Art 1189 cc: Pagamento al creditore apparente
Art 1189 cc: l’articolo in esame contiene la disciplina del
pagamento eseguito al creditore apparente. Quando ai sensi dell’art 1189 cc il
debitore si libera dall’obbligazione pagando a un soggetto non legittimato che
però appaia essere il creditore?
Ecco una breve spiegazione alla disciplina di cui all’art
1189 cc in esame.

Art 1189 cc: spiegazione e normativa di riferimento
Come noto, l’art 1189 cc prevede che “il debitore che esegue
il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,
è liberato se prova di essere stato in buona fede.
Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso
il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito”.
L’art 1189 cc in esame non è di facilissima applicazione, discutendosi poi nel caso concreto di quali
circostanze debbano esistere per poter invocare la liberazione avendo pagato al
creditore apparente ex art 1189 cc.
Vediamo nel dettaglio le questioni più rilevanti.
Art 1189 cc: Introduzione
L’art 1189 cc prevede la liberazione del debitore
dall’obbligazione quando l’adempimento è eseguito in favore di un soggetto che,
senza essere il creditore o comunque un soggetto legittimato ex art. 1188 c.c.,
appaia essere legittimato in base a circostanze univoche.
La regola fissata dall’art 1189 cc vale sia nell’ipotesi in
cui l’apparenza coinvolge il creditore direttamente e sia quando l’apparenza
coinvolge un altro soggetto appunto legittimato in luogo del creditore (Cass.,
4 giugno 2013, n. 14028; Cass., 13 settembre 2012, n. 15339; Cass., 3 settembre
2005, n. 17742).
Perché l’adempimento in favore di un soggetto diverso da
quello legittimato porti alla liberazione ex art 1189 cc, occorre che ricorrano
due presupposti: uno di carattere soggettivo, rappresentato dalla buona fede
del debitore, e l’altro di carattere oggettivo, rappresentato dalla ricorrenza
di circostanze univoche che facciano apparire il ricevente come legittimato. La
funzione della disposizione risiede nell’esigenza di tutelare l’affidamento
incolpevole del debitore il quale, essendo appunto in buona fede, ritenga di
pagare nelle mani del creditore.
Art. 1189 cc: Buona fede e apparenza secondo circostanze univoche
L’art. 1189 cc richiede la buona fede. La buona fede è
rappresentata dalla credenza del debitore che il ricevente sia il vero
creditore o, comunque, sia il vero destinatario del pagamento (Bianca, L'obbligazione,
Milano, rist. 2015, p. 311; Di Majo, Adempimento in generale, in Comm.
Scialoja, Branca, sub artt. 1177-1200, p. 278).
Tale affidamento deve però essere incolpevole, per cui non
sarà invocabile la disposizione in esame quando vi sia un atteggiamento colposo
o un errore non scusabile da parte del debitore adempiente (Giorgianni, Creditore
apparente, in Novissimo Dig. It., Torino, 1959, p. 1156; in questo senso anche
la giurisprudenza: Cass., 5 novembre 2012, n. 18916; Cass., 5 giugno 2009, n.
13075; Cass., 27 ottobre 2005, n. 20906).
La valutazione circa la ricorrenza della scusabilità
dell’errore ex art 1189 cc deve essere compiuta nel caso concreto.
Generalmente la giurisprudenza non ritiene scusabile
l’errore laddove vi sia un regime di pubblicità, essendovi modo di verificare
se effettivamente chi riceve la prestazione sia legittimato (Breccia, Le Obbligazioni,
in Trattato di diritto Privato Iudica, Zatti, 1991, p. 542; Cass., 29 aprile 2010,
n. 10297; Cass., 27 ottobre 2005, n. 20906).
L’onere di provare la buona fede, in virtù della regola generale
di cui all’art. 2697 c.c., sembrerebbe dover ricadere sul debitore che la
invochi per liberarsi dall’obbligazione (Galgano, Trattato di diritto civile,
II, 2010, p. 43; Bianca, L'obbligazione, cit., p. 311; Breccia, Le Obbligazioni,
cit. p. 540; Cass., 5 novembre 2012, n. 18916). In senso contrario però
sembrerebbe Cass., 3 aprile 1999, n. 3287 per la quale, quando risultino
elementi idonei a configurare una situazione di apparenza giuridica, spetta a
chi contesta l’efficacia in suo danno della medesima, l’onere della prova
contraria. Ma, in realtà, tale principio è espresso dalla sentenza laddove già
vi siano circostanze idonee, vale a dire quando quantomeno presuntivamente vi
sia la prova della apparenza.
L’elemento oggettivo fissato dall’art. 1189 cc, invece,
ricorre quando si possa ritenere che il pagamento è stato eseguito in favore di
un soggetto che appaia legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche,
vale a dire ove ricorrano circostanze che nella valutazione di un soggetto di
normale diligenza inducano a ritenere effettivamente esistente la
legittimazione del ricevente (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 312). Si discute
sia in dottrina che in giurisprudenza dell’applicabilità della previsione anche
alle ipotesi di pagamento in favore di un rappresentante apparente.
Pagamento al creditore apparente o al rappresentante apparente ex art 1189 c.c.
L’art 1189 cc non si riferisce al pagamento in favore del
creditore apparente ma al pagamento in favore di chi appaia legittimato a
riceverlo in base a circostanze univoche: dunque, riferendo la possibilità di
liberazione al pagamento eseguito all’apparente soggetto che ai sensi dell’art.
1188 c.c. possa ricevere la prestazione con efficacia liberatoria (Cannata, L'adempimento
delle obbligazioni, in Tratt. Rescigno, 9, I, Torino, 1984, p. 93).
Nel caso, però, in cui si invochi la liberazione in forza
del pagamento eseguito nella mani del rappresentante apparente la
giurisprudenza richiede un requisito ulteriore.
La liberazione sarà possibile a condizione che il debitore,
che invoca il principio dell’apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di
avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo
erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore,
che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione
sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell’accipiens (Cass.,
4 giugno 2013, n. 14028; Cass., 9 agosto 2007, n. 17484; Cass., 3 settembre 2005,
n. 17742; Cass., 7 marzo 1997, n. 2093; Cass. 7 maggio 1992, n. 5436; sul tema
anche Galgano, Trattato di diritto civile, cit., p. 42).
Art 1189 cc: Azione del creditore verso il creditore apparente
Quando il debitore adempie nelle mani del creditore
apparente il pagamento si deve considerare appunto liberatorio ove ricorrano i
presupposti stabiliti dalla disposizione di cui all’art 1189 cc in esame.
In tale ipotesi il debitore sarà dunque liberato e il
creditore potrà agire verso il creditore apparente per ricevere la prestazione,
con un’azione disciplinata dalla disposizioni sulla ripetizione di indebito (Cass.,
16 luglio 2004, n. 13162).
È la stessa disposizione dell’art 1189 cc in esame che qualifica
in tal modo l’azione del creditore: peraltro, la dottrina ha evidenziato come in
verità, se indebito fosse, l’azione di ripetizione spetterebbe al debitore che
ha adempiuto in favore di chi non era legittimato e non, come invece
espressamente previsto dalla disposizione in esame, al creditore (Cannata, L'adempimento
delle obbligazioni, cit., p. 117).