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Ammissione al passivo mutuo fondiario, ipotecario o chirografario

22 novembre 2022

Ammissione al passivo fallimentare mutuo chirografario, fondiario e ipotecario: quale è l’onere della prova che grava sulla banca che richieda l’ammissione al passivo di un mutuo sia esso chirografario, fondiario e ipotecario Vediamo la recente sentenza Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 appunto sull’onere della prova che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere in sede di ammissione al passivo fallimentare il credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario: quali documenti occorre produrre?

Ammissione al passivo mutuo fondiario, ipotecario o chirografario
Ammissione al passivo mutuo fondiario, ipotecario o chirografario

Ammissione al passivo mutuo fondiario e ipotecario chirografario: introduzione su onere prova

Generalmente nelle istruzioni per l’ammissione al passivo che i vari curatori fallimentari inviano ai creditori sono richiesto plurimi documenti al fine di riconoscere il credito della banca per un mutuo, sia esso fondiario, ipotecario o chirografario.

Il fatto che si discuta nella procedura per l’ammissione al passivo di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario può avere un rilievo anzitutto in relazione alla forma del contratto.

Se il mutuo è notarile chiaramente non si porrà mai un problema di opponibilità del titolo alla procedura: negli altri casi si potrebbe porre un problema di data certa. Ma non è questo l’oggetto del presente articolo, che quindi non possiamo approfondire in questa sede: è però noto che il curatore fallimentare è considerato terzo rispetto al fallito per cui può rilevare la mancanza di data certa del contratto.

In secondo luogo vi sono differenze tra mutuo fondiario, ipotecario e chirografario in relazione al privilegio: chiaramente l’iscrizione di ipoteca va documentata per dimostrare appunto la garanzia e la conseguente ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata.

Ma veniamo alla sentenza Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere della prova che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere il credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario

Mutuo fondiario, ipotecario o chirografario e ammissione al passivo: introduzione su Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 e onere prova

La sentenza Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere della prova che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere il credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario si sofferma sulla questione relativa ai documenti necessari per l’ammissione al passivo.

Nella causa in Cassazione la ricorrente aveva dedotto che “l'ammissione ad opera del G.D. di parte del credito, per capitale e interessi, vantato in relazione al finanziamento in pool era evidentemente avvenuta sulla base di documentazione avente data certa anteriore al fallimento; dunque, il collegio dell'opposizione non poteva affermare la carenza di tale requisito rispetto a quella minima parte del medesimo credito rappresentata dagli interessi maturati dopo il 10.7. 2013”.

Nel provvedimento impugnato si dava conto “dell'ammissione da parte del giudice delegato del credito vantato [dalla banca] per quota di spettanza del finanziamento erogato con atto a rogito del notaio A.A. di Roma in data 15 novembre 2011 da un pool di banche, seppur per il minor importo di Euro 43.757.286,31, con esclusione del credito rivendicato per Euro 145.541,02 "per la parte degli interessi non documentati sulle linee A e B del finanziamento in pool" (pag. 7)”.

Ammissione passivo mutuo ipotecario, fondiario o chirografario: quali documenti produrre?

Ma quindi, quale è l’onere della prova in sede di ammissione al passivo fallimentare per il creditore e quali sono i documenti da produrre?

La banca, in linea generale, prova il credito attraverso il contratto e la sua erogazione. Già questi atti dimostrano appunto che la banca è creditrice della somma erogata.

Sulla somma erogata sono poi da riconoscere gli interessi convenuti (contrattuali o moratori a seconda dei casi) che astrattamente si possono calcolare sulla base della pattuizione relativa alla misura degli interessi e all’ammortamento contenuta nel contratto.

Per cui, in genere, in sede di ammissione al passivo fallimentare questi documenti (contratto ed erogazione) sono sufficienti.

Chiaramente la presenza di un piano di ammortamento aiuta la verifica, ma non è a rigore un documento necessario.

Allo stesso modo una contabilità della banca in cui si indicano le rate pagare e quelle impagate è di aiuto, ma anche ora non è un documento necessario: provato il contratto e l’erogazione, è onere del debitore provare l’esistenza di pagamenti che riducano il credito della banca rispetto alla somma erogata o richiesta.

La sentenza Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere della prova in sede di ammissione al passivo fallimentare che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere il credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario è in linea con questa indicazione.

Mutuo ipotecario, fondiario o chirografario e ammissione al passivo fallimentare: Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere della prova

Come anticipato Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 si esprime sull’onere della prova in sede di passivo fallimentare che grava sulla banca che agisca in sede di ammissione al passivo fallimentare per il riconoscimento di un credito derivante da un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario.

La sentenza indica che “il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo è tenuto a fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso di interesse convenuti (Cass. 16214/2015), mentre la produzione del piano di ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (v. Cass. 3015/2020, Cass. 26426/2017)” (Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere della prova in sede di passivo fallimentare che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere il credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario).

La conseguenza è che, nel caso deciso da Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere della prova che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere il credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario, il Tribunale ha sbagliato: “a fronte dell'ammissione parziale, per capitale e interessi, del credito vantato, la quale non poteva essere avvenuta se non sulla base di documentazione riconosciuta come avente data certa opponibile al fallimento e idonea a indicare anche i criteri di calcolo degli interessi, non poteva, in mancanza di alcuna impugnazione a questo proposito da parte del curatore (Cass. 9928/2018), opinare in senso contrario nell'apprezzare l'unico documento che assumeva rilievo ai fini dell'ammissione degli interessi, che era costituito dal contratto di mutuo contenente la disciplina dell'ammortamento.

Di conseguenza, in caso di mancanza di uno specifico conteggio degli interessi dovuti alla stregua della disciplina negoziale o di contestazione di quello prodotto dalla creditrice, il giudice di merito, non poteva limitarsi a disattendere la domanda, ma avrebbe dovuto procedere all'applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo di individuare la somma spettante al creditore istante” (Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere della prova in sede di passivo fallimentare che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere il credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario).

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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