Legittimazione studio associato: attiva e passiva
Legittimazione attiva o passiva dello studio associato. La questione
che si pone è se il soggetto creditore di taluni crediti professionali o
debitore ad esempio in relazione alla responsabilità del professionista o per
acquisti dello studio associato, sia lo studio associato (con legittimazione
attiva o passiva a seconda dei casi) o invece il singolo professionista.
Chiaramente dipende dal singolo caso e dagli accordi in
essere.
Ma vediamo una recente sentenza della Cassazione sulla
questione della legittimazione attiva o passiva dello studio associato: Cass. 19
ottobre 2022, n. 30730

Legittimazione attiva studio associato
Le attività professionali hanno carattere personale e,
generalmente, è il singolo professionista incaricato ad essere creditore del
compenso da incassare. Di regola, quindi, la legittimazione attiva è del
singolo professionista e non dello studio associato al quale eventualmente appartenga.
Ad esempio Cass. 9 ottobre 2020, n. 21868 ha indicato
proprio che “in tema di professioni intellettuali, il rispetto del principio
di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui
agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia
riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere
attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento
dell'attività professionale degli associati allo studio, non rientrando il
diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un
divieto assoluto di cessione, sempre che però dagli accordi intervenuti tra gli
associati emerga una specifica volontà di attribuire il diritto ad esigere il
compenso allo studio associato”.
Dunque, di massima la legittimazione attiva è del singolo
professionista salvo che l’accordo che ha costituito l’associazione professionale
preveda una legittimazione dello studio associato.
Più recentemente Cass. 19 ottobre 2022, n. 30730 ha
ribadito proprio che “lo studio professionale associato, ancorchè privo di
personalità giuridica, rientri a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di
aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come
autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il
giudice di merito, che sia chiamato a delibare in ordine alla legittimazione
attiva (o anche passiva n. d.e.) dello studio professionale, ove accerti che
gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi
professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per
gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui sia
stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto
degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune,
l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del
singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito (cfr. Sez. 2,
Ordinanza n. 2332 del 26/01/2022, Rv. 663689 01)” (Cass. 19 ottobre 2022,
n. 30730 su legittimazione attiva e passiva studio associato)
La sentenza ricorda infine che “l'art. 36 c.c.,
stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non
riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono
attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad
acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi
personalmente curati, sicchè, ove il giudice del merito accerti tale
circostanza, sussiste la legittimazione processuale dello studio professionale
associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro
d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni
svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico,
in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere
univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta
dei proventi (Sez. 1, Sentenza n. 15417 del 26/07/2016, Rv. 640947 - 01)” (Cass.
19 ottobre 2022, n. 30730 su legittimazione attiva e passiva studio
associato).
Legittimazione attiva studio associato e insinuazione al passivo
Un caso particolare che coinvolge la legittimazione attiva dello
studio associato è legato alla domanda di ammissione al passivo.
Come noto il professionista intellettuale ha il privilegio
generale di cui all’art. 2751 bis n. 2 cc.
Ad avviso della giurisprudenza tale privilegio non spetta se
la domanda di ammissione è fatta dallo studio professionale (associazione del
professionista) salvo non si tratti di un credito comunque di pertinenza del
professionista anche se richiesto dall’associazione.
Si è indicato, infatti, che “la domanda di insinuazione al
passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere
l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da
cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il
riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che
l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta
personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di
pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto
dall'associazione professionale. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE BERGAMO,
29/04/2015)” (Cass. 26 aprile 2021, n. 10977 ma è ricorrente tale principio sulla
legittimazione attiva dello studio associato in relazione al privilegio in
questione).
Legittimazione passiva studio associato
Quanto alla legittimazione passiva dello studio associato occorre
anche qui valutare il caso concreto e le pattuizioni.
Ci possono essere obbligazioni assunte dall’associazione
professionale (studio associato) quali ad esempio quelle relative alle utenze, agli
acquisti con i fornitori, agli affitti ecc. Si tratta di obbligazioni comuni perché
posti in essere dallo studio associato: la responsabilità e la legittimazione
passiva, quindi, è dello studio associato ma anche di chi abbia agito in nome e
per conto dell’associazione (art. 38cc.).
Ci sono però altre obbligazioni che restano riferibili al
singolo associato dello studio associato, come quelle derivanti dagli obblighi risarcitori
per una eventuale responsabilità professionale.
In questo senso la Cassazione ricorda che “l'attività
professionale per il cui svolgimento è necessario un titolo abilitativo è
caratterizzata, quanto al rapporto con il committente, dall'intuitus personae”.
Per tale ragione “la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che
l'associazione tra professionisti, legittimamente attuata per dividere le spese
del proprio studio e gestire congiuntamente i proventi della propria attività,
non comporta il trasferimento all'associazione professionale della titolarità
del rapporto di prestazione d'opera, che resta di esclusiva pertinenza del
professionista investito, nè l'insorgenza di un vincolo di solidarietà tra i
professionisti dello stesso studio per l'adempimento della prestazione o la
responsabilità nell'esecuzione della medesima (cfr., tra le altre, Cass. 6994/07, 22404/04, 13142/03, 4628/97, 1933/97, 79/93, 1405/89)”
(Cass. 10 dicembre 2008, n. 28957)
Anche più recentemente, sempre in tema di legittimazione, Cass.
26 luglio 2017, n. 18393 ha ribadito che “la responsabilità nell'esecuzione di
prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione
professionale è rigorosamente personale perchè si fonda sul rapporto tra
professionista e cliente, caratterizzato dell'intuitus personae, e perciò,
anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi della L. 23
novembre 1939, n. 1815, art. 1 non sussiste alcun vincolo di
solidarietà con i professionisti dello stesso studio nè per l'adempimento della
prestazione, nè per la responsabilità nell'esecuzione della medesima (Cass. 29
novembre 22404). Si tratta di indirizzo richiamato in modo costante nella
giurisprudenza di questa Corte da epoca ormai risalente (Cass. 12 marzo 1987,
n. 2555; 21 marzo 1989, n. 1405; 7 gennaio 1993, n. 79; 5 marzo 1997, n. 1933;
23 maggio 1997, n. 4628; 22 marzo 2007, n. 6994; 1 aprile 2008, n. 8445; 11
dicembre 2007, n. 25953; 10 dicembre 2008, n. 28957)” (Cass. 26 luglio 2017, n.
18393 su legittimazione attiva e passiva).
Peraltro, aggiunge ancora la Cassazione “l'esame del motivo
non offre elementi per mutare l'orientamento della giurisprudenza della Corte.
A fronte del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità la
ricorrente si limita a menzionare un risalente precedente di merito; richiama
poi un non ben definito legittimo affidamento, ed in subordine anche la
responsabilità extracontrattuale, che sono profili non in grado di stabilire
una solidarietà passiva sulla base del mero riferimento alla prestazione del
professionista e dunque in mancanza di un diverso ed ulteriore fatto
costitutivo” (Cass. 26 luglio 2017, n. 18393 su legittimazione passiva dello studio
associato).
Legittimazione studio associato: conclusioni
Come visto la presenza di uno studio associato può avere un
rilievo sulla legittimazione attiva o passiva.
In relazione alla legittimazione attiva occorre distinguere
che sia titolare del credito e ciò sulla base dell’accordo associativo. Da
sottolineare che la legittimazione attiva dell’associazione professionale, come
visto, può creare problemi dal profilo del riconoscimento del privilegio.
Per la legittimazione passiva occorre distinguere a seconda
dei casi: vi sono obbligazioni passive assunte dalla associazione professionale
per le quali vi è legittimazione passiva dello studio associato (contratti connessi
allo organizzazione dell’attività esercitata); viceversa per la legittimazione
passiva legata a ipotesi di responsabilità professionale, questa è solo del
singolo professionista che è l’unico legittimato passivamente, senza che possa
invocarsi la responsabilità degli altri componenti l’associazione professionale.