Testamento Olografo
Testamento olografo: cos'è e come funziona?
Come noto, nel diritto delle successioni esistono vari tipi di atti di disposizione testamentaria, che si distinguono nelle formalità adottate
per realizzarli. Oltre a quello scritto di pugno dal
testatore, vi sono anche il testamento pubblico (redatto dal notaio) e quello
segreto.
Molto spesso si utilizza il
testamento olografo perché può essere fatto dal testatore senza necessità della
consulenza di altri soggetti: ma, in realtà, vi possono essere varie questioni
che coinvolgono tale atto di disposizione e possono portare alla
dichiarazione della sua invalidità. Per questa ragione e, nella sostanza, al
fine di fare un testamento olografo valido, può essere utile la consulenza di
un professionista esperto in diritto delle successioni.
Ma vediamo, nello specifico, quali sono i requisiti degli atti di disposizione testamentaria scritti di pugno e come farli perché non siano nulli e non venga messa in discussione la loro validità.
Proprio questa complessità suggerisce, almeno nei casi in cui l'atto di disposizione testamentaria coinvolga un patrimonio non trascurabile o vi possano poi essere problematiche tra i futuri eredi, che l'atto venga predisposto con la consulenza di un esperto di diritto delle successioni.

Cos'è e come funziona il testamento?
Cos'è e come funziona questo atto di disposizione testamentaria?
Un testamento è un documento legale in cui una persona, il
testatore, dichiara come desidera che vengano distribuiti i suoi beni dopo la
sua morte.
Serve principalmente per derogare alla successione legittima
o per legge, vuoi per creare quote diverse tra i coeredi che sarebbero sullo
stesso piano, vuoi per dividere il patrimonio dividendo i beni ed evitando in
tutto o in parte una comproprietà, vuoi per indicare come erede un soggetto che
non erediterebbe (cosa possibile nei limiti della quota disponibile).
Nel diritto delle successioni, gli atti di disposizione testamentaria possono
essere fatti con tre diverse modalità:
- testamento olografo: è scritto, datato e firmato
interamente di mano del testatore;
- testamento segreto: viene consegnato chiuso e
sigillato a un notaio davanti a testimoni;
- testamento pubblico: viene redatto da un notaio
davanti a testimoni.
Ogni forma ha requisiti legali specifici che devono essere rispettati per garantire la validità del testamento.
Testamento olografo: quale è il suo significato?
Come detto, a proposito del significato di questo istituto giuridico, il testamento olografo può essere definito come
quella disposizione testamentaria, per cui con causa di morte (viene fatta oggi
ma produce effetto dopo la morte), con la quale il testatore dispone dei propri
beni per il momento in cui non sarà più in vita.
Spesso le persone utilizzano l'atto olografo perché lo
possono fare in casa senza necessità del notaio e senza i costi del notaio o di
altro professionista che presti assistenza.
Non è però sempre detto che la consulenza non sia necessaria:
come diremo ci possono essere molte ragioni di invalidità del testamento scritto di pugno per cui certo può essere scritto di pugno dal testatore ma per essere
valido deve rispettare certi requisiti di forma e di sostanza.
Quali sono i requisiti perché questo atto di disposizione testamentaria sia valido?
Vediamo i requisiti di tale atto di disposizione.
Ai sensi dell’art. 602 del codice civile il testamento
olografo deve:
- essere scritto per intero a mano dal testatore;
- contenere la data;
- contenere la sottoscrizione del testatore.
Lo stesso art. 602 cc. precisa che: la sottoscrizione deve
essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie, per cui in fondo; è
preferibile sia indicato il nome del testatore: se la sottoscrizione non è
fatta indicando nome e cognome, è valida quando designa con certezza la persona
del testatore; la data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.
I requisiti di tale tipo di atto di disposizione testamentaria non sono in fondo molti
sul piano formale: deve essere scritto dal testatore a mano e non a macchina e
deve essere datato e sottoscritto.
Chiaramente non è detto che un testamento olografo valido
sul piano formale sia valido anche in quello sostanziale, potendo venire
impugnato anche per una serie di ulteriori ragioni, quale anzitutto quella
connessa alla lesione della legittima.
Come si fa un testamento olografo: la scrittura di pugno
Al fine del rispetto dei requisiti formali del testamento
olografo è bene procedere a un breve approfondimento.
Il primo requisito di validità di questo atto a causa di morte è che sia scritto di pugno dal testatore: non può essere scritto a
macchina o al computer ma solo a mano e non può essere scritto da altri.
L’autografia è imposta perché in qualche modo garantisce la
genuinità della disposizione testamentaria. Non essendoci nell'atto di disposizione scritto di mano dal testatore il controllo del notaio si vuole evitare che un terzo predisponga tale
atto di disposizione e una semplice firma del testatore lo convalidi. Il fatto
che il testatore debba scrivere a mano dovrebbe in teoria garantire la
genuinità del testamento olografo e il fatto che la volontà testamentaria
espressa sia proprio quella del de cuius.
Ove si voglia mettere in discussione l’autografia occorre
dimostrare che tale atto di disposizione non sia scritto di pugno dal testatore:
mentre il mancato rispetto di questo requisito è evidente nel caso di testamento
scritto a macchina o al computer, nel caso di atto di disposizione scritto a
mano ma non dal testatore la prova potrebbe essere più difficile.
La Cassazione indica che la prova deve essere fornita da chi
contesta l’autografia: “la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per
difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo
della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova
grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in
tema di accertamento negativo” (Cass. 17 agosto 2022, n. 24835).
Ma la prova della mancanza di autografia negli atti di disposizione testamentaria può anche derivare da una perizia calligrafica, vale a dire chiedendo
al perito di fare un raffronto tra altre scritture del disponente e tale atto
di disposizione.
Il secondo requisito a pena di validità: la necessità della data
Il secondo requisito di questo tipo di testamento è dato dalla
presenza della data.
La Cassazione ha precisato che “in tema di validità
del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta
di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto
anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al
regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie” (Cass. 21
maggio 2020, n. 9364).
La data è importante perché consente di indicare quando è stata
posta in essere la disposizione testamentaria: ed è importante perché, come
detto, tra più disposizioni incompatibili prevale l’ultima.
Vi sono dei limitati casi in cui un eventuale errore concernete
la datazione dell'atto a causa di morte è superabile, ma a condizione che la
sanatoria derivi da dati presenti nello stesso atto di disposizione: ad esempio
Cass. 29 novembre 2021, n. 37228 ha ritenuto che “l'indicazione erronea della
data del testamento olografo, dovuta ad errore materiale del
testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in
una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere
rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della
scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto”.
Il terzo requisito perché l'atto sia valido: l'olografia
Il terzo e ultimo requisito di questo tipo di testamento è la sottoscrizione
del testatore.
Come nei contratti, la sottoscrizione rede riferibile l’atto
giuridico al soggetto che l’ha sottoscritto.
Consente di verificare che la volontà espressa sia
riferibile proprio al disponente.
La Cassazione ha precisato che autografia della scrittura e
presenza della sottoscrizione da un lato mirano a garantire la genuinità della
disposizione ma dall’altro sono dirette a due tutele diverse: “in tema di
nullità del testamento olografo, la finalità del requisito
della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente
dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di
soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo
della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche
dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere
redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del
suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude
in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore” (Cass. 27
luglio 2017, n. 18616).
Il soggetto che voglia contestare la sottoscrizione potrebbe
farlo instaurando una causa in cui si contesti che la sottoscrizione sia del
testatore.
In sede contenziosa, infatti, è possibile procedere alla
verificazione della scrittura disconosciuta: generalmente ciò viene fatto per il
tramite di una perizia calligrafica che esamini l'atto di disposizione testamentaria e la sottoscrizione,
comparando la firma con altre del testatore. Per questa ragione il soggetto
interessato dovrà offrire delle scritture di comparazione, come precedenti atti
notarili sottoscritti dallo stesso soggetto.
Su tali questioni la Cassazione ha indicato che “il giudizio
di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente
svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per
rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di
probabilità, al reale autore della sottoscrizione, tuttavia una volta
verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali
per l'accertamento dell'autenticità della grafia (ad es. l'incidenza pressoria
sul foglio della penna), il prosieguo delle operazioni può svolgersi su
eventuali copie o scansioni, e ciò a prescindere dal fatto che l'originale sia
stato prodotto da una delle parti” (Cass. 15 gennaio 2018, n. 711).
Testamento olografo: che valore ha?
Il testamento olografo ha lo stesso valore degli altri
testamenti (pubblico e segreto). Non è che uno prevalga sugli altro o sia da
preferire dal profilo formale: in sede testamentaria vale la regola per la
quale, in caso di presenza di più testamenti con contenuto incompatibile, l’ultimo
prevale sui precedenti perché attesta l’ultima e più recente volontà del
testatore.
Questo atto diretto a disporre dei proprio beni dopo la morte, quindi, vale come un qualsiasi atto
di disposizione a condizione che sia fatto correttamente, nel rispetto dei
requisiti formali e sostanziali.
Dove si deposita questo atto di disposizione testamentaria?
La legge non prescrive un luogo o una persona per la
conservazione del testamento olografo.
Trattandosi di un atto a causa di morte spesso fatto in casa dal testatore
è frequente che lo stesso venga conservato dal testatore stesso o da un suo
parente, magari proprio il beneficiario della disposizione testamentaria.
In ipotesi di testamenti redatti con la consulenza di professionisti
o, comunque, di persone che abbiano un particolare interesse a che il
testamento olografo non venga perso o distrutto, ne affidano la conservazione
al proprio avvocato o altro professionista di fiducia.
Ai sensi dell’art. 620 cc. “chiunque è in possesso di
un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione,
appena ha notizia della morte del testatore”: questa previsione dovrebbe
garantire che vengano pubblicati tutti i testamenti olografi fatti, di modo che
sia possibile accertare l’ultima volontà del de cuius.
Testamento olografo validità: quando è nullo?
L'atto di disposizione olografo può essere dichiarato nullo in
presenza di più circostanze. Tra quelle più ricorrenti possiamo ricordare
quelle che seguono:
- quando manchino i requisiti e ad esempio l’atto di disposizione non sia firmato o scritto a mano;
- se dal testamento non sia possibile capire chi sono i beneficiari;
- se l’atto di disposizione contenga delle disposizioni illecite;
- in ipotesi di testamenti reciproci, in cui due soggetti facciano delle disposizioni reciproche di uno a favore dell’altro;
Quali sono le ipotesi di annullabilità?
In altre ipotesi di vizi si parla di annullabilità del testamento
olografo.
Ciò avviene ad esempio:
- quando vi siano difetti di forma meno rilevanti come ad
esempio la data incompleta;
- quando vi sia una incapacità del testatore;
- in ipotesi di errore, violenza e dolo che abbiano portato il
disponente a sottoscrivere un testamento con un vizio della volontà.
Tra questi il vizio più ricorrente è quello connesso alla
incapacità del testatore. Chiaramente l’incapacità è evidente se il soggetto
non abbia la capacità di agire, vale a dire sia minorenne o sia stato sottoposto
a procedure per la limitazione della capacità di agire.
Spesso, però, si pone una questione di incapacità naturale,
vale a dire di incapacità di intendere e volere: è annullabile l'atto a causa di morte scritto di pugno se il testatore, quando lo ha redatto e firmato, era in uno stato di
incapacità di intendere e volere, vale a dire incapacità naturale.
Si tratta di una prova difficile perché la Cassazione richiede
la prova del fatto che nel preciso momento della disposizione vi fosse una tale
incapacità: il che forse è possibile per soggetti con incapacità grave, ma non
anche per i soggetti che abbiamo una malattia che a solo a tratti o non completamente
limitano la capacità (basti pensare alle tipiche malattie che possono avere gli
anziani).
In questo senso la Cassazione ha indicato proprio che “l'incapacità naturale del
testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione
delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a
cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa
perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della
redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di
autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e
quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare
la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità
totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene
provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass.
19 dicembre 2017, n. 30485).
Testamento olografo: quando produce lesione della legittima?
Una delle problematiche che può coinvolgere un testamento
olografo (più di altri) è quello connesso alla lesione della legittima.
Nel nostro ordinamento, in presenza di parenti prossimi del
testatore (coniugi e figli in particolare e ascendenti in mancanza di figli),
il testatore non è libero di lasciare i propri beni a chi vuole ma deve
rispettare la quota di legittima, vale a dire la quota di patrimonio che la
legge riserva a questi soggetti. Tale quota di legittima varia a seconda di
quali e quanti legittimari siano presenti: varia tra 1/2 e 3/4 del patrimonio a
seconda dei casi, potendo il testatore disporre liberamente del resto.
Permane una certa autonomia.
Anzitutto perché il testatore può disporre liberamente della
quota disponibile, che può essere lasciata a terzi o anche a uno dei legittimari
per attribuirgli una eredità maggiore rispetto agli altri ma nei limiti di ciò
che si può fare.
Inoltre, perché il testamento olografo può essere utilizzato per dividere i beni che formeranno l’asse ereditario in modo da attribuirne uno ad ogni erede, evitando così una comunione di tutti i beni tra i vari eredi. Se il de cuius ha più immobili e vuole evitare che coniuge e figli diventino comproprietari (con possibili conflitti di gestione), potrebbe attribuirne uno ciascuno o comunque disporre in modo che non vi sia una comunione. Chiaramente ciò può essere fatto legittimamente se non viene lesa la legittima: per cui tra i vari beni vi possono essere differenze di valore ma non devono essere tali da creare differenze maggiori della quota disponibile.
Consulenza per il testamento olografo
Questa complessità è una delle ragioni per le quali è opportuno che il l'atto olografo venga fatto con la consulenza di un esperto in diritto delle successioni.
Infatti, la consulenza di un esperto in diritto delle
successioni è fondamentale per la redazione di un testamento olografo,
nonostante questo possa essere fatto autonomamente dal testatore. Un esperto
può infatti garantire che il testamento sia redatto correttamente, rispettando
tutti i requisiti legali, e può anche aiutare il testatore a esprimere
chiaramente le sue volontà, evitando così eventuali contestazioni in futuro.
Inoltre, un professionista può fornire consigli utili su come organizzare la
propria successione nel modo più efficiente possibile, tenendo conto delle
leggi vigenti e della situazione patrimoniale del testatore.
di Marco Ticozzi