Prescrizione presuntiva curatore fallimentare: alle Sezioni Unite della Cassazione
Prescrizione presuntiva curatore fallimentare: rimessa la
questione alla Cassazione a Sezioni Unite.
Ci si chiede se, in caso di proposizione da parte del
curatore fallimentare dell’eccezione di prescrizione presuntiva di un credito professionale
che sia stato richiesto in sede di insinuazione allo stato passivo, possa
essere deferito al curatore fallimentare stesso il giuramento decisorio.
La questione si pone perché, come noto, il curatore fallimentare
è considerato terzo rispetto al fallito. Alle Sezioni Unite, quindi, si chiede
anche se il giuramento decisorio proposto per vincere la prescrizione
presuntiva debba invece qualificarsi come giuramento “de scientia” oppure “de
notitia”, con l’ulteriore necessità, in tal caso, di individuare come debba
essere valutata l’eventuale risposta del giurante di non essere a conoscenza
dell’avvenuta estinzione del debito.
Vediamo cosa deve valutare la Cassazione a Sezioni Unite in
merito alla questione relativa alla prescrizione presuntiva eccepita dal curatore
fallimentare in sede di ammissione al passivo e al giuramento decisorio
deferito allo stesso

Cassazione Sezioni Unite su prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio
Le questioni ora richiamate, in tema di prescrizione
presuntiva eccepita dal curatore fallimentare in sede di ammissione al passivo
e giuramento decisorio deferito allo stesso, sono incerte in giurisprudenza e,
per questa ragione, la decisione è stata rimessa alle Sezioni Unite della
Cassazione.
Se dovesse negarsi alla parte verso la quale il curatore
fallimentare abbia proposto l’eccezione di prescrizione presuntiva il diritto
di deferire il giuramento decisorio, rischierebbe di essere pregiudicato il
diritto di difesa del creditore: come potrebbe allora provare che il suo
credito non è stato pagato?
La Cassazione ha quindi rimesso alle Sezioni Unite una tale
questione: infatti, “il Collegio ritiene che le questioni sottese all'esame dei
primi quattro motivi meritino di essere sottoposte alla valutazione delle
Sezioni Unite per la loro rilevanza nomofilattica, alla luce dei diversi
orientamenti emersi in ambito concorsuale, da coniugare in chiave sistematica
con la valenza generale dell'istituto della prescrizione presuntiva (a
prescindere dal suo prospettato anacronismo, che, salvi eventuali profili di
incostituzionalità, pertiene alla sfera di discrezionalità del legislatore),
cui è correlato l'altrettanto generale istituto del giuramento decisorio”
(Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della
Cassazione)
Prescrizione presuntiva curatore fallimentare: giuramento decisorio e le questioni dubbie che giustificano la rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione
La sentenza che ha rimesso alle Sezioni Unite della Cassazione
la questione relativa alla prescrizione presuntiva eccepita dal curatore
fallimentare in sede di ammissione al passivo e al giuramento decisorio
deferito allo stesso, indica quanto segue: “muovendo dalla correlazione posta
dall'art. 2959, comma 1, c.c. tra l'eccezione di prescrizione presuntiva e la
facoltà di deferire il giuramento "per accertare che l'obbligazione non è
stata estinta", l'arco delle soluzioni astrattamente prospettabili nei
giudizi di accertamento del passivo fallimentare - ivi comprese le impugnazioni
dei creditori concorrenti, ex art. 98, comma 2, L. Fall. può
oscillare dall'estremo dell'esclusione della stessa facoltà per il curatore di
sollevare detta eccezione (difficilmente conciliabile con gli artt. 95,
comma 1, L. Fall. e 2939 c.c., oltre che con gli artt. 3 e 24 Cost.),
in ragione della sua incapacità di prestare giuramento de veritate, sino
all'estremo opposto di ritenere che in tal caso la capacità di prestarlo
residui in capo al fallito, per il particolare valore attribuito dalla legge
alla prestazione del giuramento e al rifiuto di prestarlo, stanti i suoi
riflessi penalistici (ancor più difficilmente conciliabile con il paradigma
dello "spossessamento" consegnato agli artt. 42, 43, 44 e 46 L.
Fall.)” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni
Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e
giuramento decisorio).
In sintesi, la situazione è complessa, ma sembra doversi
tenere conto della necessitò di assicurare il diritto di difesa del creditore.
Prescrizione presuntiva curatore fallimentare: Sezioni Unite della Cassazione e deferibilità del giuramento decisorio
La difesa del creditore verso il quale il curatore
fallimentare abbia proposto l’eccezione di prescrizione presuntiva sembra
potersi assicurare attraverso l’istituto del giuramento decisorio: è vero che
il curatore è terzo rispetto al fallito, ma è anche vero che la legge in alcune
ipotesi consente il giuramento verso un soggetto diverso rispetto a
quello interessato.
Infatti, la sentenza che ha rimesso alle Sezioni Unite della
Cassazione la questione relativa alla prescrizione presuntiva eccepita dal curatore
fallimentare in sede di ammissione al passivo e al giuramento decisorio
deferito allo stesso, sottolinea che “la soluzione adottata non può non
confrontarsi con l'ipotesi, espressamente prevista dal comma 2 dell'art. 2960 c.c.,
che in caso di decesso del debitore (fattispecie spesso assimilata, mutatis
mutandis, al fallimento) ammette la delazione del giuramento "al coniuge
superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno
notizia dell'estinzione del debito" (cd. giuramento de notitia), senza
trascurare che costoro rivestono il ruolo di aventi causa del defunto e che,
nonostante la loro naturale prossimità al debitore (verosimilmente maggiore di
quella del curatore rispetto al fallito), nella giurisprudenza degli ultimi
cinquanta anni non si è mai messo in dubbio, con l'avallo del Giudice delle
leggi (Corte cost. 162 del 1973), che l'eventuale "dichiarazione di
ignorare i fatti non importa rifiuto di giurare, bensì giuramento in senso
negativo, per cui la lite va decisa in senso favorevole al giurante" (ex
plurimis, Cass. 3353/1968, 6940/2010, 12044/2020), senza che ciò
risultasse integrare la violazione del "principio di parità delle parti,
"cardine della disciplina del giusto processo" (Corte Cost. n. 331
del 2008), principio che, anche alla luce dell'art. 6 CEDU, importa la
contrapposizione paritetica tra le parti in causa, alle quali vanno perciò
accordati strumenti tecnico-processuali idonei ad influire sulla formazione
della decisione giurisdizionale" (così Cass. 20602/2022)” (Cassazione
11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione
su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio).
Di qui la prospettata applicabilità analogica dell'art. 2960,
comma 2, c.c. anche al curatore fallimentare, essendosi indicato che l'elencazione
dei soggetti ivi contemplati sia “meramente esemplificativa (..) volendo il
legislatore fare riferimento alla più ampia categoria dei soggetti che possono
avere avuto notizia dell'estinzione del diritto di credito" - come in
effetti testimoniano gli obblighi informativi imposti al fallito dagli artt.
16, comma 1, n. 3) e 49, L. Fall., penalmente sanzionati dall'art.
220 L. Fall. - con la precisazione che "il giuramento de notitia
è prova per propria natura soggetta al prudente apprezzamento del giudice ai
sensi della norma dell'art. 116 c.p.c.” (in questo senso Cass. 13298/2018).
Natura della prescrizione presuntiva: Sezioni Unite Cassazione e curatore fallimentare
Chiaramente assume rilievo nella questione in esame relativa
alla prescrizione presuntiva eccepita dal curatore fallimentare in sede di
ammissione al passivo e al giuramento decisorio deferito allo stesso, la natura
della prescrizione presuntiva.
La decisione Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di
rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva
curatore fallimentare e giuramento decisorio, indica infatti che “la scelta
della soluzione ermeneutica più coerente sul piano sistematico dipende anche
dalla natura attribuita alla prescrizione presuntiva, la quale è stata variamente
inquadrata ora sul piano probatorio, quale semplice presunzione legale
relativa, con limitazione dei mezzi di prova contraria (ex multis, Cass.
11195/2007, 17071/2021), ora sul piano sostanziale, conformemente
all'impianto codicistico, come ipotesi speciale di prescrizione capace di
incidere "direttamente sul diritto sostanziale, limitandone la protezione
giuridica, in modo per sua natura non diverso, anche se più limitato, rispetto
a quello derivante dalla prescrizione ordinaria" (ex multis, Cass.
2437/1969, 7527/2012, 15570/2012)” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400
di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva
curatore fallimentare e giuramento decisorio).
La decisione Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di
rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva
curatore fallimentare e giuramento decisorio, sottolinea che “in questa seconda
prospettiva, l'istituto della prescrizione fa sempre gravare sul creditore
l'onere di attivarsi per la tutela delle proprie ragioni, ma mentre il decorso
del tempo comporta ordinariamente la radicale estinzione del diritto di
credito, in determinati casi (artt. 2954, 2955, 2956 c.c.) il
decorso di un tempo più breve si limita a far presumere che il pagamento vi sia
stato (e che sia stato esso, piuttosto che il mero decorso del tempo, ad
estinguere il diritto), a meno che la mancata estinzione dell'obbligazione sia
stata ammesso in giudizio, nel qual caso l'eccezione di prescrizione è rigettata
(art. 2959 c.c.), ovvero al debitore sia deferito il giuramento de
veritate (ex art. 2960, comma 1, c.c.) o all'erede - e, in tesi, al
curatore fallimentare - sia deferito il giuramento de notitia (ex art.
2960, comma 2, c.c.), con gli effetti che ne conseguono sul piano processuale” (Cassazione
11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione
su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio).
Prescrizione presuntiva curatore fallimentare: le richieste alle Sezioni Unite della Cassazione
Proprio in relazione a tale contesto così complesso, la decisione
Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della
Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e giuramento
decisorio chiede al Primo Presidente di valutare l’assegnazione della causa alle
Sezioni Unite.
Le questioni da esaminare e da rimettere alle Sezioni Unite,
per tale decisione, sono plurime:
“se, nell'ambito del giudizio di accertamento del passivo
fallimentare, il curatore fallimentare sia legittimato a opporre la
prescrizione presuntiva (nel caso di specie ex art. 2956, n. 2, c.p.c.), in
quanto parte processuale, ai sensi dell'art. 95, comma 1, L. Fall., o
comunque in quanto terzo interessato, ai sensi dell'art. 2939 c.c., tenuto
conto della correlazione posta tra tale eccezione e la possibilità per la
controparte di deferire giuramento "per accertare se si è verificata
l'estinzione del debito" (art. 2960, comma 1, c.p.c.)” (Cassazione 11/11/2022,
n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione
presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio);
“se l'art. 2739 c.c. e l'art. 2737 c.c. (che per
la capacità di deferire o riferire il giuramento rinvia all'art. 2731 c.c.
in tema di confessione) ostano alla prestazione del giuramento decisorio da
parte del curatore fallimentare, in quanto terzo privo della capacità di
disporre del diritto (Cass. 1916/1972, 1314/1975, 723/1978, 9881/1997,
4474/1998, 3573/2011, 25286/2013, 15570/2015, 23427/2016, 19418/2017, 12044/2020),
oppure ostino solo al suo potere di deferire e riferire il giuramento, ma non
di prestarlo, anche in relazione all'inquadramento della prescrizione
presuntiva come presunzione legale relativa, con limitazione dei mezzi di prova
contraria (Cass. 11195/2017, 17071/2021), ovvero come ipotesi speciale di
prescrizione (Cass. 2437/1969, 7527/2012, 15570/2012), superabile
solo dall'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta (art.
2959 c.c.), o dal particolare valore attribuito dalla legge al giuramento
decisorio” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni
Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e
giuramento decisorio);
“se, in particolare, ove si escluda la deferibilità del
giuramento su fatto non "proprio", ma del fallito (cd. giuramento de
veritate), al curatore fallimentare possa essere comunque deferito il
giuramento sulla conoscenza che egli ne abbia - tenuto conto delle
interlocuzioni tra curatore e fallito imposte dagli art. 16, comma 1, n.
3), e art. 49 L. Fall., la cui inosservanza è penalmente sanzionata (art.
220 L. Fall.) - e se, in tal caso, si tratti del cd. giuramento de
scientia, ex art. 2739 c.c., comma 2, (Cass. 20602/2022), ovvero del
cd. giuramento de notitia, ex art. 2960, comma 2, c.c., norma
espressamente riferita al coniuge superstite o agli eredi del debitore e ai
loro rappresentanti legali, ma in tesi applicabile analogicamente (Cass.
13298/2018)” (Cassazione 11/11/2022, n. 33400 di rimessione alle Sezioni
Unite della Cassazione su Prescrizione presuntiva curatore fallimentare e
giuramento decisorio);
“se, una volta ammesso il giuramento de scientia o de
notitia, la dichiarazione del curatore di non essere a conoscenza dell'avvenuta
estinzione del debito equivalga a prestazione favorevole al giurante, lasciando
in vita la presunzione di pagamento (Corte Cost. 162/1973; Cass. 3353/1968,
3621/1969, 1424/1973, 315/1978, 1033/1980, 1148/1983, 7713/1990, 5163/1993, 6940/2010;
in tema di fallimento, Cass. 647/2008, 15570/2015, 13298/2018),
o assuma invece gli effetti del rifiuto del giuramento, favorevole al creditore
(Cass. 20622/2022) - come avviene nel giuramento de veritate - e se tale
conclusione debba valere per tutti i soggetti che prestino giuramento de
scientia o de notitia, ovvero solo per il curatore fallimentare” (Cassazione 11/11/2022,
n. 33400 di rimessione alle Sezioni Unite della Cassazione su Prescrizione
presuntiva curatore fallimentare e giuramento decisorio).