Fondo patrimoniale: divorzio e sua risoluzione
Fondo patrimoniale: divorzio e sua risoluzione. Quando cessa
o vi è risoluzione del fondo patrimoniale? La cessazione del fondo deriva dalla
separazione o dal divorzio e nel caso in quali casi? E, inoltre, possono i
coniugi anche indipendentemente dalla separazione o dal divorzio risolvere consensualmente
il fondo patrimoniale?
Vediamo quando vi è risoluzione del fondo patrimoniale.

In cosa consiste il fondo patrimoniale?
Prima di addentrarci nella trattazione vera e propria
dell’argomento, va innanzitutto chiarito cosa si intende per fondo patrimoniale
e da quali articoli del Codice Civile viene disciplinato: si tratta di un
istituto mediante cui la coppia di coniugi, uno di essi o un terzo soggetto, può
decidere di vincolare una parte del proprio patrimonio, da utilizzare specificatamente
per far fronte alle necessità familiari. Il tutto viene chiarito e ben espresso
negli articoli dal 167 al 171 del codice civile.
La conseguenza della costituzione del fondo patrimoniale su
alcuni beni è quella per la quale questi beni possono essere aggrediti solo dai
creditori che vantano credito connessi alle necessità famigliari.
Lo strumento, spesso, viene utilizzato per segregare in
parte il proprio patrimonio o, comunque, per creare un ostacolo ai creditori. Per
tale ragione può essere colpito da azione revocatoria se compiuto nei 5 anni
prima, trattandosi peraltro di atto a titolo gratuito.
Come incidono Separazione e divorzio sul fondo patrimoniale
Al primo comma dell’art.171 viene sancita la cessazione del
fondo patrimoniale nel caso vengano meno gli effetti civili del matrimonio,
ovvero in caso di divorzio.
Ciò significa che, nonostante alcuni ritengano che sia
sufficiente una separazione personale dei coniugi affinché il fondo
patrimoniale venga estinto, la separazione di per sé, non basta, giacché
rappresentativa di un periodo connotato da un carattere di temporaneità (la
situazione potrebbe anche risolversi senza arrivare al divorzio).
Per la verità, il dubbio in merito alla cessazione del fondo
patrimoniale anche in caso di separazione, nasce dal fatto che questo strumento
viene visto come integrazione della comunione legale dei beni, che di fatto
cessa già con la separazione stessa.
Ad ogni modo, poiché le cause che portano alla cessazione
del fondo patrimoniale sono tassative, il pensiero prevalente ritiene che tra
queste cause non possa essere considerata la separazione personale della coppia
che tutt’al più è motivo di scioglimento della comunione dei beni.
Estinzione del fondo patrimoniale: le eccezioni anche in caso di divorzio
Sino ad ora abbiamo visto che tra le ragioni che ai sensi
dell'art. 171 del codice civile comportano l'estinzione del fondo patrimoniale,
può essere ricompreso il divorzio ma non la separazione.
Prima fra tutte e certamente la più significativa da
considerare, tenendo conto del quadro inerente al nucleo familiare, è la
presenza di prole.
Nel caso infatti in cui vi siano dei figli minorenni, benché
i genitori procedano a separazione e divorzio, il fondo patrimoniale non
cesserà di esistere, ma dovrà durare fino a quando la prole non abbia raggiunto
i diciottanni: una tale regola vale sia in caso di figli legittimi e sia in
caso di figli adottivi oppure naturali e concepiti ove poi effettivamente
nascano.
Sarà inoltre il giudice a chiarire in che modo venga amministrato
il fondo. Egli potrà anche eventualmente considerare una parte, una quota del
fondo attribuendola ai figli in godimento o in proprietà.
Fondo patrimoniale risoluzione: cessazione per accordo tra i coniugi
Altra questione che si pone è se, senza procedere a
separazione o divorzio, i coniugi possano estinguere o far cessare il fondo
patrimoniale.
Infatti, tra le cause di cessazione non è espressamente
prevista dalla legge quella dell'accordo tra i coniugi.
Tale forma di cessazione è considerata ammissibile anche a
prescindere dalla presenza di una separazione o un divorzio, ma da ultimo la Cassazione
ha indicato che i coniugi non possono sciogliere consensualmente il fondo
patrimoniale in presenza di figli minori
In particolare ha indicato che “in mancanza di figli, lo
scioglimento del fondo patrimoniale può intervenire anche sulla base del solo
consenso dei coniugi” (Cass. 8 agosto 2014, n. 17811).
Quando, invece, sono presenti figli non è possibile per i
coniugi procedere senza autorizzazioni, anche se i coniugi hanno fatto la
procedura di separazione o divorzio: la ragione è che il fondo patrimoniale “determina
un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e
quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori) , che il
legislatore ha inteso assicurare con la previsione di una serie di misure di
sostegno in favore dei componenti più deboli, fra le quali particolarmente
significativa risulta quella sopra citata per la quale, ricorrendone le
prescritte condizioni, il giudice può attribuire in proprietà ai figli una
quota dei beni (art. 171 c.c., comma 3), così legittimando,
sostanzialmente, una espropriazione per tale causa. E d'altra parte non sembra
contestabile, neppure da un punto di vista logico, l'astratta configurabilità
di uno specifico interesse di questi ultimi ad interloquire sulle opzioni
operative effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti
parte del fondo, atteso che per i componenti del nucleo familiare non è
certamente irrilevante la consistenza del patrimonio istituzionalmente
destinato all'esclusivo soddisfacimento dei relativi bisogni” (Cass. 8 agosto 2014,
n. 17811).
In presenza di figli minori, comunque, la legittimazione a contestare lo scioglimento del fondo patrimoniale senza autorizzazioni spetta ai figli stessi e non anche a terzi o altri soggetti: “in presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l'azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria” (Cass. 22/11/2019, n. 30517).