19 marzo 2024
Imputazione del pagamento: Art 1193 codice civile. Cosa accade se un debitore ha più debiti e fa un pagamento? Come si deve procedere all’imputazione dei pagamenti ai sensi dell’art. 1193 codice civile. Vediamo cosa prevede la norma e cosa accade se solo alcuni debiti sono scaduti, se non tutti sono garantiti, se manca l’indicazione del debitore o del creditore, ecc. Una guida completa all'imputazione dei pagamenti.
Imputazione pagamenti: cosa prevede l’art 1193 codice civile?
Ai sensi dell’art. 1193 cc sull’imputazione dei pagamenti “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.
Questa è la regola generale fissata dall’art 1193 cc sull’imputazione del pagamento e dei pagamenti: vediamo ora quali sono i vari aspetti problematici.
Imputazione pagamento: Introduzione
La previsione in esame di cui all’art. 1193 cc disciplina l’imputazione del pagamento, vale a dire identifica i criteri in base ai quali, in presenza di più debiti in un rapporto tra un creditore e un debitore, l’adempimento di una certa prestazione vada appunto riferito a uno piuttosto che agli altri debiti.
La letteratura ha definito tale imputazione dei pagamenti come un nesso di collegamento tra la prestazione e il rapporto obbligatorio, che può avere la fonte in un atto di parte o nella legge (Bianca, L'obbligazione, Milano, rist. 2015, p. 335).
Il criterio adottato dall’art. 1193 cc sull’imputazione del pagamento è duplice: da un lato è data facoltà alle parti di scegliere come imputare i pagamenti e, dall’altro, in assenza di imputazione ad opera delle parti, è la legge che comunque identifica le modalità di imputazione (Breccia, Le Obbligazioni, in Trattato di diritto Privato Iudica, Zatti, 1991, p. 566).
Il criterio di imputazione volontaria è poi basato sulla scelta unilaterale delle parti: anzitutto del debitore, che quando paga può decidere autonomamente come imputare i pagamenti che esegue; inoltre, del creditore, che quando riceve la prestazione può -ma solo se manca l’imputazione del debitore- decidere a quale debito vada riferita. Debitore e creditore possono comunque di comune accordo decidere come imputare un dato pagamento e, anche, accordarsi in modo preventivo su come verranno imputati i pagamenti successivi (Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, in Tratt. dir. civ e comm. Cicu – Messineo continuato da Mengoni, XVI, 2, 1984, p. 143).
La funzione della previsione di cui all’art. 1193 cc sull’imputazione del pagamento è quella di eliminare l’incertezza su quale sia il debito estinto e quello invece ancora in essere: se la scelta non è operata dalle parti, è la stessa legge che offre un criterio che consente una soluzione.
Tale imputazione, peraltro, può operare quando vi siano più debiti e questi siano della medesima specie.
Occorre anzitutto che esistano più debiti, giacchè in presenza di un solo debito non vi è necessità di imputazione: al più il pagamento parziale è pagamento parziale di quel debito.
I più debiti, poi, devono essere anche omogenei, vale a dire avere ad oggetto beni della stessa specie (Natoli, L’attuazione del rapporto obbligatorio, cit., p. 147): diversamente, l’esecuzione di una prestazione di una certa specie potrà essere riferibile solo all’obbligazione di quella stessa specie, non potendovi essere incertezza su quale obbligazione si sia estinta.
Vi è infine da considerare che la previsione di cui all’art. 1193 cc sull’imputazione del pagamento si applica solo ai pagamenti eseguiti dalle parti e non a quelli che derivano ad esempio da procedure esecutive, nelle quali il giudice approva un piano di riparto e, quindi, impone l’imputazione in un certo modo delle somme ricavate dalla vendita forzata.
Imputazione da parte del debitore e del creditore
Come anticipato, l’art. 1193 c.c. sull’imputazione dei pagamenti indica come regola generale che la scelta sulla modalità di imputazione del pagamento spetta anzitutto al debitore.
Tale scelta è unilaterale, vale a dire che non richiede l’accordo con il creditore (il consenso del creditore ex art. 1194 c.c. è richiesto solo se il debitore voglia imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi).
Si tratta di un atto unilaterale recettizio (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 337), che produce effetto in quanto sia portato a conoscenza del creditore: la dottrina lo considera un atto negoziale (Di Majo, Adempimento in generale, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 1177-1200, Bologna-Roma, 1994, p. 327) e in particolare un atto di destinazione (Bellelli, L'imputazione volontaria del pagamento, Padova, 1989, p. 71; Bianca, L'obbligazione, cit., p. 337).
Essendo un atto negoziale, saranno poi rilevanti i vizi della volontà e l’incapacità del debitore, che potrebbero portare all’annullabilità dell’atto (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 337).
Non vi sono vincoli di forma, anche se ovviamente, in caso di contestazione del creditore, si potrebbe porre un problema di prova circa il fatto che il debitore abbia indicato una certa imputazione.
L’assenza di un vincolo di forma rende ammissibile non solo un’imputazione comunicata oralmente ma addirittura un’imputazione tacita o che si desuma da elementi presuntivi: si pensi al caso in cui il pagamento fatto senza alcuna precisazione corrisponda esattamente a uno dei debiti (Nicolò, Adempimento (diritto civile), in Enciclopedia del Diritto, I, Milano, 1958, p. 1301; Bianca, L'obbligazione, cit., p. 338).
Sulla tempistica entro la quale il debitore deve fare l’imputazione, la previsione di cui all’art. 1193 cc si limita a indicare che il debitore, quando paga, possa indicare appunto quale debito intende soddisfare. Con ciò intendendo sottolineare il fatto che la scelta del debitore non può essere successiva al pagamento, non potendo, dopo quel momento, tale soggetto più incidere sulle modalità di imputazione (Breccia, Le Obbligazioni, cit., p. 567).
Pur se la legge indica che l’imputazione del debitore deve essere fatta al momento dei pagamenti, si ritiene legittima anche l’imputazione preventiva (Cass., 7 febbraio 1975 n. 474, in Foro it., 1975, I, p. 2287 ss.; Bianca, L'obbligazione, cit., p. 338; Bellelli, L'imputazione volontaria del pagamento, cit., p. 59; in senso contrario però Di Majo, Adempimento in generale, cit., p. 324): si pensi al bonifico privo di imputazione ma preceduto da una comunicazione che anticipi che il pagamento è in corso di esecuzione e che andrà imputato in un certo modo.
Viceversa, una dichiarazione del debitore successiva ai pagamenti, in assenza di accettazione del creditore, è inefficace (Cass., 9 novembre 2012, n. 19527; Cass., 18 marzo 2002, n. 3941) e per la stessa ragione, effettuata una valida imputazione, questa non è modificabile dopo il pagamento (Cass., 11 luglio 1998, n. 6795).
Di massima il debitore è libero nella scelta di come imputare i pagamenti.
Un limite è fissato dall’art. 1194 c.c. al quale si rinvia: la regola generale è che il pagamento si imputa prima alle spese e agli interessi e solo dopo al capitale; una imputazione differente necessita del consenso del creditore, stante il pregiudizio che subisce nel veder diminuito il capitale e, dunque, l’aspettativa di futuri interessi su quella somma.
Imputare i pagamenti: un altro limite, seppur indiretto, deriva dalla facoltà del creditore di rifiutare un adempimento parziale: se l’imputazione è fatta in relazione a un debito che con quel pagamento però viene pagato solo in parte, il creditore potrebbe pur sempre rifiutare l’adempimento (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 339). Come anticipato, solo in assenza di imputazione da parte del debitore, potrà procedere all’imputazione il creditore quando rilasci la quietanza (Cass., 5 febbraio 2013, n. 2672): tale possibilità è disciplinata dall’art. 1195 c.c. al quale si rinvia.
Imputazione dei pagamenti per legge
L’imputazione per legge, come anticipato, è prevista solo in assenza di una scelta operata dal debitore o dal creditore, trattandosi di un criterio sussidiario.
Anzitutto, oltre ai criteri indicati nella disposizione in esame (art. 1193 cc) e di cui diremo subito, occorre ricordare il criterio di imputazione fissato dall’art. 1194 c.c.: i pagamenti si imputano prima agli interessi e alle spese e solo dopo al capitale. Con riferimento ai criteri disciplinati da questa previsione, il pagamento si imputa prima al debito scaduto se gli altri non sono scaduti: la dottrina, peraltro, ha indicato che tale criterio prevarrebbe anche sul criterio di cui all’art. 1194 c.c. (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 343).
Se invece vi sono più debiti scaduti, il pagamento deve essere imputato a quello meno garantito. Si discute però in base a quali criteri valutare quale sia il debito meno garantito: si potrebbe verificare la presenza di garanzie reali o personali (Cass., 30 maggio 1983, n. 3708) oppure, in senso meno tecnico, quale sia il debito la cui attuazione possa apparire meno spedita o più dispendiosa (Cass., 1 giugno 1974, n. 1572).
Se poi più debiti sono scaduti e egualmente garantiti, il pagamento si imputa al debito più oneroso per il debitore, come quello su cui gravino maggiori interessi (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 344).
Se anche l’onerosità per il debitore non vale a identificare il debito al quale imputare il pagamento, l’imputazione dovrà essere effettuata in relazione al debito più antico, vale a dire quello che sia scaduto prima anche se sorto dopo (Bianca, L'obbligazione, cit., p. 344). Se nessun criterio è risolutivo, la previsione di cui all’art. 1193 cc indica che l’imputazione dovrà essere proporzionale ai vari debiti.
Onere della prova
Si discute anche su quale sia il soggetto su cui ricada l’onere di provare che vi è stata una certa imputazione.
Si pensi al creditore titolare di più crediti che agisca per uno di tali crediti e il debitore che opponga un pagamento da lui eseguito: chi dovrà provare che quel pagamento è riferibile proprio al credito per cui il creditore agisce?
La giurisprudenza ha indicato che, quando appunto il debitore venga richiesto del pagamento di un certo debito ed eccepisca di averlo già pagato attraverso pagamenti che documenta, è onere del creditore provare che quel pagamento è viceversa riferibile a un diverso debito (Cass., 21 novembre 2014, n. 24837; Cass., 9 novembre 2012, n. 19527).
Le medesime sentenze precisano però che, in linea generale, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. Dunque, soltanto di fronte alla comprovata esistenza di pagamenti aventi efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguiti con riferimento ad un determinato credito) l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20288).
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