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Assegno divorzile durata matrimonio

20 ottobre 2022

Assegno divorzile durata matrimonio: come noto la legge, nell’indicare il potere del giudice di fissare un assegno divorzile, fa riferimento anche al concetto di durata del matrimonio. Capita con frequenza che le coppie si sposino magari dopo una lunga convivenza: può essere valorizzata tale convivenza more uxorio o, per l’assegno divorzile, deve guardarsi solo alla durata del matrimonio? Una recente sentenza di Cassazione (Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671) rimette il caso al Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni Unite. Approfondiamo la questione.

Assegno divorzile durata matrimonio
Assegno divorzile durata matrimonio

Assegno divorzile durata matrimonio: rileva anche la convivenza more uxorio?

Il caso esaminato dalla decisione in commento riguarda la determinazione dell’assegno divorzile in relazione alla durata del matrimonio (breve ma preceduta da una lunga convivenza more uxorio).

Nella sentenza si indica che “nel presente giudizio, come si è detto, viene in discussione unicamente il quantum dell'assegno per la cui determinazione la Corte di appello ha fatto riferimento ai criteri indicati nell'art. 5 della L. n. 898 del 1970 ponendo l'accento oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l'unione.

Il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall'assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza” (Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 su assegni divorzili e convivenze more uxorio o di fatto).

Assegno divorzile convivenza more uxorio: rileva tale situazione di fatto nella durata del matrimonio?

Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 su assegno divorzile durata matrimonio potrebbe avere un qualche rilievo anche la convivenza more uxorio o di fatto che abbia preceduto il matrimonio: “infatti, per la sentenza “la convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento - nei dati statistici e nella percezione delle persone - dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali.

Da questo punto di vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza” (Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671),

La decisione evidenzia che “la stessa evoluzione giurisprudenziale si è fatta interprete di questo cambio di costume con la sentenza delle SU nr 32198/2021 che, sia pure nell'ottica limitata della conservazione dell'assegno divorzile, ha riconosciuto la componente compensativa dell'assegno (divorzile), in presenza dei relativi presupposti anche in favore di chi aveva proceduto a instaurare una convivenza di fatto” (Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 su assegni divorzili e convivenza more uxorio o di fatto).

Assegno divorzile durata matrimonio: conclusioni sulla convivenza di fatto o more uxorio

Per la sentenza in commento, in definitiva, potrebbe astrattamente valutarsi anche la convivenza di fatto o more uxorio nella determinazione della durata del matrimonio, elemento da considerare nella fissazione dell’assegno di mantenimento.

La decisione, in definitiva, ha deciso che “la questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile presenta perciò serie ragioni per palesarsi come "questione massima di particolare importanza a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2 Con la necessità di rimettere la causa al sig. Primo Presidente di questa Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione” (Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 su assegni divorzili e convivenze more uxorio o di fatto).

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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