Art 1188 cc: destinatario del pagamento
Vediamo quale è il contenuto della previsione di cui all'art. 1188 cc e descriviamo sommariamente la sua disciplina.

Art 1188 cc: la previsione codicistica
L'art. 1188 cc contiene la norma della disciplina delle obbligazioni riferibile al destinatario dell'adempimento.
In particolare il codice civile prevede che "il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.
Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato".
Cerchiamo ora di approfondire il significato della disposizione di cui all'art 1188 cc.
Art 1188 cc: Legittimazione in generale
La previsione di cui all’art. 1188 cc indica, come regola
generale, che il pagamento debba essere effettuato nelle mani del creditore o
di altri soggetti che, per diverse ragioni, siano legittimati a ricevere la prestazione
in sua vece. Solo un tale pagamento, infatti, ha l’effetto di estinguere
l’obbligazione. La dottrina precisa anzitutto che la norma in esame si
riferisce a quelle prestazioni per la cui ricezione è necessaria la
collaborazione del creditore (Bianca, L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p.
290; Giorgianni, Pagamento (diritto civile), in Novissimo dig. It., Torino,
1965, vol. XII, p. 327; Di Majo, Adempimento in generale, in Comm. Scialoja,
Branca, p. 236): ad esempio, la disposizione di cui all’art 1188 cc non trova
applicazione alle obbligazioni di non fare, nelle quali il creditore non deve
prestare alcuna attività per l’adempimento trattandosi di obbligazioni
negative.
Si è peraltro sottolineato che non sono destinatari del
pagamento ai sensi dell’art. 1188 c.c. i soggetti che si trovano a cooperare
materialmente con il debitore per l’adempimento e neppure coloro che sono il
punto di riferimento, in senso oggettivo, della prestazione dovuta (Di Majo, Adempimento
in generale, in Comm. Scialoja, Branca, p. 236 ss.).
Sempre in relazione alla previsione di cui all’art. 1188 cc,
vi è da dire che non necessariamente la legittimazione a ricevere la
prestazione si accompagna alla legittimazione a esigere la prestazione stessa:
ovviamente il creditore è legittimato sia a ricevere che a richiedere la
prestazione, ma potrebbe accadere diversamente ove invece sia un terzo il
soggetto legittimato. Ovviamente l’ampiezza dei poteri del terzo dipenderà dal
titolo che li attribuisce, soprattutto quando la fonte sia volontaria: il
creditore potrebbe delegare il terzo alla sola ricezione della prestazione senza
attribuire anche il potere di esigerla. La dottrina evidenzia al riguardo come
il potere di accettare la prestazione non comprenda di per sé quello di
esigerla (Bianca, L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 290), che dunque
dovrebbe essere conferito espressamente.
Ancora, a proposto dell’art. 1188 cc si discute poi se, al di fuori dei casi in cui è la legge a indicare che un soggetto ha il potere di agire in nome proprio per un credito di altri, il creditore possa delegare ad altri il potere di esigere il pagamento mantenendo invece la titolarità del diritto a ricevere l'adempimento (Di Majo, Adempimento in generale, in Comm. Scialoja, Branca, p. 236 ss.). Si è al riguardo evidenziato che il creditore non perde propriamente la legittimazione ma piuttosto i pagamenti a lui eseguiti devono considerarsi inefficaci per il terzo (Bianca, L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 290): si pensi al creditore pignoratizio, che mantiene il diritto a ricevere il pagamento pur quando questo sia stato eseguito nelle mani dell’originario creditore (art. 2803 c.c.).
Art 1188 cc: I soggetti legittimati
La disposizione di cui all’art 1188 cc indica che anzitutto
è il creditore il soggetto legittimato a ricevere la prestazione. Dunque, ai
sensi dell’art. 1188 cc e come regola generale, l’adempimento dovrà essere
eseguito nelle mani del creditore. In alcune fattispecie particolari, peraltro,
è la medesima legge che esclude la legittimazione del creditore: si pensi al
credito dato in pegno, che deve essere riscosso dal creditore pignoratizio
(art. 2803 c.c.); al sequestro e al pignoramento di crediti, che non consentono
la liberazione del debitore se tali crediti vengano pagati al creditore; o,
ancora, al fallimento del creditore che priva il fallito dell’amministrazione e
della disponibilità dei suoi beni (art. 42 L. Fall.).
Sempre in relazione alla previsione di cui all’art. 1188 cc,
legittimato a ricevere il pagamento può essere poi il rappresentante
del creditore, vale a dire il soggetto che in luogo del creditore possa
ricevere la prestazione con efficacia liberatoria per il debitore. Si
tratta di una rappresentanza che può avere anzitutto fonte legale: si pensi al
genitore per il figlio minore o al curatore o al tutore per interdetti o
inabilitati. Ma si tratta di una rappresentanza che può avere anche fonte
convenzionale.
A tale riguardo la giurisprudenza (Cass. 13.11. 2009, n.
24128) ha precisato che il mandato a riscuotere un credito non è soggetto a
particolari forme e, pertanto, può essere contenuto anche in una scrittura
privata con sottoscrizione non autenticata. Il caso di rappresentanza
volontaria più ricorrente nella pratica pare essere quello della procura
speciale, che comprenda anche il potere di ricevere il pagamento. Si ritiene
generalmente necessario che tale potere sia attribuito in modo specifico, non
potendosi ritenere implicitamente compreso in un mandato più ampio: così si è
evidenziato che la nomina di un procuratore alle liti non legittima tale
soggetto a ricevere il pagamento del credito dell’assistito se, appunto, non vi
è una specifica autorizzazione (Cass. 9.9.1998, n. 8927).
Peraltro, come evidenziato dalla dottrina, la soluzione
dipenderà dal caso concreto giacché, se il mandato più ampio concerne
un’attività nel cui ambito è normalmente previsto l’incasso di pagamenti, potranno
anche non essere necessarie ulteriori specificazioni: così il mandato a
stipulare il contratto si ritiene comprensivo del potere a incassare i relativi
crediti; il mandato a gestire un affare a incassare i relativi crediti; ecc. (Bianca,
L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 297 ss.).
Tra i soggetti indicati quali legittimati a ricevere il
pagamento, la disposizione in esame di cui all’art 1188 cc annovera anche colui
che sia indicato dal creditore. La letterature pone in luce come si tratti di
una figura differente dal rappresentante, evidenziando anzitutto che
l’indicatario riceve il pagamento in nome proprio (Cannata, L'adempimento delle
obbligazioni, in Tratt. Rescigno, 9, I, Torino, 1984 p. 109).
La giurisprudenza da ciò trae la conseguenza che
l’indicatario è legittimato esclusivamente a ricevere la prestazione e compiere
i relativi atti a questa inscindibilmente connessi (Cass., 23.6.1997, n. 5579),
non avendo invece il potere di chiedere o agire per il pagamento Bianca, L'obbligazione,
Milano, rist. 2015, p. 300).
Si discute in letteratura e giurisprudenza di quale sia la
forma necessaria per il conferimento di un tale potere: Cass. 9.10.2015, n.
20345 ha precisato che la previsione di cui all’art. 1392 c.c. concernente la
forma della procura si applica agli atti unilaterali negoziali ex art. 1324
c.c., ma non agli atti in senso stretto come la ricezione della prestazione,
con la conseguenza che la rappresentanza a ricevere l’adempimento ex art. 1188,
1º comma, c.c. può risultare da una condotta concludente, dimostrabile con ogni
mezzo, incluse le presunzioni. In questo senso anche Bianca, L'obbligazione,
Milano, rist. 2015, p. 300 che evidenzia come l’indicazione possa essere
addirittura tacita. C’è da dire che, in ogni caso, una eventuale condotta del
creditore idonea a creare l’apparenza di una procura o comunque di un incarico
all’incasso, potrebbe portare alla liberazione del debitore ex art. 1189 c.c.
Sempre in relazione
alla previsione di cui all’art. 1188 cc occorre evidenziare che vi sono poi
ulteriori ipotesi, previste per legge, di soggetti legittimati a
ricevere il pagamento, come per esempio avviene per: i rappresentanti di minori
o interdetti; i titolari di uffici espropriativi, gestori o liquidativi come ad
esempio il curatore fallimentare, il curatore dell'eredità o l’esecutore
testamentario. In altre fattispecie i soggetti legittimati traggono il loro
potere da un’autorizzazione del giudice: si pensi al sequestratario
nominato dal giudice ai sensi dell'art. 687 c.p.c. o dell’art. 1216, secondo
comma c.c. (Bianca, L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 307-308).
1188 cc: Il pagamento a soggetto non legittimato
La regola generale posta dall’art 1188 cc è dunque che
l’adempimento eseguito nei confronti di un soggetto non legittimato non libera
il debitore, rappresentando tale pagamento un indebito soggettivo che il debitore
potrà eventualmente recuperare. La disposizione di cui all’art 1188 cc, però,
considera liberatorio tale pagamento a soggetto non legittimato quando il
creditore ratifichi il pagamento stesso o ne approfitti. La ratifica è un atto
unilaterale del creditore che, pur consapevole che il pagamento è stato
eseguito a soggetto non legittimato, lo rende efficace nei propri confronti.
Tale ratifica può essere posta in essere dal creditore personalmente oppure dal
soggetto che comunque abbia la legittimazione a disporre del credito (Bianca, L'obbligazione,
Milano, rist. 2015, p. 309).
Sempre in relazione alla previsione di cui all’art. 1188 cc,
evidenziamo che il pagamento a soggetto non legittimato libera il debitore
anche quando il creditore, pur non avendo ricevuto direttamente la prestazione,
ne abbia approfittato. Il che può avvenire perché la prestazione perviene nella
sua disponibilità oppure perché comunque abbia ricevuto un incremento
economico, che potrebbe anche essere solo parziale: a seconda dei casi, poi, la
liberazione del debitore sarà completa oppure relativa alla parte di
prestazione di cui il creditore abbia beneficiato (Bianca, L'obbligazione,
Milano, rist. 2015, p. 309-310). In tali ipotesi, il debitore che si affermi
liberato ha l’onere di provare l’approfittamento del creditore (Cass. 5.6.2007,
n. 13113 sull’art 1188 cc; in questo senso anche Cass. 7.3.1997, n. 2093,
sempre sull’art 1188 cc).