I doveri coniugali e la loro violazione: l'abbandono del tetto coniugale
Esistono diverse motivazioni per le quali un coniuge può decidere di abbandonare il tetto coniugale. In certe situazioni ciò avviene senza il consenso del coniuge o, addirittura, senza che l’altro lo sappia preventivamente. In altri casi, invece, può avvenire in accordo tra i coniugi: perché ad esempio condividono che la relazione è in crisi e preferiscono allontanarsi. Ma quali sono le conseguenze che possono derivare dall’abbandono del tetto coniugale?
Vediamo cosa indica la più recente giurisprudenza del 2022

In cosa consiste l’abbandono del tetto coniugale
Innanzitutto preme
domandarsi quali siano le reali motivazioni che hanno portato alla decisione di
lasciare il tetto coniugale. I motivi difatti, risultano oltremodo fondamentali
per ciò che riguarda i provvedimenti giudiziari in caso di separazione e/o
divorzio, ed inoltre in alcuni casi, rendono la scelta perfettamente
comprensibile.
Va detto che
tendenzialmente, la scelta di abbandonare il tetto coniugale, rappresenta
un’azione con conseguenze sia di natura economica, che in casi particolari, di
natura penale.
Nell’art.143 del
Codice civile infatti, tra i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio,
compaiono anche l’obbligo alla coabitazione per i coniugi, l’assistenza
materiale e morale, la fedeltà e la stretta collaborazione per il comune
benessere familiare.
Per questo motivo, i
coniugi hanno un dovere di convivenza nella medesima abitazione, rappresentando
l'abbandono del tetto coniugale una violazione a tale obbligo.
L’abitazione presso la
quale convivere, sarà chiaramente frutto di una scelta condivisa, effettuata
sulla base delle necessità personali, economiche-lavorative. Per tale motivo,
sussiste il principio di flessibilità della dimora familiare abituale, che
sottolinea l’elasticità del dovere di coabitazione laddove per esigenze
particolari, si rendano necessari spostanti più o meno significativi, di uno
dei due coniugi.
Addebito della separazione e nesso di causalità: sentenze di Cassazione del 2022
L’abbandono
ingiustificato del tetto coniugale, in alcuni casi, può comportare l’addebito
della separazione, ovvero la pronuncia del giudice dove viene dichiarato che il
fallimento dell’unione è stato determinato da una condotta del coniuge
colpevole di aver violato uno o più dei doveri matrimoniali nei confronti
dell’altro.
Fino a prova
contraria, generalmente si presume che chi procede all'abbandono del tetto
coniugale sia responsabile della fine del matrimonio: di solito, quindi, dovrà
essere chi si è allontanato a dover dimostrare, durante la causa di
separazione, le circostanze che hanno giustificato la scelta.
Anche recentemente, in
merito all'abbandono del tetto coniugale, la Cassazione ha infatti indicato che
“in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa
familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé
sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il
destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta
causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di
nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo
necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal
comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta)
o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già
divenuta intollerabile” (Cass. 5 maggio 2021, n. 11792).
Tra le cause che
giustificano l’allontanamento troviamo, ad esempio, una crisi coniugale
che era già insorta prima e per altri fattori, addebitabili all’altro coniuge,
come l’infedeltà.
La questione nella
sostanza è questa: l’abbandono del tetto coniugale porta all’addebito se la
separazione è causata da questo abbandono del tetto coniugale. Quando, invece,
la separazione trovi fonte in altro (relazione già finita, pregresso
tradimento, ecc.) l’abbandono del detto coniugale non è più la fonte della
separazione ma la conseguenza di questa situazione già intollerabile.
Ad esempio la
Cassazione ha indicato proprio che “la dichiarazione di addebito della
separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile
esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai
doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che
sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il
determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso
di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai
predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa
efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la
separazione senza addebito” (Cass. 10 agosto 2022, n. 24610).
Cosa comporta l’allontanamento dalla casa coniugale
L’addebito della separazione conta ai fini della spettanza dell’assegno di mantenimento, dal momento che solo il coniuge al quale la separazione non è addebitabile ne ha diritto (Art.156 c.c).
Tra le conseguenze che deriva dalla dichiarazione di addebito, occorre ricordare che l’abbandono del tetto coniugale comporta anche la perdita dei diritti successori nei confronti dell’ex coniuge.
Ciò significa che se il coniuge muore prima della pronuncia del divorzio, non avrà diritto alla sua quota di eredità: generalmente i diritti successori cessano solo con il divorzio mentre con l’addebito cessano già con la separazione.
Per quanto riguarda invece l’aspetto penale, l’articolo 570 del Codice penale dispone che l’abbandono del tetto coniugale possa integrarsi al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Ciò si verifica qualora l’allontanamento dovesse comportare una pesante problematicità economica alla famiglia, privata dei mezzi atti al proprio mantenimento. Per tale ragione si stabilisce che il coniuge che abbia lasciato il tetto coniugale, versi periodicamente un assegno di mantenimento per il sostentamento dell’ex coniuge e della prole.