto" (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito).

Più in particolare, la distinzione fatta da Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito è la seguente:

  • “nel caso in cui la norma incriminatrice penale vieti proprio la stipulazione del contratto, in ragione dell'assetto degli interessi che esso mira a realizzare, si è al cospetto del c.d. "reato-contratto" (es. la vendita di sostanze stupefacenti; la ricettazione ex art. 648 c.p.; il commercio di prodotti con segni falsi ex art. 474 c.p.)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito);
  • “allorchè, al contrario, la norma penale sanzioni la condotta posta in essere da uno dei contraenti in danno dell'altro nella fase della stipulazione, rileva la categoria concettuale del c.d. "reato in contratto" (si tratta, per lo più, delle fattispecie di reato caratterizzate dalla cooperazione artificiosa della vittima come la violenza privata ex art. 610 c.p., l'estorsione ex art. 629 c.p., la circonvenzione di persona incapace ex art. 643 c.p., l'usura ex art. 644 c.p.)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito).

Reati contratto e reati in contratto: violazione norme penali

Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito, in merito ai c.d. reati in contratto evidenzia che “la giurisprudenza di legittimità ha elaborato due distinti criteri per giudicare dell'invalidità del negozio concluso commettendo il reato: uno, di natura sostanziale, che tende a privilegiare la verifica della natura della norma penale violata, per valutare se si tratti di norma imperativa di ordine pubblico o comunque di rilevanza pubblica, perchè posta a tutela di un interesse generale, sicchè solo in tale eventualità il contratto che la viola si ritiene affetto da nullità perchè in contrasto coll'art. 1418 c.c., comma 1; un altro, di natura formale, che tende a privilegiare la verifica del vizio introdotto nel contratto a seguito della consumazione del reato, e dei possibili rimedi di tipo civilistico, secondo la rilevanza che la condotta vietata assume in questo ambito, sicchè se la condotta del contraente - pur penalisticamente rilevante - comporti soltanto un vizio del consenso della controparte, il contratto si ritiene affetto da annullabilità, non da nullità (sul punto vedi Sez. 3 sent. n. 26097 del 2016 in motivazione)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito).

Ad avviso di Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito il criterio da privilegiare il primo di tali due criteri interpretativi “perchè più coerente col disposto dell'art. 1418 c.c., comma 1, alla stregua di quella che è l'interpretazione più accreditata del sintagma contrarietà a "norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente" ivi contenuto” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).

Ad avviso di Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito, “si deve osservare che la nullità del negozio è lo strumento predisposto dal legislatore per realizzare o non frustrare, per il tramite di esso (e non soltanto della condotta dei contraenti, anche quando si tratti di violazione di divieti soggettivi di contrarre), interessi di carattere generale protetti dall'ordinamento. Pertanto, la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica (secondo una tesi dottrinale che restringe la nozione di norma inderogabile a quella, appunto, di interesse e di ordine pubblico; seguita, da ultimo, da Cass. n. 7785/16) ovvero solo quando la norma penale, tenuto conto della sua ratio, tutela interessi generali di rilevanza pubblica” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito).

Esempio di norma penale e contratto illecito

Sempre la sentenza in commento ricorda alcuni precedenti in tema di nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito.

Ad esempio, si ricorda che “nella sentenza della Sez. III n. 26097 del 2016, sopra citata, si è ritenuto essere emblematica, in proposito, la giurisprudenza in tema di contratti conclusi da uno dei contraenti, mediante truffa o mediante circonvenzione di incapace” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).

Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito, in merito al reato di truffa indica che “è consolidato l'orientamento secondo cui il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (ex art. 1418 c.c., in correlazione all'art. 640 c.p.), ma solo annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifizi o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziarne il consenso. Pertanto, il contratto concluso non è nullo, nè tanto meno inesistente, ma soltanto annullabile per vizio del consenso (così, da ultimo, Cass. n. 18930/2016, vedi anche Cass. n. 7468/2011)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito).

Invece, quanto al reato di circonvenzione di incapace, sempre Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito, indica che “si è affermato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo il quale il contratto effetto di circonvenzione d'incapace, punito dall'art. 643 c.p., deve essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, giacchè va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti (così Cass. n. 10609/2017, Cass. n. 7785/2016 e Cass. n. 2860/2008). I due diversi orientamenti, in relazione alle diverse ipotesi di reato, sono entrambi coerenti con l'interpretazione dell'art. 1418 c.c., cui si intende aderire, atteso che, nel primo caso, la norma penale violata (art. 640 c.p.) mira a tutelare un interesse privo di rilevanza pubblica, quale è quello connesso al patrimonio del soggetto passivo; nel secondo caso, la norma penale violata (art. 643 c.p.) mira a tutelare esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela della libertà di autodeterminazione dell'incapace” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).

Reati contratto: estorsione e nullità del contratto per violazione norme penali

Quanto al reato di estorsione, sempre Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito, sulla base della ricostruzione sopra ricordata, indica che “si è ricondotta alla seconda delle due ipotesi di c.d. "reati in contratto" la fattispecie oggetto di ricorso che attiene alla stipulazione di un contratto frutto della condotta estorsiva di una parte nei confronti dell'altra che ha stipulato i contratti oggetto della domanda di nullità per effetto della violenza o minaccia subita” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità dell’accordo per violazione norme penali e su norma penale contratto illecito).

Le ragioni poste a fondamento della decisione sono le seguenti:

  • “secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza penale di legittimità, l'oggetto della tutela giuridica nel reato di estorsione è costituito dal duplice interesse pubblico della inviolabilità del patrimonio e della libertà personale (Cass. pen. Sez. 3, Sent. n. 27257 del 2007). Inoltre, è consolidato l'orientamento secondo il quale, nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito);
  • “inoltre, si è sottolineato che l'interesse pubblico sotteso alla salvaguardia delle vittime dei reati di estorsione, già desumibile da quanto detto, emerge con tutta evidenza nella legislazione speciale volta ad offrire loro un sostegno di tipo economico. Il delitto di estorsione, infatti, è considerato di estremo allarme sociale per la sua endemica diffusione sul territorio e per la sua nefasta incidenza sul tessuto economico della collettività. Al centro di tali iniziative legislative vi è l'istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura. Il primo provvedimento in questo senso è rappresentato del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), convertito dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, L. n. 419 del 1991, che ha istituito per la prima volta il fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive. Sono seguite numerose altre leggi a tutela delle vittime del delitto di estorsione (a solo titolo esemplificativo D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 1993, n. 46; L. 23 febbraio 1999, n. 44, L. 28 dicembre 2001, n. 448, D.P.R. n. 19 febbraio 2014, n. 60, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, L. n. 3 del 2012)” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568).

Reati contratto e reati in contratto: imperatività delle disposizioni sul reato di estorsione

Per la sentenza Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 l’interesse pubblico collegato con la disciplina del rato di estorsione è evidente: vi è, infatti, una “evidente connotazione e dimensione pubblicistica della tutela delle vittime dei reati di estorsione, quale indice sicuro della sussistenza di esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti”.

Infatti, “la fattispecie penale del delitto di estorsione è posta indiscutibilmente a tutela di interessi non soltanto di tipo patrimoniale, ma anche di diritti inviolabili della persona, quali appunto la libertà personale, e di interessi generali della collettività”.

Tenuto conto dell’interesse pubblico e generale sotteso alla disciplina del rato di estorsione, per la sentenza in esame le norme coinvolte hanno carattere imperativo: ne deriva che “il contratto concluso per mezzo di una condotta estorsiva, pertanto, è stipulato in violazione di norme imperative e, pur in assenza di una sanzione esplicita, è nullo per lesione dell'interesse generale di ordine pubblico tutelato dalla norma violata” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).

La conclusione dui questa riflessione è dunque che viene meno “l'obiezione di coloro che ritengono che la limitazione di cui all'art. 1418 c.c., comma 1, sarebbe di impedimento per accedere alla tesi della nullità, perchè le norme poste a presidio in questi casi sono gli artt. 1434 e 1435 c.c., che prevedono l'annullabilità del contratto”. Ne deriva che “deve riaffermarsi che il contratto derivante dalla condotta penalmente rilevante del delitto di estorsione è nullo, perchè viola norme imperative, è contrario all'ordine pubblico e costituisce il profitto del reato, così assumendo un chiaro connotato di illiceità” (Cass. 31 maggio 2022, n. 17568 sulla nullità del contratto per violazione norme penali e su norma penale e accordo illecito).

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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