La condizione sospesiva
Come noto la condizione sospensiva del contratto si verifica
quando gli effetti del contratto non decorrono dalla sua conclusione ma da un
momento successivo. In particolare la condizione sospensiva collega l’iniziale
efficacia del contratto dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto: se
l’avvenimento non si verificherà il contratto, pur valido, non avrà mai un effetto;
se, invece, si verificherà, da quel momento avrà piena efficacia.
Le problematiche che si pongono in ordine alla condizione sospensiva
del contratto sono molte e una recente sentenza di cassazione ci permette di
affrontarle.

Cosa vuol dire condizione sospensiva?
Come anticipato, se nel contratto è inserita una condizione
sospensiva vuol dire che il contratto è valido (non mancano i requisiti ma uno
dei cosiddetti elementi accidentali del contratto) ma i suoi effetti non
decorreranno dalla sottoscrizione dell’accordo ma, solo eventualmente, se e
quando si verificherà la condizione dedotta in contratto.
Un esempio di condizione sospensiva è il seguente: acquisto
la casa a se la banca mi rilasci il mutuo.
Non c’è un impegno attuale a comprare la casa ma questo sarà
efficace solo al verificarsi della condizione, vale a dire al verificarsi dell’avvenimento
futuro e incerto che condiziona l’iniziale efficacia del contratto.
La condizione, in particolare, serve per legare il contratto
e l’impegno a dei fatti che altrimenti non rileverebbero: possono essere anche motivi
di una parte (compro la casa di Milano se mi trasferiranno effettivamente come sembra
in quella citta).
Senza la condizione sospensiva il contratto è già vincolante
e impegnativo: se non lo rispetto sarò inadempiente. Se invece nel contratto si
inserisce una condizione sospensiva, se non adempio il contratto perché non si
è verificata l’avvenimento dedotto non sarò inadempiente.
Per cui se mi impegno a comparare casa senza aggiungere nulla
e la banca non mi eroga il mutuo, sarò inadempiente se non riesco ad acquistare
il bene. Se, invece, il contratto di compravendita era condizionato
sospensivamente all’erogazione del mutuo, il mancato avveramento della
condizione sospensiva mi libera dal contratto senza alcuna responsabilità.
Come scrivere la clausola sospensiva?
Chiaramente la consulenza di un avvocato potrebbe essere
utile: una spesa magari non elevata oggi può evitare un problema rilevante
domani.
Ferma questa precisazione, è anche vero che magari anche il
provato o la parte del contratto potrebbe pensare di scrivere da solo la
condizione sospensiva.
Come fare?
Alla fine nei contratti non servono formule sacramentali. Basta
che emerga la volontà delle parti: spesso parlare con un linguaggio economico
invece che giuridico semplifica le cose perché il riferimento è magari a
termini chiari e meno interpretabili.
Quindi, una condizione sospensiva potrebbe essere fatta come in questo esempio: “le
parti dichiarano che il presente contratto è condizionato sospensivamente al verificarsi
della seguente condizione: XXXXX. Resta, dunque, inteso che se tale avvenimento
non si verificherà il contratto non inizierà mai a produrre effetti e le parti
non avranno alcun obbligo”.
Poi, se si tratta di condizione sospensiva, è bene
aggiungere un termine finale per non rischiare di rimanere con un contratto ‘sospeso’
per troppo tempo. Per cui alla ipotesi sopra fatta si potrebbe aggiungere anche la
seguente previsione: “le parti concordano che l’avvenimento dedotto quale
condizione sospensiva s deve verificare al più tardi entro il XXXX. Se tale avvenimento
a quella data non si sarà verificato il contratto rimarrà definitivamente privo
di effetti e non impegnativo per le parti”.
Per tornare all’esempio di clausola sospensiva del paragrafo
precedente, se condizione il preliminare di acquisto di una casa al fatto che
una banca mi eroghi un mutuo, è bene indicare il termine entro il quale la banca
mi dovrà erogare tale finanziamento: diversamente, anche dopo un anno o due, la
controparte potrebbe chiedere di dimostrare di aver fatto ulteriori tentativi,
magari con altre banche, per fare in modo che la condizione si avverasse.
Quando si avvera la condizione sospensiva?
La condizione sospensiva, per definizione, è connessa al
verificarsi o meno di un avvenimento futuro e incerto.
Per cui la condizione sospensiva si verifica quando l’avvenimento
dedotto in contratto si realizza. Chiaramente, poi, dipende dall’avvenimento:
se erogheranno il mutuo; se mi trasferirò a Milano; ecc.
Quando si considera come avverata la condizione sebbene non sia davvero avvenuta?
In casi eccezionali la condizione sospensiva si può
considerare avverata anche se l’evento non si è realizzato.
È la cosiddetta finzione di avveramento. L’art. 1358 cc
prevede che “Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione
sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le
ragioni dell'altra parte”.
Se, in mala fede, una parte cerca ad esempio di fare in modo
che la condizione non si realizzi (non chiedo alla banca il mutuo) questa si
considera come realizzata ugualmente. Per cui il contratto diventerà efficace
anche se l’avvenimento non si è verificato: se la parte si rifiuterà di
adempiere sarà considerata inadempiente proprio per questa finzione di avveramento.
Che cosa distingue la condizione sospensiva da quella risolutiva?
Mentre la condizione sospensiva incide sulla iniziale efficacia
del contratto, quella risolutiva incide sulla sua efficacia finale.
Nella condizione sospensiva, il contratto è concluso oggi ma
gli effetti si verificheranno solo se e quando si avvererà l’avvenimento dedotto.
In quella risolutiva il contratto è concluso oggi e ha effetto
già da oggi, venendo a cessare di efficacia se e quando si verificherà la
condizione dedotta e indicata nel contratto stesso.
Cosa succede se la condizione sospensiva non si verifica?
L’utilità della condizione, specie quella sospensiva, è proprio
quella di permettere di adattare il contratto alle necessità delle parti.
Assumono un impegno che non è già attuale ma è collegato a
certe situazioni che si devono verificare.
Non sempre siamo disponibili a concludere un contratto oggi:
lo vogliamo solo se si verificano certe circostanze.
Facciamo un altro esempio banale ma che rende l’idea: affido
l’incarico all’impresa che mi costruirà casa, se il Comune approverà il
progetto.
Come abbiamo già accennato, senza la condizione l’impegno è
attuale: se non eseguo il contratto sarò inadempiente. Se, invece, collego l’efficacia
del contratto a una condizione sospensiva, il mio impegno sorgerà solo all’avverarsi
dell’evento dedotto. E, quindi, se la banca non erogherà il mutuo, non sono
impegnato a comprare: senza condizione, il mio impegno attuale mi
costringerebbe a comprare comunque, divenendo inadempiente ove non sia in grado
di pagare il prezzo senza il finanziamento.
Cass. 25 novembre 2022, n. 34861: il venir meno dell’avvenimento che si è avverato
La sentenza Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 ci
permette di fare ulteriori approfondimenti sulla questione.
La sentenza, anzitutto, affronta la questione particolare dell’avvenimento
dedotto nella condizione sospensiva che si sia avverato ma poi venga meno di nuovo.
La condizione si è avverata?
La sentenza indica che “la censura investe il tema, non
particolarmente approfondito in giurisprudenza, ma tuttavia esplorato dalla
dottrina anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del vigente codice
civile, della rilevanza del venir meno dell'evento condizionale dopo il suo avveramento
o del verificarsi dello stesso dopo il suo mancamento: nella specie rileva la
circostanza dedotta da parte ricorrente del fatto che, verificatasi la
condizione sospensiva cui le parti avevano condizionato il patto di vendita del
bene comune, siano sopraggiunte delle vicende che conducono al venir meno
dell'evento o meglio, ricreano la situazione preesistente all'avveramento della
condizione” (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento
realizzato relativo alla clausola sospensiva).
Quale soluzione?
La sentenza ricorda “come l'opinione prevalente in dottrina
deponga a favore della soluzione dell'irrilevanza delle vicende sopravvenute, e
ciò in applicazione del brocardo "condicio semel impleta non resumitur,
condicio quae deficit non restauratur" (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861
e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo alla clausola sospensiva).
Il tema è stato indagato anche dalla dottrina successiva e
mentre alcuni autori hanno reputato necessario distinguere tra l'ipotesi in cui
l'evento condizionale sia costituto da un atto giuridico (ipotesi nella quale
le vicende che rimuovono l'atto, come revoche annullamenti, ecc. incidono anche
sull'avveramento della condizione) e quelle in cui sia un fatto, ove invece
ogni sopravvenienza è irrilevante, altri autori hanno sottolineato invece la
necessità di dover indagare le peculiarità del singolo caso concreto di volta
in volta alla luce della volontà delle parti, ben potendo l'autonomia dei
contraenti pervenire alla soluzione di considerare rilevanti, in tutto o in
parte, gli avvenimenti, successivi all'avveramento della condizione, idonei ad
influire sulla permanenza dell'evento condizionale.
Altra parte della dottrina, inoltre, suggerisce
l'opportunità di tenere conto del fatto che il venir meno dell'evento
successivo alla sua verificazione possa essere stato conseguenza delle scelte
di una delle parti, titolare di un interesse contrario all'avveramento della
condizione, poichè in tal caso sarebbe possibile fare ricorso alla previsione
di cui all'art. 1359 c.c., imponendo di dover ritenere avverata la
condizione, allorchè l'evento, inizialmente verificatosi, sia stato rimosso da
uno dei contraenti per assecondare il proprio interesse in danno della
controparte” (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento
realizzato relativo alla condizione sospensiva).
Condizione sospensiva: per la Cassazione basta che si verifichi l’avvenimento anche se poi viene meno
Sulla questione affrontata nella sentenza, Cass. 25 novembre
2022, n. 34861 che si esprime sul venir meno dell’avvenimento realizzato
relativo alla condizione sospensiva, indica che “ritiene il Collegio che
sebbene la tesi che reputa possibile far venir meno l'efficacia del contratto
condizionato, nell'ipotesi in cui intervengano delle vicende sopravvenute che
rimettano la situazione di fatto nello stato originario contemplato in
contratto, ponga serie problematiche in rapporto alle esigenze di tutela
dell'affidamento del terzo che abbia eventualmente acquistato diritti dalle
parti del contratto, confidando sull'avverarsi della condizione (situazione
questa che però nel caso di specie non ricorre), anche a voler dare credito
alla tesi più recentemente affermatasi in dottrina della valorizzazione della
volontà, anche implicita, delle parti, il motivo non possa trovare
accoglimento, in quanto mira surrettiziamente a contestare accertamenti di
fatto istituzionalmente riservati al giudice di merito” (Cass. 25 novembre
2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo
alla clausola sospensiva).
Peraltro, ricorda la sentenza in commento che la questione
di merito, relativa alla verifica del fatto che l’avvenimento si sia realmente avverato,
è appunto una questione di merito non valutabile in Cassazione: “va a tal fine
ricordato che, secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte, anche
l'accertamento in ordine al verificarsi di un evento dedotto in condizione
costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, sottratto ad
ogni sindacato di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione (Cass. n.
3458/1980)” (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento
realizzato relativo alla condizione sospensiva).
Allo stesso modo, la verifica in Cassazione non può neppure
coinvolgere il merito dell’accordo e l’interpretazione del contratto: “costituisce
principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità
quello secondo il quale, con riguardo all'interpretazione del contenuto di una
convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l'invocato sindacato di
legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene
all'ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve
appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di
interpretazione dettati dal legislatore all'art. 1362 c.c. e ss., e sulla
(in) coerenza e (il)logicità della motivazione addotta (cosi, tra le
tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l'indagine ermeneutica
è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere
censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per
violazione delle relative regole di interpretazione” (Cass. 25 novembre 2022,
n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo alla clausola
sospensiva).
La soluzione del caso esaminato in Cassazione sulla condizione sospensiva e il venir meno dell’avvenimento che si era realizzato
Alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, la
Cassazione risolve il caso al suo esame che riguardava l’impegno di due coniugi
che si separavano a vendere la casa condizionatamente al fatto che la moglie avesse
reperito un lavoro. Tale lavoro era stato trovato, ma la moglie dopo appena due
anni era stata licenziata. Si è avverata la condizione sospensiva?
In perito a tale caso la Cassazione ricorda che “i giudici
di merito hanno ritenuto che le parti avessero previsto come condizione
sospensiva il solo reperimento di un lavoro da parte della ricorrente, e che
fosse del tutto irrilevante, sempre nella volontà delle parti, la possibile
perdita del posto di lavoro, e ciò in quanto, avuto riguardo all'iniziale
condizione di disoccupata, ciò che rilevava al fine di rendere attuale ed
efficace l'impegno a vendere, era che tale condizione fosse venuta meno.
Inoltre, e ciò anche in risposta alle deduzioni difensive della ricorrente
circa la necessità di tenere conto del successivo licenziamento, i giudici di
appello, anche in questo caso con indagine in fatto non suscettibile di
censura, hanno ritenuto che la permanente titolarità di partita Iva, quanto
meno fino al 2014, facesse presumere la prosecuzione dello svolgimento di
attività lavorativa, ancorchè non tramite un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, valutazione questa che non appare nemmeno adeguatamente
censurata in ricorso.
La critica della A.A., sebbene formalmente compiuta con il richiamo alla previsione di cui all'art. 1362 c.c., non individua quale specifica norma di ermeneutica contrattuale sia stata violata dal giudice di appello, ma nella sostanza si limita a proporre una personale ed alternativa ricostruzione della volontà negoziale, ma senza che sia altresì evidenziata in punto di diritto, la ragione per la quale il diverso approdo interpretativo cui è giunto il giudice di merito debba essere reputato connotato da assoluta illogicità o implausibilità, limiti entro i quali è dato contestare l'individuazione della comune volontà dei contraenti” (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo alla clausola sospensiva).