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Art. 696 bis inammissibilità

25 febbraio 2024

Consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis cpc e inammissibilità: quando la procedura può essere ammissibile e, invece, quando non può essere concessa? Con provvedimento 19 dicembre 2022 il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art 696 bis vertente sulla verifica di una serie di problematiche coinvolgenti un mutuo. In particolare il ricorso per il quale il Tribunale ha pronunciato l’inammissibilità era diretto a verificare quali poste si potevano chiedere in ripetizione per l’indebito derivante da: presenza di costi occulti legati al tipo di ammortamento (ammortamento alla francese), incompatibilità tra l’ammortamento alla francese e il tasso variabile, pattuizione di interessi usurari, applicazione di un ISC superiore rispetto a quello indicato e la violazione dell’obbligo di trasparenza Vediamo per quali ragioni il Tribunale di Venezia ha dichiarato l’inammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis cpc.

Art. 696 bis inammissibilità
Art. 696 bis inammissibilità

Il procedimento ex art 696 bis cpc

L'articolo 696-bis del Codice di Procedura Civile, introdotto mediante il decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 35 (convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80), istituisce un procedimento noto come consulenza tecnica preventiva. Questo strumento consente a una parte coinvolta in una controversia di richiedere, prima dell'inizio del processo di merito o della fase di istruzione probatoria, l'esecuzione di una consulenza tecnica, durante la quale il consulente nominato cerca anche di mediare tra le parti. A differenza dell'accertamento tecnico preventivo regolamentato dall'articolo 696 del CPC, la consulenza tecnica preventiva non ha natura cautelare ma mira piuttosto a risolvere la disputa civile in via conciliativa. Pertanto, la sua principale funzione è quella di ridurre il contenzioso civile, favorendo la risoluzione extragiudiziale delle controversie. Solo in caso di fallimento dei tentativi di conciliazione e di avanzamento del giudizio di merito, la relazione depositata dal consulente può diventare un elemento probatorio nel processo, su richiesta di una delle parti. Questo strumento, quindi, rientra nel quadro delle Alternative Dispute Resolution (ADR), promuovendo vie alternative alla risoluzione delle controversie rispetto al tradizionale processo giudiziario.

Art 696 bis c.p.c. inammissibilità: quando non si può utilizzare?

L'articolo 696-bis del Codice di Procedura Civile stabilisce i limiti e le condizioni per l'ammissibilità del procedimento di consulenza tecnica preventiva. Sebbene la natura deflattiva di questo strumento abbia sollevato il requisito del periculum in mora, esistono ulteriori restrizioni all'utilizzo del procedimento.

In primo luogo, la normativa specifica che la consulenza tecnica preventiva può essere richiesta esclusivamente per l'accertamento e la determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Tuttavia, questa formulazione deve essere interpretata in modo restrittivo, limitando l'attività del consulente all'accertamento dei fatti pertinenti per determinare l'entità del credito, lasciando al giudice la definizione delle conseguenze giuridiche.

La giurisprudenza ha confermato questa interpretazione, escludendo, ad esempio, la possibilità di avviare una consulenza tecnica preventiva per questioni giuridiche complesse o per accertamenti di fatti al di fuori dell'ambito tecnico. Inoltre, in assenza di accordo tra le parti, la consulenza non può essere utilizzata per sostituire un'istruttoria completa di cognizione.

È importante notare che l'oggetto della consulenza tecnica preventiva e le valutazioni richieste al consulente devono essere coerenti con la funzione deflattiva dell'istituto. La conoscenza anticipata del probabile esito del giudizio di merito, almeno per quanto riguarda le questioni di fatto, è fondamentale per favorire la conciliazione. Questo meccanismo si dimostra particolarmente efficace nelle controversie in cui le parti sono divise sui fatti ma concordano sulle questioni di diritto, poiché una volta risolte le questioni di fatto, diventa più agevole prevedere l'esito della controversia.

Approfondiamo la questione con una recente sentenza del Tribunale di Venezia.


La decisione del Tribunale di Venezia

Come anticipato, nella causa decisa dal Tribunale di Venezia con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso ex art 696 bis si discuteva di un mutuo e di alcuni vizi che lo riguardavano.

Il tribunale ricorda come i ricorrenti “hanno chiesto che venga espletata consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., in vista della ripetizione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di somme corrisposte all’istituto di credito convenuto in relazione a un rapporto di mutuo fondiario; osservato, in particolare, che i ricorrenti lamentano la presenza di costi occulti legati al tipo di ammortamento (ammortamento alla francese), la incompatibilità tra l’ammortamento alla francese e il tasso variabile, la pattuizione di interessi usurari, la applicazione di un ISC superiore rispetto a quello indicato e, in generale, la violazione dell’obbligo di trasparenza” (Tribunale di Venezia 19 dicembre 2022 su consulenza tecnica preventiva 696 bis cpc inammissibilità)

Consulenza tecnica preventiva: prima ragione per la quale è inammissibile

La prima ragione di inammissibilità è costituita dal tipo di azione che si dovrebbe poi fondare sulla Consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis cpc.

Tra le altre cose l’art 696 bis cpc prevede che “l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.

Dunque, è connesso ad azioni contrattuali o da fatto illecito e non altre, come per il tribunale di Venezia quelle coinvolgenti una richiesta di ripetizione di indebito.

Evidenzia infatti la decisione che “il ricorso ex art. 696 bis cpc sia inammissibile quando l’azione di merito prospettata dal ricorrente è volta alla ripetizione dell’indebito, non rientrante tra le obbligazioni contrattuali o da fatto illecito alle quali la norma circoscrive la consulenza tecnica preventiva (si legga, in senso conforme, ordinanza del Tribunale di Bologna del 4.2.2022)” (Tribunale di Venezia 19 dicembre 2022 su consulenza tecnica preventiva e inammissibilità).

Inammissibilità ricorso ex art 696 bis cpc: seconda ragione

Il Tribunale di Venezia, per altro profilo, evidenzia una ulteriore ragione di inammissibilità della procedura ex art 696 bis cpc: la procedura, infatti, tenendo conto che è finalizzata anche alla conciliazione, non è esperibile se la questione sottoposto al giudice e in ipotesi al consulente coinvolge questioni giuridiche in merito al rapporto che non siano risolvibili dal consulente, che ha invece un incarico solo tecnico.

Il Tribunale di Venezia evidenzia, infatti, che va “rilevato, sotto un diverso profilo, che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. finalizzata alla composizione della lite, presupponendo che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso questioni che possono costituire oggetto di consulenza e che una volta acquisite possono indurre le parti alla conciliazione, non può essere utilizzato qualora vi siano delle contestazioni giuridiche in merito al rapporto non risolvibili dal consulente tecnico d’ufficio (si legga, in senso conforme, ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 31.10.2017)”.

Pr queste due diverse ragioni la richiesta di consulenza tecnica preventiva ex 696 bis cpc è stata dichiarata inammissibile.

Marco Ticozzi Avvocato Venezia

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