Art 1190 cc: Pagamento al creditore incapace
Art 1190 cc: Pagamento al creditore incapace. Ai sensi della
disposizione in commento, non sempre il pagamento eseguito al creditore
incapace è liberatoria per il debitore. Come regola generale, infatti, ai sensi
dell’art. 1190 cc il debitore dovrebbe adempire e pagare al rappresentate del
soggetto incapace (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno, ecc.).
Ove ciò non avvenga e si provveda al pagamento al creditore in capace solo in
alcune circostanza è possibile liberarsi ugualmente dall’obbligazione.
Vediamo quali sono questi casi e quale è l'ambito di applicazione della previsione.

Art 1190 cc: la previsione codicistica sul pagamento al creditore incapace
L’art 1190 cc, sul pagamento al creditore non capace,
prevede che “il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera
il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a
vantaggio dell'incapace”.
Per cui, come anticipato, per l’art 1190 cc sul pagamento al
creditore non capace la regola generale è quella per la quale l’adempimento
deve essere eseguito in favore del rappresentante dell’incapace, essendovi negli
altri casi liberazione del debitore solo se questi prova che se questi ciò che
fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace. Ma quando ciò è possibile?
Pagamento al creditore incapace: introduzione su art. 1190 cc
La disposizione in esame dell’art. 1190 cc fissa la regola
generale per la quale il pagamento eseguito nelle mani del creditore che non è capace
non libera il debitore. Ciò in quanto tale soggetto è appunto incapace e, come
tale, privo della legittimazione a ricevere la prestazione, essendo l’unico soggetto
legittimato il rappresentante legale del creditore (Bianca, L'obbligazione,
Milano, rist. 2015, p. 292).
Ovviamente la funzione della previsione è quella di tutelare
il soggetto incapace che, se mantenesse la legittimazione, rischierebbe di non
profittare effettivamente del pagamento ricevuto. Indicazione che è confermata
dall’eccezione che la norma di cui all’art 1190 cc prevede, stabilendosi
appunto che invece un tale pagamento diviene liberatorio quando, pur essendo
stato ricevuto dal creditore non capace, vi sia la prova che quanto pagato è
stato rivolto appunto a vantaggio di tale soggetto.
Proprio in considerazione del fatto che il soggetto tutelato
è il creditore non capace, la Cassazione ritiene che la disposizione di cui all’art.
1190 cc non si applichi a soggetti diversi: “La norma di cui all'art 1190 c.c., secondo cui il pagamento fatto al
creditore incapace di riceverlo non libera il debitore se questi non prova che
ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace non può trovare
applicazione nell'ipotesi in cui il pagamento è stato eseguito a persona
diversa dall'incapace e dal suo rappresentante legale” (Cass. 05 febbraio 1975,
n. 423.
Per altro verso, sempre la giurisprudenza sull’art. 1190 cc
evidenzia che il pagamento al creditore non capace non è liberatorio neppure se
il minorenne possa svolgere un attività lavorativa e il pagamento si connesso
con tale attività: “Il minore infradiciottenne, pur avendo la capacità di esser
parte in un rapporto di lavoro, non ha la capacità di agire e quindi la
riscossione del salario, il rilascio delle quietanze e qualunque altra
manifestazione di volontà o di scienza, che importi disposizione di diritti,
possono essere effettuate solo dal suo rappresentante legale (nella specie un
minore degli anni diciotto aveva rilasciato quietanze di pagamento, ammettendo
anche circostanze di fatto a lui sfavorevoli; i giudici del merito avevano
ritenuto valide tali dichiarazioni di scienza; la Corte Suprema, invece,
ravvisando in esse un contenuto confessorio, ha affermato il principio di cui
in massima)” (Cass. 19 agosto 1977, n. 3795)
Art. 1190 cc e pagamento al creditore incapace: ambito di applicazione
La dottrina ha messo in luce come la previsione di cui all’art
1190 cc si applichi alle prestazioni di dare e di fare ove occorra la
cooperazione del creditore, mentre resterebbero escluse dall’ambito di
applicazione della disposizione di cui all’art. 1190 cc le obbligazioni di non
fare e quelle di fare, ove non sia richiesta la cooperazione del creditore (Nicolò,
Adempimento (diritto civile), in Enc. Dir., I, Milano, 1958, p 560; Di Majo, Adempimento
in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1177-1200, Bologna-Roma,
1994, p. 288).
Ciò appunto perché, in tali fattispecie, l’adempimento è
possibile indipendentemente dal comportamento del creditore. Inoltre, si è indicato
che la norma di cui all’art. 1190 cc non trova applicazione neppure con
riguardo alle prestazioni personali dirette, vale a dire quando le prestazioni
possono soddisfare l’interesse del creditore solo in quanto siano eseguite personalmente
nei suoi confronti: come nel caso di
cure, lezioni, ecc. (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 294).
Da altro profilo, la disposizione di cui all’art 1190 cc si
ritiene riferibile alla sola incapacità legale, non essendo invece applicabile
a quella naturale (in questo senso la prevalente dottrina, come diremo, ma in
senso contrario comunque Giorgianni, Pagamento (diritto civile), in Noviss.
Dig. It., XII, Torino, 1965 p. 328). Ovviamente le due situazioni sono
differenti, soprattutto per il fatto che l’incapacità legale risulta da
pubblici registri mentre quella naturale potrebbe anche non essere percepibile:
in tal senso, se si ritenesse riferibile la stessa previsione di cui all’art.
1190 cc anche al pagamento eseguito nelle mani dell’incapace naturale, verrebbe
eccessivamente compromesso l’interesse e il possibile affidamento del
creditore.
Si ritiene, dunque, che la disposizione di cui all’art 1190
cc si applichi solo alla fattispecie dell’incapacità legale, mentre al
pagamento ricevuto dall’incapace naturale potrebbe applicarsi analogicamente
l’art. 428 c.c. In tale diverso contesto, sarebbe possibile dunque non
considerare liberatorio il pagamento eseguito nelle mani del creditore non capace
solo in presenza di un pregiudizio per l’incapace stesso, accompagnato però
dalla mala fede del debitore (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 294-295).
Art 1190 cc: il vantaggio per il creditore incapace
Come anticipato, ai sensi dell’art. 1190 cc il pagamento
eseguito nelle mani del creditore non capace libera il creditore se si prova
che quanto pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.
Il che certamente avverrà se l’incapace poi consegni la
prestazione al suo legale rappresentante, ma anche in altre ipotesi in cui in
qualche modo riesca ad approfittare della prestazione. Ad esempio, se il denaro
consegnato viene: speso nella giusta misura per beni utili; impiegato in un
affare conveniente; addirittura utilizzato liberamente dal creditore non capace
nei limiti della sua eventuale autonomia.
In definitiva, si ritiene che il debitore si liberi se prova che vi è stata da parte del creditore incapace una ragionevole utilizzazione della prestazione tenuto conto del suo interesse e della sua autonomia (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 294-295).
di Marco Ticozzi