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Art 1190 cc: Pagamento al creditore incapace

19 marzo 2024

Art 1190 cc: Pagamento al creditore incapace. Ai sensi della disposizione in commento, non sempre il pagamento eseguito al creditore incapace è liberatoria per il debitore. Come regola generale, infatti, ai sensi dell’art. 1190 cc il debitore dovrebbe adempire e pagare al rappresentate del soggetto incapace (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno, ecc.). Ove ciò non avvenga e si provveda al pagamento al creditore in capace solo in alcune circostanza è possibile liberarsi ugualmente dall’obbligazione. Vediamo quali sono questi casi e quale è l'ambito di applicazione della previsione.

Art 1190 cc: Pagamento al creditore incapace
Art 1190 cc: Pagamento al creditore incapace

Art 1190 cc: la previsione codicistica sul pagamento al creditore incapace

L’art 1190 cc, sul pagamento al creditore non capace, prevede che “il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace”.

Per cui, come anticipato, per l’art 1190 cc sul pagamento al creditore non capace la regola generale è quella per la quale l’adempimento deve essere eseguito in favore del rappresentante dell’incapace, essendovi negli altri casi liberazione del debitore solo se questi prova che se questi ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. Ma quando ciò è possibile?

Pagamento al creditore incapace: introduzione su art. 1190 cc

La disposizione in esame dell’art. 1190 cc fissa la regola generale per la quale il pagamento eseguito nelle mani del creditore che non è capace non libera il debitore. Ciò in quanto tale soggetto è appunto incapace e, come tale, privo della legittimazione a ricevere la prestazione, essendo l’unico soggetto legittimato il rappresentante legale del creditore (Bianca, L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 292).

Ovviamente la funzione della previsione è quella di tutelare il soggetto incapace che, se mantenesse la legittimazione, rischierebbe di non profittare effettivamente del pagamento ricevuto. Indicazione che è confermata dall’eccezione che la norma di cui all’art 1190 cc prevede, stabilendosi appunto che invece un tale pagamento diviene liberatorio quando, pur essendo stato ricevuto dal creditore non capace, vi sia la prova che quanto pagato è stato rivolto appunto a vantaggio di tale soggetto.

Proprio in considerazione del fatto che il soggetto tutelato è il creditore non capace, la Cassazione ritiene che la disposizione di cui all’art. 1190 cc non si applichi a soggetti diversi: “La norma di cui all'art 1190 c.c., secondo cui il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui il pagamento è stato eseguito a persona diversa dall'incapace e dal suo rappresentante legale” (Cass. 05 febbraio 1975, n. 423.

Per altro verso, sempre la giurisprudenza sull’art. 1190 cc evidenzia che il pagamento al creditore non capace non è liberatorio neppure se il minorenne possa svolgere un attività lavorativa e il pagamento si connesso con tale attività: “Il minore infradiciottenne, pur avendo la capacità di esser parte in un rapporto di lavoro, non ha la capacità di agire e quindi la riscossione del salario, il rilascio delle quietanze e qualunque altra manifestazione di volontà o di scienza, che importi disposizione di diritti, possono essere effettuate solo dal suo rappresentante legale (nella specie un minore degli anni diciotto aveva rilasciato quietanze di pagamento, ammettendo anche circostanze di fatto a lui sfavorevoli; i giudici del merito avevano ritenuto valide tali dichiarazioni di scienza; la Corte Suprema, invece, ravvisando in esse un contenuto confessorio, ha affermato il principio di cui in massima)” (Cass. 19 agosto 1977, n. 3795)

Art. 1190 cc e pagamento al creditore incapace: ambito di applicazione

La dottrina ha messo in luce come la previsione di cui all’art 1190 cc si applichi alle prestazioni di dare e di fare ove occorra la cooperazione del creditore, mentre resterebbero escluse dall’ambito di applicazione della disposizione di cui all’art. 1190 cc le obbligazioni di non fare e quelle di fare, ove non sia richiesta la cooperazione del creditore (Nicolò, Adempimento (diritto civile), in Enc. Dir., I, Milano, 1958, p 560; Di Majo, Adempimento in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1177-1200, Bologna-Roma, 1994, p. 288).

Ciò appunto perché, in tali fattispecie, l’adempimento è possibile indipendentemente dal comportamento del creditore. Inoltre, si è indicato che la norma di cui all’art. 1190 cc non trova applicazione neppure con riguardo alle prestazioni personali dirette, vale a dire quando le prestazioni possono soddisfare l’interesse del creditore solo in quanto siano eseguite personalmente nei suoi confronti: come nel caso di cure, lezioni, ecc. (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 294).

Da altro profilo, la disposizione di cui all’art 1190 cc si ritiene riferibile alla sola incapacità legale, non essendo invece applicabile a quella naturale (in questo senso la prevalente dottrina, come diremo, ma in senso contrario comunque Giorgianni, Pagamento (diritto civile), in Noviss. Dig. It., XII, Torino, 1965 p. 328). Ovviamente le due situazioni sono differenti, soprattutto per il fatto che l’incapacità legale risulta da pubblici registri mentre quella naturale potrebbe anche non essere percepibile: in tal senso, se si ritenesse riferibile la stessa previsione di cui all’art. 1190 cc anche al pagamento eseguito nelle mani dell’incapace naturale, verrebbe eccessivamente compromesso l’interesse e il possibile affidamento del creditore.

Si ritiene, dunque, che la disposizione di cui all’art 1190 cc si applichi solo alla fattispecie dell’incapacità legale, mentre al pagamento ricevuto dall’incapace naturale potrebbe applicarsi analogicamente l’art. 428 c.c. In tale diverso contesto, sarebbe possibile dunque non considerare liberatorio il pagamento eseguito nelle mani del creditore non capace solo in presenza di un pregiudizio per l’incapace stesso, accompagnato però dalla mala fede del debitore (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 294-295).

Art 1190 cc: il vantaggio per il creditore incapace

Come anticipato, ai sensi dell’art. 1190 cc il pagamento eseguito nelle mani del creditore non capace libera il creditore se si prova che quanto pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.

Il che certamente avverrà se l’incapace poi consegni la prestazione al suo legale rappresentante, ma anche in altre ipotesi in cui in qualche modo riesca ad approfittare della prestazione. Ad esempio, se il denaro consegnato viene: speso nella giusta misura per beni utili; impiegato in un affare conveniente; addirittura utilizzato liberamente dal creditore non capace nei limiti della sua eventuale autonomia.

In definitiva, si ritiene che il debitore si liberi se prova che vi è stata da parte del creditore incapace una ragionevole utilizzazione della prestazione tenuto conto del suo interesse e della sua autonomia (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 294-295).

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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