1 novembre 2022
Sezioni Unite soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite: con sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 (disponibile in pdf in questa pagina) è stato risolto il contrasto esistente in merito alla possibilità di condannare alle spese di lite le parti in causa in caso di soccombenza reciproca e anche di condanna alle spese di lite dell’attore in ipotesi di accoglimento solo parziale della sua domanda. Vediamo la motivazione di Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite: la sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 si può scaricare in pdf alla fine della pagina.
Sezioni Unite soccombenza reciproca e parziale: il principio di diritto di Cassazione 31 ottobre 2022 n. 32061 pdf sulla condanna alle spese di lite
Partiamo dalla fine: la sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite, scaricabile in pdf).
La questione si è posta perché recenti sentenze, diffuse anche nei giudizi di merito, avevano condannato parte attrice alle spese di lite in ipotesi di accoglimento solo di una minima parte della domanda.
La decisione Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite pare razionale, ma a nostro avviso non considera il caso limite di un accoglimento così parziale da potersi definire soccombenza. È chiaro che dal profilo formale non è soccombente chi chieda 1.000.000 e si veda riconoscere 1 euro ma dl profilo sostanziale mi pare la soccombenza vi sia. Ciò quantomeno nei casi in cui l’accoglimento sia così limitato da potersi considerare simbolico.
Non neghiamo che ci possa essere una difficoltà pratica, come evidenzia Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite: quanta parte dell’unica domanda accolta deve essere appunto accolta per potersi parlare di parte non soccombente? Il 10%, il 20% o quale percentuale?
Ma in molte cause si pone in generale una valutazione di questo tipo: basti pensare all’inadempimento di non scarsa importanza che legittima la risoluzione o l’eccezione di inadempimento che è legittima se sia rispettato il criterio di proporzionalità. Quali sono i limiti quantitativi che tali regole impongono di considerare?
Come a dire che una eventuale difficoltà pratica non può esimere dalla valutazione, se si ritenga corretto compierla. E, esaminando solo il caso limite, ribadiamo come l’accoglimento di una domanda da 1.000.000 di euro limitatamente a 1 euro sia nella sostanza una soccombenza. Per cui il principio di diritto espresso è corretto, salvo però appunto il caso limite di accoglimento talmente parziale da essere simbolico.
Ma vediamo le motivazioni di Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite
Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061: la motivazione in merito alla soccombenza reciproca e parziale con condanna alle spese di lite
Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite muove dalla considerazione per la quale la regola generale è quella per la quale le spese di lite sono collegate alla soccombenza: “la regola generale, la quale esige che a sopportare le spese del processo sia colui che, come affermato da un'autorevole dottrina, risulta vinto nella lotta giudiziale: e tale è indubbiamente anche la parte che, pur avendo agito o resistito in giudizio con argomentazioni ritenute parzialmente fondate dal giudice, abbia visto accogliere, sia pure in misura ridotta, quelle della controparte. In tal senso depone chiaramente l'insistenza del Giudice delle leggi sulla «gravità ed eccezionalità» delle ragioni richieste ai fini della compensazione, nonché la sottolineatura da parte dello stesso del rischio, posto in rilievo anche dall'ordinanza interlocutoria, che la prospettiva di una condanna alle spese possa scoraggiare la parte che ha ragione dal far valere in giudizio i propri diritti, con conseguente menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite, scaricabile in pdf)
Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061: la nozione di soccombenza reciproca al fine della condanna alle spese di lite
Ciò che Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite mette in discussione è la nozione di soccombenza reciproca, che per le Sezioni Unite non può arrivare a ricomprendere anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta.
Per la sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite, infatti, “al di là di tali obiezioni, ciò che non convince, nell'orientamento che ritiene ammissibile la predetta condanna, è la stessa nozione di soccombenza reciproca, ritenuta comprensiva non solo dell'ipotesi in cui siano state avanzate una pluralità di domande contrapposte o anche solo una domanda articolata in una pluralità di capi, ma anche di quella in cui sia stata proposta una unica domanda, accolta in misura sensibilmente ridotta: e ciò sia in considerazione della valenza semantica generalmente attribuita all'aggettivo «reciproca», la cui utilizzazione da parte del legislatore evoca una pluralità di azioni rivolte in direzione opposta tra i medesimi soggetti, sia in ragione della difficoltà di accomunare, sotto il profilo concettuale, la soccombenza che giustifica la condanna alle spese a quella che legittima la parte all'impugnazione della decisione” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite, scaricabile in pdf).
Precisa, infatti, la sentenza Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite che “determinante, in senso contrario a tale assimilazione, appare la diversità del parametro da adottare come riferimento ai fini della relativa valutazione, costituito nel secondo caso dal mancato accoglimento ad opera del provvedimento impugnato anche soltanto di alcune delle istanze proposte dalla parte, e nel primo dall'esito complessivo della lite, comprendente anche le istanze eventualmente accolte o rigettate nei precedenti gradi di giudizio: significativa, al riguardo, è la circostanza che la riforma o la cassazione anche parziale della decisione impugnata comporti la caducazione della statuizione relativa alle spese processuali, imponendo la totale rinnovazione del relativo regolamento, ai fini del quale occorre tenere conto anche delle predette istanze” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite).
Sezioni Unite soccombenza reciproca: in conclusione per Cassazione 32061/2022 non è possibile la condanna alle spese di lite in caso di accoglimento parziale della domanda
Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite, proprio per le considerazioni svolte, conclude nel senso di escludere la possibilità di condannare l’attore alle spese di lite in caso di accoglimento solo parziale (anche molto parziale) della domanda. Chiaramente una tale situazione può giustificare la compensazione delle spese di lite ma non la condanna di parte attrice, che potrebbe derivare invece dall’accoglimento di alcune soltanto delle richieste (e non parziale dell’unica richiesta) o in caso di proposizioni di domande incrociate.
Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 su soccombenza reciproca e parziale e condanna alle spese di lite, infatti, indica proprio che “preferibile appare dunque la conferma dell'opposto indirizzo, che circoscrive la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061 scaricabile in pdf).
di Marco Ticozzi
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