Indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione: è valida la clausola?
Indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione:
è valida la clausola?
Per una recente sentenza della Cassazione è valida la
clausola del contratto di assicurazione che preveda l’indennizzo in forma
specifica, vale a dire che il danno subito non venga risarcito in via economica
ma attraverso la riparazione del bene da soggetto individuati dalla compagnia.
Vediamo la sentenza Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo
in forma specifica e contratto di assicurazione, nonché validità della clausola.

Indennizzo in forma specifica: il precedente
La sentenza che esaminiamo muove da alcuni precedenti e in
particolare da questa sentenza che peraltro viene richiamata: si indica,
infatti, che “questa Corte ha affermato il principio, cui deve darsi
continuità, secondo il quale, nel contratto di assicurazione contro i danni, la
clausola con cui si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la
reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un
sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una
carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della
responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa
dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o
dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito,
stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere
l'assicurato (Cass. 15/05/2018, n. 11757)” (sentenza Cassazione 27 luglio, n.
23415 su indennizzo contratto di assicurazione, nonché validità della clausola).
Indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione: clausole vessatorie e limiti all’oggetto del contratto
Come noto, la disciplina sulle clausole vessatorie di origine
europea (anche se nella sentenza viene spesso richiamato l’art. 1341 cc) indica
che non sono vessatorie le clausole che limitano l’oggetto del contratto e per
le quali, quindi non si può ragionare in termini di eccessivo squilibrio.
Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo in forma
specifica e contratto di assicurazione, nonché validità della clausola indica,
in termini generali, proprio che “nell'ambito del contratto ci assicurazione,
sono da considerare limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art.
1341 c.c., le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o
dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario,
attengono all'oggetto del contratto quelle che concernono il contenuto e i
limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito
(tra le altre, Cass. 10/11/2009, n. 23741 e, recentemente, Cass.
04/02/2021, n. 2660, non mass.)” (Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo
contratto di assicurazione, nonché validità della clausola).
La conseguenza è quella per la quale “deve escludersi che
siano soggette all'obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto
le clausole che si limitano a prevedere, in luogo del risarcimento per equivalente,
l'obbligo, per l'assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma
specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione della
riparazione del veicolo presso una carrozzeria convenzionata), la quale
costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al
danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta
rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo
bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell'interesse leso” (Cassazione
27 luglio, n. 23415 su indennizzo in forma specifica e contratto di
assicurazione, nonché validità della clausola).
Contratto di assicurazione con indennizzo in forma specifica: non vi è un significativo squilibrio
Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo contratto di
assicurazione, nonché validità della clausola, una clausola che imponga all’assicurato
di far riparare il bene assicurato da un fornitore indicato dalla compagnia di assicuzione,
non è squlibrato: “con siffatta clausola non viene imposto al contratto di
assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione
del diritto dell'assicurato nè si consente all'assicuratore di sottrarsi in
tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione
dell'assicurato all'arbitrio dell'assicuratore e ai tempi da questo imposti per
la definitiva liquidazione della somma dovuta” (Cassazione 27 luglio, n. 23415
su indennizzo in forma specifica e contratto di assicurazione, nonché validità della
clausola).
Infatti, sempre secondo Cassazione 27 luglio, n. 23415 su
indennizzo contratto di assicurazione, nonché validità della clausola “senza
determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto di assicurazione (ma, anzi, attraverso una libera
stipulazione intesa ad ottenere specifici vantaggi contrattuali a fronte
dell'assunzione dell'impegno di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con
l'assicuratore), viene specificato l'oggetto del contratto stesso e vengono
pattuite le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere
l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro; la clausola in questione,
pertanto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità
dell'assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione
per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c.” (Cassazione
27 luglio, n. 23415 su indennizzo in forma specifica e contratto di
assicurazione, nonché validità della clausola).
Indennizzo in forma specifica: facoltà di scelta del creditore e limiti al risarcimento
Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo contratto di
assicurazione, nonché validità della clausola, affronta anche la questione
dalla prospettiva del creditore e, in particolare, dei limiti alla facoltà di
scelta degli strumenti da utilizzare.
La sentenza Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo in
forma specifica e contratto di assicurazione, nonché validità della clausola
indica che “Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - la quale
sembra considerare il risarcimento per equivalente maggiormente satisfattivo
per il creditore rispetto a quello in forma specifica - va altresì
puntualizzato, in termini generali, che, sebbene la scelta tra le due forme
risarcitorie spetti al creditore (art. 2058 c.c., comma 1), tuttavia, se
il debitore offre il risarcimento in forma specifica, l'eventuale rifiuto di
tale offerta sarebbe contrario a buona fede, perchè precluderebbe al debitore
di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile
sacrificio e che è, anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e,
dunque, al soddisfacimento dell'interesse creditorio (art. 1174 c.c.).
Proprio su tali presupposti la dottrina ammette che
danneggiato e danneggiante possono validamente ed efficacemente accordarsi sul
risarcimento in forma specifica, anche in via preventiva: tale accordo,
infatti, integra un contratto innominato avente causa risarcitoria, diretto a
realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art.
1322 c.c., comma 2)” (Cassazione 27 luglio, n. 23415 su indennizzo
contratto di assicurazione, nonché validità della clausola).
Assicurazione e indennizzo in forma specifica: conclusioni
Alla luce di tali motivazioni la sentenza in commento
conclude indicando che “a clausola contrattuale diretta a prevedere siffatta
forma risarcitoria, predisposta unilateralmente dal debitore, non determina,
pertanto, uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal
contratto: la concreta operatività di tale istituto, ove sia materialmente
possibile, trova infatti un limite, non già nelle esigenze di tutela del
creditore (il cui interesse viene, al contrario, pienamente reintegrato), ma
nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il
risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui
eccessivamente oneroso (art. 2058 c.c., comma 2)” (Cassazione 27 luglio,
n. 23415 su indennizzo contratto di assicurazione, nonché validità della
clausola).