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Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914: restituzione assegno mantenimento

16 novembre 2022

La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento revocato o revisionato in sede di separazione o divorzio distingue le varie ipotesi che portato a una tale modifica, indicando quando la modifica valga solo per il futuro e quando, invece, dia diritto alla restituzione di quanto pagato costituendo un indebito. Come noto, spesso si indica che la modifica dei provvedimenti di separazione o divorzio anche riguardanti l’assegno di mantenimento valgano solo per il futuro. Ma Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914, mette in discussione tale indicazione e evidenzia come vi siano dei casi nei quali la modifica faccia sorgere il diritto alla restituzione dell’assegno di mantenimento pagato in precedenza. Vediamo la motivazione di Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento: la sentenza è scaricabile in pdf tra gli allegati alla pagina.

Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914: restituzione assegno mantenimento
Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914: restituzione assegno mantenimento

Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914: il principio di diritto sulla restituzione assegno mantenimento

Partiamo dalla fine, vale a dire dalla decisione contenuta nella sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914. Il principio di diritto indica tre situazioni di fatto diverse.

Anzitutto il contesto generale è il seguente: “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere [tre ipotesi]” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento prosegue poi indicato queste tre diverse situazioni alle quali conseguono diverse regole:

Nella prima ipotesi “a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti per l’assegno di mantenimento o divorzile” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento);

Nella seconda ipotesi “b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento);

Nella terza e ultima ipotesi “c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 e provvedimenti Presidenziali modificati con la sentenza: diritto alla restituzione assegno mantenimento?

Una prima ipotesi analizzata da Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento è quella dei provvedimenti presidenziali non coincidenti con la sentenza finale.

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento evidenzia che i provvedimenti Presidenziali hanno natura cautelare: infatti, si indica che “deve essere, senz’altro, confermata la natura cautelare, nella più vasta accezione ormai comprensiva anche dei provvedimenti anticipatori della decisione definitiva, dei provvedimenti presidenziali in esame: il Presidente del Tribunale regola, in via provvisoria, l’assetto dei rapporti tra coniugi e tra questi ultimi e i figli, anticipando gli effetti della pronuncia di merito, cercando di prevedere, con cognizione sommaria, il contenuto della suddetta decisione definitiva, sotto il profilo della disciplina dei rapporti tra i coniugi e tra questi e i figli” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento)

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento fa conseguire da tale natura la loro sostituzione ad opera della sentenza: “caratteri generali dei provvedimenti cautelari sono la provvisorietà e la strumentalità rispetto alla sentenza di merito: quando il processo prosegue e interviene la pronuncia di primo grado di merito, i provvedimenti presidenziali vengono ad essere assorbiti e sostituiti da quello di merito” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

Peraltro la sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento indica che non occorre attendere il giudicato, essendo già rilevante la sentenza di primo grado: “e deve rilevarsi che non sia più necessario attendere una pronuncia passata in giudicato, in quanto le statuizioni a contenuto economico, nei procedimenti di separazione e di divorzio, vengono modificate già dalla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

La conseguenza è che le somme riconosciute in sede Presidenziale (in via provvisoria e cautelare) dovrebbero essere restituite come conseguenza della sentenza che abbia deciso a cognizione piena in modo diverso. A questa soluzione Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento arriva partendo dalla disciplina generale die provvedimenti cautelari: “l’art.669 novies c.p.c. dispone che i provvedimenti cautelari perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, sia dichiarato inesistente, anche in parte, il diritto a cautela del quale era stato concesso. La sentenza che dichiari in tutto o in parte inefficace la misura provvisoria dovrà quindi anche disporre le opportune misure restitutorie, in forza dello specifico disposto dell'art. 669-novies c.p.c. che impone al giudice di dare le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. Seguendo la disciplina del nuovo rito cautelare la causa di inefficacia del diritto, nel merito, travolge quindi, il provvedimento cautelare con effetto ex tunc” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

Peraltro, sempre la sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento indica che “non sembra possibile ritenere che tale disposizione non sia compatibile con la disposizione di cui all’art.189 disp.att.c.p.c., che si limita a contemplare l’ultrattività dei provvedimenti presidenziali ex art.708 c.p.c., entro precisi limiti, non in assoluto, per l’ipotesi in cui il procedimento di separazione si estingua” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

Quindi, vi può essere un diritto alla restituzione dell’assegno riconosciuto solo provvisoriamente riconosciuto in sede Presidenziale: “peraltro, nell’ammettere la retroattività per effetto della sentenza che dichiari in tutto o in parte il diritto al mantenimento, non si tratterebbe necessariamente di sancire l'obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente alimentare, ma di restituire somme di denaro versate sulla base di un supposto ed inesistente diritto al mantenimento, a fronte di un accertamento a cognizione piena” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

Questo, però, come subito diremo, viene indicato da Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914, in termini generali, dovendo però distinguersi i casi in cui la restituzione sia pretendibile e quelli in cui non si possa richiedere.

Limiti alla restituzione dell’assegno di mantenimento per Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914

Come appena indicato, Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento non vi sono ragioni giuridiche che portino a negare il diritto alla restituzione: ciò non significa, però, che non vi siano ragioni equitative o solidaristiche.

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914, sulla restituzione dell’assegno di mantenimento, infatti, indica che “un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, di stampo c.d. «pretorio». Invero, l’opinione, pacifica in giurisprudenza, secondo cui la sentenza che escluda o riduca l’assegno alimentare concesso con provvedimento provvisorio o con la sentenza definitiva del grado inferiore del processo non potrebbe, a determinate condizioni, comportare la ripetibilità delle maggiori somme già versate, si giustifica su di un piano «equitativo», sulla base nei princìpi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.: la società «naturale» costituita dalla famiglia), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario, dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche «per finalità alimentare», sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (argomento tratto da art. 438, comma 2 c.c.)” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

Ma quando è possibile negare il diritto alla restituzione dell’assegno di mantenimento concesso in via provvisoria ma poi modificato?

Per la sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento “non si tratta di dettare una regola di «automatica irripetibilità» delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l’esigenza – palesata nel presente giudizio dal controricorrente – di legalità e prevedibilità delle decisioni e l’esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

Sezioni Unite 32914 del 2022 e ripetibilità: quando per la Cassazione vi è il diritto alla restituzione dell’assegno di mantenimento

Nell’esaminare i casi in cui sia possibili limitare il diritto alla restituzione dell’assegno di mantenimento, la sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento, anzitutto indica come il diritto alla ripetizione di quanto pagato in eccesso debba essere concesso quando la sentenza: escluda ab origine e non per fatti sopravvenuti che vi fosse il presupposto per il mantenimento; addebiti la separazione facendo venire meno il diritto al mantenimento.

Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento indica, infatti, che “ove con la sentenza venga escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno «stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell’accezione più propria dell’assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati), ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell’art.2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità)” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

Sezioni Unite 32914 del 2022 e irripetibilità: quando per la Cassazione non vi è il diritto alla restituzione dell’assegno di mantenimento

Vi sono, invece, altri casi in cui la restituzione dell’assegno di mantenimento non può essere ammessa.

Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento, infatti, indica che “non sorge, a favore del coniuge separato o dell’ ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l’assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di

giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato «al ribasso»; il tutto sempre se l’assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

Dunque, in linea generale, ove non si stia discutendo di assegni elevati, in qualche modo si presume che quando versato in misura eccedente rispetto alla valutazione finale (che però confermi il diritto ad un assegno seppur inferiore), pur potendo costituire da un profilo giuridico un indebito, sia irripetibile perché utilizzato per il sostentamento.

Infatti, Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento indica proprio che “ciò si giustifica in considerazione della tutela di quella solidarietà postfamiliare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l’esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti ragionevolmente presumere, in rapporto all’entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914, sulla restituzione dell’assegno di mantenimento, aggiunge anche che “si tratta, oltretutto, di una regola anche di esperienza pratica, in quanto il denaro, nell’ambito di cifre di modesta entità, percepito in funzione del necessario sostentamento del coniuge, è da presumere che sia stato speso a quel fine, con conseguente esclusione di ogni, inutile, azione di ripetizione” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

Chiaramente ciò vale per assegni non elevati. La sentenza stessa Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914, sulla restituzione dell’assegno di mantenimento, non indica una cifra precisa, che andrà valutata nel merito: “l’entità, necessariamente, modesta di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa ed astratta, considerato che il legislatore non ha fissato in maniera rigida la misura ed il contenuto neppure della prestazione alimentare in senso proprio, essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto: la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socio-economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).

di Marco Ticozzi

File Allegati:
Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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