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Anatocismo adeguamento delibera Cicr

24 agosto 2022

Anatocismo adeguamento delibera Cicr 9 febbraio 2000. Nei contenziosi che coinvolgono l’anatocismo bancario viene spesso in discussione la questione dell'adeguamento del contratto alla delibera CICR del 9 febbraio 2000. Per i rapporti precedenti a tale delibera CICR del 9 febbraio 2000, per rendere legittimo l’anatocismo, è sufficiente la pubblicazione dell’adeguamento in Gazzetta Ufficiale o serve un espressa approvazione del cliente?
Sulla questione dell’anatocismo e dell’adeguamento alla delibera Cicr si segnala la recente Corte App. Venezia 11 dicembre 2020.

Anatocismo Adeguamento Delibera Cicr
Anatocismo Adeguamento Delibera Cicr

Anatocismo: mancato adeguamento alla delibera Cicr 9 febbraio 2000

La delibera Cicr 9 febbraio 2000, come noto, ha consentito l’anatocismo nei contratti bancari condizionatamente al fatto che la capitalizzazione sia prevista dal lato attivo e da quello passivo con la medesima periodicità.

L’art. 7 della delibera Cicr 9 febbraio 2000, poi, ha regolato i rapporti già in essere e la possibilità che negli stessi fosse introdotto legittimamente l’anatocismo, con conseguente adeguamento del contratto.

Tale art. 7 della delibera Cicr 9 febbraio 2000 sull’anatocismo e sull’adeguamento del contratto, in particolare, ha previsto che:

  1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 ° luglio.
  2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
  3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

Anatocismo adeguamento delibera Cicr: i contratti in essere e la necessità di approvazione

Come indica la previsione dell’art. 7 della delibera Cicr 9 febbraio 2000 sull’anatocismo e sull’adeguamento del contratto, per i rapporti già esistenti, sono previste più situazioni:

  • L’adeguamento del contratto alla delibera cicr 9 febbraio 2000, con conseguente previsione di anatocismo, può derivare dalla mera pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui tale variazione non comporti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate;
  • L’adeguamento del contratto alla delibera cicr 9 febbraio 2000, con conseguente previsione di anatocismo, deve derivare invece da una espressa approvazione da parte del cliente ove le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate.

La questione, oggetto di numerosi contenziosi in materia di anatocismo e dell’adeguamento alla delibera Cicr, è quando vi sia questo peggioramento e rispetto a cosa vada valutato: rispetto alla clausola preesistente che prevedeva l’anatocismo ma che era in ipotesi invalida o rispetto al fatto che appunto la nullità di tale clausola comportava l’assenza di anatocismo?

Anatocismo adeguamento delibera Cicr: Corte App. Venezia 11 dicembre 2020

Rispetto alla questione dell’anatocismo e dell’adeguamento alla delibera Cicr 9 febbraio 2000 prende posizione la recente sentenza Corte App. Venezia 11 dicembre 2000.

La sentenza afferma che “il contratto di conto corrente, come messo in evidenza dal primo Giudice, è datato 5/3/98 e non contiene alcuna previsione di anatocismo che, pure, è stato pacificamente applicato. Ebbene, la disciplina transitoria di cui all'art. 7 della Del.CICR 9 febbraio 2000 stabilisce il meccanismo di adeguamento dei contratti stipulati prima di detta delibera, meccanismo che si differenzia a seconda che le nuove condizioni contrattuali comportino o meno un peggioramento rispetto alle condizioni precedentemente applicate richiedendo una nuova pattuizione in caso di aggravamento della posizione del correntista o una modifica unilaterale in caso di condizioni più favorevoli. Parte appellante vorrebbe applicare il secondo comma di detta norma che così dispone: "...2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000....) e ciò sul presupposto che la capitalizzazione reciproca comporti un miglioramento delle condizioni contrattuali che, in precedenza, prevedevano l'effetto anatocistico solo per gli interessi debitori.

In realtà, si tratta di stabilire il criterio per la valutazione del carattere peggiorativo di dette condizioni” (Corte App. Venezia 11 dicembre 2020 su Anatocismo adeguamento delibera Cicr 9 febbraio 2000).

Sul punto, la sentenza in tema di anatocismo e adeguamento alla delibera Cicr 9 febbraio 2000 prosegue indicando che “al riguardo, è pur vero che, in base alla lettera della norma, il raffronto sembra doversi effettuare non tra le condizioni legali ma tra le condizioni praticate in precedenza e le nuove condizioni praticate, tuttavia, una tale interpretazione letterale comporterebbe una sorta di inammissibile validazione della capitalizzazione contenuta in una clausola nulla, in contrasto con il principio quod nullum est nullum producit effectum.

Appare corretto, quindi, ritenere che, se non può essere configurabile l'adeguamento di una clausola nulla ancorché di fatto applicata, a maggior ragione, non può essere ipotizzabile l'adeguamento di un effetto anatocistico nemmeno previsto dal contratto originario. Ne consegue che in tal caso, come quello di specie, la norma applicabile è il comma 3 dell'art. 7 della Del. CICR 9 febbraio 2000, secondo cui "Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela", operando il raffronto fra le condizioni di diritto” (Corte App. Venezia 11 dicembre 2020 su Anatocismo adeguamento delibera Cicr 9 febbraio 2000).

Anatocismo adeguamento delibera Cicr 9 febbraio 2000: conclusioni

La sentenza qui riportata è in linea con l’orientamento più diffuso sulla questione dell’anatocismo e dell’adeguamento alla delibera Cicr 9 febbraio 2000.

L’adeguamento del contratto bancario alla delibera Cicr del 9 febbraio 2000, con l’introduzione dell’anatocismo, richiede la approvazione del cliente non solo quando prima di quella data il contratto fosse sprovvisto di una clausola di capitalizzazione ma anche nei casi in cui vi fosse ma tale clausola sia considerabile nulla. In entrambi i casi, infatti, la previsione dell’anatocismo, seppur con la stessa periodicità, è peggiorativa rispetto alla situazione applicabile al rapporto prima di quel momento.

di Marco Ticozzi

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Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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