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Danno da fermo tecnico

21 agosto 2023

In cosa consiste il danno da fermo tecnico dell’auto? Per il risarcimento quale prova occorre e quali sono i criteri da seguire per la sua quantificazione? Le sentenze di Cassazione anche del 2022 e 2023 si esprimono in modo non uniforme, ritenendo talvolta che il danno da fermo tecnico del veicolo sia in re ipsa e in altre occasioni che occorra una prova e una quantificazione specifica per il suo risarcimento. le più recenti sentenze del 2022 e 2023 sembrano propendere per la necessità di una prova specifica per il risarcimento del danno da fermo tecnico, pur evidenziandosi la possibilità di ricorrere a presunzioni.

Danno da fermo tecnico
Danno da fermo tecnico

Danno da fermo tecnico: in cosa consiste?

Il danno da fermo tecnico del veicolo è uno dei possibili danni connessi e derivanti da un sinistro che coinvolga la vettura.

Il danneggiato ha chiaramente diritto al risarcimento dei costi necessari alla riparazione della vettura. Potrebbe però avere diritto anche al risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo ove, non potendo disporre del mezzo per il tempo necessario alla riparazione, debba sostenere costi ulteriori ad esempio per una vettura sostitutiva.

La questione discussa in giurisprudenza è se tale danno da fermo tecnico del veicolo sia risarcibile in modo automatico (cioè se sia un danno in re ipsa) o se occorra una prova specifica e una sua quantificazione, ad esempio con la fattura per il noleggio di un diverso veicolo o della vettura sostitutiva fornita a pagamento dalla carrozzeria o dal meccanico.

Quindi la questione è: chi non sostenga una spesa per una vettura sostitutiva ha diritto ad un risarcimento del danno per il fermo del veicolo?

Vediamo cosa dice la Cassazione

Fermo tecnico risarcimento: per il danno e la sua quantificazione non vi è necessità di prova specifica

Un primo orientamento, in realtà minoritaria, indica che il risarcimento di tale danno da fermo del veicolo sia nella sostanza automatico.

Cass. 26 giugno 2015, n. 13215 indica, infatti, che “danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04”.

Nel medesimo senso anche Cass. 4 ottobre 2013, n. 22687. Ma in questo caso il risarcimento del danno da fermo tecnico del veicolo era documentato con la fattura di spesa del mezzo sostitutivo: nella sentenza, infatti, si indica che era “corretta e congrua valutazione equitativa nella sentenza qui impugnata riguardo alla quantificazione del danno da fermo tecnico e del danno emergente, avendo il giudice tenuto conto del tempo stimato dal CTU per le riparazioni al veicolo in questione, della documentazioni in atti, attestante la presa a noleggio di un veicolo similare a quello danneggiato”

Cassazione per la necessità di prova specifica della quantificazione del risarcimento

Un diverso orientamento della Cassazione è quello per il quale il danno da fermo tecnico del veicolo deve essere oggetto di una prova specifica al fine di procedere a una corretta quantificazione.

Cass. 28 febbraio 2020, n. 5447, ad esempio, ha indicato che “non v'è alcuna ragione per discostarsi dal principio, già affermato da questa S.C., secondo cui "il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo" (Cass. 20620/2015)”.

Nel medesimo senso anche Cass. 14 ottobre 2015, n. 20620 con una motivazione molto articolata. Tra le altre cose si evidenzia, così contestando alcuni degli argomenti della tesi opposta, che:

  • è erronea “l'affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari alla spesa sostenuta dal proprietario per la c.d. "tassa di circolazione". La tassa di circolazione, già prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, è stata trasformata in tassa sulla proprietà dal D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 5, comma 29, (convertito nella L. 28 febbraio 1983, n. 53). La norma appena ricordata stabilisce che la tassa è dovuta per il solo fatto dell'iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico, ed a prescindere dalla sua circolazione”;
  • è erronea “l'affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo "inutilmente pagato" […]. In primo luogo, è erronea perchè il rischio che il veicolo possa causare danni a terzi non viene meno durante il periodo della riparazione (ad es., nel caso di incendio o di danni causati a terzi durante il collaudo), e dunque il premio non è "inutilmente pagato". In secondo luogo è erronea perchè durante il periodo della riparazione il proprietario potrebbe chiedere all'assicuratore la sospensione dell'efficacia della polizza, sicchè, ove non si avvalga di questa semplice precauzione, il pagamento del premio non potrebbe costituire un danno risarcibile, perchè dovuto a negligenza del danneggiato (art. 1227 c.c.)”.

Ma questo orientamento, che richiede la prova del danno da fermo tecnico del veicolo, è stato confermato anche da Cass. 22 settembre 2017, n. 22201 e Cass. 8 gennaio 2016, n. 124

Danno da fermo tecnico risarcimento: Cass. 19 settembre 2022, n. 27389 sulla quantificazione


Sulla questione del danno da fermo tecnico del veicolo (onere della prova e quantificazione) è intervenuta nuovamente la Cassazione.

Nel caso esaminato da Cass. 19 settembre 2022, n. 27389 il giudice di appello aveva sostenuto che la ricorrente non avesse “provato la necessità di servirsi della vettura sostitutiva, prova da ritenersi indispensabile ai fini della fondatezza del credito. Invece, secondo la ricorrente, per conforme giurisprudenza, non è necessario che il danneggiato dimostri che aveva effettivamente bisogno di un'auto sostitutiva, ma è sufficiente che dimostri di averla noleggiata, ossia di avere sostenuto la relativa spesa”.

La sentenza Cass. 19 settembre 2022, n. 27389 conferma il più recente orientamento per il quale è necessaria la prova e la quantificazione del danno da fermo tecnico del veicolo. Indica, infatti, che “ovviamente il danno consistente nella necessità di noleggiare un veicolo sostitutivo va provato, non è, come si suol dire, in re ipsa”.

Ma quale prova deve fornire il danneggiato?

Nel caso esaminato da Cass. 19 settembre 2022, n. 27389 sul danno da fermo del veicolo (prova e quantificazione) si indica che “nella decisione impugnata si dà atto che la spesa è stata sostenuta, ma si afferma che il danneggiante "non ha affatto fornito la prova che il costo dell'autonoleggio sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito di cui è causa". Che il danneggiato non debba limitarsi a dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera indisponibilità del mezzo di trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n. 20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo. Questa dimostrazione è però sufficiente a provare il danno, poichè la relazione causale tra il fermo ed il noleggio è presumibile, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo. Dire che la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, danno conseguente al fermo tecnico, non significa ammettere un danno in re ipsa, ma ammettere un danno presunto, che è altra cosa: dal fermo tecnico della vettura si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato altra vettura per rimediare al fermo tecnico della propria. La differenza tra il danno in re ipsa e quello presunto è che il primo prescinde dalle conseguenze: è fatto consistere nella mera lesione dell'interesse protetto, ossia coincide con la lesione medesima (V. Cass. 31233 del 2018). Con la conseguenza che, nel caso presente, la prova che le spese per il noleggio, che la decisione impugnata ammette come effettivamente sostenute, sono dovute al fermo tecnico, non consiste nella dimostrazione che il proprietario "avesse davvero necessità di servirsene", ossia nella dimostrazione dell'uso della vettura sostitutiva, ma nella dimostrazione che quelle spese sono state rese necessarie dal danneggiamento del proprio veicolo, e questa dimostrazione può essere offerta per presunzioni, non necessariamente per "esplicita prova"”.

Cassazione 15262 del 2023 sul risarcimento del danno da fermo tecnico auto e la sua quantificazione

Ancora più di recente la Cassazione nel 2023 ha ribadito questo orientamento ed ha indicato che: “come da questa Corte affermato, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass., sez. III, ord. 19/09/2022, n. 27389). Principio che va anche nella specie ribadito”.

Conclusioni sulla prova necessaria a ottenere il risarcimento

In conclusione, la questione del risarcimento per il danno da fermo tecnico del veicolo ha visto un dibattito giurisprudenziale animato, con orientamenti non sempre concordanti. Tuttavia, l'approccio più recente della Cassazione, come espresso nella sentenza n. 27389 del 19 settembre 2022 e in quella n. 15262 del 2023, conferma che la prova e la quantificazione del danno sono necessarie. Il danneggiato deve dimostrare di aver sostenuto la spesa per il noleggio di un veicolo sostitutivo a causa del danneggiamento del proprio veicolo. La relazione causale tra il fermo e il noleggio può essere presunta, secondo le regole di comune esperienza. In altre parole, la spesa sostenuta per il noleggio è, presuntivamente, un danno conseguente al fermo tecnico del veicolo. Tuttavia, il danno presunto non è da confondere con il danno in re ipsa, che prescinde dalle conseguenze e si basa sulla mera lesione dell'interesse protetto. Pertanto, la prova che le spese per il noleggio siano dovute al fermo tecnico non richiede necessariamente la dimostrazione dell'uso effettivo della vettura sostitutiva, ma può essere offerta per presunzioni.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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