Imputazione del pagamento: Art 1193 cc
Imputazione del pagamento: Art 1193 cc. cosa accade se un
debitore ha più debiti e fa un pagamento? Come si deve procedere all’imputazione
dei pagamenti ai sensi dell’art. 1193 cc.
Vediamo cosa prevede la norma e cosa accade se solo alcuni
debiti sono scaduti, se non tutti sono garantiti, se manca l’indicazione del
debitore o del creditore, ecc.

Pagamento imputazione: cosa prevede l’art 1193 cc?
Ai sensi dell’art. 1193 cc sull’imputazione dei pagamenti “Chi
ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare,
quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il
pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a
quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per
il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri
non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Questa è la regola generale fissata dall’art 1193 cc sull’imputazione
del pagamento e dei pagamenti: vediamo ora quali sono i vari aspetti
problematici.
Imputazione pagamenti: Introduzione
La previsione in esame di cui all’art. 1193 cc disciplina l’imputazione
del pagamento, vale a dire identifica i criteri in base ai quali, in presenza
di più debiti in un rapporto tra un creditore e un debitore, l’adempimento di
una certa prestazione vada appunto riferito a uno piuttosto che agli altri
debiti.
La letteratura ha definito tale imputazione dei pagamenti come
un nesso di collegamento tra la prestazione e il rapporto obbligatorio, che può
avere la fonte in un atto di parte o nella legge (Bianca, L'obbligazione,
Milano, rist. 2015, p. 335).
Il criterio adottato dall’art. 1193 cc sull’imputazione del
pagamento è duplice: da un lato è data facoltà alle parti di scegliere come
imputare i pagamenti e, dall’altro, in assenza di imputazione ad opera delle
parti, è la legge che comunque identifica le modalità di imputazione (Breccia, Le
Obbligazioni, in Trattato di diritto Privato Iudica, Zatti, 1991, p. 566).
Il criterio di imputazione volontaria è poi basato sulla
scelta unilaterale delle parti: anzitutto del debitore, che quando paga può
decidere autonomamente come imputare i pagamenti che esegue; inoltre, del
creditore, che quando riceve la prestazione può -ma solo se manca l’imputazione
del debitore- decidere a quale debito vada riferita. Debitore e creditore
possono comunque di comune accordo decidere come imputare un dato pagamento e,
anche, accordarsi in modo preventivo su come verranno imputati i pagamenti
successivi (Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ
e comm. Cicu – Messineo continuato da Mengoni, XVI, 2, 1984, p. 143).
La funzione della previsione di cui all’art. 1193 cc sull’imputazione
del pagamento è quella di eliminare l’incertezza su quale sia il debito estinto
e quello invece ancora in essere: se la scelta non è operata dalle parti, è la
stessa legge che offre un criterio che consente una soluzione.
Tale imputazione, peraltro, può operare quando vi siano più debiti
e questi siano della medesima specie.
Occorre anzitutto che esistano più debiti, giacchè in
presenza di un solo debito non vi è necessità di imputazione: al più il
pagamento parziale è pagamento parziale di quel debito.
I più debiti, poi, devono essere anche omogenei, vale a dire
avere ad oggetto beni della stessa specie (Natoli, L’attuazione del rapporto
obbligatorio, cit., p. 147): diversamente, l’esecuzione di una prestazione di
una certa specie potrà essere riferibile solo all’obbligazione di quella stessa
specie, non potendovi essere incertezza su quale obbligazione si sia estinta.
Vi è infine da considerare che la previsione di cui all’art.
1193 cc sull’imputazione del pagamento si applica solo ai pagamenti eseguiti
dalle parti e non a quelli che derivano ad esempio da procedure esecutive,
nelle quali il giudice approva un piano di riparto e, quindi, impone
l’imputazione in un certo modo delle somme ricavate dalla vendita forzata.
Pagamento imputazione da parte del debitore e del creditore
Come anticipato, l’art. 1193 c.c. sull’imputazione dei pagamenti
indica come regola generale che la scelta sulla modalità di imputazione del pagamento
spetta anzitutto al debitore.
Tale scelta è unilaterale, vale a dire che non richiede l’accordo
con il creditore (il consenso del creditore ex art. 1194 c.c. è richiesto solo
se il debitore voglia imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli
interessi).
Si tratta di un atto unilaterale recettizio (Bianca, L'obbligazione,
cit., p. 337), che produce effetto in quanto sia portato a conoscenza del
creditore: la dottrina lo considera un atto negoziale (Di Majo, Adempimento in
generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1177-1200, Bologna-Roma, 1994,
p. 327) e in particolare un atto di destinazione (Bellelli, L'imputazione
volontaria del pagamento, Padova, 1989, p. 71; Bianca, L'obbligazione, cit., p.
337).
Essendo un atto negoziale, saranno poi rilevanti i vizi
della volontà e l’incapacità del debitore, che potrebbero portare
all’annullabilità dell’atto (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 337).
Non vi sono vincoli di forma, anche se ovviamente, in caso
di contestazione del creditore, si potrebbe porre un problema di prova circa il
fatto che il debitore abbia indicato una certa imputazione.
L’assenza di un vincolo di forma rende ammissibile non solo
un’imputazione comunicata oralmente ma addirittura un’imputazione tacita o che
si desuma da elementi presuntivi: si pensi al caso in cui il pagamento fatto
senza alcuna precisazione corrisponda esattamente a uno dei debiti (Nicolò, Adempimento
(diritto civile), in Enciclopedia del Diritto, I, Milano, 1958, p. 1301; Bianca,
L'obbligazione, cit., p. 338).
Sulla tempistica entro la quale il debitore deve fare
l’imputazione, la previsione di cui all’art. 1193 cc si limita a indicare che
il debitore, quando paga, possa indicare appunto quale debito intende
soddisfare. Con ciò intendendo sottolineare il fatto che la scelta del debitore
non può essere successiva al pagamento, non potendo, dopo quel momento, tale
soggetto più incidere sulle modalità di imputazione (Breccia, Le Obbligazioni,
cit., p. 567).
Pur se la legge indica che l’imputazione del debitore deve
essere fatta al momento dei pagamenti, si ritiene legittima anche l’imputazione
preventiva (Cass., 7 febbraio 1975 n. 474, in Foro it., 1975, I, p. 2287 ss.; Bianca,
L'obbligazione, cit., p. 338; Bellelli, L'imputazione volontaria del pagamento,
cit., p. 59; in senso contrario però Di Majo, Adempimento in generale, cit., p.
324): si pensi al bonifico privo di imputazione ma preceduto da una comunicazione
che anticipi che il pagamento è in corso di esecuzione e che andrà imputato in
un certo modo.
Viceversa, una dichiarazione del debitore successiva ai pagamenti,
in assenza di accettazione del creditore, è inefficace (Cass., 9 novembre 2012,
n. 19527; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941) e per la stessa ragione, effettuata
una valida imputazione, questa non è modificabile dopo il pagamento (Cass., 11
luglio 1998, n. 6795).
Di massima il debitore è libero nella scelta di come
imputare i pagamenti.
Un limite è fissato dall’art. 1194 c.c. al quale si rinvia:
la regola generale è che il pagamento si imputa prima alle spese e agli
interessi e solo dopo al capitale; una imputazione differente necessita del
consenso del creditore, stante il pregiudizio che subisce nel veder diminuito
il capitale e, dunque, l’aspettativa di futuri interessi su quella somma.
Imputare i pagamenti: un altro limite, seppur indiretto,
deriva dalla facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale: se
l’imputazione è fatta in relazione a un debito che con quel pagamento però viene
pagato solo in parte, il creditore potrebbe pur sempre rifiutare l’adempimento
(Bianca, L'obbligazione, cit., p. 339). Come anticipato, solo in assenza di
imputazione da parte del debitore, potrà procedere all’imputazione il creditore
quando rilasci la quietanza (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2672): tale possibilità
è disciplinata dall’art. 1195 c.c. al quale si rinvia.
Art 1193 cc e imputazione dei pagamenti per legge
L’imputazione per legge, come anticipato, è prevista solo in
assenza di una scelta operata dal debitore o dal creditore, trattandosi di un
criterio sussidiario.
Anzitutto, oltre ai criteri indicati nella disposizione in
esame (art. 1193 cc) e di cui diremo subito, occorre ricordare il criterio di
imputazione fissato dall’art. 1194 c.c.: i pagamenti si imputano prima agli
interessi e alle spese e solo dopo al capitale. Con riferimento ai criteri
disciplinati da questa previsione, il pagamento si imputa prima al debito
scaduto se gli altri non sono scaduti: la dottrina, peraltro, ha indicato che tale
criterio prevarrebbe anche sul criterio di cui all’art. 1194 c.c. (Bianca, L'obbligazione,
cit., p. 343).
Se invece vi sono più debiti scaduti, il pagamento deve
essere imputato a quello meno garantito. Si discute però in base a quali
criteri valutare quale sia il debito meno garantito: si potrebbe verificare la
presenza di garanzie reali o personali (Cass., 30 maggio 1983, n. 3708) oppure,
in senso meno tecnico, quale sia il debito la cui attuazione possa apparire
meno spedita o più dispendiosa (Cass., 1 giugno 1974, n. 1572).
Se poi più debiti sono scaduti e egualmente garantiti, il
pagamento si imputa al debito più oneroso per il debitore, come quello su cui
gravino maggiori interessi (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 344).
Se anche l’onerosità per il debitore non vale a identificare
il debito al quale imputare il pagamento, l’imputazione dovrà essere effettuata
in relazione al debito più antico, vale a dire quello che sia scaduto prima
anche se sorto dopo (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 344). Se nessun criterio
è risolutivo, la previsione di cui all’art. 1193 cc indica che l’imputazione
dovrà essere proporzionale ai vari debiti.
Pagamento imputazione e onere della prova
Si discute anche su quale sia il soggetto su cui ricada
l’onere di provare che vi è stata una certa imputazione.
Si pensi al creditore titolare di più crediti che agisca per
uno di tali crediti e il debitore che opponga un pagamento da lui eseguito: chi
dovrà provare che quel pagamento è riferibile proprio al credito per cui il
creditore agisce?
La giurisprudenza ha indicato che, quando appunto il
debitore venga richiesto del pagamento di un certo debito ed eccepisca di
averlo già pagato attraverso pagamenti che documenta, è onere del creditore
provare che quel pagamento è viceversa riferibile a un diverso debito (Cass.,
21 novembre 2014, n. 24837; Cass., 9 novembre 2012, n. 19527).
Le medesime sentenze precisano però che, in linea generale,
il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente
a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e
non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto
estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Dunque, soltanto
di fronte alla comprovata esistenza di pagamenti aventi efficacia estintiva
(cioè puntualmente eseguiti con riferimento ad un determinato credito) l’onere
della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che
il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. 4 ottobre
2011, n. 20288).