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Data certa insinuazione passivo: fallimento e fatture, documenti di trasporto, scritture contabili fallita

17 febbraio 2023

Data certa insinuazione passivo e istanza ammissione su fatture: capita con frequenza in sede di insinuazione al passivo in un fallimento che si discuta della datazione certa ex art 2704 cc di contratti, fatture o documenti vari come quelli di trasporto.
Come noto, essendo il curatore del fallimento considerato terzo rispetto al fallito, è onere di chi chiede il riconoscimento di un credito che si fonda su un rapporto contrattuale dimostrare, appunto, la data certa del documento al fine di poterlo utilizzare per l’insinuazione al passivo.
Ecco sul punto la recente Cass. 14 settembre 2021, n. 24713, che approfondisce anche la questione dell’ammissibilità della prova testimoniale per fornire la prova della data certa nell’ambito di un fallimento.

Data Certa Insinuazione Passivo
Data Certa Insinuazione Passivo: Fallimento E Fatture, Documenti Di Trasporto, Scritture Contabili Fallita

Istanza ammissione al passivo e data certa: fatture e documenti di trasporto nel fallimento

La sentenza qui richiamata in tema di datazione certa insinuazione passivo riguardava il seguente caso: “la ricorrente si duole che il giudice di merito abbia ritenuto i documenti dalla stessa prodotti in giudizio non opponibili alla procedura, in quanto privi di data certa, e che il sottostante negozio non fosse suscettibile di prova attraverso testimoni e presunzioni, nè attraverso l'ordine di esibizione delle scritture contabili della fallita;

che, in particolare, la ricorrente lamenta che il Tribunale di Vicenza non ha considerato che tutte le fatture poste a fondamento del credito indicavano espressamente il documento di trasporto relativo alla fornitura di sale (avente data anteriore a quella di apertura del fallimento), che contiene la sottoscrizione di un soggetto terzo, il vettore, elemento che consente di accertare in modo inequivocabile la data stessa del documento” (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713 sull’insinuazione passivo).

Istanza ammissione al passivo su fatture: la motivazione della sentenza

Anzitutto la sentenza su data certa insinuazione passivo esclude che i documenti di trasporto siano idonei a fornire la datazione certa richiesta: “erronea è l'affermazione di parte ricorrente secondo cui i documenti di trasporto sarebbero idonei a documentare in modo inequivocabile la data certa solo perché sottoscritti da un soggetto terzo rispetto alle parti contrattuali […]. In proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 1389/2019) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui "Poiché l'art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto alla medesima relativi, ove essi, a propria volta, non abbiano data certa e siano come tali opponibili al fallimento” (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713 sull’insinuazione passivo).

Da tale profilo, la sentenza su datazione certa e insinuazione al passivo indica che “la sottoscrizione del documento di trasporto da parte di un vettore (terzo rispetto alle parti contrattuali) non è di per sé elemento idoneo ad attribuire allo stesso data certa, in difetto di altro fatto che consenta di stabilire in modo egualmente certo, rispetto agli eventi specificamente indicati dall'art. 2704 c.c., la data di formazione del documento, valutazione che spetta in via esclusiva al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (vedi Cass. n. 4104/2017)” (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713 sull’insinuazione passivo).

Insinuazione al passivo valore probatorio fattura: fallimento e prova per testi

Cass. 14 settembre 2021, n. 24713, su data certa insinuazione passivo, si sofferma poi sulla possibilità di offrire la prova della datazione certa in sede di insinuazione al passivo tramite testimoni. La sentenza Cass. 14 settembre 2021, n. 24713 su datazione certa insinuazione passivo non esclude in via assoluta che sia possibilità di fornire per testimoni la prova della data certa in sede di insinuazione al passivo: “questa Corte ha più volte statuito (vedi Cass. n. 2319/2016) che l'inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio e la sua stipulazione, ma la data della scrittura prodotta, pertanto il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova testimoniale” (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713 sull’insinuazione passivo).

Nel caso di specie, però, sempre Cass. 14 settembre 2021, n. 24713, su datazione certa insinuazione passivo osserva che “tuttavia, nel caso di specie, emerge in modo inequivocabile che la prova per testi, così come articolata e riprodotta, non è in alcun modo idonea a fornire elementi utili a ricostruire il contenuto del contratto di fornitura di merce tra le parti (quantità della merce, prezzo per unità di misura, etc.) nonché l'epoca della sua stipulazione, invitandosi sostanzialmente il teste alla mera conferma delle fatture, contenenti una data di emissione e di scadenza, e dei DDT, per cui la prova non viene a concernere il contenuto del negozio (sconosciuto), ma la data dei documenti contabili” (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713 sull’insinuazione passivo).

La sentenza, indirettamente, sembra indicare la prova per testi sia ammissibile ove sia idonea a fornire un tale tipo di prova.

Istanza ammissione al passivo su fatture: ordine di esibizione e valore delle scritture contabili della fallita.

Da ultimo, Cass. 14 settembre 2021, n. 24713, su data certa insinuazione passivo, si sofferma sulla ammissibilità dell’ordine di esibizione delle scritture contabili della fallita.

La sentenza indica che “la ricorrente non può dolersi del rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., dalla stessa formulata (come espressamente indicato in ricorso a pag. 30) "sempre al fine di dare contezza, anche mediante presunzioni, dell'anteriorità delle forniture rispetto alla declaratoria di fallimento" […] Infatti, tenuto conto che l'art. 2710 c.c. - che conferisce efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti - non trova applicazione nei confronti del curatore del fallimento che agisca nella funzione di gestione del patrimonio del medesimo, (non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalla norma in questione), ma è operante soltanto tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa (vedi Cass. S.U. n. 4213/2013, vedi anche Cass. n. 18682/2017), la ricorrente non può giovarsi delle scritture contabili della fallita per dimostrare l'anteriorità delle proprie forniture rispetto al fallimento” (Cass. 14 settembre 2021, n. 24713 sull’insinuazione passivo).

Da tale profilo l’ordine di esibizione è irrilevante, non essendo la prova da acquisire idonea a fornire la prova che grava sul soggetto che chiede l’insinuazione al passivo.

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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