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Marco Ticozzi

Art. 696 bis inammissibilità

22 dicembre 2022

Consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis cpc e inammissibilità: quando la procedura può essere ammissibile e, invece, quando non può essere concessa?

Con provvedimento 19 dicembre 2022 il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art 696 bis vertente sulla verifica di una serie di problematiche coinvolgenti ti un mutuo. In particolare il ricorso per il quale il Tribunale ha pronunciato l’inammissibilità era diretto a verificare quali poste si potevano chiedere in ripetizione per l’indebito derivante da: presenza di costi occulti legati al tipo di ammortamento (ammortamento alla francese), incompatibilità tra l’ammortamento alla francese e il tasso variabile, pattuizione di interessi usurari, applicazione di un ISC superiore rispetto a quello indicato e la violazione dell’obbligo di trasparenza

Vediamo per quali ragioni il Tribunale di Venezia ha dichiarato l’inammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis cpc.

 

Art. 696 bis inammissibilità
Art. 696 bis inammissibilità

Art. 696 bis inammissibilità: l’oggetto della controversia

 

Come anticipato, nella causa decisa dal Tribunale di Venezia con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso ex art 696 bis si discuteva di un mutuo e di alcuni vizi che lo riguardavano.

Il tribunale ricorda come i ricorrenti “hanno chiesto che venga espletata consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., in vista della ripetizione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di somme corrisposte all’istituto di credito convenuto in relazione a un rapporto di mutuo fondiario; osservato, in particolare, che i ricorrenti lamentano la presenza di costi occulti legati al tipo di ammortamento (ammortamento alla francese), la incompatibilità tra l’ammortamento alla francese e il tasso variabile, la pattuizione di interessi usurari, la applicazione di un ISC superiore rispetto a quello indicato e, in generale, la violazione dell’obbligo di trasparenza” (Tribunale di Venezia 19 dicembre 2022 su consulenza tecnica preventiva 696 bis cpc inammissibilità)

 

Consulenza tecnica preventiva: prima ragione per la quale è inammissibile

 

La prima ragione di inammissibilità è costituita dal tipo di azione che si dovrebbe poi fondare sulla Consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis cpc.

Tra le altre cose l’art 696 bis cpc prevede che “l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.

Dunque, è connesso ad azioni contrattuali o da fatto illecito e non altre, come per il tribunale di Venezia quelle coinvolgenti una richiesta di ripetizione di indebito.

Evidenzia infatti la decisione che “il ricorso ex art. 696 bis cpc sia inammissibile quando l’azione di merito prospettata dal ricorrente è volta alla ripetizione dell’indebito, non rientrante tra le obbligazioni contrattuali o da fatto illecito alle quali la norma circoscrive la consulenza tecnica preventiva (si legga, in senso conforme, ordinanza del Tribunale di Bologna del 4.2.2022)” (Tribunale di Venezia 19 dicembre 2022 su consulenza tecnica preventiva e inammissibilità).

 

Consulenza tecnica preventiva 696 bis inammissibilità: seconda ragione

 

Il Tribunale di Venezia, per altro profilo, evidenzia una ulteriore ragione di inammissibilità della procedura ex art 696 bis cpc: la procedura, infatti, tenendo conto che è finalizzata anche alla conciliazione, non è esperibile se la questione sottoposto al giudice e in ipotesi al consulente coinvolge questioni giuridiche in merito al rapporto che non siano risolvibili dal consulente, che ha invece un incarico solo tecnico.

Il Tribunale di Venezia evidenzia, infatti, che va “rilevato, sotto un diverso profilo, che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. finalizzata alla composizione della lite, presupponendo che la controversia tra le parti abbia come unico punto di dissenso questioni che possono costituire oggetto di consulenza e che una volta acquisite possono indurre le parti alla conciliazione, non può essere utilizzato qualora vi siano delle contestazioni giuridiche in merito al rapporto non risolvibili dal consulente tecnico d’ufficio (si legga, in senso conforme, ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 31.10.2017)”.

Pr queste due diverse ragioni la richiesta di consulenza tecnica preventiva ex 696 bis cpc è stata dichiarata inammissibile.

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