Blog

Pagamento eseguito da un incapace: art 1191 cc

13 dicembre 2022

Tra le problematiche che si possono porre nella disciplina dell’obbligazione, vi è anche quella del pagamento eseguito da un incapace, ipotesi disciplinata dall’art 1191 cc. Questa fattispecie è differenza da quella regolata dalla norma precedente: qui l’atto di pagamento seguito dal debitore incapace è un atto dovuto. Ecco una breve ma esaustiva guida all’art 1191 cc sul pagamento eseguito da un incapace

Pagamento eseguito da un incapace: art 1191 cc
Pagamento eseguito da un incapace: art 1191 cc

Pagamento eseguito da un incapace: cosa indica l’art. 1191 cc

Ai sensi dell’art 1191 cc sul pagamento eseguito da un incapace “il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità”.

Tale indicazione deriva, come anticipato, dal fatto che l’adempimento è un atto dovuto: per cui il pagamento eseguito da un incapace di massima non lo pregiudica, costituendo un suo dovere. Ma vediamo comunque quali sono gli aspetti problematici di questa disciplina.

Introduzione sull’art 1191 cc

La previsione di cui all’art 1191 cc sul pagamento eseguito da un incapace fissa la regola generale per la quale il debitore non può contestare il proprio inadempimento, seppur eseguito in stato di incapacità. La previsione di cui all’art 1191 cc sul pagamento eseguito da un incapace non si riferisce espressamente all’incapacità naturale, ma si ritiene che anche per questa valga la medesima regola (Cannata, L'adempimento in generale, in Tratt. Rescigno, 9, I, Torino, 1984, p. 102 ss.) dato che, se il debitore non può invocare l’incapacità legale, a maggior ragione non potrà invocare quella naturale (Bianca, L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 276).

La situazione in cui si trova il debitore incapace è evidentemente diversa da quella che si presenta nell’ipotesi in cui sia il creditore il soggetto privo di capacità: nel caso in esame, il debitore esegue pur sempre una prestazione dovuta, per cui l’adempimento (in linea generale) non lo pregiudica.

La protezione del debitore incapace, infatti, opera piuttosto con riguardo al momento dell’assunzione del debito (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 276), prevedendosi ad esempio che sia annullabile il contratto concluso dall’incapace in luogo del suo rappresentante: ma, una volta che il vincolo sia sorto in modo corretto, il solo adempimento del debito da parte del debitore incapace è appunto un atto dovuto.

Essendo legittimo il pagamento eseguito dal debitore incapace, si ritiene che il creditore non possa legittimamente rifiutare l’adempimento (Rescigno, Incapacità naturale ed adempimento, Napoli, 1950, p. 79; Giorgianni, Pagamento (diritto civile), in Noviss. Dig. It., XII, Torino, 1965, p. 323; Di Majo, Adempimento in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1177-1200, Bologna-Roma, 1994, p. 294).

Pagamento eseguito da un incapace: tipologie di prestazione e pregiudizio per il debitore

La previsione di cui all’art 1191 cc sul pagamento eseguito da un incapace è formulata in termini ampi, essendo dunque in linea di massima riferibile a ogni prestazione. Vi sono però delle ipotesi particolari in cui la regola non sembra applicabile o necessita di alcuni adattamenti.

Ad esempio, si discute se il debitore incapace possa dare esecuzione a obblighi che prevedano il compimento di atti giuridici, come l’esecuzione del preliminare attraverso la conclusione del definitivo.

Da un profilo generale, si evidenzia che l’adempimento non ha natura negoziale per cui la disposizione in esame sarebbe applicabile appunto a ogni tipo di obbligazione (Rescigno, Incapacità naturale ed adempimento, cit., p. 162). Peraltro, da altra prospettiva, si sottolinea che, se l’adempimento riguarda l’esecuzione di un atto giuridico, sarà comunque necessario il rispetto delle regole che riguardano l’atto da concludere e, dunque, anche quelle sulla capacità (Giorgianni, Pagamento (diritto civile), cit., p. 323; Cannata, L'adempimento in generale, cit., p. 104 ss.).

Si esclude così la validità del contratto definitivo concluso da soggetto incapace, tenuto anche conto del fatto che si tratta di atto che implica l’esercizio di un potere decisionale (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 278; Di Majo, Adempimento in generale, cit., p. 296).

Vi sono poi altre ipotesi in cui la regola di cui all’art 1191 cc sul pagamento eseguito da un incapace necessità di adattamenti. Se generalmente, appunto, l’adempimento è un atto dovuto, può capitare che la prestazione sia eseguita dal debitore incapace con modalità o contenuti diversi da quelli previsti (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 276) o che potevano essere utilizzati, tali da pregiudicare economicamente il debitore: si pensi al pagamento eseguito dal debitore incapace molto prima della scadenza del termine, cha fa perdere i possibili frutti ricavabili dalla prestazione medio tempore; oppure, ancora, alla prestazione eseguita con beni di qualità superiore alla media, che comportino maggiori costi per il debitore adempiente (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 276).

In tali fattispecie non si ritiene impugnabile il pagamento, restando infatti fermo l’effetto estintivo dell'obbligazione. Il debitore, però, avrà diritto a essere indennizzato dal creditore, anche se solo nei limiti dell’arricchimento, e potrà richiedere un risarcimento del danno ove sussista un illecito del creditore stesso, come nel caso in cui sia stato proprio lui a indurlo a eseguire in tal modo la prestazione (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 276).

Diversa è poi l’ipotesi in cui l’obbligazione stessa lasci margini di discrezionalità al debitore, come per esempio nell’ipotesi di obbligazioni alternative: qui l’adempimento è certo un atto dovuto, ma la scelta dell’alternativa implica una decisione che potrebbe danneggiare il debitore incapace, il quale legittimamente potrebbe poi contestare l’adempimento (Cannata, L'adempimento in generale, cit., p. 105).

È impugnabile il pagamento del debito prescritto eseguito dal debitore incapace?

Una delle questioni connesse con la disciplina dell’art. 1191 cc è se sia impugnabile il pagamento del debito prescritto eseguito dal debitore incapace.

Una non recente decisione (Cass., 8 agosto 1978, n. 3856) ha indicato che tale pagamento del debito prescritto, ove non sia stata già eccepita e accertata la prescrizione, non costituisce adempimento di un’obbligazione naturale, ma adempimento di un’obbligazione civile, caratterizzato dalla rinuncia presunta ex lege a valersi della prescrizione già compiuta: sarebbe dunque atto non negoziale e non impugnabile dal debitore a causa della propria incapacità (art. 1191 c.c.), non richiedendosi, a differenza dell'esecuzione di obbligazione naturale, la capacità di agire del solvens.on ci pare però che la soluzione sia condivisibile. La disposizione in esame, come visto, è limitata nella sua applicazione alle ipotesi in cui il debitore non abbia alcuna discrezionalità nella fese di adempimento. È invece evidente che ciò non avviene quando si paghi un debito prescritto: se il pagamento è eseguito dal debitore incapace invece che dal suo rappresentante, tale incapacità lo può pregiudicare non essendo in ipotesi in grado di far valere la prescrizione. Di qui, riteniamo, la non applicabilità della disposizione e il diritto alla ripetizione di quanto eventualmente versato non spontaneamente ai sensi dell’art 2034 c.c.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

Richiedi una consulenza

contattaci