15 ottobre 2022
Sentenza fallimento prova indebitamento. Una recente sentenza di Cassazione si sofferma sulla prova dell’indebitamento complessivo della società fallita, in relazioni ai requisiti per la sua fallibilità. La questione, in particolare, è se in sede di reclamo alla sentenza di fallimento possano essere utilizzate prove nuove e successive alla sentenza di fallimento volte a documentare il separamento dell’indebitamento che rappresenta il requisito dimensionale per la fallibilità dell’azienda.
Sentenza fallimento e prova indebitamento: il limite di cui all’art 15 legge Fallimentare
La recente sentenza Cass. 10 ottobre 2022, n. 29472 esamina nella sostanza due questioni collegate all’onere e al momento della prova.
La prima è quella relativa alla prova del separamento del limite di cui all’art. 15 Legge Fallimentare.
Cass. 10 ottobre 2022, n. 29472 indica, in relazione alla condizione prevista dalla prima norma, “secondo cui "non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a Euro trentamila", deve essere accertata, per espressa indicazione normativa, con riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, dovendosi, invece, escludere ogni rilievo rispetto a quelli successivamente accertati in sede di verifica dello stato passivo”.
Dunque, anzitutto, per poter procedere alla dichiarazione di fallimento con sentenza occorre che sussista la prova di un indebitamento al momento del fallimento di almeno 30.000 e tale dato deve necessariamente risultare dall’istruttoria prefallimentare.
Sentenza fallimento e tempo della prova dell’indebitamento quale requisito dimensionale
Per Cass. 10 ottobre 2022, n. 29472 su Sentenza fallimento e prova indebitamento diverso discorso va fatto in relazione all’art. 1 Legge Fallimentare: qui la prova dell’indebitamento oltre soglia può essere anche successiva alla sentenza di fallimento, come quella che si raccolga in sede di reclamo in relazione comunque alla situazione preesistente alla sentenza di fallimento.
La sentenza indica infatti che “la ricorrenza dei requisiti di fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, deve invece solo essere valutata con riferimento alla situazione esistente alla data del fallimento (v. Cass. 3158/2018), ma la relativa prova ben può essere tratta, in sede di reclamo (nel corso del quale il collegio dell'impugnazione può assumere, "anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi istruttori che ritiene necessari", nel senso stabilito dalla L. Fall., art. 18, comma 10) da fatti anteriormente verificatisi ma emersi posteriormente all'emissione della sentenza dichiarativa.
Pertanto non era vietato alla corte del merito di accertare l'ammontare dell'indebitamento di (Omissis) alla data della dichiarazione di insolvenza sulla scorta della relazione del curatore e delle risultanze dello stato passivo” (Cass. 10 ottobre 2022, n. 29472).
La sentenza, in particolare, cita un precedente interessante, che mette in luce le differenze esistenti tra i vari requisiti dimensionali. Quello relativo all’indebitamento non fa riferimento, come negli altri casi, al triennio ma alla data di fallimento: “la mancata previsione, nella L. Fall., lett. c) del riferimento al triennio antecedente, presente invece per le soglie dimensionali indicate nelle lett. a-b), non è certamente casuale; è significativo in tal senso l'uso di tempi diversi dei verbi con riferimento alle altre soglie dimensionali ("avere avuto" a proposito dell'attivo patrimoniale e "avere realizzato" a proposito dei ricavi, in entrambi i casi "nei tre esercizi antecedenti"), a differenza dell'infinito presente ("avere") utilizzato per l'indebitamento, che deve risultare dalla contabilità dell'impresa al momento della dichiarazione di fallimento. Ciò porta ad escludere la fallibilità dell'imprenditore che sia riuscito a ridurre il passivo al di sotto della soglia di fallibilità, tale conclusione essendo coerente con il rilievo che l'indebitamento è un requisito che prescinde da qualsiasi periodicità” (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3158).
Da ciò sembra trarsi l’indicazione per la quale la verifica dell’indebitamento è la valutazione di una fotografia del momento e questa potrebbe derivare dalla considerazione degli elementi di prova precedenti la sentenza di fallimento ma anche di quelli successivi (purché riferiti alla situazione pregressa) ove la relativa prova sia ammissibile nelle fasi successive del procedimento (reclamo nella specie).
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