24 novembre 2022
Prescrizione presuntiva curatore fallimentare: rimessa la questione alla Cassazione a Sezioni Unite. Ci si chiede se, in caso di proposizione da parte del curatore fallimentare dell’eccezione di prescrizione presuntiva di un credito professionale che sia stato richiesto in sede di insinuazione allo stato passivo, possa essere deferito al curatore fallimentare stesso il giuramento decisorio. La questione si pone perché, come noto, il curatore fallimentare è considerato terzo rispetto al fallito. Alle Sezioni Unite, quindi, si chiede anche se il giuramento decisorio proposto per vincere la prescrizione presuntiva debba invece qualificarsi come giuramento “de scientia” oppure “de notitia”, con l’ulteriore necessità, in tal caso, di individuare come debba essere valutata l’eventuale risposta del giurante di non essere a conoscenza dell’avvenuta estinzione del debito. Vediamo cosa deve valutare la Cassazione a Sezioni Unite in merito alla questione relativa alla prescrizione presuntiva eccepita dal curatore fallimentare in sede di ammissione al passivo e al giuramento decisorio deferito allo stesso
Cassazione Sezioni Unite su prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio
Le questioni ora richiamate, in tema di prescrizione presuntiva eccepita dal curatore fallimentare in sede di ammissione al passivo e giuramento decisorio deferito allo stesso, sono incerte in giurisprudenza e, per questa ragione, la decisione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione.
Se dovesse negarsi alla parte verso la quale il curatore fallimentare abbia proposto l’eccezione di prescrizione presuntiva il diritto di deferire il giuramento decisorio, rischierebbe di essere pregiudicato il diritto di difesa del creditore: come potrebbe allora provare che il suo credito non è stato pagato?
La Cassazione ha quindi rimesso alle Sezioni Unite una tale questione: infatti, “il Collegio ritiene che le questioni sottese all'esame dei primi quattro motivi meritino di essere sottoposte alla valutazione delle Sezioni Unite per la loro rilevanza nomofilattica, alla luce dei diversi orientamenti emersi in ambito concorsuale, da coniugare in chiave sistematica con la valenza generale dell'istituto della prescrizione presuntiva (a prescindere dal suo prospettato anacronismo, che, salvi eventuali profili di incostituzionalità, pertiene alla sfera di discrezionalità del legislatore), cui è correlato l'altrettanto generale istituto del giuramento decisorio” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione)
Prescrizione presuntiva curatore fallimentare: giuramento decisorio e le questioni dubbie che giustificano la rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione
La sentenza che ha rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione la questione relativa alla prescrizione presuntiva eccepita dal curatore fallimentare in sede di ammissione al passivo e al giuramento decisorio deferito allo stesso, indica quanto segue: “muovendo dalla correlazione posta dall'art. 2959, comma 1, c.c. tra l'eccezione di prescrizione presuntiva e la facoltà di deferire il giuramento "per accertare che l'obbligazione non è stata estinta", l'arco delle soluzioni astrattamente prospettabili nei giudizi di accertamento del passivo fallimentare - ivi comprese le impugnazioni dei creditori concorrenti, ex art. 98, comma 2, L. Fall. può oscillare dall'estremo dell'esclusione della stessa facoltà per il curatore di sollevare detta eccezione (difficilmente conciliabile con gli artt. 95, comma 1, L. Fall. e 2939 c.c., oltre che con gli artt. 3 e 24 Cost.), in ragione della sua incapacità di prestare giuramento de veritate, sino all'estremo opposto di ritenere che in tal caso la capacità di prestarlo residui in capo al fallito, per il particolare valore attribuito dalla legge alla prestazione del giuramento e al rifiuto di prestarlo, stanti i suoi riflessi penalistici (ancor più difficilmente conciliabile con il paradigma dello "spossessamento" consegnato agli artt. 42, 43, 44 e 46 L. Fall.)” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio).
In sintesi, la situazione è complessa, ma sembra doversi tenere conto della necessitò di assicurare il diritto di difesa del creditore.
Prescrizione presuntiva curatore fallimentare: Sezioni Unite della Cassazione e deferibilità del giuramento decisorio
La difesa del creditore verso il quale il curatore fallimentare abbia proposto l’eccezione di prescrizione presuntiva sembra potersi assicurare attraverso l’istituto del giuramento decisorio: è vero che il curatore è terzo rispetto al fallito, ma è anche vero che la legge in alcune ipotesi consente il giuramento verso un soggetto diverso rispetto a quello interessato.
Infatti, la sentenza che ha rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione la questione relativa alla prescrizione presuntiva eccepita dal curatore fallimentare in sede di ammissione al passivo e al giuramento decisorio deferito allo stesso, sottolinea che “la soluzione adottata non può non confrontarsi con l'ipotesi, espressamente prevista dal comma 2 dell'art. 2960 c.c., che in caso di decesso del debitore (fattispecie spesso assimilata, mutatis mutandis, al fallimento) ammette la delazione del giuramento "al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito" (cd. giuramento de notitia), senza trascurare che costoro rivestono il ruolo di aventi causa del defunto e che, nonostante la loro naturale prossimità al debitore (verosimilmente maggiore di quella del curatore rispetto al fallito), nella giurisprudenza degli ultimi cinquanta anni non si è mai messo in dubbio, con l'avallo del Giudice delle leggi (Corte cost. 162 del 1973), che l'eventuale "dichiarazione di ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare, bensì giuramento in senso negativo, per cui la lite va decisa in senso favorevole al giurante" (ex plurimis, Cass. 3353/1968, 6940/2010, 12044/2020), senza che ciò risultasse integrare la violazione del "principio di parità delle parti, "cardine della disciplina del giusto processo" (Corte Cost. n. 331 del 2008), principio che, anche alla luce dell'art. 6 CEDU, importa la contrapposizione paritetica tra le parti in causa, alle quali vanno perciò accordati strumenti tecnico-processuali idonei ad influire sulla formazione della decisione giurisdizionale" (così Cass. 20602/2022)” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio).
Di qui la prospettata applicabilità analogica dell'art. 2960, comma 2, c.c. anche al curatore fallimentare, essendosi indicato che l'elencazione dei soggetti ivi contemplati sia “meramente esemplificativa (..) volendo il legislatore fare riferimento alla più ampia categoria dei soggetti che possono avere avuto notizia dell'estinzione del diritto di credito" - come in effetti testimoniano gli obblighi informativi imposti al fallito dagli artt. 16, comma 1, n. 3) e 49, L. Fall., penalmente sanzionati dall'art. 220 L. Fall. - con la precisazione che "il giuramento de notitia è prova per propria natura soggetta al prudente apprezzamento del giudice ai sensi della norma dell'art. 116 c.p.c.” (in questo senso Cass. 13298/2018).
Natura della prescrizione presuntiva: Sezioni Unite Cassazione e curatore fallimentare
Chiaramente assume rilievo nella questione in esame relativa alla prescrizione presuntiva eccepita dal curatore fallimentare in sede di ammissione al passivo e al giuramento decisorio deferito allo stesso, la natura della prescrizione presuntiva.
La decisione Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio, indica infatti che “la scelta della soluzione ermeneutica più coerente sul piano sistematico dipende anche dalla natura attribuita alla prescrizione presuntiva, la quale è stata variamente inquadrata ora sul piano probatorio, quale semplice presunzione legale relativa, con limitazione dei mezzi di prova contraria (ex multis, Cass. 11195/2007, 17071/2021), ora sul piano sostanziale, conformemente all'impianto codicistico, come ipotesi speciale di prescrizione capace di incidere "direttamente sul diritto sostanziale, limitandone la protezione giuridica, in modo per sua natura non diverso, anche se più limitato, rispetto a quello derivante dalla prescrizione ordinaria" (ex multis, Cass. 2437/1969, 7527/2012, 15570/2012)” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio).
La decisione Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio, sottolinea che “in questa seconda prospettiva, l'istituto della prescrizione fa sempre gravare sul creditore l'onere di attivarsi per la tutela delle proprie ragioni, ma mentre il decorso del tempo comporta ordinariamente la radicale estinzione del diritto di credito, in determinati casi (artt. 2954, 2955, 2956 c.c.) il decorso di un tempo più breve si limita a far presumere che il pagamento vi sia stato (e che sia stato esso, piuttosto che il mero decorso del tempo, ad estinguere il diritto), a meno che la mancata estinzione dell'obbligazione sia stata ammesso in giudizio, nel qual caso l'eccezione di prescrizione è rigettata (art. 2959 c.c.), ovvero al debitore sia deferito il giuramento de veritate (ex art. 2960, comma 1, c.c.) o all'erede - e, in tesi, al curatore fallimentare - sia deferito il giuramento de notitia (ex art. 2960, comma 2, c.c.), con gli effetti che ne conseguono sul piano processuale” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio).
Prescrizione presuntiva curatore fallimentare: le richieste alle Sezioni Unite della Cassazione
Proprio in relazione a tale contesto così complesso, la decisione Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio chiede al Primo Presidente di valutare l’assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
Le questioni da esaminare e da rimettere alle Sezioni Unite, per tale decisione, sono plurime:
“se, nell'ambito del giudizio di accertamento del passivo fallimentare, il curatore fallimentare sia legittimato a opporre la prescrizione presuntiva (nel caso di specie ex art. 2956, n. 2, c.p.c.), in quanto parte processuale, ai sensi dell'art. 95, comma 1, L. Fall., o comunque in quanto terzo interessato, ai sensi dell'art. 2939 c.c., tenuto conto della correlazione posta tra tale eccezione e la possibilità per la controparte di deferire giuramento "per accertare se si è verificata l'estinzione del debito" (art. 2960, comma 1, c.p.c.)” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio);
“se l'art. 2739 c.c. e l'art. 2737 c.c. (che per la capacità di deferire o riferire il giuramento rinvia all'art. 2731 c.c. in tema di confessione) ostano alla prestazione del giuramento decisorio da parte del curatore fallimentare, in quanto terzo privo della capacità di disporre del diritto (Cass. 1916/1972, 1314/1975, 723/1978, 9881/1997, 4474/1998, 3573/2011, 25286/2013, 15570/2015, 23427/2016, 19418/2017, 12044/2020), oppure ostino solo al suo potere di deferire e riferire il giuramento, ma non di prestarlo, anche in relazione all'inquadramento della prescrizione presuntiva come presunzione legale relativa, con limitazione dei mezzi di prova contraria (Cass. 11195/2017, 17071/2021), ovvero come ipotesi speciale di prescrizione (Cass. 2437/1969, 7527/2012, 15570/2012), superabile solo dall'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (art. 2959 c.c.), o dal particolare valore attribuito dalla legge al giuramento decisorio” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio);
“se, in particolare, ove si escluda la deferibilità del giuramento su fatto non "proprio", ma del fallito (cd. giuramento de veritate), al curatore fallimentare possa essere comunque deferito il giuramento sulla conoscenza che egli ne abbia - tenuto conto delle interlocuzioni tra curatore e fallito imposte dagli art. 16, comma 1, n. 3), e art. 49 L. Fall., la cui inosservanza è penalmente sanzionata (art. 220 L. Fall.) - e se, in tal caso, si tratti del cd. giuramento de scientia, ex art. 2739 c.c., comma 2, (Cass. 20602/2022), ovvero del cd. giuramento de notitia, ex art. 2960, comma 2, c.c., norma espressamente riferita al coniuge superstite o agli eredi del debitore e ai loro rappresentanti legali, ma in tesi applicabile analogicamente (Cass. 13298/2018)” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio);
“se, una volta ammesso il giuramento de scientia o de notitia, la dichiarazione del curatore di non essere a conoscenza dell'avvenuta estinzione del debito equivalga a prestazione favorevole al giurante, lasciando in vita la presunzione di pagamento (Corte Cost. 162/1973; Cass. 3353/1968, 3621/1969, 1424/1973, 315/1978, 1033/1980, 1148/1983, 7713/1990, 5163/1993, 6940/2010; in tema di fallimento, Cass. 647/2008, 15570/2015, 13298/2018), o assuma invece gli effetti del rifiuto del giuramento, favorevole al creditore (Cass. 20622/2022) - come avviene nel giuramento de veritate - e se tale conclusione debba valere per tutti i soggetti che prestino giuramento de scientia o de notitia, ovvero solo per il curatore fallimentare” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio).
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