Responsabilità promotore finanziario
Responsabilità promotore finanziario e solidale della banca:
in caso di violazioni da parte del primo, come nell’ipotesi di appropriazione
indebita, vi è responsabilità anche della banca per cui il promotore finanziario
lavorava?
La questione è spesso un rilievo pratico rilevante, potendo
il promotore finanziario non avere un patrimonio aggredibile ed essendo,
allora, la banca l’unico soggetto solvibile.
Vediamo in quali casi vi è la responsabilità solidate alla
luce della recente Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453

Responsabilità promotore finanziario e vincolo solidale della banca: il caso di specie di Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453
Nella sentenza Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453 si esamina un
caso di responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca.
Il caso coinvolgeva una banca condannata in appello in via solidale, che però
contestava la sua responsabilità valorizzando questi elementi dimostrativi -a
suo modo di vedere- della anomalia e delle modalità estranee alla normale
prassi bancaria con cui il promotore finanziario aveva effettuato le operazioni
di investimento. In particolare si era verificato: a) il versamento in mano del
promotore di denaro contante in quattro diversi momenti; b) la mancata
accensione di alcun rapporto (nè di negoziazione, nè di conto corrente nè di
deposito titoli) presso l'istituto di credito; c) la produzione di moduli di
investimento non intestati alla banca che non riportavano i dati
anagrafici del sottoscrittore (ad eccezione del suo nome e cognome), non davano
atto dell'effettuazione di alcun versamento e non descrivevano il prodotto
finanziario da acquistare; d) e l'omissione di qualsiasi verifica della propria
situazione contabile presso la banca, non ostante il mancato ricevimento
di rendiconti ufficiali da cui poter evincere l'esistenza e la consistenza
degli investimenti effettuati
Responsabilità promotore finanziario: obbligo solidale della banca
Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore
finanziario e vincolo solidale della banca ricorda anzitutto che il D.Lgs.
n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, (testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la
responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario
nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano
conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
Per la sentenza “il fondamento di questa responsabilità va
ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali
l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone
benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al
principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020)” (Cass. 25
ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale
della banca).
Il presupposto della responsabilità della banca o dell'intermediario
è la sussistenza di una “connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al
promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la
giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di
"occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di
continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la
disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c.
(Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass.
31/07/2017, n. 18928); la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento
doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle
incombenze ed il danno, ancorchè tale comportamento costituisca reato e
rivesta, quindi, particolare gravità” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità
del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).
Esclusione della responsabilità solidale della banca per violazioni del promotore finanziario
Sempre la sentenza in commento, evidenzia però come l’obbligazione
solidale della banca per la responsabilità del promotore finanziario venga meno
se il nesso di occasionalità necessaria viene meno in relazione al “contegno
del danneggiato, allorchè la sua condotta sia caratterizzata da
"anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la
consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore; in
questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto
dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate,
che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il
fatto del promotore (tra le altre, Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass.
31/07/2017, n. 18928; Cass. 27/08/2020, n. 17947)” (Cass. 25 ottobre 2022,
n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della
banca).
Chiaramente, peraltro, il comportamento anomalo del cliente
può portare a seconda dei casi ad escludere la responsabilità della banca o a
diminuirne il risarcimento, rappresentando un concorso nell'illecito del
promotore finanziario idonea a diminuire il risarcimento ai sensi dell'art.
1227 c.c.
Quali sono i comportamenti anomali del cliente?
La sentenza fa alcuni esempi: “elementi presuntivi
sintomatici di un contegno significativamente "anomalo"
dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle
operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo
delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti
finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter
funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue
complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass.
22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857)” (Cass. 25 ottobre 2022,
n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della
banca).
Sempre come elemento anomalo può essere valorizzata “la
consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di
quietanza (Cass. 20/01/2022, n. 1786); questa circostanza assume particolare
rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del
danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte
dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso
divieto normativo (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 bis; art. 108
del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007)” (Cass. 25
ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale
della banca).
Responsabilità promotore finanziario: valutazione caso per caso dell’obbligo solidale della banca
Chiaramente caso per caso va verificato se vi sia o meno un
comportamento anomalo del cliente tale da escludere o limitare la
responsabilità solidale o il danno dovuto dalla banca in relazione alla
responsabilità di un suo promotore finanziario.
Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore
finanziario e vincolo solidale della banca, indica proprio che “pur dovendosi
escludere l'operatività di qualsiasi automatismo (giacchè la valutazione
relativa agli elementi sintomatici della condotta anomala dell'investitore - e
l'apprezzamento se essi siano tali da rivelare collusione o consapevole
acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore - costituisce
oggetto di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, da
compiersi caso per caso, il quale sfugge al sindacato di legittimità: da
ultimo, Cass. 18/05/2022, n. 15917, in motiv.), tuttavia, quando tale
condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici
obblighi (quale, nella fattispecie, quello di consegnare al consulente
finanziario unicamente assegni bancari o circolari, non trasferibili, intestati
all'intermediario per cui opera ovvero alla società i cui servizi, strumenti
finanziari o prodotti finanziari sono offerti, o comunque di avvalersi di altri
strumenti - ordini di bonifico e documenti similari, nonchè strumenti
finanziari nominativi o all'ordine che abbiano come beneficiari o che siano
stati intestati o girati ai predetti soggetti - dotati di tracciabilità in
funzione di impedire elusioni del controllo antiriciclaggio: cfr., in tal senso, Cass.28/07/2021,
n. 21643), il giudice del merito è tenuto ad apprezzare specificamente queste
circostanze e, eventualmente, a dar conto, in motivazione, delle ragioni per le
quali ritenga che tale condotta, lungi dal concretare una cooperazione colposa
con l'illecito del promotore, sia stata perfettamente rispondente al principio
di autoresponsabilità che deve governare i rapporti tra consociati e che si pone
alla base della tutela dell'affidamento incolpevole, e non abbia pertanto
integrato quei connotati di anomalia idonei ad elidere il nesso di
occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze
affidate al promotore, che giustifica la solidale responsabilità
dell'intermediario” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore
finanziario e vincolo solidale della banca).
La soluzione del caso esaminato dalla Cassazione in relazione alla responsabilità del promotore finanziario
La sentenza in commento, annulla la sentenza di appello che
non aveva valorizzato alcuni elementi di fatto potenzialmente rappresentativi
dei comportamenti anomali del cliente.
La Corte di Appello, ad esempio, aveva ritenuto che il
versamento della somma di Euro 55.000, corrisposta in quattro tranches, non
poteva ritenersi eccessivo, tenuto conto che si trattava di somme date per
investimento. Ma per la Cassazione “è però evidente che l'elemento presuntivo
sintomatico di un contegno significativamente "anomalo"
dell'investitore non ineriva tanto all'entità della somma versata quanto
piuttosto alle modalità del versamento, che, in violazione di specifiche norme
giuridiche, era stato posto in essere in contanti ed in assenza di alcun
rapporto con la banca, in mancanza di ogni tracciabilità, anche in ragione
dell'omessa o incompleta compilazione dei moduli di investimento, senza
riferimenti all'intermediaria e senza descrizione del prodotto finanziario da
acquistare” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore
finanziario e vincolo solidale della banca).
Peraltro per la Cassazione erano numerosi i dati di fatto da
valutare per verificare se si trattasse di comportamenti anomali che potevano
rilevare nella responsabilità solidale della banca in relazione a quella del
promotore finanziario: la sentenza di appello “non considera nè che
l'investitore aveva tenuto un comportamento contrario alla legge (consegnando
al promotore denaro contante senza alcuna tracciabilità) nè che aveva operato
secondo modalità estranee alla ordinaria prassi bancaria (evitando di
instaurare rapporti di negoziazione, di conto corrente o di deposito titoli con
l'intermediaria e di avvalersi ritualmente dei moduli di investimento ad essa
intestati) e omette conseguentemente di manifestare alcun apprezzamento sulla
rilevanza di tali "anomalie" in funzione della dimostrazione della
collusione o, quanto meno, della consapevole acquiescenza del promotore
rispetto al contegno illecito del consulente finanziario” (Cass. 25 ottobre 2022,
n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della
banca).
Per queste ragioni è stata cassata la sentenza di appello con
richiesta di rinnovo dell'accertamento di merito sulla rilevanza della condotta
del danneggiato ai fini dell'eventuale esclusione o riduzione della
responsabilità della banca intermediaria.
di Marco Ticozzi