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Fondo patrimoniale: divorzio e sua risoluzione

13 ottobre 2022

Fondo patrimoniale: divorzio e sua risoluzione. Quando cessa o vi è risoluzione del fondo patrimoniale? La cessazione del fondo deriva dalla separazione o dal divorzio e nel caso in quali casi? E, inoltre, possono i coniugi anche indipendentemente dalla separazione o dal divorzio risolvere consensualmente il fondo patrimoniale? Vediamo quando vi è risoluzione del fondo patrimoniale.

Separazione e divorzio fondo patrimoniale
Separazione e divorzio fondo patrimoniale


In cosa consiste il fondo patrimoniale?

Prima di addentrarci nella trattazione vera e propria dell’argomento, va innanzitutto chiarito cosa si intende per fondo patrimoniale e da quali articoli del Codice Civile viene disciplinato: si tratta di un istituto mediante cui la coppia di coniugi, uno di essi o un terzo soggetto, può decidere di vincolare una parte del proprio patrimonio, da utilizzare specificatamente per far fronte alle necessità familiari. Il tutto viene chiarito e ben espresso negli articoli dal 167 al 171 del codice civile.

La conseguenza della costituzione del fondo patrimoniale su alcuni beni è quella per la quale questi beni possono essere aggrediti solo dai creditori che vantano credito connessi alle necessità famigliari.

Lo strumento, spesso, viene utilizzato per segregare in parte il proprio patrimonio o, comunque, per creare un ostacolo ai creditori. Per tale ragione può essere colpito da azione revocatoria se compiuto nei 5 anni prima, trattandosi peraltro di atto a titolo gratuito.

Come incidono Separazione e divorzio sul fondo patrimoniale

Al primo comma dell’art.171 viene sancita la cessazione del fondo patrimoniale nel caso vengano meno gli effetti civili del matrimonio, ovvero in caso di divorzio.

Ciò significa che, nonostante alcuni ritengano che sia sufficiente una separazione personale dei coniugi affinché il fondo patrimoniale venga estinto, la separazione di per sé, non basta, giacché rappresentativa di un periodo connotato da un carattere di temporaneità (la situazione potrebbe anche risolversi senza arrivare al divorzio).

Per la verità, il dubbio in merito alla cessazione del fondo patrimoniale anche in caso di separazione, nasce dal fatto che questo strumento viene visto come integrazione della comunione legale dei beni, che di fatto cessa già con la separazione stessa.

Ad ogni modo, poiché le cause che portano alla cessazione del fondo patrimoniale sono tassative, il pensiero prevalente ritiene che tra queste cause non possa essere considerata la separazione personale della coppia che tutt’al più è motivo di scioglimento della comunione dei beni.

Estinzione del fondo patrimoniale: le eccezioni anche in caso di divorzio

Sino ad ora abbiamo visto che tra le ragioni che ai sensi dell'art. 171 del codice civile comportano l'estinzione del fondo patrimoniale, può essere ricompreso il divorzio ma non la separazione.

Prima fra tutte e certamente la più significativa da considerare, tenendo conto del quadro inerente al nucleo familiare, è la presenza di prole.

Nel caso infatti in cui vi siano dei figli minorenni, benché i genitori procedano a separazione e divorzio, il fondo patrimoniale non cesserà di esistere, ma dovrà durare fino a quando la prole non abbia raggiunto i diciottanni: una tale regola vale sia in caso di figli legittimi e sia in caso di figli adottivi oppure naturali e concepiti ove poi effettivamente nascano.

Sarà inoltre il giudice a chiarire in che modo venga amministrato il fondo. Egli potrà anche eventualmente considerare una parte, una quota del fondo attribuendola ai figli in godimento o in proprietà.

Fondo patrimoniale risoluzione: cessazione per accordo tra i coniugi

Altra questione che si pone è se, senza procedere a separazione o divorzio, i coniugi possano estinguere o far cessare il fondo patrimoniale.

Infatti, tra le cause di cessazione non è espressamente prevista dalla legge quella dell'accordo tra i coniugi.

Tale forma di cessazione è considerata ammissibile anche a prescindere dalla presenza di una separazione o un divorzio, ma da ultimo la Cassazione ha indicato che i coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo patrimoniale in presenza di figli minori

In particolare ha indicato che “in mancanza di figli, lo scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi” (Cass. 8 agosto 2014, n. 17811).

Quando, invece, sono presenti figli non è possibile per i coniugi procedere senza autorizzazioni, anche se i coniugi hanno fatto la procedura di separazione o divorzio: la ragione è che il fondo patrimoniale “determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori) , che il legislatore ha inteso assicurare con la previsione di una serie di misure di sostegno in favore dei componenti più deboli, fra le quali particolarmente significativa risulta quella sopra citata per la quale, ricorrendone le prescritte condizioni, il giudice può attribuire in proprietà ai figli una quota dei beni (art. 171 c.c., comma 3), così legittimando, sostanzialmente, una espropriazione per tale causa. E d'altra parte non sembra contestabile, neppure da un punto di vista logico, l'astratta configurabilità di uno specifico interesse di questi ultimi ad interloquire sulle opzioni operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è certamente irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni” (Cass. 8 agosto 2014, n. 17811).

In presenza di figli minori, comunque, la legittimazione a contestare lo scioglimento del fondo patrimoniale senza autorizzazioni spetta ai figli stessi e non anche a terzi o altri soggetti: “in presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria” (Cass. 22/11/2019, n. 30517).

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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