Blog

Indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione: è valida la clausola?

29 luglio 2022

Indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione: è valida la clausola? Per una recente sentenza della Cassazione è valida la clausola del contratto di assicurazione che preveda l’indennizzo in forma specifica, vale a dire che il danno subito non venga risarcito in via economica ma attraverso la riparazione del bene da soggetto individuati dalla compagnia. Vediamo la sentenza Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione, nonché validità della clausola.

Indennizzo in forma specifica
Indennizzo in forma specifica

Indennizzo in forma specifica: il precedente

La sentenza che esaminiamo muove da alcuni precedenti e in particolare da questa sentenza che peraltro viene richiamata: si indica, infatti, che “questa Corte ha affermato il principio, cui deve darsi continuità, secondo il quale, nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola con cui si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato (Cass. 15/05/2018, n. 11757)” (sentenza Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo contratto di assicurazione, nonché validità della clausola).

Indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione: clausole vessatorie e limiti all’oggetto del contratto

Come noto, la disciplina sulle clausole vessatorie di origine europea (anche se nella sentenza viene spesso richiamato l’art. 1341 cc) indica che non sono vessatorie le clausole che limitano l’oggetto del contratto e per le quali, quindi non si può ragionare in termini di eccessivo squilibrio.

Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione, nonché validità della clausola indica, in termini generali, proprio che “nell'ambito del contratto ci assicurazione, sono da considerare limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario, attengono all'oggetto del contratto quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (tra le altre, Cass. 10/11/2009, n. 23741 e, recentemente, Cass. 04/02/2021, n. 2660, non mass.)” (Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo contratto di assicurazione, nonché validità della clausola).

La conseguenza è quella per la quale “deve escludersi che siano soggette all'obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere, in luogo del risarcimento per equivalente, l'obbligo, per l'assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata), la quale costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell'interesse leso” (Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione, nonché validità della clausola).

Contratto di assicurazione con indennizzo in forma specifica: non vi è un significativo squilibrio

Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo contratto di assicurazione, nonché validità della clausola, una clausola che imponga all’assicurato di far riparare il bene assicurato da un fornitore indicato dalla compagnia di assicuzione, non è squlibrato: “con siffatta clausola non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato nè si consente all'assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell'assicurato all'arbitrio dell'assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta” (Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione, nonché validità della clausola).

Infatti, sempre secondo Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo contratto di assicurazione, nonché validità della clausola “senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione (ma, anzi, attraverso una libera stipulazione intesa ad ottenere specifici vantaggi contrattuali a fronte dell'assunzione dell'impegno di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con l'assicuratore), viene specificato l'oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro; la clausola in questione, pertanto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c.” (Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione, nonché validità della clausola).

Indennizzo in forma specifica: facoltà di scelta del creditore e limiti al risarcimento

Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo contratto di assicurazione, nonché validità della clausola, affronta anche la questione dalla prospettiva del creditore e, in particolare, dei limiti alla facoltà di scelta degli strumenti da utilizzare.

La sentenza Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione, nonché validità della clausola indica che “Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - la quale sembra considerare il risarcimento per equivalente maggiormente satisfattivo per il creditore rispetto a quello in forma specifica - va altresì puntualizzato, in termini generali, che, sebbene la scelta tra le due forme risarcitorie spetti al creditore (art. 2058 c.c., comma 1), tuttavia, se il debitore offre il risarcimento in forma specifica, l'eventuale rifiuto di tale offerta sarebbe contrario a buona fede, perchè precluderebbe al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che è, anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e, dunque, al soddisfacimento dell'interesse creditorio (art. 1174 c.c.).

Proprio su tali presupposti la dottrina ammette che danneggiato e danneggiante possono validamente ed efficacemente accordarsi sul risarcimento in forma specifica, anche in via preventiva: tale accordo, infatti, integra un contratto innominato avente causa risarcitoria, diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c., comma 2)” (Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo contratto di assicurazione, nonché validità della clausola).

Assicurazione e indennizzo in forma specifica: conclusioni

Alla luce di tali motivazioni la sentenza in commento conclude indicando che “a clausola contrattuale diretta a prevedere siffatta forma risarcitoria, predisposta unilateralmente dal debitore, non determina, pertanto, uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto: la concreta operatività di tale istituto, ove sia materialmente possibile, trova infatti un limite, non già nelle esigenze di tutela del creditore (il cui interesse viene, al contrario, pienamente reintegrato), ma nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso (art. 2058 c.c., comma 2)” (Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo contratto di assicurazione, nonché validità della clausola).

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci