7 ottobre 2022
Cancellazione volo risarcimento danni. In caso di annullamento o cancellazione di un volo quali sono i diritti del passeggero?
Una interessante sentenza del Tribunale di Venezia si sofferma sul diritto al risarcimento danni che spetta al passeggero in caso di cancellazione o annullamento del volo, nel caso di specie per uno sciopero.
Cancellazione volo e risarcimento danni: Regolamento CE 261/2004
Cancellazione e risarcimento danni. Come noto, il Regolamento CE 261/2004 fissa il diritto a una compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo.
E cosa avviene in caso di cancellazione del volo? Vi è il diritto al risarcimento dei danni?
L’art. 5 del Regolamento CE 261/2004 prevede, in caso di cancellazione del volo, l’obbligo per la compagnia:
- di rimborsare il biglietto e imbarcare il passeggero su un volo alternativo a quello oggetto di cancellazione, il tutto a norma dell'articolo 8, con le ulteriori obbligazioni previste per il caso di ritardo dall’artt. 9;
- di pagare una compensazione pecuniaria per la cancellazione, salvo alcuni casi eccezionali, sui quali torneremo subito;
- per il risarcimento di ulteriori danni, invece, l’art. 12 rinvia alle normative diverse: “il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento”.
Volo Cancellato: risarcimento danni e compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE 261/2004
Per la cancellazione del volo, l’art. 5 del Regolamento CE 261/2004 richiama il successivo art. 7, che prevede il diritto alla compensazione pecuniaria.
Cancellazione e risarcimento danni. Tale previsione, precisa, in particolare, che al passeggero di un volo cancellato spetta “la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che [i passeggeri]:
- i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto; oppure
- ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto; oppure
- iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”.
Sempre l’art. 5 sulla cancellazione del volo, prevede poi però che “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
Cancellazione e risarcimento danni. Dunque, mentre il diritto al rimborso o a essere imbarcato su altro volo con le relative assistenze prescinde dalle ragioni della cancellazione, la compensazione pecuniaria -che ha la funzione di compensare in modo forfettizzato ipotetici danni del passeggero- vi è solo se non ci si trovi di fronte a circostanze eccezionali.
Chiaramente l’identificazione di tali circostanze eccezionali ha ampi margini di discrezionalità, come si vedrà dall’esame della sentenza che seguirà.
Cancellazione volo: è possibile ottenere il risarcimento dei danni ulteriore rispetto alla compensazione pecuniaria?
Cancellazione e risarcimento danni. In caso di cancellazione del volo, come detto, è prevista in alcuni casi la compensazione pecuniaria.
E se il passeggero del volo cancellato avesse subito danni maggiori, è possibile chiedere il relativo risarcimento?
L’art. 12 del Regolamento CE 261/2004, con riguardo alla richiesta di risarcimento danni, prevede che ““il presente regolamento lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare. Il risarcimento concesso ai sensi del presente regolamento può essere detratto da detto risarcimento”.
Cancellazione e risarcimento danni. Dunque, il passeggero del volo cancellato può invocare diverse previsioni normative e chiedere anche il risarcimento di danni diversi e maggiori rispetto alla compensazione pecuniaria, che nel caso andrà detratta dalla maggior somma riconosciuta.
Cancellazione volo risarcimento danni: quando è possibile?
Cancellazione e risarcimento danni. Con sentenza Trib. Venezia 17 febbraio 2021, in un caso di cancellazione e risarcimento danni, il Tribunale di Venezia ha esaminato un caso di richiesta di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per volo cancellato, negando il diritto al risarcimento dei danni nel caso di uno sciopero dei controllori di volo.
Nella sentenza, infatti, si è indicato che “uno sciopero dei controllori di volo rappresenta certamente un evento eccezionale ed imprevedibile, e come tale esclude la responsabilità del vettore e conseguentemente la fondatezza della richiesta di compensazione pecuniaria avanzata dall'appellante ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004, essendo integrate le "circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare neanche se fossero state adottate tutte le misure del caso" di cui all'articolo 5 comma 3. Infatti, l'eccezionalità dell'evento va rinvenuta proprio in quelle situazioni, quale quella per cui è causa, in cui il vettore aereo non ha alcun potere di controllo in ordine al verificarsi della situazione stessa; e nel caso che qui occupa è del tutto evidente che nessuna possibilità aveva la compagnia aerea di incidere sullo sciopero dei controllori di volo francesi, che andava ad influire in modo pacifico sul volo annullato” (Trib. Venezia 17 febbraio 2021 su cancellazione volo e risarcimento danni).
La sentenza in commento sulla cancellazione e il risarcimento danni, evidenzia come tale conclusione sia avvalorata da una serie di circostanze: “di ciò si trae conferma, a livello legislativo, nel considerando 14' del Regolamento n. 261/2004, che indica "gli scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo" nell'elenco esemplificativo di circostanze eccezionali escludenti la responsabilità del vettore; ed a livello giurisprudenziale nel pacifico orientamento che ritiene lo sciopero del personale in aeroporto circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, escludendo la responsabilità del vettore (ex pluribus, cfr Corte Giustizia sent. 4/10/2012 causa C22/11, Cass. n. 20787/2004 e Cass. n. 5053/1983). Detto, quindi, dell'esistenza dello sciopero dei controllori di volo francesi e della sua natura di evento non imputabile né assoggettato al potere di controllo della compagnia aerea, è facile concludere che è un fatto notorio ex art. 115 comma 2 c.p.c. quello per cui nel volo tra Minorca e Venezia l'aeromobile deve necessariamente attraversare lo spazio aereo monitorato dai controllori di volo francesi, come dimostrato in corso di causa e non contestato, impedendo quindi il volo stesso” (Trib. Venezia 17 febbraio 2021 su cancellazione volo e risarcimento danni).
Cancellazione e risarcimento danni. Ad avviso del Tribunale, “chiedere alla compagnia aerea comportamenti diversi, quali ad esempio modificare la rotta per attraversare con il volo altro spazio aereo, ove non vi sarebbe stata l'incidenza dello sciopero dei controllori di volo francesi, è altrettanto notoriamente circostanza impossibile da tenere, dato l'elevatissimo traffico aereo quotidianamente presente sui nostri cieli, regolato in modo pressoché millimetrico nelle rotte, decolli ed atterraggi, per cui la stessa appellante non poteva mettere in atto alcun rimedio alternativo possibile deputato ad annullare il disagio dei passeggeri, come erroneamente invece ritenuto dal Giudice di Pace di Venezia.
D'altronde, una ri-programmazione, in anticipo, del viaggio è fattibile, in concreto, solo se: lo sciopero sia dato per certo in via assoluta (spesso vengono revocati ), altrimenti essendo inesigibile lo sforzo del vettore di attivarsi in anticipo senza tale certezza; tutti gli altri vettori si programmino e si coordino di conseguenza nei tempi angusti, e comunque non governabili dai vettori privati, in cui lo sciopero potrebbe (anche qui non è detto che lo sia e comunque le discipline imperative degli Stati variano) essere anticipato ai mezzi di informazione o comunque esserne data pubblicità (circostanza pressoché impossibile da realizzarsi, visto che poi i vettori competono, economicamente, tra loro). A seguito dello sciopero la compagnia aerea si è poi correttamente comportata nei confronti degli appellati, provvedendo ad offrire, in ottemperanza alla normativa comunitaria, la scelta tra la riprotezione gratuita su altri voli disponibili o, in alternativa il rimborso del prezzo dei biglietti non fruiti; in assenza di una scelta, E. provvedeva a rimborsare ai Sig.ri P. e G. il prezzo dei biglietti non fruiti, circostanza data per ammessa dagli stessi appellati fin dall'atto di citazione” (Trib. Venezia 17 febbraio 2021 su cancellazione volo e risarcimento danni).
Cancellazione e risarcimento danni. Da ultimo il Tribunale, si sofferma anche sulla domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. ritenendo, nella sostanza, che la stessa eccezionalità dell’evento idonea a evitare l’obbligo di pagare la compensazione in caso di cancellazione sia tale da poter ritenere non colpevole la condotta generatrice dei danni: “per quanto riguarda gli altri parametri normativi (Convezione di Montreal e art. 2043 c.c.) è evidente come si sia in presenza di fattori non dominabili dal vettore (art. 17 Conv. M. o art. 1218 c.c. trattandosi di responsabilità contrattuale - a livello di articolo 2043 c.c. la necessità dell'imputabilità del danno all'azione dell'agente la si ricava sistematicamente dagli artt. 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, da 2050 a 2054 c.c.). In ragione di tutto quanto sopra, la sentenza n. 324/2020 emessa dal Giudice di Pace di Venezia va riformata, con conseguente rigetto della domanda svolta dagli attori in primo grado” (Trib. Venezia 17 febbraio 2021 su cancellazione volo e risarcimento danni).
Cancellazione volo: risarcimento danni e conclusioni
Cancellazione e risarcimento danni. La sentenza del Tribunale di Venezia sulla cancellazione di un volo e sul diritto alla compensazione e al risarcimento dei danni è interessante, venendo peraltro ad affrontare questioni non così insolite.
Chiaramente, l’eccezionalità dell’evento che comporta la cancellazione del volo deve essere valutata caso per caso. E non è infrequente che le compagnie aeree invochino, quale causa giustificatrice della cancellazione, ragioni soggettive coinvolgenti aspetti da loro controllabili: ad esempio nel caso deciso da si è indicato che un “problema tecnico [anche se] sorto improvvisamente” non rappresenta una circostanza eccezionale tale da giustificare la mancata compensazione.
di Marco Ticozzi
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