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I doveri coniugali e la loro violazione: l'abbandono del tetto coniugale

13 dicembre 2022

Esistono diverse motivazioni per le quali un coniuge può decidere di abbandonare il tetto coniugale. In certe situazioni ciò avviene senza il consenso del coniuge o, addirittura, senza che l’altro lo sappia preventivamente. In altri casi, invece, può avvenire in accordo tra i coniugi: perché ad esempio condividono che la relazione è in crisi e preferiscono allontanarsi. Ma quali sono le conseguenze che possono derivare dall’abbandono del tetto coniugale? Vediamo cosa indica la più recente giurisprudenza del 2022

I doveri coniugali e la loro violazione: l'abbandono del tetto coniugale
I doveri coniugali e la loro violazione: l'abbandono del tetto coniugale

In cosa consiste l’abbandono del tetto coniugale

Innanzitutto preme domandarsi quali siano le reali motivazioni che hanno portato alla decisione di lasciare il tetto coniugale. I motivi difatti, risultano oltremodo fondamentali per ciò che riguarda i provvedimenti giudiziari in caso di separazione e/o divorzio, ed inoltre in alcuni casi, rendono la scelta perfettamente comprensibile.

Va detto che tendenzialmente, la scelta di abbandonare il tetto coniugale, rappresenta un’azione con conseguenze sia di natura economica, che in casi particolari, di natura penale.

Nell’art.143 del Codice civile infatti, tra i diritti e i doveri derivanti dal matrimonio, compaiono anche l’obbligo alla coabitazione per i coniugi, l’assistenza materiale e morale, la fedeltà e la stretta collaborazione per il comune benessere familiare.

Per questo motivo, i coniugi hanno un dovere di convivenza nella medesima abitazione, rappresentando l'abbandono del tetto coniugale una violazione a tale obbligo.

L’abitazione presso la quale convivere, sarà chiaramente frutto di una scelta condivisa, effettuata sulla base delle necessità personali, economiche-lavorative. Per tale motivo, sussiste il principio di flessibilità della dimora familiare abituale, che sottolinea l’elasticità del dovere di coabitazione laddove per esigenze particolari, si rendano necessari spostanti più o meno significativi, di uno dei due coniugi.

Addebito della separazione e nesso di causalità: sentenze di Cassazione del 2022

L’abbandono ingiustificato del tetto coniugale, in alcuni casi, può comportare l’addebito della separazione, ovvero la pronuncia del giudice dove viene dichiarato che il fallimento dell’unione è stato determinato da una condotta del coniuge colpevole di aver violato uno o più dei doveri matrimoniali nei confronti dell’altro.

Fino a prova contraria, generalmente si presume che chi procede all'abbandono del tetto coniugale sia responsabile della fine del matrimonio: di solito, quindi, dovrà essere chi si è allontanato a dover dimostrare, durante la causa di separazione, le circostanze che hanno giustificato la scelta.

Anche recentemente, in merito all'abbandono del tetto coniugale, la Cassazione ha infatti indicato che “in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile” (Cass. 5 maggio 2021, n. 11792).

Tra le cause che giustificano l’allontanamento troviamo, ad esempio, una crisi coniugale che era già insorta prima e per altri fattori, addebitabili all’altro coniuge, come l’infedeltà.

La questione nella sostanza è questa: l’abbandono del tetto coniugale porta all’addebito se la separazione è causata da questo abbandono del tetto coniugale. Quando, invece, la separazione trovi fonte in altro (relazione già finita, pregresso tradimento, ecc.) l’abbandono del detto coniugale non è più la fonte della separazione ma la conseguenza di questa situazione già intollerabile.

Ad esempio la Cassazione ha indicato proprio che “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. 10 agosto 2022, n. 24610).

Cosa comporta l’allontanamento dalla casa coniugale

L’addebito della separazione conta ai fini della spettanza dell’assegno di mantenimento, dal momento che solo il coniuge al quale la separazione non è addebitabile ne ha diritto (Art.156 c.c).

Tra le conseguenze che deriva dalla dichiarazione di addebito, occorre ricordare che l’abbandono del tetto coniugale comporta anche la perdita dei diritti successori nei confronti dell’ex coniuge.

Ciò significa che se il coniuge muore prima della pronuncia del divorzio, non avrà diritto alla sua quota di eredità: generalmente i diritti successori cessano solo con il divorzio mentre con l’addebito cessano già con la separazione.

Per quanto riguarda invece l’aspetto penale, l’articolo 570 del Codice penale dispone che l’abbandono del tetto coniugale possa integrarsi al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Ciò si verifica qualora l’allontanamento dovesse comportare una pesante problematicità economica alla famiglia, privata dei mezzi atti al proprio mantenimento. Per tale ragione si stabilisce che il coniuge che abbia lasciato il tetto coniugale, versi periodicamente un assegno di mantenimento per il sostentamento dell’ex coniuge e della prole.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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