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Testamento Olografo

19 settembre 2023

Testamento olografo: cos'è e come funziona? Come noto, nel diritto delle successioni esistono vari tipi di atti di disposizione testamentaria, che si distinguono nelle formalità adottate per realizzarli. Oltre a quello scritto di pugno dal testatore, vi sono anche il testamento pubblico (redatto dal notaio) e quello segreto. Molto spesso si utilizza il testamento olografo perché può essere fatto dal testatore senza necessità della consulenza di altri soggetti: ma, in realtà, vi possono essere varie questioni che coinvolgono tale atto di disposizione e possono portare alla dichiarazione della sua invalidità. Per questa ragione e, nella sostanza, al fine di fare un testamento olografo valido, può essere utile la consulenza di un professionista esperto in diritto delle successioni. Ma vediamo, nello specifico, quali sono i requisiti degli atti di disposizione testamentaria scritti di pugno e come farli perché non siano nulli e non venga messa in discussione la loro validità. Proprio questa complessità suggerisce, almeno nei casi in cui l'atto di disposizione testamentaria coinvolga un patrimonio non trascurabile o vi possano poi essere problematiche tra i futuri eredi, che l'atto venga predisposto con la consulenza di un esperto di diritto delle successioni.

Testamento Olografo
Testamento Olografo

Cos'è e come funziona il testamento?

Cos'è e come funziona questo atto di disposizione testamentaria?

Un testamento è un documento legale in cui una persona, il testatore, dichiara come desidera che vengano distribuiti i suoi beni dopo la sua morte.

Serve principalmente per derogare alla successione legittima o per legge, vuoi per creare quote diverse tra i coeredi che sarebbero sullo stesso piano, vuoi per dividere il patrimonio dividendo i beni ed evitando in tutto o in parte una comproprietà, vuoi per indicare come erede un soggetto che non erediterebbe (cosa possibile nei limiti della quota disponibile).

Nel diritto delle successioni, gli atti di disposizione testamentaria possono essere fatti con tre diverse modalità:

  • testamento olografo: è scritto, datato e firmato interamente di mano del testatore;
  • testamento segreto: viene consegnato chiuso e sigillato a un notaio davanti a testimoni;
  • testamento pubblico: viene redatto da un notaio davanti a testimoni.

Ogni forma ha requisiti legali specifici che devono essere rispettati per garantire la validità del testamento.

Testamento olografo: quale è il suo significato?

Come detto, a proposito del significato di questo istituto giuridico, il testamento olografo può essere definito come quella disposizione testamentaria, per cui con causa di morte (viene fatta oggi ma produce effetto dopo la morte), con la quale il testatore dispone dei propri beni per il momento in cui non sarà più in vita.

Spesso le persone utilizzano l'atto olografo perché lo possono fare in casa senza necessità del notaio e senza i costi del notaio o di altro professionista che presti assistenza.

Non è però sempre detto che la consulenza non sia necessaria: come diremo ci possono essere molte ragioni di invalidità del testamento scritto di pugno per cui certo può essere scritto di pugno dal testatore ma per essere valido deve rispettare certi requisiti di forma e di sostanza.

Quali sono i requisiti perché questo atto di disposizione testamentaria sia valido?

Vediamo i requisiti di tale atto di disposizione.

Ai sensi dell’art. 602 del codice civile il testamento olografo deve:

  • essere scritto per intero a mano dal testatore;
  • contenere la data;
  • contenere la sottoscrizione del testatore.

Lo stesso art. 602 cc. precisa che: la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie, per cui in fondo; è preferibile sia indicato il nome del testatore: se la sottoscrizione non è fatta indicando nome e cognome, è valida quando designa con certezza la persona del testatore; la data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno.

I requisiti di tale tipo di atto di disposizione testamentaria non sono in fondo molti sul piano formale: deve essere scritto dal testatore a mano e non a macchina e deve essere datato e sottoscritto.

Chiaramente non è detto che un testamento olografo valido sul piano formale sia valido anche in quello sostanziale, potendo venire impugnato anche per una serie di ulteriori ragioni, quale anzitutto quella connessa alla lesione della legittima.

Come si fa un testamento olografo: la scrittura di pugno

Al fine del rispetto dei requisiti formali del testamento olografo è bene procedere a un breve approfondimento.

Il primo requisito di validità di questo atto a causa di morte è che sia scritto di pugno dal testatore: non può essere scritto a macchina o al computer ma solo a mano e non può essere scritto da altri.

L’autografia è imposta perché in qualche modo garantisce la genuinità della disposizione testamentaria. Non essendoci nell'atto di disposizione scritto di mano dal testatore il controllo del notaio si vuole evitare che un terzo predisponga tale atto di disposizione e una semplice firma del testatore lo convalidi. Il fatto che il testatore debba scrivere a mano dovrebbe in teoria garantire la genuinità del testamento olografo e il fatto che la volontà testamentaria espressa sia proprio quella del de cuius.

Ove si voglia mettere in discussione l’autografia occorre dimostrare che tale atto di disposizione non sia scritto di pugno dal testatore: mentre il mancato rispetto di questo requisito è evidente nel caso di testamento scritto a macchina o al computer, nel caso di atto di disposizione scritto a mano ma non dal testatore la prova potrebbe essere più difficile.

La Cassazione indica che la prova deve essere fornita da chi contesta l’autografia: “la domanda giudiziale di nullità del testamento olografo per difetto di autografia configura un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con la conseguenza che l'onere della prova grava sulla parte che l'ha proposta, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. 17 agosto 2022, n. 24835).

Ma la prova della mancanza di autografia negli atti di disposizione testamentaria può anche derivare da una perizia calligrafica, vale a dire chiedendo al perito di fare un raffronto tra altre scritture del disponente e tale atto di disposizione.

Il secondo requisito a pena di validità: la necessità della data

Il secondo requisito di questo tipo di testamento è dato dalla presenza della data.

La Cassazione ha precisato che “in tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie” (Cass. 21 maggio 2020, n. 9364).

La data è importante perché consente di indicare quando è stata posta in essere la disposizione testamentaria: ed è importante perché, come detto, tra più disposizioni incompatibili prevale l’ultima.

Vi sono dei limitati casi in cui un eventuale errore concernete la datazione dell'atto a causa di morte è superabile, ma a condizione che la sanatoria derivi da dati presenti nello stesso atto di disposizione: ad esempio Cass. 29 novembre 2021, n. 37228 ha ritenuto che “l'indicazione erronea della data del testamento olografo, dovuta ad errore materiale del testatore per distrazione, ignoranza od altra causa, anche se concretantesi in una data impossibile, non voluta però come tale dal testatore, può essere rettificata dal giudice, ma solo avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto”.

Il terzo requisito perché l'atto sia valido: l'olografia

Il terzo e ultimo requisito di questo tipo di testamento è la sottoscrizione del testatore.

Come nei contratti, la sottoscrizione rede riferibile l’atto giuridico al soggetto che l’ha sottoscritto.

Consente di verificare che la volontà espressa sia riferibile proprio al disponente.

La Cassazione ha precisato che autografia della scrittura e presenza della sottoscrizione da un lato mirano a garantire la genuinità della disposizione ma dall’altro sono dirette a due tutele diverse: “in tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore” (Cass. 27 luglio 2017, n. 18616).

Il soggetto che voglia contestare la sottoscrizione potrebbe farlo instaurando una causa in cui si contesti che la sottoscrizione sia del testatore.

In sede contenziosa, infatti, è possibile procedere alla verificazione della scrittura disconosciuta: generalmente ciò viene fatto per il tramite di una perizia calligrafica che esamini l'atto di disposizione testamentaria e la sottoscrizione, comparando la firma con altre del testatore. Per questa ragione il soggetto interessato dovrà offrire delle scritture di comparazione, come precedenti atti notarili sottoscritti dallo stesso soggetto.

Su tali questioni la Cassazione ha indicato che “il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, tuttavia una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia (ad es. l'incidenza pressoria sul foglio della penna), il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni, e ciò a prescindere dal fatto che l'originale sia stato prodotto da una delle parti” (Cass. 15 gennaio 2018, n. 711).

Testamento olografo: che valore ha?

Il testamento olografo ha lo stesso valore degli altri testamenti (pubblico e segreto). Non è che uno prevalga sugli altro o sia da preferire dal profilo formale: in sede testamentaria vale la regola per la quale, in caso di presenza di più testamenti con contenuto incompatibile, l’ultimo prevale sui precedenti perché attesta l’ultima e più recente volontà del testatore.

Questo atto diretto a disporre dei proprio beni dopo la morte, quindi, vale come un qualsiasi atto di disposizione a condizione che sia fatto correttamente, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali.

Dove si deposita questo atto di disposizione testamentaria?

La legge non prescrive un luogo o una persona per la conservazione del testamento olografo.

Trattandosi di un atto a causa di morte spesso fatto in casa dal testatore è frequente che lo stesso venga conservato dal testatore stesso o da un suo parente, magari proprio il beneficiario della disposizione testamentaria.

In ipotesi di testamenti redatti con la consulenza di professionisti o, comunque, di persone che abbiano un particolare interesse a che il testamento olografo non venga perso o distrutto, ne affidano la conservazione al proprio avvocato o altro professionista di fiducia.

Ai sensi dell’art. 620 cc. “chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore”: questa previsione dovrebbe garantire che vengano pubblicati tutti i testamenti olografi fatti, di modo che sia possibile accertare l’ultima volontà del de cuius.

Testamento olografo validità: quando è nullo?

L'atto di disposizione olografo può essere dichiarato nullo in presenza di più circostanze. Tra quelle più ricorrenti possiamo ricordare quelle che seguono:

  • quando manchino i requisiti e ad esempio l’atto di disposizione non sia firmato o scritto a mano;
  • se dal testamento non sia possibile capire chi sono i beneficiari;
  • se l’atto di disposizione contenga delle disposizioni illecite;
  • in ipotesi di testamenti reciproci, in cui due soggetti facciano delle disposizioni reciproche di uno a favore dell’altro;

Quali sono le ipotesi di annullabilità?

In altre ipotesi di vizi si parla di annullabilità del testamento olografo.

Ciò avviene ad esempio:

  • quando vi siano difetti di forma meno rilevanti come ad esempio la data incompleta;
  • quando vi sia una incapacità del testatore;
  • in ipotesi di errore, violenza e dolo che abbiano portato il disponente a sottoscrivere un testamento con un vizio della volontà.

Tra questi il vizio più ricorrente è quello connesso alla incapacità del testatore. Chiaramente l’incapacità è evidente se il soggetto non abbia la capacità di agire, vale a dire sia minorenne o sia stato sottoposto a procedure per la limitazione della capacità di agire.

Spesso, però, si pone una questione di incapacità naturale, vale a dire di incapacità di intendere e volere: è annullabile l'atto a causa di morte scritto di pugno se il testatore, quando lo ha redatto e firmato, era in uno stato di incapacità di intendere e volere, vale a dire incapacità naturale.

Si tratta di una prova difficile perché la Cassazione richiede la prova del fatto che nel preciso momento della disposizione vi fosse una tale incapacità: il che forse è possibile per soggetti con incapacità grave, ma non anche per i soggetti che abbiamo una malattia che a solo a tratti o non completamente limitano la capacità (basti pensare alle tipiche malattie che possono avere gli anziani).

In questo senso la Cassazione ha indicato proprio che “l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi. Peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a colui che impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo” (Cass. 19 dicembre 2017, n. 30485).

Testamento olografo: quando produce lesione della legittima?

Una delle problematiche che può coinvolgere un testamento olografo (più di altri) è quello connesso alla lesione della legittima.

Nel nostro ordinamento, in presenza di parenti prossimi del testatore (coniugi e figli in particolare e ascendenti in mancanza di figli), il testatore non è libero di lasciare i propri beni a chi vuole ma deve rispettare la quota di legittima, vale a dire la quota di patrimonio che la legge riserva a questi soggetti. Tale quota di legittima varia a seconda di quali e quanti legittimari siano presenti: varia tra 1/2 e 3/4 del patrimonio a seconda dei casi, potendo il testatore disporre liberamente del resto.

Permane una certa autonomia.

Anzitutto perché il testatore può disporre liberamente della quota disponibile, che può essere lasciata a terzi o anche a uno dei legittimari per attribuirgli una eredità maggiore rispetto agli altri ma nei limiti di ciò che si può fare.

Inoltre, perché il testamento olografo può essere utilizzato per dividere i beni che formeranno l’asse ereditario in modo da attribuirne uno ad ogni erede, evitando così una comunione di tutti i beni tra i vari eredi. Se il de cuius ha più immobili e vuole evitare che coniuge e figli diventino comproprietari (con possibili conflitti di gestione), potrebbe attribuirne uno ciascuno o comunque disporre in modo che non vi sia una comunione. Chiaramente ciò può essere fatto legittimamente se non viene lesa la legittima: per cui tra i vari beni vi possono essere differenze di valore ma non devono essere tali da creare differenze maggiori della quota disponibile.

Consulenza per il testamento olografo

Questa complessità è una delle ragioni per le quali è opportuno che il l'atto olografo venga fatto con la consulenza di un esperto in diritto delle successioni.

Infatti, la consulenza di un esperto in diritto delle successioni è fondamentale per la redazione di un testamento olografo, nonostante questo possa essere fatto autonomamente dal testatore. Un esperto può infatti garantire che il testamento sia redatto correttamente, rispettando tutti i requisiti legali, e può anche aiutare il testatore a esprimere chiaramente le sue volontà, evitando così eventuali contestazioni in futuro. Inoltre, un professionista può fornire consigli utili su come organizzare la propria successione nel modo più efficiente possibile, tenendo conto delle leggi vigenti e della situazione patrimoniale del testatore.

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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