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Legittimazione studio associato: attiva e passiva

21 ottobre 2022

Legittimazione attiva o passiva dello studio associato. La questione che si pone è se il soggetto creditore di taluni crediti professionali o debitore ad esempio in relazione alla responsabilità del professionista o per acquisti dello studio associato, sia lo studio associato (con legittimazione attiva o passiva a seconda dei casi) o invece il singolo professionista. Chiaramente dipende dal singolo caso e dagli accordi in essere. Ma vediamo una recente sentenza della Cassazione sulla questione della legittimazione attiva o passiva dello studio associato: Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730

Legittimazione studio associato: attiva e passiva
Legittimazione studio associato: attiva e passiva

Legittimazione attiva studio associato

Le attività professionali hanno carattere personale e, generalmente, è il singolo professionista incaricato ad essere creditore del compenso da incassare. Di regola, quindi, la legittimazione attiva è del singolo professionista e non dello studio associato al quale eventualmente appartenga.

Ad esempio Cass. 9 ottobre 2020, n. 21868 ha indicato proprio che “in tema di professioni intellettuali, il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione, sempre che però dagli accordi intervenuti tra gli associati emerga una specifica volontà di attribuire il diritto ad esigere il compenso allo studio associato”.

Dunque, di massima la legittimazione attiva è del singolo professionista salvo che l’accordo che ha costituito l’associazione professionale preveda una legittimazione dello studio associato.

Più recentemente Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730 ha ribadito proprio che “lo studio professionale associato, ancorchè privo di personalità giuridica, rientri a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione attiva (o anche passiva n. d.e.) dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022, Rv. 663689 01)” (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730 su legittimazione attiva e passiva studio associato)

La sentenza ricorda infine che “l'art. 36 c.c., stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicchè, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione processuale dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi (Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016, Rv. 640947 - 01)” (Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730 su legittimazione attiva e passiva studio associato).

Legittimazione attiva studio associato e insinuazione al passivo

Un caso particolare che coinvolge la legittimazione attiva dello studio associato è legato alla domanda di ammissione al passivo.

Come noto il professionista intellettuale ha il privilegio generale di cui all’art. 2751 bis n. 2 cc.

Ad avviso della giurisprudenza tale privilegio non spetta se la domanda di ammissione è fatta dallo studio professionale (associazione del professionista) salvo non si tratti di un credito comunque di pertinenza del professionista anche se richiesto dall’associazione.

Si è indicato, infatti, che “la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO, 29/04/2015)” (Cass. 26 aprile 2021, n. 10977 ma è ricorrente tale principio sulla legittimazione attiva dello studio associato in relazione al privilegio in questione).

Legittimazione passiva studio associato

Quanto alla legittimazione passiva dello studio associato occorre anche qui valutare il caso concreto e le pattuizioni.

Ci possono essere obbligazioni assunte dall’associazione professionale (studio associato) quali ad esempio quelle relative alle utenze, agli acquisti con i fornitori, agli affitti ecc. Si tratta di obbligazioni comuni perché posti in essere dallo studio associato: la responsabilità e la legittimazione passiva, quindi, è dello studio associato ma anche di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38cc.).

Ci sono però altre obbligazioni che restano riferibili al singolo associato dello studio associato, come quelle derivanti dagli obblighi risarcitori per una eventuale responsabilità professionale.

In questo senso la Cassazione ricorda che “l'attività professionale per il cui svolgimento è necessario un titolo abilitativo è caratterizzata, quanto al rapporto con il committente, dall'intuitus personae”. Per tale ragione “la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che l'associazione tra professionisti, legittimamente attuata per dividere le spese del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività, non comporta il trasferimento all'associazione professionale della titolarità del rapporto di prestazione d'opera, che resta di esclusiva pertinenza del professionista investito, nè l'insorgenza di un vincolo di solidarietà tra i professionisti dello stesso studio per l'adempimento della prestazione o la responsabilità nell'esecuzione della medesima (cfr., tra le altre, Cass. 6994/07, 22404/04, 13142/03, 4628/97, 1933/97, 79/93, 1405/89)” (Cass. 10 dicembre 2008, n. 28957)

Anche più recentemente, sempre in tema di legittimazione, Cass. 26 luglio 2017, n. 18393 ha ribadito che “la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale perchè si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dell'intuitus personae, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi della L. 23 novembre 1939, n. 1815, art. 1 non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio nè per l'adempimento della prestazione, nè per la responsabilità nell'esecuzione della medesima (Cass. 29 novembre 22404). Si tratta di indirizzo richiamato in modo costante nella giurisprudenza di questa Corte da epoca ormai risalente (Cass. 12 marzo 1987, n. 2555; 21 marzo 1989, n. 1405; 7 gennaio 1993, n. 79; 5 marzo 1997, n. 1933; 23 maggio 1997, n. 4628; 22 marzo 2007, n. 6994; 1 aprile 2008, n. 8445; 11 dicembre 2007, n. 25953; 10 dicembre 2008, n. 28957)” (Cass. 26 luglio 2017, n. 18393 su legittimazione attiva e passiva).

Peraltro, aggiunge ancora la Cassazione “l'esame del motivo non offre elementi per mutare l'orientamento della giurisprudenza della Corte. A fronte del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità la ricorrente si limita a menzionare un risalente precedente di merito; richiama poi un non ben definito legittimo affidamento, ed in subordine anche la responsabilità extracontrattuale, che sono profili non in grado di stabilire una solidarietà passiva sulla base del mero riferimento alla prestazione del professionista e dunque in mancanza di un diverso ed ulteriore fatto costitutivo” (Cass. 26 luglio 2017, n. 18393 su legittimazione passiva dello studio associato).

Legittimazione studio associato: conclusioni

Come visto la presenza di uno studio associato può avere un rilievo sulla legittimazione attiva o passiva.

In relazione alla legittimazione attiva occorre distinguere che sia titolare del credito e ciò sulla base dell’accordo associativo. Da sottolineare che la legittimazione attiva dell’associazione professionale, come visto, può creare problemi dal profilo del riconoscimento del privilegio.

Per la legittimazione passiva occorre distinguere a seconda dei casi: vi sono obbligazioni passive assunte dalla associazione professionale per le quali vi è legittimazione passiva dello studio associato (contratti connessi allo organizzazione dell’attività esercitata); viceversa per la legittimazione passiva legata a ipotesi di responsabilità professionale, questa è solo del singolo professionista che è l’unico legittimato passivamente, senza che possa invocarsi la responsabilità degli altri componenti l’associazione professionale.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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