Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914: restituzione assegno mantenimento
La recente sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022
n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento revocato o revisionato
in sede di separazione o divorzio distingue le varie ipotesi che portato a una
tale modifica, indicando quando la modifica valga solo per il futuro e quando,
invece, dia diritto alla restituzione di quanto pagato costituendo un indebito.
Come noto, spesso si indica che la modifica dei
provvedimenti di separazione o divorzio anche riguardanti l’assegno di
mantenimento valgano solo per il futuro.
Ma Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914, mette in discussione tale indicazione e evidenzia come vi siano dei casi nei quali la modifica faccia sorgere il
diritto alla restituzione dell’assegno di mantenimento pagato in precedenza.
Vediamo la motivazione di Cassazione Sezioni Unite 8 novembre
2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento: la sentenza è
scaricabile in pdf tra gli allegati alla pagina.

Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914: il principio di diritto sulla restituzione assegno mantenimento
Partiamo dalla fine, vale a dire dalla decisione contenuta
nella sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914. Il principio
di diritto indica tre situazioni di fatto diverse.
Anzitutto il contesto generale è il seguente: “In materia di
famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex
coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza
definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti
i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa
valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i
cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene
avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali,
confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere [tre
ipotesi]” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione
dell’assegno di mantenimento).
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914
sulla restituzione dell’assegno di mantenimento prosegue poi indicato queste
tre diverse situazioni alle quali conseguono diverse regole:
Nella prima ipotesi “a) opera la «condictio indebiti» ovvero
la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche
effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente
o avente diritto», ove si accerti l’insussistenza «ab origine» dei presupposti
per l’assegno di mantenimento o divorzile” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre
2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento);
Nella seconda ipotesi “b) non opera la «condictio indebiti»
e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto
il profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la
debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole
condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)»,
sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice
rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente,
purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del
principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica,
secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state
ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua
accertata debolezza economica” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914
sulla restituzione dell’assegno di mantenimento);
Nella terza e ultima ipotesi “c) al di fuori delle ipotesi
sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti
economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”
(Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno
di mantenimento).
Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 e provvedimenti Presidenziali modificati con la sentenza: diritto alla restituzione assegno mantenimento?
Una prima ipotesi analizzata da Cassazione Sezioni Unite 8
novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento è quella
dei provvedimenti presidenziali non coincidenti con la sentenza finale.
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914
sulla restituzione dell’assegno di mantenimento evidenzia che i provvedimenti
Presidenziali hanno natura cautelare: infatti, si indica che “deve essere,
senz’altro, confermata la natura cautelare, nella più vasta accezione ormai
comprensiva anche dei provvedimenti anticipatori della decisione definitiva,
dei provvedimenti presidenziali in esame: il Presidente del Tribunale regola,
in via provvisoria, l’assetto dei rapporti tra coniugi e tra questi ultimi e i
figli, anticipando gli effetti della pronuncia di merito, cercando di
prevedere, con cognizione sommaria, il contenuto della suddetta decisione
definitiva, sotto il profilo della disciplina dei rapporti tra i coniugi e tra
questi e i figli” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione
dell’assegno di mantenimento)
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914
sulla restituzione dell’assegno di mantenimento fa conseguire da tale natura la
loro sostituzione ad opera della sentenza: “caratteri generali dei
provvedimenti cautelari sono la provvisorietà e la strumentalità rispetto alla
sentenza di merito: quando il processo prosegue e interviene la pronuncia di
primo grado di merito, i provvedimenti presidenziali vengono ad essere
assorbiti e sostituiti da quello di merito” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre
2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).
Peraltro la sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre
2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento indica che non
occorre attendere il giudicato, essendo già rilevante la sentenza di primo grado:
“e deve rilevarsi che non sia più necessario attendere una pronuncia passata in
giudicato, in quanto le statuizioni a contenuto economico, nei procedimenti di
separazione e di divorzio, vengono modificate già dalla sentenza di primo grado
provvisoriamente esecutiva” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914
sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).
La conseguenza è che le somme riconosciute in sede Presidenziale
(in via provvisoria e cautelare) dovrebbero essere restituite come conseguenza
della sentenza che abbia deciso a cognizione piena in modo diverso. A questa
soluzione Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno
di mantenimento arriva partendo dalla disciplina generale die provvedimenti
cautelari: “l’art.669 novies c.p.c. dispone che i provvedimenti cautelari
perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, sia
dichiarato inesistente, anche in parte, il diritto a cautela del quale era
stato concesso. La sentenza che dichiari in tutto o in parte inefficace la
misura provvisoria dovrà quindi anche disporre le opportune misure
restitutorie, in forza dello specifico disposto dell'art. 669-novies c.p.c. che
impone al giudice di dare le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione
precedente. Seguendo la disciplina del nuovo rito cautelare la causa di
inefficacia del diritto, nel merito, travolge quindi, il provvedimento
cautelare con effetto ex tunc” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914
sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).
Peraltro, sempre la sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre
2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento indica che “non
sembra possibile ritenere che tale disposizione non sia compatibile con la
disposizione di cui all’art.189 disp.att.c.p.c., che si limita a contemplare
l’ultrattività dei provvedimenti presidenziali ex art.708 c.p.c., entro precisi
limiti, non in assoluto, per l’ipotesi in cui il procedimento di separazione si
estingua” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione
dell’assegno di mantenimento).
Quindi, vi può essere un diritto alla restituzione dell’assegno
riconosciuto solo provvisoriamente riconosciuto in sede Presidenziale: “peraltro,
nell’ammettere la retroattività per effetto della sentenza che dichiari in
tutto o in parte il diritto al mantenimento, non si tratterebbe necessariamente
di sancire l'obbligo di restituzione di quanto percepito a titolo strettamente
alimentare, ma di restituire somme di denaro versate sulla base di un supposto
ed inesistente diritto al mantenimento, a fronte di un accertamento a
cognizione piena” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione
dell’assegno di mantenimento).
Questo, però, come subito diremo, viene indicato da Cassazione
Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914, in termini generali, dovendo però
distinguersi i casi in cui la restituzione sia pretendibile e quelli in cui non
si possa richiedere.
Limiti alla restituzione dell’assegno di mantenimento per Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914
Come appena indicato, Cassazione Sezioni Unite 8 novembre
2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento non vi sono
ragioni giuridiche che portino a negare il diritto alla restituzione: ciò non
significa, però, che non vi siano ragioni equitative o solidaristiche.
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914,
sulla restituzione dell’assegno di mantenimento, infatti, indica che “un
temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per
ragioni equitative, di stampo c.d. «pretorio». Invero, l’opinione, pacifica in
giurisprudenza, secondo cui la sentenza che escluda o riduca l’assegno
alimentare concesso con provvedimento provvisorio o con la sentenza definitiva
del grado inferiore del processo non potrebbe, a determinate condizioni,
comportare la ripetibilità delle maggiori somme già versate, si giustifica su
di un piano «equitativo», sulla base nei princìpi costituzionali di solidarietà
umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.: la società
«naturale» costituita dalla famiglia), e solo nella misura in cui si esoneri il
soggetto beneficiario, dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche
«per finalità alimentare», sul presupposto che le somme versate in base al
titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio
alle essenziali necessità della vita (argomento tratto da art. 438, comma 2
c.c.)” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno
di mantenimento).
Ma quando è possibile negare il diritto alla restituzione
dell’assegno di mantenimento concesso in via provvisoria ma poi modificato?
Per la sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914
sulla restituzione dell’assegno di mantenimento “non si tratta di dettare una
regola di «automatica irripetibilità» delle prestazioni rese in esecuzione di
obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra
l’esigenza – palesata nel presente giudizio dal controricorrente – di legalità
e prevedibilità delle decisioni e l’esigenza, di stampo solidaristico, di
tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto” (Cassazione
Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).
Sezioni Unite 32914 del 2022 e ripetibilità: quando per la Cassazione vi è il diritto alla restituzione dell’assegno di mantenimento
Nell’esaminare i casi in cui sia possibili limitare il diritto
alla restituzione dell’assegno di mantenimento, la sentenza Cassazione Sezioni
Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento,
anzitutto indica come il diritto alla ripetizione di quanto pagato in eccesso debba
essere concesso quando la sentenza: escluda ab origine e non per fatti
sopravvenuti che vi fosse il presupposto per il mantenimento; addebiti la
separazione facendo venire meno il diritto al mantenimento.
Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione
dell’assegno di mantenimento indica, infatti, che “ove con la sentenza venga
escluso in radice e «ab origine» (non per fatti sopravvenuti) il presupposto
del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno
«stato di bisogno» del soggetto richiedente (inteso, nell’accezione più propria
dell’assegno di mantenimento o di divorzio, come mancanza di redditi adeguati),
ovvero si addebiti la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di
un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per
escludere l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai
sensi dell’art.2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità)” (Cassazione
Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).
Sezioni Unite 32914 del 2022 e irripetibilità: quando per la Cassazione non vi è il diritto alla restituzione dell’assegno di mantenimento
Vi sono, invece, altri casi in cui la restituzione dell’assegno
di mantenimento non può essere ammessa.
Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione
dell’assegno di mantenimento, infatti, indica che “non sorge, a favore del
coniuge separato o dell’ ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di
ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il
profilo dell’an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la
debenza dell’assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole
condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia
nel caso in cui l’assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra
la sentenza definitiva di un grado di
giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado
successivo) venga rimodulato «al ribasso»; il tutto sempre se l’assegno in
questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte
alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro
possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel
periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione” (Cassazione
Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).
Dunque, in linea generale, ove non si stia discutendo di assegni
elevati, in qualche modo si presume che quando versato in misura eccedente
rispetto alla valutazione finale (che però confermi il diritto ad un assegno
seppur inferiore), pur potendo costituire da un profilo giuridico un indebito, sia
irripetibile perché utilizzato per il sostentamento.
Infatti, Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914
sulla restituzione dell’assegno di mantenimento indica proprio che “ciò si
giustifica in considerazione della tutela di quella solidarietà postfamiliare,
sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia, e del fatto
che non è in discussione, in tali ipotesi, l’esistenza e la permanenza, in
giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti
ragionevolmente presumere, in rapporto all’entità della somma di denaro
litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via
definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto
al richiedente, siano state comunque (in atto o in potenza) consumate, proprio
per fini di sostentamento, dal coniuge debole” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre
2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).
La sentenza Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914,
sulla restituzione dell’assegno di mantenimento, aggiunge anche che “si tratta,
oltretutto, di una regola anche di esperienza pratica, in quanto il denaro,
nell’ambito di cifre di modesta entità, percepito in funzione del necessario
sostentamento del coniuge, è da presumere che sia stato speso a quel fine, con
conseguente esclusione di ogni, inutile, azione di ripetizione” (Cassazione
Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione dell’assegno di mantenimento).
Chiaramente ciò vale per assegni non elevati. La sentenza
stessa Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914, sulla restituzione dell’assegno
di mantenimento, non indica una cifra precisa, che andrà valutata nel merito: “l’entità,
necessariamente, modesta di tale somma di denaro non può essere determinata in
maniera fissa ed astratta, considerato che il legislatore non ha fissato in
maniera rigida la misura ed il contenuto neppure della prestazione alimentare
in senso proprio, essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata
e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate
tutte le variabili del caso concreto: la situazione personale e sociale del
coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal
rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il
contesto socio-economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono
inseriti” (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914 sulla restituzione
dell’assegno di mantenimento).
Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914
Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914