Art. 696 bis inammissibilità
Consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis cpc e inammissibilità:
quando la procedura può essere ammissibile e, invece, quando non può essere concessa?
Con provvedimento 19 dicembre 2022 il Tribunale di Venezia
ha dichiarato inammissibile un ricorso ex art 696 bis vertente sulla verifica di
una serie di problematiche coinvolgenti ti un mutuo. In particolare il ricorso per
il quale il Tribunale ha pronunciato l’inammissibilità era diretto a verificare
quali poste si potevano chiedere in ripetizione per l’indebito derivante da: presenza
di costi occulti legati al tipo di ammortamento (ammortamento alla francese), incompatibilità
tra l’ammortamento alla francese e il tasso variabile, pattuizione di interessi
usurari, applicazione di un ISC superiore rispetto a quello indicato e la
violazione dell’obbligo di trasparenza
Vediamo per quali ragioni il Tribunale di Venezia ha
dichiarato l’inammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art 696 bis
cpc.

Art. 696 bis inammissibilità: l’oggetto della controversia
Come anticipato, nella causa decisa dal Tribunale di Venezia
con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso ex art 696 bis si
discuteva di un mutuo e di alcuni vizi che lo riguardavano.
Il tribunale ricorda come i ricorrenti “hanno chiesto che venga
espletata consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., in
vista della ripetizione, ai sensi dell’art. 2033 c.c., di somme corrisposte
all’istituto di credito convenuto in relazione a un rapporto di mutuo
fondiario; osservato, in particolare, che i ricorrenti lamentano la presenza di
costi occulti legati al tipo di ammortamento (ammortamento alla francese), la
incompatibilità tra l’ammortamento alla francese e il tasso variabile, la
pattuizione di interessi usurari, la applicazione di un ISC superiore rispetto
a quello indicato e, in generale, la violazione dell’obbligo di trasparenza” (Tribunale
di Venezia 19 dicembre 2022 su consulenza tecnica preventiva 696 bis cpc inammissibilità)
Consulenza tecnica preventiva: prima ragione per la quale è inammissibile
La prima ragione di inammissibilità è costituita dal tipo di
azione che si dovrebbe poi fondare sulla Consulenza tecnica preventiva ex art 696
bis cpc.
Tra le altre cose l’art 696 bis cpc prevede che “l'espletamento
di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di
fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini
dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla
mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.
Dunque, è connesso ad azioni contrattuali o da fatto illecito
e non altre, come per il tribunale di Venezia quelle coinvolgenti una richiesta
di ripetizione di indebito.
Evidenzia infatti la decisione che “il ricorso ex art. 696 bis
cpc sia inammissibile quando l’azione di merito prospettata dal ricorrente è
volta alla ripetizione dell’indebito, non rientrante tra le obbligazioni
contrattuali o da fatto illecito alle quali la norma circoscrive la consulenza
tecnica preventiva (si legga, in senso conforme, ordinanza del Tribunale di
Bologna del 4.2.2022)” (Tribunale di Venezia 19 dicembre 2022 su consulenza
tecnica preventiva e inammissibilità).
Consulenza tecnica preventiva 696 bis inammissibilità: seconda ragione
Il Tribunale di Venezia, per altro profilo, evidenzia una
ulteriore ragione di inammissibilità della procedura ex art 696 bis cpc: la
procedura, infatti, tenendo conto che è finalizzata anche alla conciliazione, non
è esperibile se la questione sottoposto al giudice e in ipotesi al consulente coinvolge
questioni giuridiche in merito al rapporto che non siano risolvibili dal consulente,
che ha invece un incarico solo tecnico.
Il Tribunale di Venezia evidenzia, infatti, che va “rilevato,
sotto un diverso profilo, che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.
finalizzata alla composizione della lite, presupponendo che la controversia tra
le parti abbia come unico punto di dissenso questioni che possono costituire
oggetto di consulenza e che una volta acquisite possono indurre le parti alla
conciliazione, non può essere utilizzato qualora vi siano delle contestazioni
giuridiche in merito al rapporto non risolvibili dal consulente tecnico
d’ufficio (si legga, in senso conforme, ordinanza del Tribunale di Catanzaro
del 31.10.2017)”.
Pr queste due diverse ragioni la richiesta di consulenza
tecnica preventiva ex 696 bis cpc è stata dichiarata inammissibile.