Pagamento a semplice richiesta scritta e onere di proporre le istanze ex art 1957 cc
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Venezia, torna
su una questione già affrontata in questo blog: in assenza di deroga alla
decadenza prevista dall’art. 1957 cc. (o in presenza di invalidità della clausola
di deroga) le istanze che il creditore deve proporre devono essere rappresentate
da un’azione giudiziaria o possono essere anche solo una richiesta di pagamento
stragiudiziale?
Corte d'Appello Venezia, 10 agosto 2022, n. 1834 (dott.
Santoro Presidente – dott. Morsiani Relatore) indica che, in presenza di una clausola
per la quale il fideiussore è tenuto a pagare quanto dovuto alla banca "a
semplice richiesta scritta" sia sufficiente la diffida stragiudiziale. La sentenza,
peraltro, affronta anche il caso in cui, dopo la diffida, non sia coltivata
nessuna ulteriore azione: può questa successiva inerzia portare alla decadenza
dalla garanzia?
Vediamo la motivazione della sentenza su pagamento a
semplice richiesta scritta e onere di proporre le istanze ex art 1957 cc.

Pagamento a semplice richiesta scritta e onere di proporre le istanze ex art 1957 cc: Corte d'Appello Venezia, 10 agosto 2022, n. 1834
Come anticipato, Corte d'Appello Venezia, 10 agosto 2022, n.
1834 si sofferma sulla questione relativa al pagamento a semplice richiesta
scritta e onere di proporre le istanze ex art 1957 cc.. la sentenza indica che “va
evidenziato che, poiché la fideiussione rilasciata da M.R. prevede che il
fideiussore paghi quanto dovuto alla banca "a semplice richiesta
scritta", deve intendersi (Cass. n. 5598/20; n. 31509/21; n.
22346/17, rv. 645736) che in tal modo, a prescindere dalla validità della
deroga all'art. 1957 c.c. prevista dall'art. 6 del contratto, le parti
abbiano così inteso comunque esonerare il creditore dall'onere di proporre
l'azione giudiziaria entro il termine previsto dalla detta norma, rendendo
sufficiente, al fine di evitare la decadenza, l'inoltro di una mera richiesta
scritta stragiudiziale com'è quella di cui si è detto, risalente al marzo 2008.
Va solo precisato, in proposito, che tale parziale deroga della disciplina
dettata dal citato art. 1957 c.c. è compatibile anche con un negozio
non qualificabile come contratto autonomo di garanzia. Le parti infatti possono
modulare il contenuto della fideiussione accentuando o attenuando il vincolo di
accessorietà nei riguardi dell'obbligazione garantita mediante l'inserimento di
clausole come quella indicata” (Corte d'Appello Venezia, 10 agosto 2022, n.
1834 su pagamento a semplice richiesta scritta e onere di proporre le istanze
ex art 1957 cc.)
Pagamento a semplice richiesta scritta e onere di proporre le istanze ex art 1957 cc: natura del termine e inerzia successiva all’invio della diffida stragiudiziale
Corte d'Appello Venezia, 10 agosto 2022, n. 1834 su pagamento
a semplice richiesta scritta e onere di proporre le istanze ex art 1957 cc. si
sofferma poi sulla natura del termine di sei mesi, che è di decadenza e non di
prescrizione: “deve ricordarsi che quello prevista dall'art. 1957 c.c. è
un termine di decadenza, al quale non si applicano le norme in tema di
interruzione della prescrizione (art. 1964 c.c.)” (Corte d'Appello
Venezia, 10 agosto 2022, n. 1834 su pagamento a semplice richiesta scritta e
onere di proporre le istanze ex art 1957 cc.).
La conseguenza è quella per la quale “non ha pregio
l'osservazione di parte appellante secondo la quale, dopo la prima richiesta,
la creditrice sarebbe stata tenuta ad agire prima del decorso di un nuovo
termine di sei mesi, giacché il termine semestrale ex art. 1957 c.c.,
una volta che la decadenza sia stata impedita dall'esercizio del diritto, non ricomincia
a decorrere” (Corte d'Appello Venezia, 10 agosto 2022, n. 1834 su pagamento a
semplice richiesta scritta e onere di proporre le istanze ex art 1957 cc.).
Ciò nonostante è comunque da ricordare che “è vero che l'art.
1957 c.c. impone al creditore, non solo di proporre tempestiva istanza di
pagamento, ma anche di coltivare con diligenza le istanze proposte contro il
debitore, ma ciò non significa che nella valutazione della condotta del
creditore successiva all'istanza proposta debba necessariamente farsi
riferimento al termine di sei mesi che la norma collega solo alla proposizione
della prima istanza di pagamento. Nel caso in esame, pertanto, l'appellante,
invece di limitarsi ad evidenziare il decorso del termine di cui si è detto,
avrebbe dovuto indicare i motivi per i quali dovrebbe ritenersi che la
creditrice sia rimasta inerte in modo ingiustificato nel lasso di tempo
trascorso dalla prima diffida al fallimento della società debitrice. In tal
senso la censura non può dirsi fondata” (Corte d'Appello Venezia, 10 agosto 2022,
n. 1834 su pagamento a semplice richiesta scritta e onere di proporre le
istanze ex art 1957 cc.).