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Marco Ticozzi

Esposto ordine avvocati diffamazione

29 luglio 2022

Esposto ordine avvocati diffamazione. Una recente sentenza della Cassazione si sofferma dei limiti in cui sia possibile affermare una responsabilità in capo al soggetto che presenti un esposto all’ordine degli avvocati, in particolare ove si ritenga avere un contenuto diffamatorio.

Si tratta della sentenza Cassazione 7 giugno 2022, n. 22119 su Esposto ordine avvocati e diffamazione

Esposto ordine avvocati diffamazione
Esposto ordine avvocati diffamazione

Esposto ordine avvocati diffamazione: introduzione

 

La sentenza Cassazione 7 giugno 2022, n. 22119 su Esposto ordine avvocati e diffamazione è di sicuro interesse perché cerca di ‘mediare’ tra il diritto a segnalare un presunto abuso di un avvocato e il diritto dell’avvocato a non subire il danno che da tale segnalazione derivi.

Una più risalente decisione aveva evidenziato che “l’interrogativo sulla correttezza professionale di questi soggetti non può tradursi automaticamente, sempre e comunque, in una reazione punitiva dello Stato. La negativa evoluzione del costume, che porta a equiparare controllo/responsabilità, non può giustificare il divieto per i cittadini di chiedere nella sede istituzionale, senza anticipazioni di giudizio e senza devianti comunicazioni, l’esame di chi ha operato e opera nella loro sfera giuridica. Lo status di esaminandi, perenni, senza fine è razionalmente giustificato dai poteri che l’ordinamento conferisce ad alcune categorie di consociati” (Cass. 5 luglio 2010, n. 33994 su Esposto ordine avvocati diffamazione).

Ma quali sono i confini tra legittima segnalazione con un esposto all’Ordine degli Avvocati e denuncia diffamatoria fonte di danni?

 

Esposto ordine avvocati diffamazione: il diritto di critica

 

Cassazione 7 giugno 2022, n. 22119 su esposto ordine avvocati e diffamazione evidenzia come l’accusa a un professionista non sia di per sé un atto illegittimo ma rappresenti, anzi, l’esercizio di un diritto: “è bene, anche, ricordare che accusare un professionista, presso l'Organo delegato al controllo del rispetto dei canoni della deontologia professionale, di comportamenti che integrino violazioni di tali regole è un fatto astrattamente privo di antigiuridicità, venendo in rilievo l'esercizio di un diritto e, finanche, rendendosi un servigio alla categoria professionale alla quale il "denunciato" appartiene, perchè la pone in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela.

In particolare, si evidenzia che “il C.O.A., infatti, è il soggetto istituzionalmente preposto a raccogliere le eventuali lamentele sull'operato di uno avvocato professionista, a cui, quindi, legittimamente inoltrare una missiva, un esposto, una segnalazione. Nel rivolgersi il ricorrente a tale organismo per segnalare quello che, a suo modo di vedere, era stato un comportamento non condiviso dell'avvocato difensore, chiedendo risposte jure suo utitur, egli ha posto in essere una condotta scriminabile ex art. 51 c.p.. Naturalmente, tale discorso è valido sempre che i fatti portati a conoscenza dell'organo professionale siano veri (o, nei limiti ex art. 59 c.p., siano ritenuti tali dall'agente)” (Cassazione 7 giugno 2022, n. 22119 su Esposto Ordine avvocati e diffamazione).

 

Esposto ordine avvocati diffamazione: limiti di legittimità
 

In particolare, circa i limiti che deve possedere una segnalazione per essere legittima, Cassazione 7 giugno 2022, n. 22119 su esposto Ordine avvocati diffamazione evidenzia che “l'offesa va tenuta distinta dall'accusa, venendo la prima scriminata solo nei casi di cui all'art. 598 c.p., mentre l'agire dell'accusatore, che non può che assumere la responsabilità di quel che dice - specie se fa valere un proprio diritto - può essere lecito a condizione che l'accusa abbia fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (anche se erroneamente) convinto di ciò. Ed è essenzialmente per tale motivo che si ritiene non integrare il delitto di diffamazione la segnalazione al competente Consiglio dell'Ordine di comportamenti, deontologicamente scorretti, tenuti da un libero professionista iscritto, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero; questo perchè l'esponente, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi (di cliente o di collega). La esercita, evidentemente, attraverso il diritto di critica (sub specie di denunzia, esposto ecc.) e dunque con i limiti (sopra ricordati) che segnano il perimetro entro il quale si può censurare l'altrui condotta (Sez. 5, n. 3565 del 07/11/2007 Rv. 238909)” (Cassazione 7 giugno 2022, n. 22119)


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