17 novembre 2022
Affidamento condiviso distanza massima: nei giudizi di separazione e divorzio capita con frequenza che, pur con un affidamento condiviso, si ponga la questione del trasferimento di un genitore con i figli in un'altra città. Può avvenire sempre? Serve una autorizzazione? Quale è la distanza massima? Come noto nella maggior parte dei casi l’affidamento è condiviso ma vi è comunque una collocazione prevalente dei figli. L’allontanamento oltre una certa distanza massima crea delle difficoltà nell’assicurare il diritto di visita. In parte questo può essere rimediato con una diversa gestione delle visite (magari meno frequenti e più lunghe) ma chiaramente il superamento di una distanza massima di fatto rende difficile o impossibile una frequentazione assidua.
Affidamento condiviso distanza massima: cosa prevede la legge?
Questo articolo è redatto in relazione alla collaborazione con il network degli avvocati divorzisti.
Seguirà nel testo anche l’indicazione delle varie province coperte da questo servizio.
Tornando alla questione oggetto di questo articolo, evidenziamo che la legge non si esprime in maniere univoca sull’argomento, motivo per il quale ogni tribunale segue una propria prassi che, pertanto, può variare di città in città: (Avvocato divorzista Catania)
Affidamento condiviso distanza massima: per alcuni giudici il genitore collocatario, generalmente la madre, può liberamente trasferirsi in altra città senza richiedere alcuna autorizzazione, purché si mantenga inalterata la possibilità per l’altro genitore, di esercitare il proprio diritto-dovere di visita. Chiaramente perché ciò sia possibile diventa essenziale che la distanza non sia troppo rilevante: rinviamo al post dedicato alla sottrazione dei minorenni: (Avvocato divorzista Trento)
Per altri giudici, invece, va fatta richiesta di autorizzazione e revisione delle condizioni di separazione/divorzio. La parte più complicata della questione è quella legata alla logistica e, quindi, a chi tra i due genitori dovrebbe, dopo il trasferimento, mettersi in viaggio per far visita al figlio: (Avvocato divorzista Parma)
Ora, poiché la legge come detto non dispone in merito, le soluzioni potrebbero essere due. La prima è che sia il giudice in una sentenza emessa per l’autorizzazione di trasferimento, a decidere; la seconda è che in assenza di questa, si arrivi ad un accordo tra le parti: (Avvocato divorzista Padova)
Affidamento condiviso distanza massima: cosa indica la giurisprudenza?
Affidamento condiviso distanza massima: vista la frequenza con cui si presenta tale questione, la Cassazione di recente si è pronunciata in merito, disponendo che, nel caso in cui il genitore collocatario (in genere la madre) sia facilitato nel ricercare un posto di lavoro traferendosi in altra città o regione, il giudice può autorizzare il trasferimento: (Avvocato divorzista Cuneo Fossano)
Inoltre, nell’ottica di tutelare la qualità della vita del minore, risulta di poca importanza la questione legata alle spese che il genitore non collocatario dovrebbe affrontare per sostenere il viaggio: (Avvocato divorzista Biella)
Affidamento condiviso distanza massima: non soltanto, ma il diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, ha una rilevanza minore rispetto alla necessità di garantire al figlio una vita equilibrata e serena, circostanza che può essere facilitata dal trasferimento stesso: (Avvocato divorzista Venezia)
È ovviamente importante che il diritto-dovere di visita non sia del tutto compresso, in virtù del fatto che debbano mantenersi continuativi e sani, i rapporti con entrambi i genitori (art. 337 quater cod. civ.): (Avvocato divorzista Genova)
Affidamento condiviso distanza massima: in conclusione, va tenuto conto dell’interesse del minore, prima, delle ragioni alla base del trasferimento poi, e degli inevitabili effetti che tale trasferimento comporta sul genitore non collocatario, per tutto ciò che concerne la qualità della frequentazione e delle modalità di visita con il figlio: (Avvocato divorzista Bologna)
Affidamento condiviso distanza massima: Cassazione 14 febbraio 2022, n. 4796
Sul punto anche una recentissima sentenza di Cassazione si è espressa, indicando il seguente principio di diritto sulla questione dell’affidamento condiviso e distanza massima: “il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di "tenuta" o "caduta" della mediazione operata.
Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino” (Cassazione 14 febbraio 2022, n. 4796). (Avvocato divorzista Pisa)
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