Assegno divorzile durata matrimonio
Assegno divorzile durata matrimonio: come noto la legge,
nell’indicare il potere del giudice di fissare un assegno divorzile, fa riferimento
anche al concetto di durata del matrimonio.
Capita con frequenza che le coppie si sposino magari dopo una
lunga convivenza: può essere valorizzata tale convivenza more uxorio o, per l’assegno
divorzile, deve guardarsi solo alla durata del matrimonio?
Una recente sentenza di Cassazione (Cass. 18 ottobre 2022,
n. 30671) rimette il caso al Presidente per l’eventuale rimessione alle Sezioni
Unite.
Approfondiamo la questione.

Assegno divorzile durata matrimonio: rileva anche la convivenza more uxorio?
Il caso esaminato dalla decisione in commento riguarda la
determinazione dell’assegno divorzile in relazione alla durata del matrimonio
(breve ma preceduta da una lunga convivenza more uxorio).
Nella sentenza si indica che “nel presente giudizio, come si
è detto, viene in discussione unicamente il quantum dell'assegno per la cui
determinazione la Corte di appello ha fatto riferimento ai criteri indicati
nell'art. 5 della L. n. 898 del 1970 ponendo l'accento oltre che
sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale
del matrimonio escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio
vissuto dalla coppia prima di legalizzare l'unione.
Il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della
prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al
periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e
caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall'assunzione spontanea
di reciproci obblighi di assistenza” (Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 su assegni
divorzili e convivenze more uxorio o di fatto).
Assegno divorzile convivenza more uxorio: rileva tale situazione di fatto nella durata del matrimonio?
Cass. 18 ottobre 2022, n. 30671 su assegno divorzile durata
matrimonio potrebbe avere un qualche rilievo anche la convivenza more uxorio o
di fatto che abbia preceduto il matrimonio: “infatti, per la sentenza “la
convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato
nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto
riconoscimento - nei dati statistici e nella percezione delle persone - dei
legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari
dignità rispetto a quelle matrimoniali.
Da questo punto di vista il riconoscimento di una certa
sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due
fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per
tutti) rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata
legale del matrimonio e quella della convivenza” (Cass. 18 ottobre 2022, n.
30671),
La decisione evidenzia che “la stessa evoluzione
giurisprudenziale si è fatta interprete di questo cambio di costume con la
sentenza delle SU nr 32198/2021 che, sia pure nell'ottica limitata della
conservazione dell'assegno divorzile, ha riconosciuto la componente
compensativa dell'assegno (divorzile), in presenza dei relativi presupposti
anche in favore di chi aveva proceduto a instaurare una convivenza di fatto” (Cass.
18 ottobre 2022, n. 30671 su assegni divorzili e convivenza more uxorio o di
fatto).
Assegno divorzile durata matrimonio: conclusioni sulla convivenza di fatto o more uxorio
Per la sentenza in commento, in definitiva, potrebbe
astrattamente valutarsi anche la convivenza di fatto o more uxorio nella
determinazione della durata del matrimonio, elemento da considerare nella
fissazione dell’assegno di mantenimento.
La decisione, in definitiva, ha deciso che “la questione
relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza,
anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell'assegno
divorzile presenta perciò serie ragioni per palesarsi come "questione
massima di particolare importanza a norma dell'art. 374 c.p.c., comma 2
Con la necessità di rimettere la causa al sig. Primo Presidente di questa Corte
per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione
della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione” (Cass. 18
ottobre 2022, n. 30671 su assegni divorzili e convivenze more uxorio o di fatto).