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Responsabilità promotore finanziario

5 gennaio 2024

Responsabilità promotore finanziario e solidale della banca: in caso di violazioni da parte del primo, come nell’ipotesi di appropriazione indebita, vi è responsabilità anche della banca per cui il promotore finanziario lavorava? La questione è spesso un rilievo pratico rilevante, potendo il promotore finanziario non avere un patrimonio aggredibile ed essendo, allora, la banca l’unico soggetto solvibile. Vediamo in quali casi vi è la responsabilità solidate alla luce della recente Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453

Responsabilità promotore finanziario
Responsabilità promotore finanziario

Promotore finanziario: chi è tale soggetto?

Il promotore finanziario, figura chiave nel mondo degli investimenti, svolge un ruolo essenziale nel guidare gli investitori attraverso le complessità del mercato finanziario. Questo professionista, regolamentato in Italia dalla Consob, opera come intermediario tra gli investitori e le società che offrono prodotti finanziari, quali azioni, obbligazioni, e fondi comuni di investimento. La sua attività principale consiste nell'assistere i clienti nella scelta delle opportunità di investimento più adatte alle loro esigenze e obiettivi finanziari, fornendo consulenza personalizzata e informazioni dettagliate sui vari strumenti finanziari disponibili. Inoltre, il promotore finanziario ha il dovere di aggiornarsi costantemente sulle dinamiche di mercato e sulle normative vigenti, al fine di offrire un servizio accurato e conforme alle leggi. La sua competenza non si limita solo alla vendita di prodotti finanziari, ma include anche la pianificazione finanziaria a lungo termine e la gestione del portafoglio clienti, garantendo così un servizio completo e affidabile.

Il promotore finanziario è un soggetto indipendente o vi è il rischio di conflitto di interessi con la banca?

Sebbene esista la figura del promotore finanziario indipendente, la maggior parte di questi professionisti opera in stretta collaborazione con banche o altri enti finanziari. I promotori finanziari indipendenti si distinguono per la loro autonomia nella scelta dei prodotti da proporre ai clienti, non essendo vincolati a un particolare istituto bancario o società di investimento. Questo permette loro di offrire una consulenza più personalizzata e meno influenzata dagli interessi specifici di una singola entità finanziaria. D'altra parte, i promotori che mantengono rapporti stretti con specifiche banche o società di investimento hanno accesso diretto a un ventaglio di prodotti offerti da queste istituzioni, potendo così avvalersi di supporto e risorse specifiche. Nonostante ciò, è importante notare che, indipendentemente dalla loro affiliazione, tutti i promotori finanziari sono tenuti a rispettare rigorosi standard di professionalità e etica, garantendo ai loro clienti un servizio affidabile e trasparente, conforme alle normative vigenti.

La responsabilità del promotore finanziario: quando vi può essere?

Nel panorama degli investimenti finanziari, la figura del promotore finanziario non è soltanto un intermediario tra clienti e prodotti finanziari, ma assume anche una rilevante responsabilità legale e deontologica. Al di là delle fluttuazioni del mercato, che possono influenzare l'esito degli investimenti, il promotore finanziario può incorrere in responsabilità per comportamenti illeciti quali l'appropriazione indebita di somme affidategli dai clienti, la falsificazione dei risultati degli investimenti, o la consulenza fraudolenta. Questi comportamenti non solo violano i principi etici della professione, ma configurano anche illeciti civili o, talvolta, reati penali. In questi casi, il promotore finanziario può essere soggetto a procedimenti giudiziari, con conseguenze che vanno dalla restituzione delle somme indebitamente percepite fino a sanzioni penali. Questa realtà sottolinea l'importanza per gli investitori di verificare l'affidabilità e la trasparenza del proprio promotore finanziario, e per i professionisti del settore di aderire scrupolosamente a condotte etiche e legali.

Responsabilità del promotore finanziario e solidale della banca

La sentenza della Cassazione del 25 ottobre 2022, n. 31453, ha affrontato un caso emblematico riguardante la responsabilità del promotore finanziario e il vincolo solidale della banca. In questa occasione, la Corte ha esaminato la condanna in appello di una banca per responsabilità solidale in seguito a comportamenti illeciti di un promotore finanziario, nonostante la banca avesse contestato tale responsabilità, sottolineando l'anomalia delle operazioni e la loro divergenza dalla normale prassi bancaria. Gli elementi di anomalia includevano versamenti in contanti direttamente al promotore, l'assenza di rapporti formali con la banca, e moduli di investimento non conformi. La sentenza ha confermato la responsabilità solidale della banca sulla base del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, che stabilisce la corresponsabilità dell'intermediario per danni causati da consulenti finanziari durante le loro mansioni, anche in presenza di condotte penalmente rilevanti.

Il caso esaminato dalla sentenza Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453


Nella sentenza Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453 si esamina un caso di responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca. Il caso coinvolgeva una banca condannata in appello in via solidale, che però contestava la sua responsabilità valorizzando questi elementi dimostrativi -a suo modo di vedere- della anomalia e delle modalità estranee alla normale prassi bancaria con cui il promotore finanziario aveva effettuato le operazioni di investimento. In particolare si era verificato: a) il versamento in mano del promotore di denaro contante in quattro diversi momenti; b) la mancata accensione di alcun rapporto (nè di negoziazione, nè di conto corrente nè di deposito titoli) presso l'istituto di credito; c) la produzione di moduli di investimento non intestati alla banca che non riportavano i dati anagrafici del sottoscrittore (ad eccezione del suo nome e cognome), non davano atto dell'effettuazione di alcun versamento e non descrivevano il prodotto finanziario da acquistare; d) e l'omissione di qualsiasi verifica della propria situazione contabile presso la banca, non ostante il mancato ricevimento di rendiconti ufficiali da cui poter evincere l'esistenza e la consistenza degli investimenti effettuati

Responsabilità del promotore finanziario: Cassazione su obbligo solidale della banca

Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca ricorda anzitutto che il D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi dal consulente finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

Per la sentenza “il fondamento di questa responsabilità va ravvisato nel rilievo che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi, in ossequio al principio ubi commoda ibi et incommoda (Cass. 04/03/2014, n. 5020)” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Il presupposto della responsabilità della banca o dell'intermediario è la sussistenza di una “connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi arrecato all'investitore, che la giurisprudenza di questa Corte inquadra nell'ampio significato del nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di continuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004, n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclude, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorchè tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Esclusione della responsabilità solidale della banca per violazioni del promotore finanziario

Sempre la sentenza in commento, evidenzia però come l’obbligazione solidale della banca per la responsabilità del promotore finanziario venga meno se il nesso di occasionalità necessaria viene meno in relazione al “contegno del danneggiato, allorchè la sua condotta sia caratterizzata da "anomalie" tali da evidenziare, se non la collusione, quanto meno la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore; in questo caso, viene meno il rapporto di necessaria occasionalità tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della banca intermediaria per il fatto del promotore (tra le altre, Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 31/07/2017, n. 18928; Cass. 27/08/2020, n. 17947)” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Chiaramente, peraltro, il comportamento anomalo del cliente può portare a seconda dei casi ad escludere la responsabilità della banca o a diminuirne il risarcimento, rappresentando un concorso nell'illecito del promotore finanziario idonea a diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c.

Quali sono i comportamenti anomali del cliente?

La sentenza fa alcuni esempi: “elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore possono ricavarsi dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell'investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; Cass. 22/11/2018, n. 30161; Cass. 17/01/2020, n. 857)” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Sempre come elemento anomalo può essere valorizzata “la consegna al promotore di somme di danaro in contanti, senza richiesta di quietanza (Cass. 20/01/2022, n. 1786); questa circostanza assume particolare rilevanza in funzione del giudizio circa l'anomalia della condotta del danneggiato, in quanto la consegna di denaro in contanti da parte dell'investitore nelle mani del promotore è oggetto di specifico ed espresso divieto normativo (D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 bis; art. 108 del regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007)” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Valutazione caso per caso dell’obbligo solidale della banca

In contesti giuridici relativi alla responsabilità del promotore finanziario, l'analisi della responsabilità solidale delle banche è un processo complesso che richiede un'approfondita valutazione individuale per ogni caso specifico. Questa valutazione si focalizza principalmente sulla condotta dell'investitore: se emerge un comportamento anomalo da parte sua, ciò può influenzare direttamente la responsabilità della banca, potenzialmente escludendola o limitandola. L'aspetto critico di tale valutazione è determinare se l'investitore abbia aderito alle normative legali riguardanti le transazioni finanziarie. Queste norme enfatizzano l'importanza della tracciabilità dei trasferimenti di fondi, ad esempio attraverso l'uso di assegni bancari o bonifici, per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività illecite.

Il giudice deve quindi esaminare attentamente se l'investitore, seguendo queste normative, abbia agito in modo consapevole e responsabile, senza contribuire alla violazione delle regole da parte del promotore finanziario. Se, ad esempio, l'investitore ha trasferito fondi attraverso metodi non tracciabili o ha ignorato le procedure standard di sicurezza, tale condotta potrebbe essere considerata "anomala" e influire sulla valutazione della responsabilità solidale della banca. Al contrario, se la condotta dell'investitore si allinea alle norme e non contribuisce alle azioni illecite del promotore, ciò rafforza il principio di responsabilità solidale della banca.

In sostanza, il processo di valutazione non si limita a un'analisi superficiale, ma richiede un esame approfondito e caso per caso delle circostanze. Il principio di autoresponsabilità, che governa i rapporti tra gli individui e le istituzioni finanziarie, è fondamentale in questo contesto. Se l'investitore dimostra una condotta responsabile e conforme alle leggi, ciò rafforza la presunzione della responsabilità solidale della banca nelle situazioni in cui il promotore finanziario si è comportato illecitamente. Questa approfondita valutazione garantisce che sia rispettato il principio di tutela dell'affidamento incolpevole dell'investitore, evitando al tempo stesso che anomalie nella condotta dell'investitore possano eludere ingiustamente la responsabilità della banca.

La soluzione del caso esaminato dalla Cassazione in relazione alla responsabilità del promotore finanziario

La sentenza in commento, annulla la sentenza di appello che non aveva valorizzato alcuni elementi di fatto potenzialmente rappresentativi dei comportamenti anomali del cliente.

La Corte di Appello, ad esempio, aveva ritenuto che il versamento della somma di Euro 55.000, corrisposta in quattro tranches, non poteva ritenersi eccessivo, tenuto conto che si trattava di somme date per investimento. Ma per la Cassazione “è però evidente che l'elemento presuntivo sintomatico di un contegno significativamente "anomalo" dell'investitore non ineriva tanto all'entità della somma versata quanto piuttosto alle modalità del versamento, che, in violazione di specifiche norme giuridiche, era stato posto in essere in contanti ed in assenza di alcun rapporto con la banca, in mancanza di ogni tracciabilità, anche in ragione dell'omessa o incompleta compilazione dei moduli di investimento, senza riferimenti all'intermediaria e senza descrizione del prodotto finanziario da acquistare” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Peraltro per la Cassazione erano numerosi i dati di fatto da valutare per verificare se si trattasse di comportamenti anomali che potevano rilevare nella responsabilità solidale della banca in relazione a quella del promotore finanziario: la sentenza di appello “non considera nè che l'investitore aveva tenuto un comportamento contrario alla legge (consegnando al promotore denaro contante senza alcuna tracciabilità) nè che aveva operato secondo modalità estranee alla ordinaria prassi bancaria (evitando di instaurare rapporti di negoziazione, di conto corrente o di deposito titoli con l'intermediaria e di avvalersi ritualmente dei moduli di investimento ad essa intestati) e omette conseguentemente di manifestare alcun apprezzamento sulla rilevanza di tali "anomalie" in funzione della dimostrazione della collusione o, quanto meno, della consapevole acquiescenza del promotore rispetto al contegno illecito del consulente finanziario” (Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453, su responsabilità del promotore finanziario e vincolo solidale della banca).

Per queste ragioni è stata cassata la sentenza di appello con richiesta di rinnovo dell'accertamento di merito sulla rilevanza della condotta del danneggiato ai fini dell'eventuale esclusione o riduzione della responsabilità della banca intermediaria.

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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