10 ottobre 2022
È possibile la revoca della rinuncia all’eredità ed entro quale termine. Come noto l’eredità può essere accettata, anche con beneficio di inventario, ma può anche essere rinunciata per le più diverse ragioni. Ma se vi è stata rinuncia all’eredità, è possibile procedere a una sua revoca per accettare l’eredità inizialmente rifiutata? Esaminiamo la questione.

Revoca rinuncia eredità: quando è possibile e in quali termini?
Si occupa della questione della revoca della rinuncia all’eredità la recente sentenza Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146.
La sentenza sulla revoca della rinuncia all’eredità ricorda che “si insegna comunemente che il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato (Cass. 8912/98; 4745/2003)” (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146 su revoca rinuncia eredità).
E quando viene meno la delazione, rendendo impossibile la revoca della rinuncia all’eredità?
Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146 indica che “il venir meno della delazione si verifica certamente quando, in presenza di una chiamata congiuntiva, almeno uno dei chiamati in concorso con il rinunziante abbia accettato l'eredità. In questo caso, infatti, la quota che sarebbe stata devoluta al rinunziante si accresce automaticamente alle quote dei chiamati congiuntamente con lui e la rinunzia del primo diventa irrevocabile (art. 525 c.c.). Questo effetto di spiega perchè, in ipotesi di chiamata congiuntiva, la quota di chi abbia accettato è potenzialmente estesa a tutta l'eredità (Cass. n. 8021/2012, n. 2549/1966, dove la precisazione che non occorre che i coeredi abbiano specificatamente accettato la quota rinunziata)” (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146 su revoca rinuncia).
La sentenza, però, precisa che non sempre alla vacanza della quota si determinano i presupposti perché possa operare l'istituto dell'accrescimento: “un ulteriore limite all'efficacia di quest'ultimo è dato dall'eventuale ricorrenza dei presupposti per l'applicabilità dell'istituto della rappresentazione, che prevale sull'accrescimento (art. 674, ultimo comma, c.c., art. 522 c.c. che fanno salvo il diritto di rappresentazione). Quando ricorrono i presupposti della rappresentazione, il diritto di accrescimento rimane subordinato al fatto che il rappresentante non voglia o non possa accettare, e sempre che non vi siano ulteriori discendenti: la rappresentazione opera in infinito (art. 469 c.c.). Solo in questo caso verrà meno l'ordine di prevalenza stabilito dalla legge e l'accrescimento conseguirà la sua integrale realizzazione. Fino a quel momento, secondo il comune modo di vedere, si determina un periodo di coesistenza del diritto di accettazione a favore tanto del chiamato rinunziante quanto dei successivi chiamati, con relativa persistenza quindi della delazione del rinunziante accanto a quella del chiamato ulteriore (Cass. n. 1403/2007)” (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146 su revoca rinuncia).
Ma anche nel caso del chiamato per rappresentazione, l'acquisto dell'eredità non “opera automaticamente, per effetto della sola delazione determinata dalla rinunzia dell'ascendente, ma richiede che il rappresentante acquisti l'eredità per accettazione espressa o tacita o per il verificarsi delle fattispecie di cui rispettivamente agli art. 485, ultimo comma, e 527 c.c. (cfr. Cass. n. 5247/2018). Come di regola, l'accettazione, salvo abbreviazione del termine ai sensi dell'art. 481 c.c., può avvenire nell'ordinario termine di prescrizione decennale” (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146 su revoca rinuncia).
Revoca della rinuncia dell’eredità e fissazione termine al chiamato in ordine successivo
In definitiva, per la sentenza in commento, la concessione o meno di un termine è irrilevante ai fini della revoca della rinuncia all’eredità.
Nella sostanza la fissazione di un termine al chiamato successivo velocizzerà i tempi ma la possibilità di revocare la rinuncia all’eredità dipende anzitutto dal fatto che tale eredità non sia stata accettata da altri soggetti. Si è infatti precisato che “l'eventuale concessione di un termine per l'accettazione al chiamato in ordine successivo non è destinata a giocare alcun ruolo sulla revocabilità della rinunzia: la concessione del termine, secondo la sua funzione tipica, determinerà anche in questo caso l'abbreviazione del termine per l'accettazione, ma non comporterà - essa stessa - il sorgere del presupposto della revoca, che rimarrà pur sempre costituito dalla mancata accettazione del chiamato in ordine successivo. In sostanza, quando la rinunzia proviene da chi sia chiamato all'eredità congiuntamente con altri, i quali abbiano già accettato, l'inutile decorso del termine ex art. 481 c.c. al chiamato in ordine successivo anticiperà l'effetto automatico dell'accrescimento, altrimenti destinato a realizzarsi solo con il compimento della prescrizione o con la rinunzia del chiamato per rappresentazione, e sempre che quest'ultimo non abbia a sua volta discendenti. E' ovvio che l'accrescimento rimane definitivamente impedito se, prima della scadenza del termine, il rinunziante revochi la rinunzia. Identicamente, quell'effetto non si realizza se il chiamato per rappresentazione esercita il proprio diritto di accettare l'eredità nel termine accordato” (Cass. 6 ottobre 2022, n. 29146 su revoca rinuncia).

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