Notifica a mezzo pec
Notifica a mezzo pec: tale nuova modalità di notificazione
ha creato una pluralità di problematiche.
La recente sentenza Cass. 15 settembre 2022, n. 27183 ci
permette di affrontare diverse questioni inerenti la notifica a mezzo pec: il
difensore ha l’obbligo di indicare in atti la propria pec per la notifica che
avvenga con tale mezzo? Se la notifica a mezzo pec non funziona per qualche
ragione, come quando la casella sia piena, la notifica è compiuta oppure è onere
del notificante procedere a una diversa notificazione?

Notifica a mezzo pec: l’obbligo di indicazione in atti e l’irrilevanza della sua mancanza
La recente sentenza Cass. 15 settembre 2022, n. 27183 sulla
notifica a mezzo pec evidenzia anzitutto che, con l’introduzione della pec e
del domicilio digitale il difensore non ha più l’obbligo indicare nell’atto
introduttivo il proprio domicilio digitale pec.
Si è indicato infatti “a seguito della introduzione del cd.
domicilio digitale, conseguente alla modifica apportata all'art. 125 c.p.c.
ad opera dell'art. 45-bis, comma 1, D.L. n. 90/2014, convertito con L.
114/2014, del 2014, non sussiste alcun obbligo, per il difensore di indicare
nell'atto introduttivo l'indirizzo PEC "comunicato al proprio
ordine", trattandosi di dato già risultante dal "ReGindE", in
virtù di della trasmissione effettuata dall'Ordine di appartenenza, in base
alla comunicazione eseguita dall'interessato ex art. 16-sexies D.L.
n. 179 del 2012, convertito con L. 114/2014 (Cass. 33806/2021; Cass.
s.u. 23620/2018; Cass. 13224/2018)” (Cass. 15 settembre 2022, n. 27183
sulla notifica a mezzo pec).
Notifica a mezzo pec: a quale indirizzo mail procedere
Sempre Cass. 15 settembre 2022, n. 27183 sulla notifica a
mezzo pec indica poi che la notifica e le comunicazioni devono essere
fatte alla pec risultante dagli appositi registri. In particolare si è detto
che “le notificazioni e le comunicazioni vanno, quindi, eseguite al
"domicilio digitale" di cui ciascun avvocato è dotato, corrispondente
all'indirizzo P.E.C. - risultante dal ReGindE e conoscibile dai terzi
attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC; cfr. Cass. 3685/2021; Cass.
33806/2021; Cass. 2460/2021)” (Cass. 15 settembre 2022, n. 27183 sulla
notifica a mezzo pec).
La notifica in cancelleria è possibile in luogo di quella a mezzo pec?
Vista la regola generale, per la quale la notifica al
difensore può essere effettuata a mezzo pec anche se la stessa non sia indicata
in atti (perché comunque risultate dai registri), Cass. 15 settembre 2022, n.
27183 sulla notifica a mezzo pec indica che la notifica in cancelleria in luogo
che alla pec non è valida, salvo solo quando la pec non sia funzionante: “la
notifica effettuata - ai sensi dell'art. 82 del R.D. 37/1934 -
presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite -
è nulla anche se il destinatario abbia omesso di eleggere il domicilio nel
Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione,
l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause
imputabili al destinatario (Cass. 14140/2019; Cass. 14194/2018; Cass.
30139/2017; Cass. 17048/2017)” (Cass. 15 settembre 2022, n. 27183 sulla
notifica a mezzo pec).
L’unica eccezione è quella in cui sia il difensore ad avere
eletto domicilio in cancelleria: in questo caso particolare infatti la notifica
in cancelleria “è invece valida solo ove il destinatario abbia scelto,
eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggere il domicilio
presso la cancelleria, dato che l'introduzione del domicilio digitale non
esclude la facoltà di eleggere domicilio fisico (Cass. 1982/2020)” (Cass. 15 settembre
2022, n. 27183 sulla notifica a mezzo pec).
Notifica pec casella piena: introduzione
Cass. 15 settembre 2022, n. 27183 sulla notifica a mezzo pec,
come ora ricordato, indica che la notifica in cancelleria non sia possibile a
meno che l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per
cause imputabili al destinatario.
Un caso che si è concretamente verificato è quello della
notifica non eseguita perché la casella del soggetto destinatario era piena. Se
ciò avviene è chiaramente riferibile al soggetto che non svuota la casella: è
sufficiente questo per ritenere la notifica valida o per legittimare la
notifica in cancelleria.
La sentenza in commento non affronta la questione e in
passato sono state fornite differenti.
Una recente sentenza, però, ci pare aver risulto la
problematica in modo corretto.
Se immaginiamo le regole processuali come regole utili al contraddittorio
e non come ‘trappole’, se è pur vero che la casella piena dipende dal suo
mancato svuotamento, è anche vero che il notificante -con un modesto sforzo-
può integrare la notifica in altro modo (avvisare il collega e rifarla;
notificare per posta al domicilio fisico; ecc.). Così come la buona fede
contrattuale impone comportamenti che richiedono piccoli sforzi salvaguardando
la controparte, così l’onerare il notificante del fatto di fare una seconda notifica
non ci sembra un onere eccessivo.
Soprattutto perché, per restare all’esempio della casella
piena, questo potrebbe accadere anche per notifiche particolarmente pesanti ricevute
in breve tempo.
Notifica a mezzo pec: casella piena e Cass. 20 dicembre 2021, n. 40758
Come anticipato, sulla questione specifica della notifica a
mezzo pec su casella piena si è pronunciata Cass. 20 dicembre 2021, n. 40758.
La sentenza evidenzia anzitutto che “la notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi. (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 11/02/2020, n. 3164 come osservato esplicativamente nella richiamata ordinanza interlocutoria, questa Corte ha chiarito che una notificazione è validamente effettuata all'indirizzo p.e.c. del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. n. 179 del 2012 - come convertito dalla L. n. 221 del 2012, e modificato dall'art. 47 del D.L. n. 90 del 2014, convertito a sua volta dalla L. n. 114 del 2014 - non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato (Cass., 24/05/2018, n. 12876)” (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40758 su notifica a mezzo pec e casella piena).
Ma cosa avviene se la notifica non va a buon fine?
Cass. 20 dicembre 2021, n. 40758 su notifica a mezzo pec e
casella piena indica che “se però la notificazione telematica non vada a buon
fine per una ragione, come nel caso, non imputabile al notificante - essendo
invece addebitabile al destinatario per inadeguata gestione dello spazio di
archiviazione necessario alla ricezione dei messaggi (Cass., 20/05/2019, n. 13532,
Cass., 21/03/2018, n. 8029) - il notificante stesso deve ritenersi abbia il più
composito onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del
processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il
domiciliatario (fisico) eletto, in un tempo adeguatamente contenuto (arg.
ex Cass., Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, che ha indicato il temine della
metà di quello previsto dall'art. 325, c.p.c.; Cass., 19/07/2017, n. 17864,
Cass., 31/07/2017, n. 19059, Cass., 11/05/2018, n. 11485,
Cass., 09/08/2018, n. 20700)” (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40758 su
notifica a mezzo pec e casella piena).
Questo anche in relazione all’osservazione per la quale “dev'esser
escluso che il regime normativo concernente l'identificazione del c.d.
domicilio digitale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di
individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido
riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la
notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass., 11/02/2021,
n. 3557, pag. 5, in cui si richiamano: Cass. nn. 1982 del 2020, 2942
del 2019, 22892 del 2015)” (Cass. 20 dicembre 2021, n. 40758 su notifica a
mezzo pec e casella piena).
La conclusione è dunque quella per la quale “in caso di
notifica telematica effettuata dall'avvocato, il mancato perfezionamento della
stessa per non avere il destinatario reso possibile la ricezione dei messaggi
sulla propria casella p.e.c., pur chiaramente imputabile al destinatario,
impone alla parte di provvedere tempestivamente al suo rinnovo secondo le
regole generali dettate dall'art. 137 c.p.c. e ss., e non mediante
deposito dell'atto in cancelleria, non trovando applicazione la disciplina di
cui al (citato) D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, ultima parte,
prevista per il caso in cui la ricevuta di mancata consegna venga generata a
seguito di notifica o comunicazione effettuata dalla Cancelleria, atteso che la
notifica trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore si perfeziona al momento della
generazione della ricevuta di avvenuta consegna (RAC)” (Cass. 20 dicembre 2021,
n. 40758 su notifica a mezzo pec e casella piena).