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La condizione sospesiva

16 dicembre 2022

Come noto la condizione sospensiva del contratto si verifica quando gli effetti del contratto non decorrono dalla sua conclusione ma da un momento successivo. In particolare la condizione sospensiva collega l’iniziale efficacia del contratto dal verificarsi di un avvenimento futuro e incerto: se l’avvenimento non si verificherà il contratto, pur valido, non avrà mai un effetto; se, invece, si verificherà, da quel momento avrà piena efficacia. Le problematiche che si pongono in ordine alla condizione sospensiva del contratto sono molte e una recente sentenza di cassazione ci permette di affrontarle.

Condizione sospensiva
Condizione sospensiva

Cosa vuol dire condizione sospensiva?

Come anticipato, se nel contratto è inserita una condizione sospensiva vuol dire che il contratto è valido (non mancano i requisiti ma uno dei cosiddetti elementi accidentali del contratto) ma i suoi effetti non decorreranno dalla sottoscrizione dell’accordo ma, solo eventualmente, se e quando si verificherà la condizione dedotta in contratto.

Un esempio di condizione sospensiva è il seguente: acquisto la casa a se la banca mi rilasci il mutuo.

Non c’è un impegno attuale a comprare la casa ma questo sarà efficace solo al verificarsi della condizione, vale a dire al verificarsi dell’avvenimento futuro e incerto che condiziona l’iniziale efficacia del contratto.

La condizione, in particolare, serve per legare il contratto e l’impegno a dei fatti che altrimenti non rileverebbero: possono essere anche motivi di una parte (compro la casa di Milano se mi trasferiranno effettivamente come sembra in quella citta).

Senza la condizione sospensiva il contratto è già vincolante e impegnativo: se non lo rispetto sarò inadempiente. Se invece nel contratto si inserisce una condizione sospensiva, se non adempio il contratto perché non si è verificata l’avvenimento dedotto non sarò inadempiente.

Per cui se mi impegno a comparare casa senza aggiungere nulla e la banca non mi eroga il mutuo, sarò inadempiente se non riesco ad acquistare il bene. Se, invece, il contratto di compravendita era condizionato sospensivamente all’erogazione del mutuo, il mancato avveramento della condizione sospensiva mi libera dal contratto senza alcuna responsabilità.

Come scrivere la clausola sospensiva?

Chiaramente la consulenza di un avvocato potrebbe essere utile: una spesa magari non elevata oggi può evitare un problema rilevante domani.

Ferma questa precisazione, è anche vero che magari anche il provato o la parte del contratto potrebbe pensare di scrivere da solo la condizione sospensiva.

Come fare?

Alla fine nei contratti non servono formule sacramentali. Basta che emerga la volontà delle parti: spesso parlare con un linguaggio economico invece che giuridico semplifica le cose perché il riferimento è magari a termini chiari e meno interpretabili.

Quindi, una condizione sospensiva potrebbe essere fatta come in questo esempio: “le parti dichiarano che il presente contratto è condizionato sospensivamente al verificarsi della seguente condizione: XXXXX. Resta, dunque, inteso che se tale avvenimento non si verificherà il contratto non inizierà mai a produrre effetti e le parti non avranno alcun obbligo”.

Poi, se si tratta di condizione sospensiva, è bene aggiungere un termine finale per non rischiare di rimanere con un contratto ‘sospeso’ per troppo tempo. Per cui alla ipotesi sopra fatta si potrebbe aggiungere anche la seguente previsione: “le parti concordano che l’avvenimento dedotto quale condizione sospensiva s deve verificare al più tardi entro il XXXX. Se tale avvenimento a quella data non si sarà verificato il contratto rimarrà definitivamente privo di effetti e non impegnativo per le parti”.

Per tornare all’esempio di clausola sospensiva del paragrafo precedente, se condizione il preliminare di acquisto di una casa al fatto che una banca mi eroghi un mutuo, è bene indicare il termine entro il quale la banca mi dovrà erogare tale finanziamento: diversamente, anche dopo un anno o due, la controparte potrebbe chiedere di dimostrare di aver fatto ulteriori tentativi, magari con altre banche, per fare in modo che la condizione si avverasse.

Quando si avvera la condizione sospensiva?

La condizione sospensiva, per definizione, è connessa al verificarsi o meno di un avvenimento futuro e incerto.

Per cui la condizione sospensiva si verifica quando l’avvenimento dedotto in contratto si realizza. Chiaramente, poi, dipende dall’avvenimento: se erogheranno il mutuo; se mi trasferirò a Milano; ecc.

Quando si considera come avverata la condizione sebbene non sia davvero avvenuta?

In casi eccezionali la condizione sospensiva si può considerare avverata anche se l’evento non si è realizzato.

È la cosiddetta finzione di avveramento. L’art. 1358 cc prevede che “Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte”.

Se, in mala fede, una parte cerca ad esempio di fare in modo che la condizione non si realizzi (non chiedo alla banca il mutuo) questa si considera come realizzata ugualmente. Per cui il contratto diventerà efficace anche se l’avvenimento non si è verificato: se la parte si rifiuterà di adempiere sarà considerata inadempiente proprio per questa finzione di avveramento.

Che cosa distingue la condizione sospensiva da quella risolutiva?

Mentre la condizione sospensiva incide sulla iniziale efficacia del contratto, quella risolutiva incide sulla sua efficacia finale.

Nella condizione sospensiva, il contratto è concluso oggi ma gli effetti si verificheranno solo se e quando si avvererà l’avvenimento dedotto.

In quella risolutiva il contratto è concluso oggi e ha effetto già da oggi, venendo a cessare di efficacia se e quando si verificherà la condizione dedotta e indicata nel contratto stesso.

Cosa succede se la condizione sospensiva non si verifica?

L’utilità della condizione, specie quella sospensiva, è proprio quella di permettere di adattare il contratto alle necessità delle parti.

Assumono un impegno che non è già attuale ma è collegato a certe situazioni che si devono verificare.

Non sempre siamo disponibili a concludere un contratto oggi: lo vogliamo solo se si verificano certe circostanze.

Facciamo un altro esempio banale ma che rende l’idea: affido l’incarico all’impresa che mi costruirà casa, se il Comune approverà il progetto.

Come abbiamo già accennato, senza la condizione l’impegno è attuale: se non eseguo il contratto sarò inadempiente. Se, invece, collego l’efficacia del contratto a una condizione sospensiva, il mio impegno sorgerà solo all’avverarsi dell’evento dedotto. E, quindi, se la banca non erogherà il mutuo, non sono impegnato a comprare: senza condizione, il mio impegno attuale mi costringerebbe a comprare comunque, divenendo inadempiente ove non sia in grado di pagare il prezzo senza il finanziamento.

Cass. 25 novembre 2022, n. 34861: il venir meno dell’avvenimento che si è avverato

La sentenza Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 ci permette di fare ulteriori approfondimenti sulla questione.

La sentenza, anzitutto, affronta la questione particolare dell’avvenimento dedotto nella condizione sospensiva che si sia avverato ma poi venga meno di nuovo.

La condizione si è avverata?

La sentenza indica che “la censura investe il tema, non particolarmente approfondito in giurisprudenza, ma tuttavia esplorato dalla dottrina anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del vigente codice civile, della rilevanza del venir meno dell'evento condizionale dopo il suo avveramento o del verificarsi dello stesso dopo il suo mancamento: nella specie rileva la circostanza dedotta da parte ricorrente del fatto che, verificatasi la condizione sospensiva cui le parti avevano condizionato il patto di vendita del bene comune, siano sopraggiunte delle vicende che conducono al venir meno dell'evento o meglio, ricreano la situazione preesistente all'avveramento della condizione” (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo alla clausola sospensiva).

Quale soluzione?

La sentenza ricorda “come l'opinione prevalente in dottrina deponga a favore della soluzione dell'irrilevanza delle vicende sopravvenute, e ciò in applicazione del brocardo "condicio semel impleta non resumitur, condicio quae deficit non restauratur" (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo alla clausola sospensiva).

Il tema è stato indagato anche dalla dottrina successiva e mentre alcuni autori hanno reputato necessario distinguere tra l'ipotesi in cui l'evento condizionale sia costituto da un atto giuridico (ipotesi nella quale le vicende che rimuovono l'atto, come revoche annullamenti, ecc. incidono anche sull'avveramento della condizione) e quelle in cui sia un fatto, ove invece ogni sopravvenienza è irrilevante, altri autori hanno sottolineato invece la necessità di dover indagare le peculiarità del singolo caso concreto di volta in volta alla luce della volontà delle parti, ben potendo l'autonomia dei contraenti pervenire alla soluzione di considerare rilevanti, in tutto o in parte, gli avvenimenti, successivi all'avveramento della condizione, idonei ad influire sulla permanenza dell'evento condizionale.

Altra parte della dottrina, inoltre, suggerisce l'opportunità di tenere conto del fatto che il venir meno dell'evento successivo alla sua verificazione possa essere stato conseguenza delle scelte di una delle parti, titolare di un interesse contrario all'avveramento della condizione, poichè in tal caso sarebbe possibile fare ricorso alla previsione di cui all'art. 1359 c.c., imponendo di dover ritenere avverata la condizione, allorchè l'evento, inizialmente verificatosi, sia stato rimosso da uno dei contraenti per assecondare il proprio interesse in danno della controparte” (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo alla condizione sospensiva).

Condizione sospensiva: per la Cassazione basta che si verifichi l’avvenimento anche se poi viene meno

Sulla questione affrontata nella sentenza, Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 che si esprime sul venir meno dell’avvenimento realizzato relativo alla condizione sospensiva, indica che “ritiene il Collegio che sebbene la tesi che reputa possibile far venir meno l'efficacia del contratto condizionato, nell'ipotesi in cui intervengano delle vicende sopravvenute che rimettano la situazione di fatto nello stato originario contemplato in contratto, ponga serie problematiche in rapporto alle esigenze di tutela dell'affidamento del terzo che abbia eventualmente acquistato diritti dalle parti del contratto, confidando sull'avverarsi della condizione (situazione questa che però nel caso di specie non ricorre), anche a voler dare credito alla tesi più recentemente affermatasi in dottrina della valorizzazione della volontà, anche implicita, delle parti, il motivo non possa trovare accoglimento, in quanto mira surrettiziamente a contestare accertamenti di fatto istituzionalmente riservati al giudice di merito” (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo alla clausola sospensiva).

Peraltro, ricorda la sentenza in commento che la questione di merito, relativa alla verifica del fatto che l’avvenimento si sia realmente avverato, è appunto una questione di merito non valutabile in Cassazione: “va a tal fine ricordato che, secondo la risalente giurisprudenza di questa Corte, anche l'accertamento in ordine al verificarsi di un evento dedotto in condizione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito, sottratto ad ogni sindacato di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione (Cass. n. 3458/1980)” (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo alla condizione sospensiva).

Allo stesso modo, la verifica in Cassazione non può neppure coinvolgere il merito dell’accordo e l’interpretazione del contratto: “costituisce principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte di legittimità quello secondo il quale, con riguardo all'interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l'invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore all'art. 1362 c.c. e ss., e sulla (in) coerenza e (il)logicità della motivazione addotta (cosi, tra le tante, Cass., Sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 2465): l'indagine ermeneutica è, in fatto, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole di interpretazione” (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo alla clausola sospensiva).

La soluzione del caso esaminato in Cassazione sulla condizione sospensiva e il venir meno dell’avvenimento che si era realizzato

Alla luce dei principi giuridici sopra richiamati, la Cassazione risolve il caso al suo esame che riguardava l’impegno di due coniugi che si separavano a vendere la casa condizionatamente al fatto che la moglie avesse reperito un lavoro. Tale lavoro era stato trovato, ma la moglie dopo appena due anni era stata licenziata. Si è avverata la condizione sospensiva?

In perito a tale caso la Cassazione ricorda che “i giudici di merito hanno ritenuto che le parti avessero previsto come condizione sospensiva il solo reperimento di un lavoro da parte della ricorrente, e che fosse del tutto irrilevante, sempre nella volontà delle parti, la possibile perdita del posto di lavoro, e ciò in quanto, avuto riguardo all'iniziale condizione di disoccupata, ciò che rilevava al fine di rendere attuale ed efficace l'impegno a vendere, era che tale condizione fosse venuta meno. Inoltre, e ciò anche in risposta alle deduzioni difensive della ricorrente circa la necessità di tenere conto del successivo licenziamento, i giudici di appello, anche in questo caso con indagine in fatto non suscettibile di censura, hanno ritenuto che la permanente titolarità di partita Iva, quanto meno fino al 2014, facesse presumere la prosecuzione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorchè non tramite un contratto di lavoro a tempo indeterminato, valutazione questa che non appare nemmeno adeguatamente censurata in ricorso.

La critica della A.A., sebbene formalmente compiuta con il richiamo alla previsione di cui all'art. 1362 c.c., non individua quale specifica norma di ermeneutica contrattuale sia stata violata dal giudice di appello, ma nella sostanza si limita a proporre una personale ed alternativa ricostruzione della volontà negoziale, ma senza che sia altresì evidenziata in punto di diritto, la ragione per la quale il diverso approdo interpretativo cui è giunto il giudice di merito debba essere reputato connotato da assoluta illogicità o implausibilità, limiti entro i quali è dato contestare l'individuazione della comune volontà dei contraenti” (Cass. 25 novembre 2022, n. 34861 e venir meno della dell’avvenimento realizzato relativo alla clausola sospensiva).

di Marco Ticozzi

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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