Interessi su risarcimento contrattuale e art. 1284 comma 4 cc
Interessi su risarcimento contrattuale: abbiamo già
affrontato la questione relativa agli interessi previsti dall’ art. 1284 comma
4 cc.
Diversamente da quanto abbiamo ritenuto, al momento la giurisprudenza
della Corte d’Appello di Venezia è ferma nel riconoscere gli interessi previsti
dall’art. 1284 comma 4 cc alle obbligazioni contrattuali e non a tutte le
obbligazioni di fonte contrattuale, essendo escluso il risarcimento del danno.
Ma vediamo la motivazione della Corte d’Appello di Venezia

Interessi su risarcimento contrattuale
Secondo una prima sentenza della Corte d’Appello di Venezia,
sentenza 29 dicembre 2020 (presidente est. Zampolli) la previsione di cui all’art.
1284 comma 4 cc si applicherebbe alle sole obbligazioni contrattuali, essendo
ad esempio escluse dall’applicazione degli interessi moratori non solo le
obbligazioni extracontrattuali ma anche quelle connesse a un contratto ma
relative alla ripetizione di indebito.
Infatti, “alle obbligazioni pecuniarie derivanti dalla
diversa ipotesi dell’inadempimento di un accordo contrattuale (chè, altrimenti,
le parti non avrebbero avuto modo di omettere la pattuizione del saggio di
interesse che costituisce il presupposto applicativo del menzionato IV co.
dell’articolo 1284 c.c., secondo l’inciso iniziale), “… anche in relazione alle
relative obbligazioni restitutorie…” (Cass.Civ., n. 28409/2018): obbligazioni
restitutorie che a propria volta si distinguono dalla ripetizione
dell’indebito, che non deriva dall’inadempimento bensì dall’illiceità
dell’addebito operato dalla banca” (Corte d’Appello di Venezia, 29 dicembre 2020,
presidente est. Zampolli).
La sentenza precisa poi che “giova comunque aggiungere il
rilievo che l’obbligazione di ripetizione dell’indebito deriva da una fonte non
negoziale bensì legale, ossia dalla disapplicazione giudiziale della
capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e dalla sostituzione ex
art.117 TUB del tasso debitore applicato dalla banca, che ne esclude la
riconducibilità al paradigma della transazione commerciale inadempiuta” (Corte
d’Appello di Venezia, 29 dicembre 2020, presidente est. Zampolli).
Art. 1284 comma 4 cc e interessi su risarcimento danni contrattuale: Corte d’Appello di Venezia 13 settembre 2022 n. 1935
La recente sentenza Corte d’Appello di Venezia 13 settembre 2022
n. 1935 precisa peraltro un altro aspetto.
Non solo l’art.1284 comma 4 cc non è applicabile alle
obbligazioni che non hanno fonte contrattuale (fatto illecito e ripetizione di
indebito) ma neppure obbligazioni contrattuali risarcitorie: “invero, pur
trattandosi di inadempimento contrattuale, ritiene la Corte che il quarto comma
dell’art. 1284 c.c. si riferisce alle obbligazioni originarie del contratto e
non a quelle risarcitorie sorte a seguito di inadempimento. Infatti per queste
ultime, per loro natura illiquide, è necessaria una previa liquidazione da
parte del giudice, secondo i principi propri dei debiti di valore” (Corte d’Appello
di Venezia 13 settembre 2022 n. 1935).