19 marzo 2024
Pagamento eseguito con cose altrui: art 1192 cc. La previsione in esame regola i rapporti tra debitore e creditore nell’eventualità che il debitore abbia adempiuto con beni di cui non poteva disporre. Cosa accade in questa ipotesi? Un breve ma completo commento sul pagamento eseguito con cose altrui regolato dall’art 1192 cc
Pagamento eseguito con cose altrui: cosa indica l’art 1192 cc
Ai sensi dell’art 1192 cc relativo al pagamento eseguito con cose altrui “il debitore non può impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre.
Il creditore che ha ricevuto il pagamento in buona fede può impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno”.
Questa è la previsione codicistica sull’art 1192 cc relativo al pagamento eseguito con cose altrui: vediamo ora quali sono gli aspetti problematici della previsione in esame.
Art 1192 cc e Pagamento eseguito con cose altrui: introduzione
La previsione in esame di cui all’art 1192 cc relativo al pagamento eseguito con cose altrui regola i rapporti tra debitore e creditore nell’eventualità che il debitore abbia adempiuto con beni di cui non poteva disporre.
La disposizione di cui all’art 1192 cc relativo al pagamento eseguito con cose altrui, invece, non si riferisce ai rapporti tra creditore e terzo proprietario della cosa oggetto della prestazione, giacché questi ultimi sono disciplinati per i beni mobili dall’art. 1153 c.c. (Di Majo, Adempimento in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1177-1200, p. 312): per cui il creditore, che abbia ricevuto un bene di un terzo in buona fede e divenga proprietario ai sensi dell’art. 1153 c.c., potrebbe comunque contestare la correttezza dell’adempimento e pretendere un nuovo adempimento, ad esempio perché preferisca evitare la lite con il terzo che rivendichi il bene.
Sempre in linea generale, si indica anche che la previsione in esame di cui all’art 1192 cc relativo al pagamento eseguito con cose altrui non è applicabile ai contratti immediatamente traslativi, come la vendita di cosa specifica, ma invece a quelli in cui il trasferimento di proprietà al creditore si realizza contestualmente all’adempimento (Di Majo, Adempimento in generale, cit., p. 306).
Pagamento eseguito con cose altrui: l’impugnazione ad opera del debitore
La previsione in esame di cui all’art 1192 cc relativo al pagamento eseguito con cose altrui esclude come regola generale la facoltà del debitore di impugnare il pagamento eseguito con cose di cui non poteva disporre.
Testualmente tale impugnazione è ammessa solo se il debitore offre di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre (Breccia, Le Obbligazioni, in Trattato di diritto Privato Iudica, Zatti, 1991, p. 550), vale a dire quando chieda la restituzione della prestazione eseguita (con beni altrui) ma offrendo la prestazione dovuta.
Ciò evidentemente per contemperare le esigenze del creditore e con quelle del debitore: il debitore potrebbe avere interesse a recuperare la prestazione per tacitare il terzo proprietario (Breccia, Le Obbligazioni, cit., p. 549); il creditore, invece, ha interesse a vedere soddisfatto il proprio credito, se non con la prestazione altrui già ricevuta, con altra che venga però offerta e non solo promessa.
La previsione di cui all’art 1192 cc relativo al pagamento eseguito con cose altrui è applicabile anche nel caso in cui il creditore sia divenuto proprietario ex art. 1153 c.c. (Di Majo, Adempimento in generale, cit., p. 312): anche in tale ipotesi il debitore che offre di eseguire la prestazione dovuta con cose di cui può disporre può impugnare il precedente pagamento. Generalmente si esclude che il debitore possa impugnare il pagamento quando il creditore abbia ceduto o consumato le cose consegnate, non essendo possibile la restituzione (Di Majo, Adempimento in generale, cit., p. 311 ss.; Benatti, Il pagamento con cose altrui, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1976, p. 496).
Art 1192 cc: l’impugnazione del pagamento a opera del creditore
Ai sensi di cui all’art 1192 cc relativo al pagamento eseguito con cose altrui, anche il creditore è legittimato a impugnare il pagamento, ma solo quando sia in buona fede. Se ha ricevuto la prestazione in buona fede, il creditore potrebbe anche, nella maggior parte dei casi, non fare nulla, invocando nei rapporti con il terzo che rivendichi il bene l’applicazione dell’art. 1153 c.c. e, dunque, l’acquisto della proprietà (Breccia, Le Obbligazioni, in Trattato di diritto Privato Iudica, Zatti, 1991, p. 549). Ma ovviamente così facendo dovrebbe comunque gestire la lite e potrebbe in futuro essere costretto alla restituzione del bene.
A distanza di tempo, poi, il debitore potrebbe non essere più in grado di garantire il creditore dall’evizione che ha subito.
Dunque, la disposizione in esame di cui all’art 1192 cc relativo al pagamento eseguito con cose altrui rimette ogni decisione al creditore in buona fede: potrebbe non far nulla e attendere l’esito dell’azione del terzo; oppure potrebbe preferire evitare la lite e i conseguenti rischi, restituendo la prestazione altrui ricevuta e pretendendo un nuovo adempimento. Per contro, al creditore in mala fede, vale a dire consapevole del fatto che il bene al momento della consegna era di un terzo, non è data facoltà di impugnare il pagamento ricevuto, appunto nella consapevolezza che si trattava di un bene di altri.
La previsione in esame di cui all’art 1192 cc relativo al pagamento eseguito con cose altrui, però, non fa venir meno la possibilità di invocare altre previsioni, come la garanzia per evizione: il creditore, dopo aver subito l’azione del terzo, potrebbe dunque chiedere un nuovo adempimento al debitore o il rimborso delle somme pagate al terzo in ipotesi di beni consumati o di cui il creditore abbia disposto (Benatti, Il pagamento con cose altrui, cit., p. 497 ss.).
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