Sentenza fallimento prova indebitamento
Sentenza fallimento prova indebitamento. Una recente
sentenza di Cassazione si sofferma sulla prova dell’indebitamento complessivo della
società fallita, in relazioni ai requisiti per la sua fallibilità.
La questione, in particolare, è se in sede di reclamo alla
sentenza di fallimento possano essere utilizzate prove nuove e successive alla
sentenza di fallimento volte a documentare il separamento dell’indebitamento che
rappresenta il requisito dimensionale per la fallibilità dell’azienda.

Sentenza fallimento e prova indebitamento: il limite di cui all’art 15 legge Fallimentare
La recente sentenza Cass. 10 ottobre 2022, n. 29472 esamina nella
sostanza due questioni collegate all’onere e al momento della prova.
La prima è quella relativa alla prova del separamento del
limite di cui all’art. 15 Legge Fallimentare.
Cass. 10 ottobre 2022, n. 29472 indica, in relazione alla condizione
prevista dalla prima norma, “secondo cui "non si fa luogo alla
dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati
risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente
inferiore a Euro trentamila", deve essere accertata, per espressa
indicazione normativa, con riguardo al complesso dei debiti scaduti e non
pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, dovendosi,
invece, escludere ogni rilievo rispetto a quelli successivamente accertati in
sede di verifica dello stato passivo”.
Dunque, anzitutto, per poter procedere alla dichiarazione di
fallimento con sentenza occorre che sussista la prova di un indebitamento al
momento del fallimento di almeno 30.000 e tale dato deve necessariamente
risultare dall’istruttoria prefallimentare.
Sentenza fallimento e tempo della prova dell’indebitamento quale requisito dimensionale
Per Cass. 10 ottobre 2022, n. 29472 su Sentenza fallimento e
prova indebitamento diverso discorso va fatto in relazione all’art. 1 Legge
Fallimentare: qui la prova dell’indebitamento oltre soglia può essere anche
successiva alla sentenza di fallimento, come quella che si raccolga in sede di
reclamo in relazione comunque alla situazione preesistente alla sentenza di
fallimento.
La sentenza indica infatti che “la ricorrenza dei requisiti
di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, deve invece
solo essere valutata con riferimento alla situazione esistente alla data del
fallimento (v. Cass. 3158/2018), ma la relativa prova ben può essere
tratta, in sede di reclamo (nel corso del quale il collegio dell'impugnazione
può assumere, "anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i
mezzi istruttori che ritiene necessari", nel senso stabilito dalla L.
Fall., art. 18, comma 10) da fatti anteriormente verificatisi ma emersi
posteriormente all'emissione della sentenza dichiarativa.
Pertanto non era vietato alla corte del merito di accertare
l'ammontare dell'indebitamento di (Omissis) alla data della dichiarazione di
insolvenza sulla scorta della relazione del curatore e delle risultanze dello
stato passivo” (Cass. 10 ottobre 2022, n. 29472).
La sentenza, in particolare, cita un precedente interessante,
che mette in luce le differenze esistenti tra i vari requisiti dimensionali.
Quello relativo all’indebitamento non fa riferimento, come negli altri casi, al
triennio ma alla data di fallimento: “la mancata previsione, nella L. Fall.,
lett. c) del riferimento al triennio antecedente, presente invece per le soglie
dimensionali indicate nelle lett. a-b), non è certamente casuale; è
significativo in tal senso l'uso di tempi diversi dei verbi con riferimento
alle altre soglie dimensionali ("avere avuto" a proposito dell'attivo
patrimoniale e "avere realizzato" a proposito dei ricavi, in entrambi
i casi "nei tre esercizi antecedenti"), a differenza dell'infinito
presente ("avere") utilizzato per l'indebitamento, che deve risultare
dalla contabilità dell'impresa al momento della dichiarazione di fallimento.
Ciò porta ad escludere la fallibilità dell'imprenditore che sia riuscito a ridurre
il passivo al di sotto della soglia di fallibilità, tale conclusione essendo
coerente con il rilievo che l'indebitamento è un requisito che prescinde da
qualsiasi periodicità” (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3158).
Da ciò sembra trarsi l’indicazione per la quale la verifica
dell’indebitamento è la valutazione di una fotografia del momento e questa
potrebbe derivare dalla considerazione degli elementi di prova precedenti la
sentenza di fallimento ma anche di quelli successivi (purché riferiti alla
situazione pregressa) ove la relativa prova sia ammissibile nelle fasi successive
del procedimento (reclamo nella specie).