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Impugnazione testamento: quando e in quali termini?

19 agosto 2023

Impugnazione testamento: quale è il termine per impugnare a seconda dei vizi che coinvolgono il testamento? Come noto con il testamento il de cuius dispone dei propri bene per il tempo in cui cesserà di vivere. Tale atto di disposizione dei propri beni a casa di morte può essere fatto con varie forme anche senza necessità di rivolgersi a un legale. Deve però rispettare alcune regole di forma e di sostanza: in particolare, il testamento non può provocare una lesione di legittima, vale a dire la parte di patrimonio che per legge spetta ai legittimari che, se pregiudiziali, possono agire con l’impugnazione. Vendiamo, quindi, quali sono i casi in cui è ammissibile l’impugnazione del testamento e quali sono i termini per impugnare.

Impugnazione del testamento
Impugnazione del testamento

Impugnazione testamento: forma dell’atto e quota di legittima

Il testamento si può definire come l’atto strettamente personale e revocabile con il quale una persona, nel pieno delle proprie capacità fisiche e mentali, indica come lasciare, quando smetterà di vivere, parte dei propri beni oppure anche la totalità dei propri beni agli eredi.

Tale atto può essere olografo, se scritto dallo stesso testatore di proprio pugno, pubblico, se redatto da un notaio, o segreto, se viene custodito da un notaio senza che venga reso pubblico.

E già tali aspetti di forma possono creare delle problematiche, che potrebbero legittimare l’impugnazione di tale atto di disposizione dei propri beni a casa di morte: se ad esempio il testamento olografo è scritto a macchina o è carente della data chi sia leso dalla disposizione testamentaria (chi avrebbe ereditato senza di questa) potrebbe proporre impugnazione.

Inoltre, è da tenere conto che, qualsiasi sia la tipologia di atto testamentario, la persona che dispone dei propri beni a causa di morte deve considerare un importante aspetto obbligatorio: oltre alla possibilità di lasciare beni in eredità a terzi, deve, secondo quanto disposto dalla legge, lasciare una certa quota, la cosiddetta quota legittima, ai legittimi eredi quali coniugi, figli legittimi ed eventuali figli adottivi ecc. Ove non lo faccia ci si trova di fronte alla cosiddetta lesione di legittima.

Laddove questo non dovesse accadere, ecco che il testamento può essere soggetto a impugnazione.

Oltre a questa ragione, esistono altre circostanze e diversi motivi per cui si può procedere alla impugnazione di un atto di disposizione dei propri beni a casa di morte. Nel seguito vedremo meglio questi aspetti, unitamente a dinamiche, tempistiche e termini utili per agire.

Impugnare testamento: atto di disposizione nullo o annullabile

Quando un testamento presenta gravi ed inaccettabili anomalie è nullo, non ha cioè alcuna validità. Ciò si verifica nel caso in cui esso contenga nullità formali o nullità sostanziali.

Per quanto riguarda le nullità formali, possibili fonti di impugnazione, si tratta dei casi in cui all’interno di un testamento olografo, manchi la firma (o l’autografia) e la data. Si parla di nullità formali anche nell’ipotesi in cui il documento non sia stato realmente scritto dal testatore.

Per quanto concerne le nullità sostanziali, sempre possibili fonti di impugnazione del testamento, si tratta di quelle disposizioni illecite che dunque non tengono conto della legge. All’interno dell’atto di disposizione dei propri beni a casa di morte ad esempio non è prevista la quota legittima, obbligatoria per legge, oppure gli eredi designati dal testatore sono incapaci di ricevere l’eredità.

Un testamento si definisce annullabile invece, quando presenta dei difetti che tuttavia non ne comportano la nullità. Ciò accade ad esempio quando la data è solo parzialmente completa, quando il testatore al momento della scrittura dell’atto è incapace ad esempio per una malattia o per effetto di sostanze, quando l’atto di disposizione dei propri beni a casa di morte è estorto con la forza.

Nelle circostanze sopracitate, il testamento potrà essere oggetto di impugnazione davanti ad un giudice.

Termine impugnazione testamento: entro quanto occorre procedere?

Qualora dovessimo trovarci in una delle situazioni descritte in precedenza, cioè nell’ipotesi in cui il testamento scritto da una persona cara venuta a mancare, dovesse contenere anomalie e difetti, non contenesse la quota legittima o addirittura fosse stato estorto con metodi violenti, allora si potrà procedere con l’impugnazione del testamento stesso per invalidità entro termini stabiliti per legge.

Tale invalidità, per quanto detto finora, potrà essere di due tipologie: invalidità per nullità o per annullabilità.

La cosa da fare, quindi, con l’assistenza di un avvocato espero in successioni, sarà quella di intentare una causa civile per l’impugnazione di tale atto avanti al giudice. È importante ricordare che ci sono dei tempi da rispettare affinché la discussione sulla validità dell’atto di disposizione dei propri beni a casa di morte non vada in prescrizione.

Esistono cioè dei termini per l’impugnazione del testamento.

La prima cosa da evidenziare è che l’impugnazione potrà avvenire soltanto a seguito della morte del testatore. Quanto ai termini legali per l’impugnazione, vi sono termini diversi connessi al tipo di contestazione che si intende fare e alle diverse circostanze presenti. Vediamo cosa fare e quali termini rispettare in caso di testamento: pubblico; con lesione di legittima; con vizio di dolo, violenza, errore; con vizio di forma; falso; atto di disposizione posto in essere da persona incapace.

Impugnazione del Testamento pubblico

Per il primo caso sopra ricordato relativo al testamento pubblico, va innanzitutto sottolineato che per testamento pubblico si intende quell’atto di disposizione scritto e conservato presso lo studio notarile. Poiché al momento della scrittura dell’atto, il pubblico ufficiale era presente, si presume non possa essere falso. Può comunque essere fatto oggetto di impugnazione nei termini fissati in 5 anni per testamento scritto da persona incapace, e nei termini fissati in 10 anni in caso di violazione di legittima.

In merito alla sanità mentale e alla modalità di contestazione, la Cassazione ripete che non è necessario procedere all’impugnazione della sentenza con querela di falso: “in tema di testamento pubblico, lo stato di sanità mentale del testatore, seppure ritenuto e dichiarato dal notaio per la mancanza di segni apparenti di incapacità del testatore medesimo, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale, immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni” (Cassazione 30 gennaio 2019, n. 270).

Come impugnare l’atto a causa di morte che lede la legittima e in quale termine?

Veniamo quindi al secondo caso fonte di possibile impugnazione: la lesione di legittima. Come anticipato nel corso della trattazione, per legge è necessario che il testatore lasci ai legittimi eredi, una quota minima dei propri beni, detta appunto quota legittima. Se ciò non accade, il testamento può essere impugnato nei termini fissati in 10 anni dalla successione.

Disposizione testamentaria con vizio di dolo, violenza e dolo

Dovesse presentarsi la circostanza espressa al terzo punto (disposizione testamentaria con vizio di dolo, violenza, errore), il testamento sarebbe estorto e non volontario. Tale atto di disposizione potrà essere oggetto di impugnazione nei termini fissati in 5 anni da quando si è appresa la notizia di violenza, dolo o errore.

Con particolare riferimento al caso di dolo, è interessante il caso esaminato e deciso da Cass. 28 febbraio 2018, n. 4653: “in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l'attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore”.

Impugnazione testamento per vizio di forma, per falsità o per incapacità di intendere e volere: quale termine per impugnare in questi casi?

**Per quanto riguarda l’atto di disposizione con vizio di forma**, ad esempio un testamento olografo in cui dovesse mancare l’autografia, si potrà procedere a impugnazione nei termini fissati in 5 anni da quando è stato dato avvio alle disposizioni testamentarie.

Il testamento olografo deve essere scritto di pugno dal testatore e contenere la disposizione testamentaria, la sottoscrizione e la data: in linea generale l’assenza di uno di questi requisiti rende l’atto soggetto a impugnazione. Vi sono mancanze non sanabili e altre sanabili entro certi limiti.

Ad esempio, sempre in relazione alla possibilità di procedere con l’impugnazione questa volta in relazione alla data, la Cassazione ha indicato che “nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità; l'apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l'autografia stessa dell'atto, senza che rilevi l'importanza dell'alterazione. Peraltro, l'intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio mortis causa di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del de cuius” (Cass. 19 marzo 2021, n. 7863 su impugnazione testamento).

Se, invece, la data è errata entro modesti limiti è possibile procedere a una sanatoria che pone nel nulla l’impugnazione: “l'indicazione erronea della data nel testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto. L'apprezzamento del giudice del merito circa la sussistenza di un mero errore materiale del testatore al riguardo e circa l'esclusione dell'intenzione del testatore d'indicare, invece, volutamente una data impossibile che renderebbe annullabile il testamento, perché equivalente a data inesistente, è incensurabile in Cassazione, qualora sia sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi di logica o di diritto” (Cass. 29/11/2021, n. 37228 su impugnazione per errore materiale data del testamento).

In caso di dubbi circa l’autenticità di un atto di disposizione e quindi nell’ipotesi in cui questo dovesse essere falso, si potrà procedere ad impugnazione senza limiti o termini di tempo né scadenze.

Infine è assolutamente importante che il testamento venga scritto da una persona che si trovi nel pieno delle proprie capacità fisiche e mentali. Laddove questo non dovesse verificarsi, nel caso cioè in cui il testatore fosse incapace di intendere e di volere, si può procedere all’impugnazione dell’atto di disposizione richiedendone l’invalidità nei termini fissati in 5 anni.

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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