Revoca rinuncia eredità
È possibile la revoca della rinuncia all’eredità ed entro
quale termine.
Come noto l’eredità può essere accettata, anche con
beneficio di inventario, ma può anche essere rinunciata per le più diverse
ragioni.
Ma se vi è stata rinuncia all’eredità, è possibile procedere
a una sua revoca per accettare l’eredità inizialmente rifiutata?
Esaminiamo la questione.

Revoca rinuncia eredità: quando è possibile e in quali termini?
Si occupa della questione della revoca della rinuncia all’eredità
la recente sentenza Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146.
La sentenza sulla revoca della rinuncia all’eredità ricorda
che “si insegna comunemente che il chiamato all'eredità, che vi abbia
inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente
accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in
forza dell'originaria delazione e sempre che questa non sia venuta meno in
conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato (Cass. 8912/98; 4745/2003)”
(Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146 su revoca rinuncia eredità).
E quando viene meno la delazione, rendendo impossibile la
revoca della rinuncia all’eredità?
Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146 indica che “il venir meno
della delazione si verifica certamente quando, in presenza di una chiamata
congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia
accettato l'eredità. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata
devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati
congiuntamente con lui e la rinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.).
Questo effetto di spiega perchè, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota
di chi abbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l'eredità (Cass. n.
8021/2012, n. 2549/1966, dove la precisazione che non occorre che i coeredi
abbiano specificatamente accettato la quota rinunziata)” (Cass. 6 ottobre 2022,
n. 29146 su revoca rinuncia).
La sentenza, però, precisa che non sempre alla vacanza della
quota si determinano i presupposti perché possa operare l'istituto
dell'accrescimento: “un ulteriore limite all'efficacia di quest'ultimo è dato
dall'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto
della rappresentazione, che prevale sull'accrescimento (art. 674, ultimo comma,
c.c., art. 522 c.c. che fanno salvo il diritto di rappresentazione).
Quando ricorrono i presupposti della rappresentazione, il diritto di
accrescimento rimane subordinato al fatto che il rappresentante non voglia o
non possa accettare, e sempre che non vi siano ulteriori discendenti: la
rappresentazione opera in infinito (art. 469 c.c.). Solo in questo caso
verrà meno l'ordine di prevalenza stabilito dalla legge e l'accrescimento
conseguirà la sua integrale realizzazione. Fino a quel momento, secondo il
comune modo di vedere, si determina un periodo di coesistenza del diritto di
accettazione a favore tanto del chiamato rinunziante quanto dei successivi
chiamati, con relativa persistenza quindi della delazione del rinunziante
accanto a quella del chiamato ulteriore (Cass. n. 1403/2007)” (Cass. 6 ottobre 2022,
n. 29146 su revoca rinuncia).
Ma anche nel caso del chiamato per rappresentazione, l'acquisto
dell'eredità non “opera automaticamente, per effetto della sola delazione
determinata dalla rinunzia dell'ascendente, ma richiede che il rappresentante
acquisti l'eredità per accettazione espressa o tacita o per il verificarsi
delle fattispecie di cui rispettivamente agli art. 485, ultimo comma, e
527 c.c. (cfr. Cass. n. 5247/2018). Come di regola, l'accettazione, salvo
abbreviazione del termine ai sensi dell'art. 481 c.c., può avvenire
nell'ordinario termine di prescrizione decennale” (Cass. 6 ottobre 2022, n.
29146 su revoca rinuncia).
Revoca della rinuncia dell’eredità e fissazione termine al chiamato in ordine successivo
In definitiva, per la sentenza in commento, la concessione o
meno di un termine è irrilevante ai fini della revoca della rinuncia all’eredità.
Nella sostanza la fissazione di un termine al chiamato successivo
velocizzerà i tempi ma la possibilità di revocare la rinuncia all’eredità
dipende anzitutto dal fatto che tale eredità non sia stata accettata da altri
soggetti. Si è infatti precisato che “l'eventuale concessione di un termine per
l'accettazione al chiamato in ordine successivo non è destinata a giocare alcun
ruolo sulla revocabilità della rinunzia: la concessione del termine, secondo la
sua funzione tipica, determinerà anche in questo caso l'abbreviazione del
termine per l'accettazione, ma non comporterà - essa stessa - il sorgere del
presupposto della revoca, che rimarrà pur sempre costituito dalla mancata
accettazione del chiamato in ordine successivo. In sostanza, quando la rinunzia
proviene da chi sia chiamato all'eredità congiuntamente con altri, i quali
abbiano già accettato, l'inutile decorso del termine ex art. 481 c.c.
al chiamato in ordine successivo anticiperà l'effetto automatico
dell'accrescimento, altrimenti destinato a realizzarsi solo con il compimento
della prescrizione o con la rinunzia del chiamato per rappresentazione, e
sempre che quest'ultimo non abbia a sua volta discendenti. E' ovvio che
l'accrescimento rimane definitivamente impedito se, prima della scadenza del
termine, il rinunziante revochi la rinunzia. Identicamente, quell'effetto non
si realizza se il chiamato per rappresentazione esercita il proprio diritto di
accettare l'eredità nel termine accordato” (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146 su
revoca rinuncia).