Ammissione al passivo mutuo fondiario, ipotecario o chirografario
Ammissione al passivo fallimentare mutuo chirografario,
fondiario e ipotecario: quale è l’onere della prova che grava sulla banca che
richieda l’ammissione al passivo di un mutuo sia esso chirografario, fondiario
e ipotecario
Vediamo la recente sentenza Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 appunto sull’onere della prova che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere in
sede di ammissione al passivo fallimentare il credito di un mutuo chirografario,
fondiario o ipotecario: quali documenti occorre produrre?

Ammissione al passivo mutuo fondiario e ipotecario chirografario: introduzione su onere prova
Generalmente nelle istruzioni per l’ammissione al passivo
che i vari curatori fallimentari inviano ai creditori sono richiesto plurimi
documenti al fine di riconoscere il credito della banca per un mutuo, sia esso
fondiario, ipotecario o chirografario.
Il fatto che si discuta nella procedura per l’ammissione al
passivo di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario può avere un rilievo
anzitutto in relazione alla forma del contratto.
Se il mutuo è notarile chiaramente non si porrà mai un problema
di opponibilità del titolo alla procedura: negli altri casi si potrebbe porre
un problema di data certa. Ma non è questo l’oggetto del presente articolo, che
quindi non possiamo approfondire in questa sede: è però noto che il curatore fallimentare
è considerato terzo rispetto al fallito per cui può rilevare la mancanza di
data certa del contratto.
In secondo luogo vi sono differenze tra mutuo fondiario,
ipotecario e chirografario in relazione al privilegio: chiaramente l’iscrizione
di ipoteca va documentata per dimostrare appunto la garanzia e la conseguente
ammissione al passivo fallimentare in via privilegiata.
Ma veniamo alla sentenza Cass. 16 novembre 2022, n. 33724
sull’onere della prova che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere il
credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario
Mutuo fondiario, ipotecario o chirografario e ammissione al passivo: introduzione su Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 e onere prova
La sentenza Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere
della prova che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere il credito di un
mutuo chirografario, fondiario o ipotecario si sofferma sulla questione relativa
ai documenti necessari per l’ammissione al passivo.
Nella causa in Cassazione la ricorrente aveva dedotto che “l'ammissione
ad opera del G.D. di parte del credito, per capitale e interessi, vantato in
relazione al finanziamento in pool era evidentemente avvenuta sulla base di
documentazione avente data certa anteriore al fallimento; dunque, il collegio
dell'opposizione non poteva affermare la carenza di tale requisito rispetto a
quella minima parte del medesimo credito rappresentata dagli interessi maturati
dopo il 10.7. 2013”.
Nel provvedimento impugnato si dava conto “dell'ammissione
da parte del giudice delegato del credito vantato [dalla banca] per quota di
spettanza del finanziamento erogato con atto a rogito del notaio A.A. di Roma
in data 15 novembre 2011 da un pool di banche, seppur per il minor importo di
Euro 43.757.286,31, con esclusione del credito rivendicato per Euro 145.541,02
"per la parte degli interessi non documentati sulle linee A e B del
finanziamento in pool" (pag. 7)”.
Ammissione passivo mutuo ipotecario, fondiario o chirografario: quali documenti produrre?
Ma quindi, quale è l’onere della prova in sede di ammissione
al passivo fallimentare per il creditore e quali sono i documenti da produrre?
La banca, in linea generale, prova il credito attraverso il
contratto e la sua erogazione. Già questi atti dimostrano appunto che la banca
è creditrice della somma erogata.
Sulla somma erogata sono poi da riconoscere gli interessi convenuti
(contrattuali o moratori a seconda dei casi) che astrattamente si possono
calcolare sulla base della pattuizione relativa alla misura degli interessi e
all’ammortamento contenuta nel contratto.
Per cui, in genere, in sede di ammissione al passivo
fallimentare questi documenti (contratto ed erogazione) sono sufficienti.
Chiaramente la presenza di un piano di ammortamento aiuta la
verifica, ma non è a rigore un documento necessario.
Allo stesso modo una contabilità della banca in cui si
indicano le rate pagare e quelle impagate è di aiuto, ma anche ora non è un documento
necessario: provato il contratto e l’erogazione, è onere del debitore provare l’esistenza
di pagamenti che riducano il credito della banca rispetto alla somma erogata o
richiesta.
La sentenza Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere
della prova in sede di ammissione al passivo fallimentare che grava sulla banca
al fine di farsi riconoscere il credito di un mutuo chirografario, fondiario o
ipotecario è in linea con questa indicazione.
Mutuo ipotecario, fondiario o chirografario e ammissione al passivo fallimentare: Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere della prova
Come anticipato Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 si esprime sull’onere
della prova in sede di passivo fallimentare che grava sulla banca che agisca in
sede di ammissione al passivo fallimentare per il riconoscimento di un credito
derivante da un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario.
La sentenza indica che “il creditore che agisce in sede di
verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo è tenuto a
fornire la prova dell'esistenza del titolo, della sua anteriorità al fallimento
e della disciplina dell'ammortamento, con le scadenze temporali e con il tasso
di interesse convenuti (Cass. 16214/2015), mentre la produzione del piano di
ammortamento non costituisce elemento indefettibile della prova del residuo
credito da mutuo, specie ove i requisiti costitutivi delle reciproche
obbligazioni, e in particolare quella restitutoria, risultino dalla chiara
previsione contrattuale, dalla natura delle rate e dalla prevedibilità del loro
importo per quota di interessi separata rispetto al capitale (v. Cass.
3015/2020, Cass. 26426/2017)” (Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere
della prova in sede di passivo fallimentare che grava sulla banca al fine di
farsi riconoscere il credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario).
La conseguenza è che, nel caso deciso da Cass. 16 novembre 2022,
n. 33724 sull’onere della prova che grava sulla banca al fine di farsi
riconoscere il credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario, il
Tribunale ha sbagliato: “a fronte dell'ammissione parziale, per capitale e
interessi, del credito vantato, la quale non poteva essere avvenuta se non
sulla base di documentazione riconosciuta come avente data certa opponibile al
fallimento e idonea a indicare anche i criteri di calcolo degli interessi, non
poteva, in mancanza di alcuna impugnazione a questo proposito da parte del
curatore (Cass. 9928/2018), opinare in senso contrario nell'apprezzare l'unico
documento che assumeva rilievo ai fini dell'ammissione degli interessi, che era
costituito dal contratto di mutuo contenente la disciplina dell'ammortamento.
Di conseguenza, in caso di mancanza di uno specifico conteggio degli interessi dovuti alla stregua della disciplina negoziale o di contestazione di quello prodotto dalla creditrice, il giudice di merito, non poteva limitarsi a disattendere la domanda, ma avrebbe dovuto procedere all'applicazione delle regole pattuite (anche disponendo, se del caso, consulenza contabile) allo scopo di individuare la somma spettante al creditore istante” (Cass. 16 novembre 2022, n. 33724 sull’onere della prova in sede di passivo fallimentare che grava sulla banca al fine di farsi riconoscere il credito di un mutuo chirografario, fondiario o ipotecario).