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Marco Ticozzi

Responsabilità promotore finanziario

28 ottobre 2022

Responsabilità promotore finanziario e solidale della banca: in caso di violazioni da parte del primo, come nell’ipotesi di appropriazione indebita, vi è responsabilità anche della banca per cui il promotore finanziario lavorava?

La questione è spesso un rilievo pratico rilevante, potendo il promotore finanziario non avere un patrimonio aggredibile ed essendo, allora, la banca l’unico soggetto solvibile.

Vediamo in quali casi vi è la responsabilità solidate alla luce della recente Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453

Responsabilità promotore finanziario
Responsabilità promotore finanziario

Responsabilità promotore finanziario e vincolo solidale della banca: il caso di specie di Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453

 

Nella sentenza Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453 si esamina un caso di responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca. Il caso coinvolgeva una banca condannata in appello in via solidale, che però contestava la sua responsabilità valorizzando questi elementi dimostrativi -a suo modo di vedere- della anomalia e delle modalità estranee alla normale prassi bancaria con cui il promotore finanziario aveva effettuato le operazioni di investimento. In particolare si era verificato: a) il versamento in mano del promotore di denaro contante in quattro diversi momenti; b) la mancata accensione di alcun rapporto (nè di negoziazione, nè di conto corrente nè di deposito titoli) presso l'istituto di credito; c) la produzione di moduli di investimento non intestati alla banca che non riportavano i dati anagrafici del sottoscrittore (ad eccezione del suo nome e cognome), non davano atto dell'effettuazione di alcun versamento e non descrivevano il prodotto finanziario da acquistare; d) e l'omissione di qualsiasi verifica della propria situazione contabile presso la banca, non ostante il mancato ricevimento di rendiconti ufficiali da cui poter evincere l'esistenza e la consistenza degli investimenti effettuati

 

Responsabilità promotore finanziario: obbligo solidale della banca

 

Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca ricorda anzitutto che il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Per la sentenza “il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020)” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Il presupposto della responsabilità della banca o dell'intermediario è la sussistenza di una “connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorchè tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

 

Esclusione della responsabilità solidale della banca per violazioni del promotore finanziario

 

Sempre la sentenza in commento, evidenzia però come l’obbligazione solidale della banca per la responsabilità del promotore finanziario venga meno se il nesso di occasionalità necessaria viene meno in relazione al “contegno del danneggiato, allorchè la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore; in questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (tra le altre, Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 31/07/2017, n. 18928; Cass. 27/08/2020, n. 17947)” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Chiaramente, peraltro, il comportamento anomalo del cliente può portare a seconda dei casi ad escludere la responsabilità della banca o a diminuirne il risarcimento, rappresentando un concorso nell'illecito del promotore finanziario idonea a diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Quali sono i comportamenti anomali del cliente?

La sentenza fa alcuni esempi: “elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857)” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Sempre come elemento anomalo può essere valorizzata “la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza (Cass. 20/01/2022, n. 1786); questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 bis; art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007)” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

 

Responsabilità promotore finanziario: valutazione caso per caso dell’obbligo solidale della banca

 

Chiaramente caso per caso va verificato se vi sia o meno un comportamento anomalo del cliente tale da escludere o limitare la responsabilità solidale o il danno dovuto dalla banca in relazione alla responsabilità di un suo promotore finanziario.

Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca, indica proprio che “pur dovendosi escludere l'operatività di qualsiasi automatismo (giacchè la valutazione relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e l'apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità: da ultimo, Cass. 18/05/2022, n. 15917, in motiv.), tuttavia, quando tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonchè strumenti finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità in funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass.28/07/2021, n. 21643), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità dell'intermediario” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

 

La soluzione del caso esaminato dalla Cassazione in relazione alla responsabilità del promotore finanziario

 

La sentenza in commento, annulla la sentenza di appello che non aveva valorizzato alcuni elementi di fatto potenzialmente rappresentativi dei comportamenti anomali del cliente.

La Corte di Appello, ad esempio, aveva ritenuto che il versamento della somma di Euro 55.000, corrisposta in quattro tranches, non poteva ritenersi eccessivo, tenuto conto che si trattava di somme date per investimento. Ma per la Cassazione “è però evidente che l'elemento presuntivo sintomatico di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore non ineriva tanto all'entità della somma versata quanto piuttosto alle modalità del versamento, che, in violazione di specifiche norme giuridiche, era stato posto in essere in contanti ed in assenza di alcun rapporto con la banca, in mancanza di ogni tracciabilità, anche in ragione dell'omessa o incompleta compilazione dei moduli di investimento, senza riferimenti all'intermediaria e senza descrizione del prodotto finanziario da acquistare” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Peraltro per la Cassazione erano numerosi i dati di fatto da valutare per verificare se si trattasse di comportamenti anomali che potevano rilevare nella responsabilità solidale della banca in relazione a quella del promotore finanziario: la sentenza di appello “non considera nè che l'investitore aveva tenuto un comportamento contrario alla legge (consegnando al promotore denaro contante senza alcuna tracciabilità) nè che aveva operato secondo modalità estranee alla ordinaria prassi bancaria (evitando di instaurare rapporti di negoziazione, di conto corrente o di deposito titoli con l'intermediaria e di avvalersi ritualmente dei moduli di investimento ad essa intestati) e omette conseguentemente di manifestare alcun apprezzamento sulla rilevanza di tali "anomalie" in funzione della dimostrazione della collusione o, quanto meno, della consapevole acquiescenza del promotore rispetto al contegno illecito del consulente finanziario” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Per queste ragioni è stata cassata la sentenza di appello con richiesta di rinnovo dell'accertamento di merito sulla rilevanza della condotta del danneggiato ai fini dell'eventuale esclusione o riduzione della responsabilità della banca intermediaria.

di Marco Ticozzi

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