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Fondo patrimoniale: cos'è e come funziona?

11 marzo 2025

Cos'è il fondo patrimoniale? Il fondo patrimoniale è uno strumento giuridico che consente di destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, proteggendoli da eventuali creditori. Tuttavia, in alcune circostanze, il pignoramento del fondo patrimoniale è possibile, ad esempio se i debiti sono stati contratti per esigenze familiari. La costituzione di un fondo patrimoniale avviene tramite atto notarile e deve essere annotata nei registri dello stato civile, con un costo che varia in base al valore dei beni coinvolti ma che, se non vi è trasferimento di proprietà, ammonta a circa 1500 o 2000 euro. In caso di vendita di un immobile incluso nel fondo patrimoniale, possono essere necessarie specifiche autorizzazioni, specialmente se ci sono figli minori. Dopo 5 anni dalla costituzione del fondo patrimoniale, i creditori potrebbero non poter più impugnare l’atto attraverso l’azione revocatoria. Il fondo patrimoniale può essere istituito anche senza figli, ma la loro presenza può influenzarne la gestione e la durata. Quando i figli diventano maggiorenni, il vincolo patrimoniale si estingue automaticamente, salvo diverse previsioni nell’atto costitutivo o la dimostrazione che continuano a dipendere economicamente dai genitori.

Separazione e divorzio fondo patrimoniale
Separazione e divorzio fondo patrimoniale

Fondo patrimoniale: cos'è e a cosa serve?

Il fondo patrimoniale è uno strumento giuridico che permette di destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Si tratta di un vincolo che può essere istituito dai coniugi o anche da un terzo, e che ha lo scopo di proteggere alcuni beni dagli effetti di obbligazioni che non siano strettamente legate alle necessità familiari. L’istituzione di un fondo patrimoniale non modifica il regime patrimoniale dei coniugi, come la comunione o la separazione dei beni, ma lo integra, creando una sorta di "patrimonio separato" finalizzato esclusivamente alle esigenze della famiglia. Questo significa che i beni conferiti nel fondo possono essere utilizzati per la casa, il mantenimento dei figli, le spese educative e sanitarie, ma non per finalità estranee alla vita familiare. Dal punto di vista legale, il fondo patrimoniale può comprendere beni immobili, beni mobili registrati (come auto o imbarcazioni) e titoli di credito, ma non qualsiasi tipo di bene. È un vincolo giuridico che si applica ai beni senza trasferirne la proprietà: i coniugi continuano a esserne titolari, ma non possono disporne liberamente se non rispettando le finalità per cui il fondo è stato creato. Un aspetto importante è che il fondo patrimoniale può essere costituito in diversi modi:

  • Dai coniugi tramite un atto pubblico notarile, che ha natura di convenzione matrimoniale.
  • Da un terzo (come un parente o una persona esterna alla famiglia), che decide di vincolare alcuni suoi beni a beneficio della famiglia di altre persone.
  • Per testamento, stabilendo che determinati beni entrino a far parte del fondo alla morte del testatore.

In tutti i casi, la costituzione deve avvenire con atto pubblico, e se viene istituito da un terzo, i coniugi devono accettarlo formalmente. Dal punto di vista fiscale, il fondo patrimoniale non comporta particolari vantaggi o oneri, ma è soggetto a una tassazione fissa al momento della costituzione. In sintesi, il fondo patrimoniale è un meccanismo di protezione che consente ai coniugi di tutelare alcuni beni, garantendo che siano destinati esclusivamente ai bisogni della famiglia. Tuttavia, non è uno strumento per eludere i creditori, e in alcune circostanze i beni del fondo possono comunque essere aggrediti.

Come funziona il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale opera come un vincolo di destinazione sui beni che vi vengono conferiti, impedendone l’utilizzo per scopi diversi da quelli legati ai bisogni della famiglia. Questo significa che, se un bene fa parte del fondo, non può essere venduto, ipotecato o gravato da altri vincoli senza il consenso di entrambi i coniugi e, in presenza di figli minori, senza l’autorizzazione del tribunale.

I beni inseriti nel fondo patrimoniale continuano a rimanere di proprietà dei coniugi o del terzo che li ha conferiti, ma la loro gestione è subordinata alla finalità specifica di tutela della famiglia. L’eventuale frutto di questi beni, come ad esempio i canoni di locazione di un immobile vincolato al fondo, deve essere impiegato per le necessità familiari. Un aspetto importante riguarda la protezione del patrimonio nei confronti dei creditori. Se i coniugi contraggono un debito per scopi personali o estranei alle esigenze della famiglia, i creditori non possono aggredire i beni del fondo, a meno che non dimostrino che il debito è stato contratto proprio per i bisogni della famiglia. In alcuni casi, se il fondo patrimoniale cessa di essere utile alla famiglia, può essere sciolto. Lo scioglimento può avvenire per diversi motivi, tra cui:

  • la cessazione del matrimonio, ad esempio per divorzio o annullamento;
  • il decesso di uno dei coniugi, se non ci sono figli minori;
  • il venir meno dell’interesse della famiglia alla protezione patrimoniale, su autorizzazione del tribunale.

Il fondo patrimoniale, dunque, non è un meccanismo immutabile: se cambiano le condizioni della famiglia, può essere modificato o sciolto, sempre nel rispetto della legge e delle esigenze dei suoi membri.

Quali beni possono essere inclusi nel vincolo?

Il fondo patrimoniale può comprendere solo alcune categorie di beni, precisamente:

  • Beni immobili, come case, appartamenti o terreni;
  • Beni mobili registrati, come automobili, imbarcazioni o aeromobili;
  • Titoli di credito, se nominativi e destinati espressamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Non è possibile inserire nel fondo beni mobili non registrati, come denaro, gioielli o opere d’arte, perché questi non offrono una garanzia sufficiente di tracciabilità e tutela nei confronti dei creditori. Un altro aspetto importante riguarda la proprietà dei beni conferiti. Il fondo patrimoniale può includere beni appartenenti:

  • a entrambi i coniugi, se sono in comunione dei beni o se decidono insieme di vincolare un bene di proprietà comune;
  • a uno solo dei coniugi, che può destinare al fondo un bene di cui è proprietario esclusivo;
  • a un terzo, ad esempio un genitore o un altro familiare, che decide di costituire un fondo per proteggere il patrimonio di una famiglia. In questo caso, i coniugi devono accettare formalmente la costituzione del fondo.

Una volta inseriti nel fondo patrimoniale, i beni restano vincolati ai bisogni della famiglia e non possono essere usati per finalità diverse, salvo eccezioni previste dalla legge. Inoltre, il vincolo si estende anche ai frutti dei beni, come ad esempio i canoni di locazione di un immobile incluso nel fondo.

Costituzione fondo patrimoniale: come si procede?

La costituzione di un fondo patrimoniale richiede un atto formale e segue una procedura ben precisa. Non è sufficiente che i coniugi o un terzo decidano di destinare alcuni beni alla famiglia: è necessario rispettare precisi requisiti legali. Passaggi per la costituzione del fondo patrimoniale:

  1. Redazione dell’atto pubblico notarile:
  • Il fondo patrimoniale deve essere costituito con atto pubblico davanti a un notaio. Non è possibile farlo con una scrittura privata.
  • Se viene costituito da entrambi i coniugi, si configura come una convenzione matrimoniale.
  • Se viene costituito da un terzo (es. un genitore), i coniugi devono accettarlo formalmente con un atto pubblico separato o contestuale.
  1. Annotazione nei registri dello stato civile
  • L’atto deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio presso l’ufficio di stato civile.
  • Senza questa formalità, il fondo patrimoniale non è opponibile ai terzi, ossia i creditori potrebbero non esserne vincolati.
  1. Trascrizione nei pubblici registri (se riguarda immobili o mobili registrati)
  • Se il fondo comprende immobili o beni mobili registrati (es. case o auto), l’atto deve essere trascritto nei registri immobiliari o nei registri dei beni mobili.
  • Questa formalità garantisce la pubblicità del vincolo e la sua opponibilità ai terzi.

Il fondo patrimoniale può essere costituito anche per testamento: in questo caso, il vincolo si attiva dopo la morte del testatore e necessita dell’accettazione da parte dei coniugi beneficiari. Una volta costituito, il fondo patrimoniale ha effetto immediato e i beni conferiti sono vincolati ai bisogni della famiglia. I coniugi possono amministrarlo congiuntamente, ma non possono venderlo o ipotecarlo liberamente se nell’atto costitutivo non è previsto espressamente.

Qual è il costo del fondo patrimoniale?

La costituzione di un fondo patrimoniale comporta una serie di costi che variano in base alla complessità dell’atto, alla presenza di beni immobili e alla necessità di eventuali trascrizioni nei registri pubblici. I costi principali riguardano l’onorario notarile, le imposte di registro e le spese per l’annotazione e la trascrizione del vincolo.

Se il fondo patrimoniale viene istituito senza che vi sia un trasferimento di proprietà, ma solo un vincolo sui beni già appartenenti ai coniugi, le spese sono generalmente più contenute e si aggirano su un importo compreso tra 1.500 e 2.000 euro. Se, invece, la costituzione del fondo comporta anche il trasferimento di proprietà di beni, ad esempio quando un terzo decide di conferire un immobile nel fondo patrimoniale o un coniuge trasferisce un bene all’altro, i costi aumentano e possono superare i 3.000-4.000 euro.

A queste spese si aggiungono eventuali costi per la trascrizione nei registri immobiliari, necessaria nel caso in cui il fondo comprenda immobili o beni mobili registrati, oltre a bolli e diritti di segreteria. Non ci sono invece costi di mantenimento del fondo patrimoniale, anche se rimangono le normali spese di gestione dei beni inclusi, come tasse sulla proprietà, spese condominiali o costi di manutenzione.

In alcuni casi, il fondo patrimoniale costituito per la tutela di figli minori può beneficiare di specifiche esenzioni fiscali, ma queste devono essere valutate caso per caso. Complessivamente, l’importo necessario per la costituzione di un fondo patrimoniale può variare sensibilmente in base alla situazione specifica e alla tipologia di beni coinvolti, con un costo medio che può oscillare tra i 1.500 e i 4.000 euro.

È necessario avere figli per costituire un fondo patrimoniale?

No, la presenza di figli non è un requisito obbligatorio per costituire un fondo patrimoniale. Il fondo può essere creato dai coniugi anche se non hanno figli, con lo scopo di garantire il patrimonio per i bisogni della famiglia. Tuttavia, l’esistenza di figli può influenzare alcuni aspetti della gestione e dello scioglimento del fondo patrimoniale:

  1. Autorizzazione per atti di disposizione:
  • Se ci sono figli minorenni, la vendita o l’ipoteca di un bene del fondo richiedono l’autorizzazione del tribunale, a meno che nell’atto costitutivo sia stata prevista la possibilità di disporne liberamente.
  • Se i figli sono maggiorenni e indipendenti economicamente, questa tutela non si applica più.
  1. Persistenza del vincolo in caso di scioglimento del matrimonio:
  • Se i coniugi si separano o divorziano, il fondo patrimoniale si scioglie automaticamente, a meno che vi siano figli minori o economicamente non autosufficienti. In tal caso, il vincolo può persistere fino a quando i figli non siano in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni.
  1. Protezione dei beni:
  • La presenza di figli può costituire un ulteriore elemento di protezione del fondo nei confronti dei creditori, in quanto il vincolo ha una funzione di tutela del nucleo familiare.

In sintesi, il fondo patrimoniale può essere costituito indipendentemente dalla presenza di figli, ma se questi ci sono, incidono sulla gestione e sulla durata del vincolo.

Cosa accade al fondo patrimoniale quando i figli diventano maggiorenni?

Il fondo patrimoniale è uno strumento destinato a proteggere i bisogni della famiglia e, in particolare, dei figli. Secondo l'articolo 171 del Codice Civile, il fondo si scioglie automaticamente in tre casi:

  • annullamento del matrimonio;
  • scioglimento del matrimonio (divorzio);
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo non si estingue immediatamente con il divorzio, ma rimane in vigore fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

Su questo punto, però, la giurisprudenza ha chiarito che il concetto di "bisogni della famiglia" non si esaurisce automaticamente con il raggiungimento dei 18 anni. Infatti, se i figli maggiorenni non sono economicamente indipendenti, la funzione del fondo patrimoniale potrebbe proseguire per continuare a soddisfare le esigenze familiari. Alcune pronunce hanno infatti ritenuto che il fondo può rimanere attivo fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli, soprattutto se il loro mantenimento continua a gravare sui genitori.

Per garantire una tutela più chiara, al momento della costituzione del fondo patrimoniale è possibile inserire una specifica clausola che preveda esplicitamente che il vincolo resti in vigore fino all’effettiva indipendenza economica dei figli, evitando incertezze interpretative. In assenza di questa previsione, la cessazione avviene automaticamente con la maggiore età dell’ultimo figlio, salvo che vi siano esigenze particolari che ne giustifichino la persistenza.

Un ulteriore aspetto da considerare è che i figli maggiorenni non autosufficienti potrebbero opporsi a eventuali atti dispositivi sui beni del fondo, se questi compromettessero il vincolo di destinazione e la funzione di protezione familiare. Ciò significa che, anche dopo la maggiore età, i beni vincolati possono rimanere destinati al soddisfacimento delle necessità dei figli, se dimostrano di non essere ancora autonomi economicamente.

In conclusione, senza una specifica previsione nell'atto costitutivo, il fondo patrimoniale cessa con la maggiore età dell’ultimo figlio. Tuttavia, in presenza di figli non ancora indipendenti, il fondo potrebbe continuare a produrre effetti e garantire protezione ai beni, soprattutto se ciò è stato previsto espressamente al momento della sua istituzione.

Quali sono gli effetti di questo vincolo per i creditori?

La costituzione di un fondo patrimoniale ha l’effetto principale di proteggere i beni vincolati da determinate azioni esecutive dei creditori, ma non offre una tutela assoluta. Secondo l’articolo 170 del Codice Civile, i beni inclusi nel fondo non possono essere pignorati o espropriati, a meno che i debiti per cui il creditore agisce non siano stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia. In altre parole:

  • Se il debito è stato contratto per esigenze familiari (es. spese per la casa, istruzione dei figli, cure mediche, mantenimento della famiglia), il creditore può agire anche sui beni del fondo patrimoniale.
  • Se il debito è estraneo ai bisogni familiari (es. un finanziamento per un’attività imprenditoriale, un debito di gioco, una multa), il creditore non può agire su questi beni, a meno che non dimostri che era all’oscuro della loro estraneità ai bisogni della famiglia. L’esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale è quindi possibile solo se:
  • Il credito deriva da obbligazioni assunte per le esigenze della famiglia.
  • Il creditore non era a conoscenza che il debito fosse estraneo ai bisogni familiari.

Di conseguenza, il fondo patrimoniale non offre una protezione assoluta, ma solo una tutela condizionata alla natura del debito e alla consapevolezza del creditore.

Cosa accade per i debiti fiscali: è possibile il pignoramento o l'esecuzione?

La giurisprudenza ha chiarito che i beni del fondo patrimoniale possono essere aggrediti per debiti tributari, ma solo a determinate condizioni. Il principio fondamentale è la connessione tra il debito fiscale e i bisogni della famiglia: se il debito fiscale è stato contratto per esigenze riconducibili al mantenimento del nucleo familiare, i creditori possono pignorare i beni del fondo. Il concetto di "bisogni della famiglia" non si limita solo alle necessità primarie come vitto, alloggio e istruzione dei figli, ma include anche il mantenimento del tenore di vita della famiglia. Tuttavia, se il debito fiscale è connesso ad attività imprenditoriali o speculative di uno dei coniugi e non ha una relazione diretta con le esigenze della famiglia, il fondo patrimoniale può offrire protezione, impedendo l’aggressione da parte dell’ente impositore. La Corte di Cassazione ha ribadito che:

  • Se il debito fiscale deriva da un’attività che contribuiva al mantenimento della famiglia (es. un’impresa familiare o un’attività di lavoro autonomo da cui derivava il reddito principale della famiglia), il fondo patrimoniale può essere aggredito.
  • Se invece il debito fiscale è connesso a un'attività imprenditoriale autonoma, a scopi speculativi o comunque estranea al soddisfacimento dei bisogni familiari, il fondo può offrire protezione. Tuttavia, il debitore deve dimostrare che il creditore fosse consapevole dell’estraneità del debito alle esigenze familiari.

Un altro aspetto rilevante è che l’iscrizione di ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate su un bene del fondo patrimoniale non è sempre legittima. L’ipoteca può essere contestata se il debito tributario non ha una connessione diretta con il mantenimento della famiglia e se il contribuente riesce a dimostrare l’estraneità del debito alle esigenze familiari. In sintesi, la possibilità per l’amministrazione finanziaria di aggredire i beni del fondo patrimoniale dipende dalla natura del debito fiscale e dal suo legame con i bisogni della famiglia. Se il debito è riconducibile al mantenimento del nucleo familiare, il fondo patrimoniale non protegge i beni; se invece il debito è estraneo alla famiglia, i beni potrebbero restare al riparo dalle azioni esecutive, ma la dimostrazione dell’estraneità del debito spetta al debitore.

E cosa succede per i debiti derivanti da obbligazioni extracontrattuali

In linea generale, i beni vincolati nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti dai creditori solo se il debito è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia. Questa regola vale sia per le obbligazioni di natura contrattuale sia per quelle extracontrattuali, ma con alcune distinzioni importanti. Le obbligazioni risarcitorie derivanti da fatto illecito (ad esempio, un incidente stradale causato da uno dei coniugi) di norma non rientrano tra i bisogni della famiglia, e quindi non giustificano l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale. Tuttavia, se il danno arrecato ha comportato un vantaggio per la famiglia—diretto o indiretto—il fondo potrebbe rispondere nei limiti di tale beneficio.

Ad esempio:

  • Se un coniuge causa un danno utilizzando un veicolo per un’attività lavorativa da cui deriva il reddito familiare, l'obbligazione risarcitoria potrebbe essere considerata inerente ai bisogni della famiglia e quindi eseguibile sui beni del fondo.
  • Se, al contrario, il fatto illecito è del tutto estraneo alle necessità familiari (ad esempio, un risarcimento danni per una lite privata o un comportamento doloso), i beni del fondo non potranno essere aggrediti dai creditori. L’orientamento giurisprudenziale conferma che l’art. 170 c.c. si applica anche ai casi di responsabilità extracontrattuale, ma con alcuni limiti:
  • Il fondo può essere coinvolto solo se il debito risarcitorio è connesso ai bisogni della famiglia.
  • Se l’illecito ha un impatto sulle risorse economiche del nucleo familiare, il creditore potrebbe avere titolo per agire sui beni vincolati.
  • Se manca qualsiasi legame con il mantenimento familiare, il fondo patrimoniale continua a offrire protezione e il creditore non potrà pignorare i beni vincolati.

In sintesi, la protezione offerta dal fondo patrimoniale contro le obbligazioni extracontrattuali non è assoluta: tutto dipende dal grado di connessione tra il fatto illecito e il sostentamento della famiglia.

Fondo patrimoniale e pignoramento: quando è possibile?

I creditori possono agire sui beni del fondo se il debito è stato contratto per esigenze familiari, come (a titolo esemplificativo ma i casi possono essere molti altri):

  • Mutui per la casa coniugale.
  • Spese per l’educazione e il mantenimento dei figli.
  • Oneri condominiali su immobili del fondo.

Se il debito è stato assunto per necessità estranee alla famiglia (ad esempio per attività imprenditoriali o speculative), il fondo è in linea di principio protetto, ma spetta al debitore dimostrare che il creditore era a conoscenza dell’estraneità del debito. Il fondo patrimoniale non garantisce un’esenzione totale dal pignoramento. Se il debito è riconducibile ai bisogni della famiglia, i creditori possono agire sui beni vincolati. In caso contrario, il debitore deve dimostrare che il creditore sapeva che l’obbligazione era estranea alla famiglia.

Quali creditori possono comunque agire con un pignoramento?

Il fondo patrimoniale non garantisce una protezione assoluta dai creditori, ma solo per quei debiti che non riguardano i bisogni della famiglia. Se un debito è stato contratto per esigenze familiari, come il pagamento di un mutuo per la casa coniugale, le spese scolastiche dei figli o le cure mediche, il creditore può agire sui beni vincolati senza limitazioni.

Anche nel caso di debiti estranei alla famiglia, l’esecuzione può comunque avvenire se il creditore non era a conoscenza di questa estraneità. Spetta quindi al debitore dimostrare che l’obbligazione non rientrava tra le necessità familiari e che il creditore ne fosse consapevole al momento della concessione del credito.

Un’ulteriore eccezione riguarda i debiti fiscali e tributari: l’Agenzia delle Entrate e gli enti di riscossione possono procedere all’esecuzione forzata se il debito è legato a redditi o beni destinati alla famiglia. Ad esempio, imposte come l’IMU o la TARI su un immobile incluso nel fondo possono essere riscosse direttamente sui beni vincolati. In alcuni casi, anche i debiti derivanti da un’attività imprenditoriale del coniuge potrebbero essere fatti valere sui beni del fondo, ma la valutazione dipende dalle circostanze specifiche.

In sintesi, il fondo patrimoniale offre una protezione solo parziale: se da un lato tutela i beni dai creditori per debiti personali o estranei alla famiglia, dall’altro non impedisce l’azione esecutiva per debiti fiscali o per obbligazioni che hanno avuto un impatto sulle necessità della famiglia.

Fondo patrimoniale e vendita dell’immobile: è possibile?

La vendita di un immobile inserito nel fondo patrimoniale è possibile, ma con alcune limitazioni. In generale, i coniugi devono essere d’accordo per poter disporre dei beni vincolati, e se ci sono figli minori, la legge richiede l’autorizzazione del tribunale. Quest’ultima viene concessa solo se la vendita è ritenuta necessaria o vantaggiosa per la famiglia.

Tuttavia, esistono situazioni in cui la vendita può avvenire senza particolari vincoli. Se nell’atto di costituzione del fondo è stato previsto espressamente che i coniugi possono disporre liberamente dei beni, allora l’autorizzazione del tribunale non è necessaria, neanche in presenza di figli minori. Inoltre, quando il fondo patrimoniale si scioglie, ad esempio per la separazione o il divorzio, i beni tornano nella piena disponibilità dei proprietari, che potranno venderli senza restrizioni.

Un altro aspetto da considerare è la possibilità che i creditori si oppongano alla vendita. Se il fondo patrimoniale è stato costituito in un momento di difficoltà economica per sottrarre beni alla garanzia dei creditori, questi possono agire con l’azione revocatoria per rendere inefficace la protezione offerta dal fondo e procedere con il pignoramento dell’immobile. Per questo motivo, la vendita di un bene del fondo deve sempre essere valutata con attenzione, tenendo conto delle limitazioni legali e delle eventuali opposizioni da parte dei creditori.

Fondo patrimoniale dopo 5 anni: l’azione revocatoria

La costituzione di un fondo patrimoniale è considerata un atto a titolo gratuito, il che significa che, in determinate circostanze, può essere soggetto ad azione revocatoria da parte dei creditori. L’azione revocatoria ordinaria, prevista dall’art. 2901 c.c., consente ai creditori di chiedere l’inefficacia dell’atto se dimostrano che il fondo è stato costituito per sottrarre beni alla garanzia patrimoniale, rendendo più difficile il recupero dei crediti.

Il termine entro cui i creditori possono agire è di cinque anni dalla costituzione del fondo patrimoniale. Trascorso questo periodo, l’azione revocatoria non è più possibile e il fondo rimane opponibile ai creditori, salvo che l’atto sia stato compiuto in frode ai creditori in modo particolarmente evidente.

Va precisato che l’azione revocatoria non elimina il fondo patrimoniale, ma rende i beni nuovamente aggredibili dai creditori che hanno promosso l’azione. In pratica, l’effetto della revoca è limitato al solo creditore che l’ha richiesta, mentre per tutti gli altri il vincolo del fondo patrimoniale continua a esistere.

Infine, la possibilità di revocare il fondo dipende anche dalla situazione economica del debitore al momento della sua costituzione: se si dimostra che al tempo dell’atto non vi erano difficoltà economiche e che il fondo è stato istituito con un intento genuino di protezione familiare, l’azione revocatoria potrebbe essere respinta.

Come incidono separazione e divorzio sul fondo patrimoniale

Al primo comma dell’art.171 viene sancita la cessazione del fondo patrimoniale nel caso vengano meno gli effetti civili del matrimonio, ovvero in caso di divorzio. Ciò significa che, nonostante alcuni ritengano che sia sufficiente una separazione personale dei coniugi affinché il fondo patrimoniale venga estinto, la separazione di per sé, non basta, giacché rappresentativa di un periodo connotato da un carattere di temporaneità (la situazione potrebbe anche risolversi senza arrivare al divorzio). Per la verità, il dubbio in merito alla cessazione del fondo patrimoniale anche in caso di separazione, nasce dal fatto che questo strumento viene visto come integrazione della comunione legale dei beni, che di fatto cessa già con la separazione stessa. Ad ogni modo, poiché le cause che portano alla cessazione del fondo patrimoniale sono tassative, il pensiero prevalente ritiene che tra queste cause non possa essere considerata la separazione personale della coppia che tutt’al più è motivo di scioglimento della comunione dei beni.

Estinzione del fondo: le eccezioni anche in caso di divorzio

Sino ad ora abbiamo visto che tra le ragioni che ai sensi dell'art. 171 del codice civile comportano l'estinzione del fondo patrimoniale, può essere ricompreso il divorzio ma non la separazione.

Prima fra tutte e certamente la più significativa da considerare, tenendo conto del quadro inerente al nucleo familiare, è la presenza di prole. Nel caso infatti in cui vi siano dei figli minorenni, benché i genitori procedano a separazione e divorzio, il fondo patrimoniale non cesserà di esistere, ma dovrà durare fino a quando la prole non abbia raggiunto i diciotto anni: una tale regola vale sia in caso di figli legittimi e sia in caso di figli adottivi oppure naturali e concepiti ove poi effettivamente nascano. Sarà inoltre il giudice a chiarire in che modo venga amministrato il fondo. Egli potrà anche eventualmente considerare una parte, una quota del fondo attribuendola ai figli in godimento o in proprietà.

Cessazione per accordo tra i coniugi

Altra questione che si pone è se, senza procedere a separazione o divorzio, i coniugi possano estinguere o far cessare il fondo patrimoniale. Infatti, tra le cause di cessazione non è espressamente prevista dalla legge quella dell'accordo tra i coniugi. Tale forma di cessazione è considerata ammissibile anche a prescindere dalla presenza di una separazione o un divorzio, ma da ultimo la Cassazione ha indicato che i coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori In particolare, ha indicato che “in mancanza di figli, lo scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi” (Cass. 8 agosto 2014, n. 17811). Quando, invece, sono presenti figli non è possibile per i coniugi procedere senza autorizzazioni, anche se i coniugi hanno fatto la procedura di separazione o divorzio: la ragione è che il fondo patrimoniale “determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori) , che il legislatore ha inteso assicurare con la previsione di una serie di misure di sostegno in favore dei componenti più deboli, fra le quali particolarmente significativa risulta quella sopra citata per la quale, ricorrendone le prescritte condizioni, il giudice può attribuire in proprietà ai figli una quota dei beni (art. 171 c.c., comma 3), così legittimando, sostanzialmente, una espropriazione per tale causa. E d'altra parte non sembra contestabile, neppure da un punto di vista logico, l'astratta configurabilità di uno specifico interesse di questi ultimi ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è certamente irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni” (Cass. 8 agosto 2014, n. 17811). In presenza di figli minori, comunque, la legittimazione a contestare lo scioglimento del fondo patrimoniale senza autorizzazioni spetta ai figli stessi e non anche a terzi o altri soggetti: “in presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria” (Cass. 22/11/2019, n. 30517).

Conclusioni

Il fondo patrimoniale è uno strumento utile per tutelare i beni destinati ai bisogni della famiglia, ma non garantisce una protezione assoluta. Se da un lato consente di vincolare immobili, mobili registrati e titoli di credito, dall’altro presenta numerose limitazioni, soprattutto nei confronti dei creditori.

La sua costituzione è relativamente semplice e può essere effettuata da entrambi i coniugi, da uno solo di essi o persino da un terzo, ma i suoi effetti dipendono dalle specifiche clausole inserite nell’atto costitutivo. È importante valutare attentamente le condizioni per la vendita dei beni, le eventuali restrizioni in caso di figli minori e i rischi connessi all’azione revocatoria, che può essere esercitata dai creditori entro cinque anni.

Inoltre, il fondo patrimoniale non è sempre opponibile ai creditori, soprattutto se i debiti sono stati contratti per esigenze familiari o se il creditore non era a conoscenza della loro estraneità ai bisogni della famiglia. In alcuni casi, anche i debiti tributari possono giustificare l’esecuzione sui beni del fondo.

In definitiva, il fondo patrimoniale può essere una scelta valida per la protezione del patrimonio familiare, ma deve essere valutato con attenzione per evitare problemi futuri. Prima di procedere, è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista per comprendere se sia lo strumento più adatto alle proprie esigenze.

FAQ sul Fondo Patrimoniale

Fondo patrimoniale: cos’è?

Il fondo patrimoniale è un vincolo giuridico che protegge alcuni beni destinandoli esclusivamente ai bisogni della famiglia. Può essere costituito da entrambi i coniugi o da un terzo tramite atto notarile e si applica a beni immobili, mobili registrati e titoli di credito. Tuttavia, non garantisce una protezione assoluta dai creditori, specialmente se il debito è stato contratto per esigenze familiari.

Come si procede alla costituzione di un fondo patrimoniale?

Per costituire un fondo patrimoniale è necessario un atto pubblico notarile, che deve essere annotato nei registri dello stato civile. Se il fondo comprende beni immobili o mobili registrati, è richiesta anche la trascrizione nei registri competenti. In presenza di figli minori, per determinati atti sui beni del fondo può essere necessaria l’autorizzazione del tribunale.

Fondo patrimoniale: quanto costa?

Il costo per la costituzione di un fondo patrimoniale varia a seconda della complessità dell’atto e del valore dei beni coinvolti. Le spese notarili si aggirano tra i 500 e i 1.000 euro, a cui si aggiungono eventuali imposte di registrazione e trascrizione, se il fondo comprende immobili. Se un terzo costituisce il fondo, potrebbero essere dovute imposte sulle donazioni.

Fondo patrimoniale e figli: è obbligatorio averne per costituirlo?

No, il fondo patrimoniale può essere costituito anche da coniugi senza figli, con l’obiettivo di proteggere il patrimonio familiare. Tuttavia, la presenza di figli minori influisce sulla gestione del fondo, poiché per vendere o ipotecare un bene è necessaria l’autorizzazione del tribunale. In caso di divorzio, il fondo patrimoniale si scioglie automaticamente, a meno che ci siano figli minori, nel qual caso permane fino alla loro maggiore età.

Fondo patrimoniale e figli maggiorenni: cosa cambia?

Quando i figli diventano maggiorenni, il fondo patrimoniale si scioglie automaticamente, a meno che nell’atto costitutivo non sia stata prevista una durata più lunga. La giurisprudenza ha riconosciuto che il fondo potrebbe continuare a proteggere i beni anche oltre i 18 anni se i figli non sono ancora economicamente indipendenti, ma per garantire tale protezione è opportuno prevederlo esplicitamente al momento della costituzione.

Fondo patrimoniale e pignoramento: quando è possibile?

I creditori possono pignorare i beni del fondo patrimoniale solo se il debito è stato contratto per esigenze della famiglia, come il pagamento del mutuo della casa coniugale o spese per l’educazione dei figli. Se il debito è estraneo ai bisogni familiari, il fondo offre una protezione, ma il debitore deve dimostrare che il creditore era consapevole di questa estraneità. In alcuni casi, anche i debiti fiscali possono giustificare il pignoramento.

Fondo patrimoniale dopo 5 anni: cosa succede?

Dopo 5 anni dalla sua costituzione, il fondo patrimoniale diventa più difficile da contestare, poiché i creditori non possono più esercitare l’azione revocatoria, salvo che dimostrino una frode. Il fondo continua a proteggere i beni fino a quando sussistono i bisogni della famiglia, ma può sciogliersi automaticamente in caso di divorzio o decesso di uno dei coniugi senza figli minori.

Fondo patrimoniale e vendita immobile: è possibile?

La vendita di un immobile incluso nel fondo patrimoniale è possibile, ma solo con il consenso di entrambi i coniugi. Se ci sono figli minori, è necessaria l’autorizzazione del tribunale, che valuterà se la vendita è nell’interesse della famiglia. In caso di divorzio, il fondo patrimoniale si scioglie automaticamente, salvo che vi siano figli minori, e i beni tornano disponibili per la vendita. Se il fondo è stato costituito per sottrarre beni ai creditori, la vendita potrebbe essere impugnata con un’azione revocatoria.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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